CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 11.2.2025 il Tribunale di Prato lo ha condannato alla pena di 206 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 109 T.u.l.p.s.; Rilevato che il ricorrente è stato dichiarato colpevole di avere alloggiato, nella struttura alberghiera che gestiva, otto soggetti privi di documento di identità; Considerato che la motivazione della sentenza impugnata circa l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata è del tutto adeguata e che il ricorso l'avversa sulla base di un argomento che nega inammissibilmente un dovere minimo di diligenza in capo a chi esercita l'attività di albergatore - secondo il criterio dell'agente-modello - in ordine alla vigilanza su chi soggiorna nella struttura ricettiva e alla sua identificazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto fondato su un motivo privo di ogni consistenza, che contesta l'elemento psicologico di un reato contravvenzionale senza fornire elementi dimostrativi che l'imputato abbia fatto tutto il possibile per osservare la norma violata, a lui spettando di provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa (Sez. 1, n. 13365 del 19/2/2013, Rochira, Rv. 255178 - 01); Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci