CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5602/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 41 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Germanico, n. 66 - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1622/2017, pubblicata in data 14 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Catania ingiunse all'[OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Catania, ora [OSCURATO:PERSONA] di Catania, di corrispondere alla Casa di Cura I.S.C.A.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la somma di euro 3.413.446,45, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese negli anni 1997, 1998 e 2000, nonché la ulteriore somma di euro 934.287,77, a titolo di interessi legali. A seguito di opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], che eccepì la prescrizione del diritto al pagamento delle somme richieste e, in subordine, chiese il rigetto della domanda per asserito pagamento di tutte le spettanze dovute, il Tribunale di Catania, accogliendo l'eccezione, revocò il decreto ingiuntivo, condannando l'I.S.C.A.S. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di giudizio. 2. La sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. venne confermata dalla Corte d'appello di Catania, che ritenne condivisibile la motivazione del giudice di primo grado. I giudici di secondo grado, non condividendo l'assunto della Casa di Cura secondo cui, nel caso in esame, non potesse parlarsi di obbligazioni aventi carattere periodico o di durata, ritennero sussistenti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. proc. civ.Osservarono, in particolare, che: a) il credito della casa di cura doveva essere pagato in periodi inferiori all'anno in relazione a prestazioni effettivamente poste in essere in favore degli assistiti e diveniva esigibile allo scadere di ciascun periodo preso in considerazione dalla circolare, per cui non poteva parlarsi di pagamento rateizzato di una prestazione unitaria; b) la presentazione delle note di addebito era onere posto a carico della casa di cura ed unicamente diretto a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di elaborare i conteggi necessari per la liquidazione del credito della stessa che, tuttavia, doveva essere soddisfatto, secondo la previsione della circolare che regolava i rapporti inter partes, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione delle note di addebito, termine a partire dal quale il credito per il periodo di riferimento diveniva in concreto esigibile, rappresentando il corrispettivo della autonoma prestazione resa per il periodo a cui i singoli pagamenti si riferivano; c) la circolare prot. n. 15 dip/01600 del 17 maggio 2001 (avente ad oggetto «Direttive sulle modalità di effettuazione dei controlli sanitari e amministrativi sulle strutture ospedaliere private in accreditamento provvisorio»), alla ilettera F), prevedeva che la liquidazione delle spettanze dovesse avvenire entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto e che eventuali contestazioni dovessero essere risolte con provvedimento definitivo entro 60 giorni dalle stesse; d) il caso de quo rispondeva alla ratio sottostante alla norma in esame che era quella di abbreviare il termine ordinario di prescrizione in relazione a quel creditore che aveva trascurato di esigere, lasciando così accumulare, prestazioni periodiche già determinate nel loro ammontare, nonché quella di liberare, dopo un quinquennio, il debitore dalle prestazioni periodicamente dovute sulla base di un'unica causa debendi, avente carattere continuativo, e di assoggettare al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad anno o inferiore, «pagabili» alla scadenza (sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto) e che il creditore poteva senz'altro riscuotere; e) la prescrizione quinquennale era pacificamente applicabile al corrispettivo previsto nei contratti di somministrazione, pur se il pagamento della prestazione continuativa era subordinato all'invio della cd. bolletta ed alla verifica dei consumi da parte dell'utente. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato ad un unico motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] di Catania ha resistito con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ. In prossimità dell'adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione «breve», anziché quella ordinaria decennale. Evidenzia la ricorrente che sia il primo giudice sia il giudice di appello sarebbero incorsi in errore laddove hanno affermato che il credito azionato risponde a «connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi unitaria di tipo continuativo» e, unicamente per tale ragione, sarebbe incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. Tale assunto, secondo la ricorrente, è contrario alla giurisprudenza di legittimità secondo cui tale disposizione, nell'assoggettare al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad anno o inferiore, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere messo a disposizione, alla scadenza, del creditore, il quale deve poterlo riscuotere, non essendo sufficiente, ai fini dell'applicabilità della norma, la mera idoneità del credito stesso ad essere determinato nel suo ammontare. A ciò va aggiunto, secondo la ricorrente, che la norma in esame si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dalla automaticità della prestazione, ossia dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento con il solo decorso del tempo, mentre le prestazioni sanitarie di cui si discute non possono essere predeterminate in anticipo, variando di giorno in giorno, né sono periodiche. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Questa Corte ha già affermato (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30546, in tema di crediti vantati da una farmacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese farmaceutiche sostenute in favore di assistiti del S.S.N.), che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass., sez. 1, 6/12/2006, n. 26161). 1.3. In relazione ai crediti vantati dalla Casa di cura, come rilevato dal Tribunale e dalla Corte d'appello, la Casa di cura era tenuta a presentare note di addebito, debitamente documentate, per le prestazioni ospedaliere, da indirizzare all'[OSCURATO:PERSONA] competente, che doveva provvedere - secondo la previsione della circolare amministrativa che regolava i rapporti tra le parti, ratione temporis applicabile (nel caso di specie, la circolare n. 911 del 27 gennaio 1997) -, al pagamento entro il sessantesimo giorno dal loro ricevimento, se riguardavano ricoveri di residenti nella Regione, ed entro novanta giorni se relative a residenti fuori Regione. Tale obbligo di consegna e di conseguente rimborso doveva, quindi, avvenire periodicamente, ma con una periodicità che non era imposta da cadenze obbligate, come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto. 1.4. Va, peraltro, considerato che l'art. 2948, n. 4, cod. civ. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata caratterizzate dalla automaticità della prestazione, vale a dire da prestazioni che sono suscettibili di adempimento con il solo decorso del tempo (Cass., sez. 1, 18/06/2009, n. 14155), mentre nel caso di specie i pagamenti presuppongono ogni volta la presentazione di un rendiconto che ne condiziona l'esigibilità; si tratta, pertanto, di fattispecie non assimilabile all'ipotesi prevista dalla norma che fa riferimento all'automaticità della prestazione. 1.5. Difatti, le prestazioni sanitarie in oggetto non possono essere predeterminate, ma variano di volta in volta, a seconda del numero degli assistiti e della diversa natura. Occorre, al riguardo, rammentare che con il d.lgs. n. 502 del 1999 i rapporti tra le strutture private e le Ausl non sono più disciplinati da un rapporto convenzionale e sono regolati secondo il meccanismo del cd. accreditamento istituzionale, fondato sulla modalità di «pagamento a singola prestazione» e sulla verifica della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. Nell'intento di ottimizzare al meglio le risorse del settore sanità, è stato introdotto un sistema di pagamento per ogni singola prestazione resa sulla base di tariffe, cosicché dovendosi di volta in volta verificare che le prestazioni rispondano a determinati requisiti valutativi, le prestazioni non danno luogo a crediti automaticamente liquidi ed esigibili al momento della loro esecuzione e non si può prescindere dal superamento dei controlli qualitativi, amministrativi e contabili. Il che avvalora la conclusione che alle prestazioni in esame non sia applicabile la prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì quella decennale. La sentenza impugnata non si è uniformata ai principi sopra richiamati. 2. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catani