CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25424/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Augusta il 16 febbraio 1982 avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1358/2008 emessa dal Tribunale di Catania in data 8 maggio 2008 ed irrevocabile in data 24 luglio 2008. 2. Ricorre per cassazione l'interessato con atto a firma del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma n. 1, 173 cod. pen. e 674 cd. proc. pen. Deduce il ricorrente che, operando dì diritto la revoca del béneficio della sospensione condizionale della pena alla data del 24 aprile 2012, data della irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Catania, è da tale data che inizia adecorrere il termine di prescrizione della pena ex art. 173 cod. pen., spirato alla data del 24 aprile 2017. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 163, 164 comma 2 e comma 5, e 168 cod. pen. per erronea applicazione delle predette norme sulla ritenuta sussistenza delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Deduce il ricorrente che il Giudice della cognizione, al momento della emissione della seconda sentenza, fosse a conoscenza del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al [OSCURATO:PERSONA] con la prima sentenza. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO /N DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che le norme degli artt. 172 e 173 cod. pen., attorno alle quali ruota la disciplina della prescrizione della pena, sono inserite nel Libro primo del codice penale, intitolato "Dei reati in generale". In tale ambito, la prescrizione della pena è disciplinata all'interno del Titolo sesto del Codice penale, intitolato "Della estinzione del reato e della pena", che comprende gli artt. 150- 184 cod. pen. In questo contesto, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le previsioni degli artt. 172 e 173 cod. pen., la cui disciplina costituisce il punto di partenza della nostra disamina, individuando la ratio legis sottesa alle due disposizioni, collegata, in entrambi i casi, al venir meno dell'interesse punitivo dello Stato in conseguenza di un lasso di tempo ritenuto considerevole dal passaggio in giudicato della sentenza con cui la pena presupposta è stata irrogata (tra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 - 01). La ratio legis di questo istituto, sottesa a entrambe le disposizioni che lo disciplinano all'interno del Titolo sesto del Libro primo del Codice penale, risiede nel fatto che il decorso del tempo fa venire meno l'interesse punitivo dello Stato nei confronti di un soggetto riconosciuto colpevole all'esito di un processo penale conclusosi con una sentenza irrevocabile, che trae il suo fondamento penalistico dal rapporto di proporzione inversa esistente tra il trascorrere del tempo e l'esercizio della potestà punitiva dello Stato, che si concretizza nell'irrogazione delle sanzioni penali (Sez. 1, n. 18791 del 27/03/2013, Spadavecchia, Rv. 256027 - 01; Sez. 1, n. 13797 del 11/03/2008, Mammoliti, Rv. 239799 - 01; Sez. 1, n. 31196 del 17/06/2004, Giorgetta, Rv. 229286 - 01). 2L'interesse punitivo, dunque, consiste nell'esigenza di fare scontare in un tempo ragionevole la pena irrogata al reo, giudicato colpevole con una sentenza irrevocabile, che costituisce il fondamento di politica criminale di entrambe le disposizioni che si stanno considerando. Tali esigenze di politica criminale, inoltre, sono sostenute da altrettanto ineludibili esigenze di prevenzione speciale collegate alla finalità rieducativa della sanzione penale, rese evidenti dal fatto che l'effetto prescrittivo viene espressamente escluso dall'art. 172, comma settimo, cod. pen. per i recidivi, per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza e per i condannati che, durante il tempo previsto per l'estinzione della pena, riportano una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. Nel valutare la ratio legis dell'istituto in esame occorre tenere ulteriormente conto del fatto che, trascorso un lasso di tempo significativo dal momento della commissione del reato, la personalità del reo potrebbe avere subito un'evoluzione positiva, con la conseguenza che potrebbe apparìre non più ragionevole perseguire finalità rieducative, collegate all'esecuzione della sanzione penale, in circostanze, oggettive e soggettive, diverse da quelle per le quali originariamente la pena era stata ritenuta congrua e adeguata. D'altra parte, a conferma di un tale, concomitante, obiettivo di politica criminale, non si può trascurare che il legislatore italiano ha stabilito precisi limiti soggettivi alla prescrizione della pena in funzione del perseguimento di finalità di prevenzione speciale, introducendo le condizioni ostative previste dal settimo comma dell'art. 172 cod. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 2 del 30/10/2004, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01). 3. In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, questa Corte ha ripetutamente ed anche recentemente ribadito (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Marchianò, n.m.), «la sospensione condizionale della pena è istituto orientato ad esigenze dì prevenzione speciale e di rieducazione (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588 - 01; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep. 2014, Held, Rv. 258822 - 01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Zara, Rv. 240858 - 01; Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, Giamboi, Rv. 188701 - 01). Entro limiti predeterminati di concedibilità, oggettivi e soggettivi, l'ordinamento penale rinuncia all'esecuzione della pena, previa prognosi di non recidivanza nel reato (da condurre sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.: tra le molte, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 - 01) e sul presupposto che la prognosi si inveri all'esito del previsto periodo di sperimentazione, nonché sul presupposto ulteriore, ove la sospensione sia accompagnata da obblighi positivi a contenuto risocializzante, che questi ultimi siano tempestivamente soddisfatti. Come, dunque, la concessione del beneficio è subordinata ad un giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, nella prospettiva della mancata ricaduta nel 3reato e dell'adempimento degli eventuali obblighi accessori, la legge impone la caducazione del beneficio allorché risultino indici certi a smentita della prognosi. L'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. stabilisce, infatti, che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo: da ultimo, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti. Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause di revoca risultino integrate, il reato è definitivamente estinto e la pena - sia la principale, sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen. (restano viceversa fermi gli altri effetti penali: tra le molte, Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 - 01). La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate. La recidiva delittuosa o il mancato adempimento degli obblighi funzionano, nelle ipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio che il condannato non si è dimostrato degno di mantenere [..]. La commissione del reato nuovo, dal quale la legge fa dipendere la revoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effetto estintivo del reato in relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nel quinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 279015 - 01). Quest'ultima sentenza è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01)». Su quest'ultimo punto le appena citate Sezioni Unite Cerroni avevano, invero, statuito che «Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato [...] Diversamente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di 4revoca non è meramente dichiarativo, ma costitutivo, e investe una valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell'esecuzione». 4. Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti indicati dall'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., che richiede ai fini della revoca una ulteriore condanna per un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole (nella specie, la pena inflitta per il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 10 giugno 2009, è di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa). La condizione alla quale è sottoposta l'estinzione del reato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile. Si vuole dire, anche alla luce della complessiva lettura delle disposizioni afferenti alla sospensione condizionale della pena - tra l'altro, da quelle che concernono la revoca del beneficio a norma dell'art. 168 cod. pen. - che il concetto dì commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo, deve essere ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma che l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017 Rv. 269824). 4.1. Il provvedimento impugnato si è attenuto a tale condiviso orientamento e il ricorso va rigettato perché propone questioni smentite dalla richiamata pronuncia, di cui all'art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017 Rv. 269824). 4.2. Nella cornice descritta al paragrafo precedente, invero, deve rilevarsi che la disciplina della estinzione della pena invocata da [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile. Il collegio intende dare continuità al principio secondo cui "Il termine di prescrizione della pena decorre, in caso di revoca di diritto della sospensione condizionale, dal giorno in cui è stata pronunciata la decisione che dispone la revoca del beneficio, e non da quello in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che è causa della revoca medesima" (Sez. 1, n. 46929 del 17/11/2004, Calderino, Rv. 230168 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale, notevolmente risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Condizione per l'esecuzione di una pena condonata o sospesa condizionalmente è la revoca dei detti benefici ed è quindi dal giorno in cui il provvedimento di revoca diviene definitivo che decorre il termine di prescrizione e non da quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca» (Sez. 6, n. 1656 del 12/11/1968, dep. 1969, Cencioni, Rv. 109957 - 01). Queste 5conclusioni discendono dal fatto che l'art. 172, comma quarto, cod. pen. correla il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena agli eventuali ostacoli che possono frapporsi alla sua esecuzione, in linea con il principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Ne discende che, nelle ipotesi di sospensione condizionale, il termine di prescrizione non può che farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza del beneficio sospensivo, la pena, che prima non era eseguibile, può essere posta in esecuzione. Tale momento, quindi, non coincide cronologicamente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che comporta la perdita del beneficio sospensivo, ma, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], con il momento in cui, disposta la revoca, il provvedimento irrevocabile può essere effettivamente eseguito. Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, il termine iniziale della prescrizione della pena non coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale è stato concesso il beneficio sospensivo, ma con la data in cui la revoca del beneficio è divenuta definitiva per effetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M21 6