CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RARCO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di sette mesi di reclusione, a causa dell'assoluzione del concorrente delitto di danneggiamento. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso si rivela improponibile, risolvendosi in una non consentita critica al potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie sotto il profilo del diniego delle attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen., argomentato, peraltro, dalla Corte di appello in termini congrui ed ineccepibili sul piano logico (v. pag. 6 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] illoni [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI