CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36787-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 803 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] - intimata; avverso la sentenza n. 3944/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 1410/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 25 ottobre 2018, la Corte d’appello di Roma, decidendo sui due reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. (principale) e di [OSCURATO:PERSONA] (incidentale) e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s.: ha rigettato il primo avverso la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione della società all’ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta, il licenziamento intimato al predetto, dichiarando risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento collettivo comunicato il 30 ottobre 2014 e condannato C.A.I. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 s.p.a. al pagamento, in favore del lavoratore a [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 titolo di indennità risarcitoria omnicomprensiva, della somma di € 30.370,30 oltre accessori; ha parzialmente accolto il secondo reclamo e così condannato, in riforma della sentenza del Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. alla reintegrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro e, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto in misura di dodici mensilità, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali; 2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima l’applicazione dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., nella seconda procedura di mobilità avviata, dei criteri di scelta previsti in base all’accordo sindacale 24 ottobre 2014, in specifico riferimento al criterio sub g), di assegnazione a [OSCURATO:PERSONA] di una posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, in assenza di una verifica della fungibilità delle sue mansioni, anche a riguardo di pregresse esperienze lavorative e pertanto di valutazione comparativa con le posizioni relative; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 3. per tale ragione, essa ha annullato il [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis, senza onere per il lavoratore della cd. prova di resistenza, per la radicale contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. della comparabilità della sua posizione con altre, senza compilazione di alcuna graduatoria; 4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tunc del lavoratore, il suo trasferimento alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., in applicazione dell’art. 2112 c.c., “nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo” sindacale (nel caso di specie, del 16 novembre 2014) sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) l. 428/1990, non essendo ad essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, dei lavoratori non compresi nell’elenco dei lavoratori trasferiti; sicché, l’ha ritenuta legittimata passivamente e ha disatteso l’eccepita incompatibilità con il rito Fornero delle domande proposte dal lavoratore nei suoi confronti, in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 quanto regolante anche l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 licenziamento nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, previo l’accertamento di effettiva titolarità del rapporto; 5. infine, essa ha negato la novità della questione, secondo la società cessionaria introdotta solo con il reclamo, relativa alla contrarietà dell’accordo del 16 novembre 2014 in deroga dell’art. 2112 c.c. (per il contrasto dell’art. 47, comma 4-bis, lett. b) l. 428/1990 con la sentenza CGUE dell’11 giugno 2009), avendo il lavoratore dedotto, con il ricorso introduttivo della fase sommaria del giudizio, l’illegittimità della clausola degli accordi collettivi, che escludevano il trasferimento dei rapporti di lavoro non ricompresi nell’elenco ad essi allegato; 6. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ha proposto, con atto notificato il 17 dicembre 2018, ricorso per cassazione con tre motivi e successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notificato il 21 dicembre 2018, ricorso per cassazione (da qualificare pertanto incidentale) con sei motivi; ad ognuno di essi il lavoratore ha resistito con autonomo controricorso. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 7. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, occorre avviare la trattazione dal ricorso incidentale. Con il terzo motivo, di cui è logicamente preliminare l’esame, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: da una parte, di infungibilità del lavoratore con le risorse addette alla medesima unità organizzativa, alle altre della medesima funzione e alle diverse funzioni dell’area ingegneristica e manutentiva; dall’altra, di mancata dimostrazione datoriale dell’infungibilità della posizione del lavoratore con “quelle degli altri addetti allo stesso settore di pari livello”; 2. esso è infondato; 3. non sussiste il vizio di nullità dedotto, nel quale si converte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 l. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 motivazione, circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile tra le altre anche l’ipotesi denunciata (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598), in assenza di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, così da rendere incomprensibili le ragioni poste a base della decisione, pertanto carente di motivazione e non consentendo alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. 17 maggio 2018, n. 12096; Cass. 25 giugno 2018, n. 16611): avendo la Corte territoriale dato coerente e adeguato conto della ragione per cui ha ritenuta indimostrata l’infungibilità delle mansioni del lavoratore (dal primo all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza); 4. con il primo, essa deduce violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, degli artt. 4, 5 l. 223/1991, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’omessa considerazione datoriale della fungibilità delle mansioni del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 lavoratore, anche alla luce delle esperienze [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 professionali pregresse, disattendendo il contenuto dell’accordo sindacale del 24 ottobre 2014, di determinazione negoziale dei criteri di scelta, puntualmente indicati e comunicati, con applicazione al predetto del criterio sub g), di posizione di lavoro in esubero senza concorrenza di altri lavoratori, non comportante alcuna comparazione; dovendosi avere esclusivo riguardo, come previsto dall’art. 4, terzo comma l. 223/1991, ai “profili professionali” del personale eccedente, riferiti alle mansioni ultime svolte da ogni lavoratore nelle varie articolazioni produttive e non già al bagaglio professionale, per non recidere il nesso causale tra profili professionali in esubero e cause del processo di crisi; 5. esso è in parte inammissibile e in parte infondato; 6. premessa la specificità del motivo, nel rispetto del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985), per la puntuale indicazione della sede di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 produzione (ai p.ti B.2 di pgg. 14 e 15 e 12. di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 pg. 17) dei due accordi sindacali e la loro adeguata Data pubblicazione 12/05/2022 trascrizione della parte relativa ai criteri di scelta applicati, di essenziale rilievo ai fini della controversia, esso è inammissibile, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata (in controversia analoga: Cass. 17 agosto 2020, n. 17201); 6.1. occorre ribadire che la selezione del personale in esubero deve avvenire sulla base di oggettive esigenze aziendali, tenuto conto della dotazione di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387; Cass. 6 maggio 2021, n. 12040: con specifico riguardo alla legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda); inoltre, devono essere considerate, qualora il lavoratore ciò F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 deduca espressamente, anche le altre mansioni in [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 precedenza svolte in diversi uffici aziendali, dovendo la nozione di fungibilità e di professionalità essere intesa con riferimento non soltanto alle mansioni attuali, ma anche assolte presso altre unità, che abbiano reso il lavoratore idoneo anche per queste altre, per acquisita esperienza e per pregresso svolgimento (Cass. 28 aprile 2006, n. 9888; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2284); 6.2. ebbene, la Corte territoriale ha accertato come la società datrice non abbia nulla dedotto in ordine all’infungibilità delle precedenti mansioni del lavoratore, da questo specificamente allegate (dal secondo all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza); 7. con il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il mancato svolgimento dal lavoratore di attività presso l’area ground operation (rispetto alla quale la Corte capitolina ha ritenuto l’omessa considerazione della pregressa adibizione del lavoratore medesimo, a fondamento della fungibilità di tali mansioni giustificanti F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 la sua comparazione con le altre risorse ivi [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 impiegate), mai prestata dalle risultanze degli atti specificamente indicati di entrambe le parti; 8. esso è inammissibile; 9. ricorre nel caso di specie l’ipotesi di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la società ricorrente, come avrebbe invece dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); 10. con il quarto, essa deduce nullità della sentenza, in violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla propria domanda, formulata nel reclamo, di (reiterata) ammissione delle istanze istruttorie, in particolare di prova orale, sulle circostanze relative ai presupposti in fatto dell’infungibilità del lavoratore, legittimanti il suo licenziamento; 11. esso è infondato; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 12. come risaputo, il vizio di omessa pronuncia [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022su Data pubblicazione 12/05/2022 una domanda o eccezione di merito, integrante violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere resa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass.16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308); è parimenti noto che esso si concreti nel difetto del momento decisorio, occorrendo, perché si realizzi, che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: ciò che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti di alcune parti; non anche nel caso di mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti, che integra F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 invece un vizio di natura diversa, relativo [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730); 12.1. in ogni caso, la Corte territoriale ha statuito sulle prove dedotte dal lavoratore (in riferimento alla fungibilità delle mansioni svolte da ultimo) implicitamente rigettandole (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718), con la chiara affermazione che “la società nulla ha dedotto circa la infungibilità delle precedenti mansioni, certamente svolte, dal Lamberti” (dal terzo al quinto alinea di pg. 8 della sentenza); 13. con il quinto motivo, la ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma l. 223/1991, in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria per disporre la tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte del lavoratore, non avendo egli precisato su F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 quali colleghi, in posizione di fungibilità [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 comparabile con la propria, avrebbe prevalso in caso di corretta applicazione dei criteri di scelta; 14. esso è infondato; 15. in tema di licenziamento collettivo, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di allegazione dei criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, specificando in relazione a ciascuno lo stato familiare, l'anzianità e le mansioni, incombe al lavoratore dimostrare l'illegittimità della scelta, indicando i lavoratori in relazione ai quali essa sarebbe stata falsamente o illegittimamente realizzata: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro si sia limitato a comunicare criteri inidonei a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che hanno conservato il posto di lavoro, nessun onere è ravvisabile in capo