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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10842/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 22 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in continuazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso nel reato diverso da quello voluto ex art. 116 c.p., è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese nella sentenza impugnata, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di appello a pagina 4, ove si è evidenziato che la vittima era stata aggredita già all'esterno dell'abitazione e che erano stati gli stessi aggressori a trascinarla in casa dopo avergli stretto al collo un filo di metallo, non assumendo alcuna rilevanza, al fine di una diversa ricostruzione dei fatti, la presenza di strumenti da scasso sulla persona dell'imputato; considerato che il ricorso è, comunque, manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di concorso di persone nel reato, risponde, in ogni caso, ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734 - 01), e nel caso di specie lo stesso prevenuto aveva ammesso di conoscere la vittima e di aver fornito ai correi informazioni utili per commettere il reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in dat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 22 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in continuazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso nel reato diverso da quello voluto ex art. 116 c.p., è costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese nella sentenza impugnata, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di appello a pagina 4, ove si è evidenziato che la vittima era stata aggredita già all'esterno dell'abitazione e che erano stati gli stessi aggressori a trascinarla in casa dopo avergli stretto al collo un filo di metallo, non assumendo alcuna rilevanza, al fine di una diversa ricostruzione dei fatti, la presenza di strumenti da scasso sulla persona dell'imputato; considerato che il ricorso è, comunque, manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di concorso di persone nel reato, risponde, in ogni caso, ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734 - 01), e nel caso di specie lo stesso prevenuto aveva ammesso di conoscere la vittima e di aver fornito ai correi informazioni utili per commettere il reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat
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