CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 31352/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19110/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei n. 119 del 6/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso due cartelle di pagamento notificate il 13-14/6/2016 dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] (poi, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA]) recanti crediti fondati su ordinanze-ingiunzioni della Prefettura di Nuoro; eccepiva, tra l’altro, l’omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa creditoria; −instaurato il contraddittorio con l’agente della riscossione e l ’ ente impositore, il Giudice di Pace di Lanusei, con la sentenza n. 59 del 29/8/2018, respingeva l’opposizione; −[OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione con appello; −il Tribunale di Lanusei, con la sentenza n. 119 del 6/6/2023, rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante a rifondere le spese di lite di ciascun appellato; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; −non svolgevano difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA] e Prefettura di Nuoro; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, si osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso -può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati (pur risultando evidente l’invalidità di quella destinata all’[OSCURATO:PERSONA]- strettuale di Cagliari, anziché all’Avvocatura Generale dello Stato); −il ricorso introduttivo, complessivamente esaminato, presenta lacune così gravi da determinarne l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.; −come statuito numerose volte da questa Corte, «Il disposto dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indi- spensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della con- troversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda proces- suale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.» (Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352, Rv. 669797-01); −inoltre, «l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il con- tenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.» (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745, Rv. 659448-01); −per quanto concerne «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi», imposta dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è necessaria l’integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma oc- corre comunque che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, oltre che specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv. 664409-01); infatti, «L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo”o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere as- solto “per relationem”con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del lorocontenuto, essendovi il preciso onere di indi- care, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adegua- tamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso mede- simo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti con- troversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.» (Cass. Sez. 5, 13/01/2021, n. 342, Rv. 660233-01); −l ’ atto introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] - colmo di ripetizioni e ridondanze a dispetto dell’esigenza di chiarezza - è privo dei requisiti di contenuto - forma prescritti dalla citata disposizione e le omissioni sono tali da impedire a questa Corte di legittimità di esaminare le doglianze (restando incompren- sibile lo svolgimento dei precedenti gradi processuali e il contenuto delle decisioni assunte dai giudici di merito), di individuare una critica specifica alla sentenza impugnata e di avere contezza delle circostanze fattuali e dei documenti sui quali si fonda l’impugnazione; in particolare, ad onta dell’art.366 c.p.c., nel ricorso mancano: -indispensabili precisazioni sulle cartelle di pagamento, non riportate, né trascritte, e individuate solo col numero e l’asserzione, rimasta indimo- strata, secondo cui ciascuna di esse sarebbe stata «irritualmente notificata il 14/06/2016»; -essenziali indicazioni sugli atti presupposti (quelli che, secondo la tesi della ricorrente, non sarebbero stati validamente notificati): si afferma ge- nericamente che le ordinanze della Prefettura di Nuoro prodotte in atti «sono stampe monche, incomplete, nonché prive di firma e timbro della Prefettura in persona del dirigente responsabile, sono, per dirla in breve, provvedimenti in radice inesistenti»; -un chiarimento sulle modalità con cui la ricorrente ha «avuto notizia» (così alle pagine 5 e 9) delle cartelle di pagamento (asseritamente «mai ritualmente notificate»), circostanza decisamente rilevante ai fini dell’am- missibilità stessa della loro impugnazione in base all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), applicabile anche nei processi pendenti (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283); - l ’ illustrazione dei motivi dell ’ originaria contestazione, indispensabile perché non è consentita la modifica del thema decidendum (e, cioè, dei motivi di opposizione) nel corso del giudizio; al contrario, la ricorrente - lungi dall’adeguarsi ai principî di completezza ed esaustività del ricorso per cassazione - compie inammissibili rinvii agli atti dei gradi del merito (pag. 4: «Per non tediare l’Ecc.mo Collegio si richiamano integralmente i motivi di ricorso ritualmente formulati in primo grado, tra cui segnaliamo i due motivi della prescrizione e dell’omessa notifica delle ordinanze sottese alle cartelle impugnate»; pag. 5: «… l’odierna ricorrente, impugnava la sentenza suddetta, ingiusta ed illegittima, che aveva rigettato il ricorso avverso le connesse Cartelle di pagamento, nonché di tutti gli atti presupposti tali provvedimenti/atti/cartelle, sopra evidenziati per i motivi di cui all’atto di appello, qui integralmente richiamato. Tra i motivi di censura occorre sot- tolineare le censure di appello di cui ai seguenti Capi 2) e 3), connessi e collegati … la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato le Cartelle di pagamento tutte sopra analiticamente indicate emai ritualmente notificate, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e collegati a tali provvedimenti/atti/cartelle, so- pra evidenziati per una serie di motivi meglio indicati nel ricorso in primo grado e di appello, a cui si rimanda integralmente.»); l’inammissibilità che deriva dalla descritta lacuna non è meramente formalistica, ma corrisponde alla struttura stessa del giudizio di legittimità, nel quale non possono de- dursi questioni (non rilevabili ex officio) che non sono già state esaminate nei precedenti gradi (lo stesso vale per quanto tra poco si dirà in ordine ai motivi d’appello); -l’esposizione delle avversarie difese e della documentazione prodotta ex adverso(a pag. 4 ci si limita ad asserire che «La comparsa di costituzione dell’allora società Equitalia veniva contestata in fatto e diritto, in quanto tardiva e quindi inammissibile, veniva contestato anche il difetto di procura speciale in atti, veniva contestata specificatamente la produzione della do- cumentazione in fotocopia e laloro conformità all’originale. La stessa iden- tica questione, sulla tardività e inammissibilità, veniva sollevata per la Pre- fettura di Nuoro, che si era costituita in giudizio il g. 20.12.2017, il giorno prima del 21.12.2017»); in un passaggio del ricorso si sostiene che «verbali di accertamento e referti di notifica» versati in atti dalla Prefettura «sono atti neutri che non hanno nessuna rilevanza», ma, oltre a non specificare il loro contenuto, non si chiarisce se i giudici di merito li hanno in qualche modo considerati; -l’illustrazione della decisione del primo giudice, che è inadeguatamente concentrata nel periodo «Il GDP in accoglimento delle istanze e difese della società di riscossione e della Prefettura di Nuoro, disattese tutte le questioni di fatto e di diritto eccepite dall’odierno ricorrente appellante in primo grado e qui richiamate nuovamente, rigettava il ricorso con condanna alle spese del ricorrente» (pag. 4); si sostiene apoditticamente che «il GDP di Lanusei non aveva speso nemmeno una parola di motivazione», ma di quest’ultima non c’è traccia nell’atto; - la specificazione delle questioni sottoposte al giudice d ’ appello, che impedisce di comprendere quali di esse sia ancora sub iudicee, anzi, proprio dal testo del ricorso -nei limiti in cui è possibile, nella confusa esposizione, trarre qualche elemento - sembra che la ricorrente non abbia chiaramente individuato ragioni di invalidità della notificazione degli atti presupposti, po- sto che la stessa «si riservava un ’ impugnazione nel merito una volta che saranno depositati o esibiti, appunto, TUTTI gli attiORIGINALI presupposti per l’emissione di ogni singola cartella di pagamento» (così a pag. 6 del ricorso); perciò, non è dato sapere se proprio la questione sottoposta a questa Corte -la prova della ricezione della raccomandata informativa CAN o CAD - sia mai stata precedentemente av anzata e con quali modalità (è assolutamente generica e priva di riscontro l’affermazione secondo cui il vizio era stato «denunciato e censurato sin dalla prima udienza nanti il GDP e successivamente nanti il Tribunale») o (come pare) risulti un inammissi- bile novum(non essendo stato fatto valere nei gradi di merito il profilo della violazione dell’art. 7 legge n. 890 del 1982); -l’ esposizione della stessa sentenza impugnata è totalmente carente: la ricorrente, anziché confrontarsi con la motivazione addotta dal giudice d’appello e formulare ragionate critiche ai punti della decisione, il cui con- tenuto è pretermesso, afferma apoditticamente la sua erroneità, ma non fornisce a questa Corte le coordinate essenziali per lo scrutinio di legittimità (impugnazione che, come noto,non è totalmente devolutiva); −l e gravissime lacune del ricorso impediscono di esaminare le censure (in particolare le prime due: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale - ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione all ’ art. 7 Legge nr. 890 del 20.11.1982 e all’art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello errato nel ritenere assolto l’onere probatorio spettante all’Ag. E.R. ed alla Prefettura di Nuoro di aver provato la notifica rituale delle ordinanze sottese alle due cartelle impugnate.»; «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale -ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione all’art. 28 della Legge 689/1981 e all’art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello errato nel ritenere non ancora prescritte le due cartelle impugnate di seguito indicate: 1) - nr. 074 2016 0001614727 000 irritualmente notificata il 14/06/2016, dell’importo di E. 1.616,18; Cartella che si produce -DOC. 3; 2) - nr. 074 2016 0001614828 000 irritualmente notificata il 14/06/2016, dell’importo di E. 7.244,31, peraltro incompleta perché mancante di due pagine. Cartella che si produce - DOC.4» ) che, proprio in ragione delle mancanze nell’esposizione della vicenda processuale e dei documenti su cui si basa l’impugnazione, risultano generiche, man- cando peraltro lo sviluppo di una motivata critica alla sentenza del Tribunale di Lanusei; −p alesemente inammissibile è poi il terzo motivo ( «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale -ex art. 360 c. 1 nr. 3 c.p.c. - in relazione al D.M. 147/2022 e all’art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello liquidato le spese di giudizio in modo non conforme alla disciplina di settore; nonché ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. - in relazione all ’ art. 132 c. 2 nr. 4 cpc per omessa motivazione (motivazione apparente) ovvero alla manifestamente illogica e/o contraddittoria motivazione sull’applicazione dei valori tra medi e mas- simi nella liquidazione delle spese e difetto di motivazione sulla mancata compensazione integrale o parziale delle spese con ADER»), volto a contra- stare l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice d’appello sulla liqui- dazione delle spese; in proposito si osserva che, al di là delle lacune che inficiano il motivo exart. 366 c.p.c., il Tribunale - con adeguata motivazione («Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo le tabelle di cui al DM 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore sino a euro 26.000,00 con applicazione dei valori tra medi e massimi per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, attesa la pluralità delle questioni sollevate da parte appellante (ricorso di 45 pagine) nonché il dif- ficile rilievo e comprensione delle stesse.») -ha determinato le spese entro i valori massimi e minimi dei parametri normativi, come riconosce la stessa ricorrente, la quale pretenderebbe una loro compensazione (e, quindi, una valutazione di merito e discrezionale sui presupposti ex art. 92 c.p.c. , mai consentita in sede di legittimità per contestare il non avvalimento, da parte del giudice del merito, della sua potestà di compensare) o, altrettanto inam- missibilmente, una riduzione ai valori medi; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ; −non si deve provvedere sul le spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodelle intimate; −va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- correnteed al com