Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15600/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cod. pen. 2.

Considerato che in data 10.11.2022 è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché, successivamente, richiesta di condanna al minimo della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

5. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari di conferma della condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 cod. pen. 2. Considerato che in data 10.11.2022 è stata depositata rinuncia all'impugnazione da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché, successivamente, richiesta di condanna al minimo della somma prevista in favore della Cassa delle ammende. 5. Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 15600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris