CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 22685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29855/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, quale mandataria di BANCA T.E.M.A. –[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.C. , rappresentat a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1751/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : ― nella procedura esecutiva immobiliare promossa, sulla scorta di titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario stipulato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da Banca T.E.M.A. -[OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e di Maremma - [OSCURATO:PERSONA] s.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (debitrice) e di [OSCURATO:PERSONA] (terzo datore di ipoteca), questi ultimi proponevano opposizione exart. 615 cod. proc. civ. contestando la validità del titolo azionato, in quanto il mutuo, garantito da iscrizione ipotecaria di secondo grado, era stato erogato superando il limite di finanziabilità indicato dall’art. 38 TUB e dalla delibera CICR del 22/4/1995; ― la fase di merito dell’opposizione esecutiva veniva decisa con la sentenza n. 1116 del 7/11/2017 del Tribunale di Grosseto, che rigettava l’opposizione; riteneva il giudice di primo grado che l’eventuale superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario non comportava comunque la nullità del contratto; ― Serena e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, sostenendo la nullità del mutuo, exartt. 38 TUB e 1428 cod. civ., per superamento del limite di finanziabilità; l’impugnazione veniva respinta dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 1751 del 16/9/2021, che considerava indimostrata la circostanza posta a fondamento della contestazione; ― avverso tale decisione, gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso la Banca T.E.M.A. – [OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e di Maremma – [OSCURATO:PERSONA] s.c.; ― con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], denominata «atto di intervento del successore nel diritto a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.», la cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] 2021 S.r.l., rappresentata dalla mandataria doValue S.p.A., dichiarava di intervenire nel giudizio di legittimità quale successore a titolo particolare di Banca T.E.M.A.; ― il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] : ― va preliminarmente esclusa l’ammissibilità dell’«atto di intervento del successore nel diritto a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.», depositato da doValue S.p.A., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] 2021, acquirente del credito dell’originaria controricorrente [OSCURATO:PERSONA] T.E.M.A.; − a riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ormai ammesso il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente, esclude l’ammissibilità di un intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità, per la mancanza, nella disciplina di questa fase processuale, di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (così, ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26145 del 03/11/2017); − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per avere la Corte d’appello stabilito che il valore del bene concesso a garanzia del mutuo era congruo, nonostante la mancata proposizione di un motivo d’appello sul punto; − col secondo motivo, formulato ai sensi del l ’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla determinazione del valore del bene eseguita senza il previo conferimento di incarico peritale, nonostante la richiesta di CTU avanzata dagli appellanti; − col terzo motivo, ai sensi del l ’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 5 , cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 2, TUB, delle disposizioni imperative della circolare CICR del 22/4/1995 e di altre eterogenee disposizioni, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che il valore del bene concesso in garanzia ipotecaria fosse congruo alla data di erogazione del merito, omettendo di rilevare il valore attuale (in esito a procedura esecutiva) e, quindi, il reale “valore cauzionale” del cespite; − anche a prescindere da evidenti profili di inammissibilità delle censure svolte, le questioni agitate col ricorso – e, cioè, la sorte del mutuo fondiario erogato eccedendo la soglia di finanziabilità (e, dunque, in violazione dell’art. 38, comma 2, TUB) e la sua idoneità a fungere da titolo esecutivo – sono state definitivamente ris olte da Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, la quale ha affermato i seguenti principî: «In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.»; «In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.»; − s i sono uniformate alla decisione delle Sezion i Unite le successive decisioni di Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023, Rv. 667138-01, e di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7949 del 20/03/2023, Rv. 667081-01, Rv. 667081-02; − i n continuità coi principî sopra richiamati, si devono ritenere infondati i motivi e, più in generale, l’opposizione all’esecuzione di Serena e [OSCURATO:PERSONA]; − poiché l ’ opposizione era stata avanzata sulla scorta di specifici precedenti di questa Corte – superati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022 soltanto dopo l’introduzione del giudizio di legittimità –si ritiene di giustizia la compensazione delle spese; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 ; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese di questo giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricors