CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 agosto 2023
Cassazione n. 25438/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 7947/2022Numero sezionale 1033/2023Numero di raccolta generale 25438/2023Data pubblicazione 29/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto * civilerisarcimento danni iure proprio edhereditatis degli eredi del de cuius aComposta dagli * * Magistrati causa di decesso derivante dallaesposizione prolungata a sostanzecancerogene durante l attività lavorativa* * Presidente* Dell * Consigliere * 7947/2022* * Consigliere* * * ** * Consigliere*CC – 23/03/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n sul ricorso iscritto al n. 7947/2022 * proposto da* * * e * * rappresentati e difesi dagli ** * * e * * in ragione della procura speciale in atti alricorso con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma via * Grecian. 95– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di Lecce sentenza n. 58/22 pubblicatain data 18/01/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023* imposto dalla legge Numero registro generale 7947/2022* s2e3z.io0n3a.2le012033 3/2023Numero di raccr.oglt.an .g e7n9e4r7a/le2 2052423 8/2023* A. *Data pubblicazione 29/08/2023* I. *dalla consigliera relatrice dr.ssa * *Considerato che1. * * e * * rispettivamente moglie e figliodi * * avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale diLecce il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimentodei danni iure proprio ed hereditatis loro derivati a causa di decesso perleucemia del predetto congiunto derivante dalla esposizione prolungata asostanze cancerogene durante l attività lavorativaIl Ministero della [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo la prescrizione echiedendo il rigetto della domandaIl Tribunale di Lecce rigettava la domanda ritenendo applicabile allafattispecie il termine prescrizionale quinquennale la cui decorrenza andavacollocata al momento della diagnosi della malattia ossia il 3 settembre 1995con conseguente decorso del termine di prescrizione alla data del 3 settembre2000 escludeva inoltre che fosse applicabile il termine maggiorato a normadell art. 2947 comma 3 c.c.2. avverso la sentenza di prime cure * * e * *proposero appello che veniva respinto dalla Corte di appello di Lecce perquanto ancora di interesse la sentenza d appello ha evidenziato che gli eredidel de cuius avevano esplicitamente agito per il risarcimento iure propriosoggetto a prescrizione quinquennale e che dagli atti a seguito dell indaginedell * del lavoro era emersa l inadeguatezza della fornitura deipresidi antiinfortunistici ma che in sede penale tale circostanza era statapresa in considerazione dal requirente per chiedere la archiviazione delprocedimento per assenza di requisiti sufficienti a sostenere l accusa indibattimento sicché pur emergendo il nesso con l attività lavorativa e ladotazione antinfortunistica insufficiente ad evitare il danno non sussistevanoelementi sufficienti a configurare un ipotesi di omicidio corposo e quindi nonpoteva trovare applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all art.2947 ultimo comma c.c.* imposto dalla legge Numero registro generale 7947/2022* s2e3z.io0n3a.2le012033 3/2023Numero di raccr.oglt.an .g e7n9e4r7a/le2 2052423 8/2023* A. *Data pubblicazione 29/08/2023* I. *3. avverso la sentenza della Corte d appello hanno proposto ricorso percassazione * * e * * basato su un unico articolatomotivo di ricorso il Ministero sebbene intimato non ha svolto difese nelgiudizio di legittimitàla trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell art. 380 bis.1 c.p.c.Ritenuto che1. con un unico complesso motivo i ricorrenti lamentano sotto un primoprofilo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 113 115 e 116c.p.c. in relazione all art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per omessa valutazionedelle prove in ordine al fatto reato sotto un secondo profilo denunciano laviolazione e/o falsa applicazione della prima parte del 3 comma dell art. 2947c.c. dell art. 589 c.p. e 157 c.p. in ordine all applicazione del termine diprescrizione decennale con riferimento all art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.1.1. quest ultimo secondo profilo da esaminare prioritariamenteseguendo l ordine logico è fondatova evidenziato che la motivazione della Corte d appello sulla ritenutanon sussistenza del fatto reato di omicidio colposo per come escluso in ambitopenalistico con conseguente regime prescrizionale quinquennale e nondecennale non si è posta in linea con il principio più volte affermato in sededi legittimità che ritiene necessaria una valutazione autonoma del fatto illecitoda parte del giudice civile in caso di intervenuto decreto di archiviazione inambito penale che non può essere equiparato ad una sentenza diproscioglimentopertanto nel caso di fatto illecito il giudice civile è sempre tenuto qualiche siano i contenuti del decreto di archiviazione e l attività prodromica allasua adozione a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o menodel fatto di reato al fine di individuare il termine di prescrizione applicabileche potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 c.c.o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato ai sensi della primaparte del comma 3 con decorrenza in ogni caso dalla data dell illecito * 3* imposto dalla legge Numero regCis.tCro. 2g3en.0e3ra.2le072934 7/2022* .s 7e9zi4o7n/a2le0 12023 3/2023* A. *Numero di raccolta generale 25438/2023* I. *Data pubblicazione 29/08/2023 Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018 * 3 Sentenza n. 29641 del12/12/2017 . * * 3 20/03/2018 n. 6858 * * 3 12/12/2017n. 29641difatti a fronte del provvedimento con cui il * aveva chiestol archiviazione nei confronti del datore di lavoro per insussistenzadell elemento subiettivo del reato di omicidio colposo la Corte d appello hastatuito non conformemente ai principio richiamato che «nel caso in esameè lo stesso inquirente a ritenere che difetti l elemento della colpevolezza eresta preclusa allo stato degli atti ogni diversa valutazione da parte di questogiudice in ordine alla sussistenza dell elemento soggettivo del reato laddovel ispettorato del lavoro ha individuato la insufficienza di certe misure ma nonha individuato una condotta omissiva in quanto dotazioni di fatto all epoca nonfornite all amministrazione» foglio 6 non numerato della sentenzaimpugnata1.2. dall accoglimento del secondo profilo dell unico motivo propostodiscende l assorbimento del primo profilo di censura2. In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione e perl effetto va cassata la sentenza impugnata nei limiti del profilo di censuraaccolto e rinviata la causa alla Corte d appello di Lecce che deciderà secondoi principi sopra ricordati nonché sulle spese del giudizio di legittimità.3. Va disposto che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 incaso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità egli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 7947/2022Numero sezionale 1033/2023Numero di raccolta generale 25438/2023Data pubblicazione 29/08/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto * civilerisarcimento danni iure proprio edhereditatis degli eredi del de cuius aComposta dagli * * Magistrati causa di decesso derivante dallaesposizione prolungata a sostanzecancerogene durante l attività lavorativa* * Presidente* Dell * Consigliere * 7947/2022* * Consigliere* * * ** * Consigliere*CC – 23/03/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n sul ricorso iscritto al n. 7947/2022 * proposto da* * * e * * rappresentati e difesi dagli ** * * e * * in ragione della procura speciale in atti alricorso con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma via * Grecian. 95– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore– intimato –avverso la sentenza della Corte d appello di Lecce sentenza n. 58/22 pubblicatain data 18/01/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023* imposto dalla legge Numero registro generale 7947/2022* s2e3z.io0n3a.2le012033 3/2023Numero di raccr.oglt.an .g e7n9e4r7a/le2 2052423 8/2023* A. *Data pubblicazione 29/08/2023* I. *dalla consigliera relatrice dr.ssa * *Considerato che1. * * e * * rispettivamente moglie e figliodi * * avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale diLecce il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimentodei danni iure proprio ed hereditatis loro derivati a causa di decesso perleucemia del predetto congiunto derivante dalla esposizione prolungata asostanze cancerogene durante l attività lavorativaIl Ministero della [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo la prescrizione echiedendo il rigetto della domandaIl Tribunale di Lecce rigettava la domanda ritenendo applicabile allafattispecie il termine prescrizionale quinquennale la cui decorrenza andavacollocata al momento della diagnosi della malattia ossia il 3 settembre 1995con conseguente decorso del termine di prescrizione alla data del 3 settembre2000 escludeva inoltre che fosse applicabile il termine maggiorato a normadell art. 2947 comma 3 c.c.2. avverso la sentenza di prime cure * * e * *proposero appello che veniva respinto dalla Corte di appello di Lecce perquanto ancora di interesse la sentenza d appello ha evidenziato che gli eredidel de cuius avevano esplicitamente agito per il risarcimento iure propriosoggetto a prescrizione quinquennale e che dagli atti a seguito dell indaginedell * del lavoro era emersa l inadeguatezza della fornitura deipresidi antiinfortunistici ma che in sede penale tale circostanza era statapresa in considerazione dal requirente per chiedere la archiviazione delprocedimento per assenza di requisiti sufficienti a sostenere l accusa indibattimento sicché pur emergendo il nesso con l attività lavorativa e ladotazione antinfortunistica insufficiente ad evitare il danno non sussistevanoelementi sufficienti a configurare un ipotesi di omicidio corposo e quindi nonpoteva trovare applicazione il termine prescrizionale decennale di cui all art.2947 ultimo comma c.c.