al lavoratore (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass.3 dicembre 2013, n. 27059; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): ed è ciò che la Corte territoriale ha F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 accertato nel caso di specie (in particolare [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza); 16. con il sesto, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quinto comma l. 300/1970, per determinazione dell’indennità risarcitoria, stabilita dal quarto comma in aggiunta alla reintegrazione, nella misura massima (dodici mensilità), senza una sua modulazione secondo i criteri del quinto comma e pertanto non proporzionata alla dimensione dell’attività economica dell’impresa al momento del licenziamento e del numero attuale dei suoi dipendenti (due), dell’anzianità (decennale) del lavoratore, percipiente un’indennità di mobilità (pari al’80% della retribuzione) nella possibilità di cercare un nuovo lavoro; 17. esso è infondato; 18. non è pertinente il riferimento ai criteri del quinto comma dell’art. 18 l. 300/1970 riformulato, per la diversità della tutela da esso stabilita, in caso di licenziamento illegittimo cui essa consegua, da quella del precedente quarto comma; non trova, infatti, applicazione (a differenza che in questa, in aggiunta alla reintegratoria cosiddetta “attenuata”) la detrazione dell'aliunde F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 perceptum, in quanto tale ipotesi comporta comunque [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la riduzione del danno), non può assumere caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie del quarto comma: ciò rispecchiando la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente disciplina delle conseguenze sanzionatorie (Cass.6 agosto 2020, n. 16786: v. p.to 10 in motivazione); 18.1. d’altro canto, l'indennità risarcitoria, non associata alla reintegrazione, prevista dall'art. 18, quinto comma l. 300/1970 riformulato, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente e la cui determinazione è improntata ad una valutazione equitativa, sia pure parametrata ai criteri in esso indicati, è onnicomprensiva, assorbendo qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso quello previdenziale, fatta eccezione solo per i danni F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 derivanti dal licenziamento ingiurioso o dal fatto [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 costituente reato (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1507); 19. venendo ora al ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con il primo motivo essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 l. 92/2012, per l’esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria: connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso; 20. esso è infondato; 21. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 lo specifico pregiudizio processuale concretamente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, Data pubblicazione 12/05/2022 quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte; 21.1. nel motivo in esame parte ricorrente non specifica adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale; 22. con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis l. 428/1990, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 nonché degli accordi collettivi intervenuti [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 nell'ambito di una situazione di crisi aziendale Data pubblicazione 12/05/2022 in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata; 23. esso è infondato; 24. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 del codice civile trova applicazione nei termini e [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", Data pubblicazione 12/05/2022 va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass.n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021); 24. Con il terzo motivo, la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt.24, 52 l. fall. in combinato disposto con gli artt.409, 433 c.p.c., per improcedibilità della domanda di condanna risarcitoria del lavoratore, per effetto dell’ammissione della società cessionaria alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 25. esso è fondato; [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 26. in via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lg. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 rivolta nei confronti del fallimento) e del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata pronunciata la condanna (anche) risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. dalla Corte d’appello in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore; 26.1. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass.28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964); 26.2. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio; 27. il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato per infondatezza, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 soccombenza e distrazione in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); il terzo motivo del ricorso principale deve invece essere accolto, con rigetto degli altri motivi, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con decisione nel merito di improcedibilità della domanda del lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. e la regolazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità secondo il regime di soccombenza (essendo il lavoratore vittorioso in misura assolutamente prevalente) e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36787/2018 di legge, con distrazione in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] sezionale 803/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15228/2022 antistatario. Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda del lavoratore di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. Condanna quest’ultima società in a.s. alla rifusione, in favore del lavoratore, delle spese dei gradi di merito, che liquida così come dal Tribunale e dalla Corte d’appello e del giudizio di legittimità in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali; tutto oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Con distrazione al difensore antistatario. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P