CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2000
Cassazione n. 33498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che non è deducibile in questa sede l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata la quale, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni tre mesi di reclusione ed euro 1800,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti per i reati contestati in imputazione (unico motivo di appello non rinunciato); che, in tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M