* imposto dalla legge Numero registro generale 7947/2022* s2e3z.io0n3a.2le012033 3/2023Numero di raccr.oglt.an .g e7n9e4r7a/le2 2052423 8/2023* A. *Data pubblicazione 29/08/2023* I. *3. avverso la sentenza della Corte d appello hanno proposto ricorso percassazione * * e * * basato su un unico articolatomotivo di ricorso il Ministero sebbene intimato non ha svolto difese nelgiudizio di legittimitàla trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell art. 380 bis.1 c.p.c.Ritenuto che1. con un unico complesso motivo i ricorrenti lamentano sotto un primoprofilo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 113 115 e 116c.p.c. in relazione all art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per omessa valutazionedelle prove in ordine al fatto reato sotto un secondo profilo denunciano laviolazione e/o falsa applicazione della prima parte del 3 comma dell art. 2947c.c. dell art. 589 c.p. e 157 c.p. in ordine all applicazione del termine diprescrizione decennale con riferimento all art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.1.1. quest ultimo secondo profilo da esaminare prioritariamenteseguendo l ordine logico è fondatova evidenziato che la motivazione della Corte d appello sulla ritenutanon sussistenza del fatto reato di omicidio colposo per come escluso in ambitopenalistico con conseguente regime prescrizionale quinquennale e nondecennale non si è posta in linea con il principio più volte affermato in sededi legittimità che ritiene necessaria una valutazione autonoma del fatto illecitoda parte del giudice civile in caso di intervenuto decreto di archiviazione inambito penale che non può essere equiparato ad una sentenza diproscioglimentopertanto nel caso di fatto illecito il giudice civile è sempre tenuto qualiche siano i contenuti del decreto di archiviazione e l attività prodromica allasua adozione a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o menodel fatto di reato al fine di individuare il termine di prescrizione applicabileche potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 c.c.o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato ai sensi della primaparte del comma 3 con decorrenza in ogni caso dalla data dell illecito * 3* imposto dalla legge Numero regCis.tCro. 2g3en.0e3ra.2le072934 7/2022* .s 7e9zi4o7n/a2le0 12023 3/2023* A. *Numero di raccolta generale 25438/2023* I. *Data pubblicazione 29/08/2023 Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018 * 3 Sentenza n. 29641 del12/12/2017 . * * 3 20/03/2018 n. 6858 * * 3 12/12/2017n. 29641difatti a fronte del provvedimento con cui il * aveva chiestol archiviazione nei confronti del datore di lavoro per insussistenzadell elemento subiettivo del reato di omicidio colposo la Corte d appello hastatuito non conformemente ai principio richiamato che «nel caso in esameè lo stesso inquirente a ritenere che difetti l elemento della colpevolezza eresta preclusa allo stato degli atti ogni diversa valutazione da parte di questogiudice in ordine alla sussistenza dell elemento soggettivo del reato laddovel ispettorato del lavoro ha individuato la insufficienza di certe misure ma nonha individuato una condotta omissiva in quanto dotazioni di fatto all epoca nonfornite all amministrazione» foglio 6 non numerato della sentenzaimpugnata1.2. dall accoglimento del secondo profilo dell unico motivo propostodiscende l assorbimento del primo profilo di censura2. In conclusione il ricorso va accolto per quanto di ragione e perl effetto va cassata la sentenza impugnata nei limiti del profilo di censuraaccolto e rinviata la causa alla Corte d appello di Lecce che deciderà secondoi principi sopra ricordati nonché sulle spese del giudizio di legittimità.3. Va disposto che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 incaso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità egli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa. *La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo profilo proposto conl unico motivo assorbito il primo profilo del predetto mezzo e per l effettocassa la sentenza impugnata nei limiti del profilo accolto del menzionatomotivo e rinvia alla Corte d appello di Lecce in diversa composizione chedeciderà secondo i principi sopra ricordati nonché sulle spese del giudizio dilegittimità.* imposto dalla legge Numero regCis.tCro. 2g3en.0e3ra.2le072934 7/2022* .s 7e9zi4o7n/a2le0 12023 3/2023* A. *Numero di raccolta generale 25438/2023* I. *Data pubblicazione 29/08/2023Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altridati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di Cassazione in data 23 marzo 2023.Il Presidente* ** **La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo profilo proposto conl unico motivo assorbito il primo profilo del predetto mezzo e per l effettocassa la sentenza impugnata nei limiti del profilo accolto del menzionatomotivo e rinvia alla Corte d appello di Lecce in diversa composizione chedeciderà secondo i principi sopra ricordati nonché sulle spese del giudizio dilegittimità.* imposto dalla legge Numero regCis.tCro. 2g3en.0e3ra.2le072934 7/2022* .s 7e9zi4o7n/a2le0 12023 3/2023* A. *Numero di raccolta generale 25438/2023* I. *Data pubblicazione 29/08/2023Dispone che ai sensi dell art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 in caso didiffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altridati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di Cassazione in data 23 marzo 2023.Il Presidente* ** *