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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 47515/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1527/19 in data 27/04/2021 della Corte di appello di Trieste, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per difetto di querela; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pordenone in data 31/05/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa il primo e, a mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa il secondo, previa riqualificazione dei capi A), B), C), D) ed E), già contestati ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen., con il vincolo della continuazione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: nullità della sentenza di primo grado per inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione degli artt. 420 bis comma 1 e 420 ter commi 1 e 5 cod. proc. pen. con riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; motivazione mancante e/o inesistente in punto di mancata valutazione dell'impedimento dello Sparano. -Secondo motivo: inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione degli artt. 516, 521 e 550 cod. proc. pen.; motivazione contraddittoria. -Terzo motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 120 cod. pen., inosservanza, violazione ed erronea applicazione degli artt. 122, 129, 336 e 337 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. -Quarto motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità degli imputati in ordine al capo A); contraddittorietà processuale in punto di valutazione delle prove. -Quinto motivo: motivazione mancante e/o meramente apparente in ordine al capo B) dell'imputazione. -Sesto motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità degli imputati in ordine al capo C), violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in punto di affermazione della penale responsabilità dell'Improta; violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost. -Settimo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità degli imputati in ordine al capo D); contraddittorietà processuale in punto di valutazione delle prove dichiarative, prove video e querela.d -Ottavo motivo: motivazione mancante e/o inesistente in relazione al capo E); violazione degli artt. 27 e 111 Cost. -Nono motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.; motivazione mancante e/o illogica in punto di mancata disapplicazione della recidiva facoltativa.

3. Nessuno dei motivi proposti appare manifestamente infondato.

Invero, per almeno uno di essi (si allude al terzo motivo), si profila l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

Il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato che, come nella fattispecie, risulta maturata nelle more della sua discussione (Sez. 6, n. 35391 del 11/07/2013, Scopelliti, Rv. 226332).

L'assenza della parte civile esonera dalla verifica della fondatezza dei motivi di ricorso.

I reati risultano pacificamente prescritti alla data odierna, in quanto commessi in data 14/07/2014, pur considerati i complessivi centotrenta giorni di sospensione della prescrizione (sessanta giorni per differimento udienza del 25/02/2021 al 27/04/2021 per legittimo impedimento del difensore; ventotto giorni per differimento udienza del 16/05/2018 al 13/06/2018 per legittimo impedimento dell'Improta; quarantadue giorni per differimento udienza del 19/04/2019 al 31/05/2019 per legittimo impedimento dello Sparano): termine di prescrizione venuto così a scadenza il 24/05/2022.

Si evidenzia in particolare, quanto alla posizione dell'Improta che la recidiva ritenuta nei suoi confronti, anche tenuto conto della misura della pena applicata in aumento, è da considerarsi inquadrabile nei casi di recidiva semplice di cui all'art. 99, comma 1, cod. pen. e che, come tale, costituente circostanza non valutabile ai fini del calcolo della prescrizione del reato.

Invero la medesimezza dell'indole ex art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen., originariamente contestata avuto riguardo all'identità dei fatti oggetto dell'imputazione (artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.) trovava riscontro con l'omologo precedente iscritto a carico del sunnominato (art. 624 cod. pen., oggetto del decreto penale di condanna del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 12/03/2003), ma deve necessariamente segnare il passo e, quindi, essere esclusa, a seguito del diverso reato ritenuto già dalla sentenza di primo grado (art. 640 ter cod. pen.).

Si è affermato in giurisprudenza che, per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-06) caratteri fondamentali comuni che, nel concreto, non si rinvengono tra il furto semplice e la frode informatica in quanto, sebbene si tratti in entrambi i casi di reati contro il patrimonio, il primo si caratterizza dalla violenza sulle cose, il secondo dal compimento di condotte truffaldine.

Da qui la pronuncia di annullamento sena rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1527/19 in data 27/04/2021 della Corte di appello di Trieste, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per difetto di querela; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pordenone in data 31/05/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa il primo e, a mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa il secondo, previa riqualificazione dei capi A), B), C), D) ed E), già contestati ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen., con il vincolo della continuazione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: nullità della sentenza di primo grado per inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione degli artt. 420 bis comma 1 e 420 ter commi 1 e 5 cod. proc. pen. con riferimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; motivazione mancante e/o inesistente in punto di mancata valutazione dell'impedimento dello Sparano. -Secondo motivo: inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. con riferimento alla violazione degli artt. 516, 521 e 550 cod. proc. pen.; motivazione contraddittoria. -Terzo motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 120 cod. pen., inosservanza, violazione ed erronea applicazione degli artt. 122, 129, 336 e 337 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. -Quarto motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità degli imputati in ordine al capo A); contraddittorietà processuale in punto di valutazione delle prove. -Quinto motivo: motivazione mancante e/o meramente apparente in ordine al capo B) dell'imputazione. -Sesto motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità degli imputati in ordine al capo C), violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in punto di affermazione della penale responsabilità dell'Improta; violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost. -Settimo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità degli imputati in ordine al capo D); contraddittorietà processuale in punto di valutazione delle prove dichiarative, prove video e querela.d -Ottavo motivo: motivazione mancante e/o inesistente in relazione al capo E); violazione degli artt. 27 e 111 Cost. -Nono motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.; motivazione mancante e/o illogica in punto di mancata disapplicazione della recidiva facoltativa. 3. Nessuno dei motivi proposti appare manifestamente infondato. Invero, per almeno uno di essi (si allude al terzo motivo), si profila l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato che, come nella fattispecie, risulta maturata nelle more della sua discussione (Sez. 6, n. 35391 del 11/07/2013, Scopelliti, Rv. 226332). L'assenza della parte civile esonera dalla verifica della fondatezza dei motivi di ricorso. I reati risultano pacificamente prescritti alla data odierna, in quanto commessi in data 14/07/2014, pur considerati i complessivi centotrenta giorni di sospensione della prescrizione (sessanta giorni per differimento udienza del 25/02/2021 al 27/04/2021 per legittimo impedimento del difensore; ventotto giorni per differimento udienza del 16/05/2018 al 13/06/2018 per legittimo impedimento dell'Improta; quarantadue giorni per differimento udienza del 19/04/2019 al 31/05/2019 per legittimo impedimento dello Sparano): termine di prescrizione venuto così a scadenza il 24/05/2022. Si evidenzia in particolare, quanto alla posizione dell'Improta che la recidiva ritenuta nei suoi confronti, anche tenuto conto della misura della pena applicata in aumento, è da considerarsi inquadrabile nei casi di recidiva semplice di cui all'art. 99, comma 1, cod. pen. e che, come tale, costituente circostanza non valutabile ai fini del calcolo della prescrizione del reato. Invero la medesimezza dell'indole ex art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen., originariamente contestata avuto riguardo all'identità dei fatti oggetto dell'imputazione (artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.) trovava riscontro con l'omologo precedente iscritto a carico del sunnominato (art. 624 cod. pen., oggetto del decreto penale di condanna del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 12/03/2003), ma deve necessariamente segnare il passo e, quindi, essere esclusa, a seguito del diverso reato ritenuto già dalla sentenza di primo grado (art. 640 ter cod. pen.). Si è affermato in giurisprudenza che, per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi quelli che violano una medesima disposizione di legge e anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-06) caratteri fondamentali comuni che, nel concreto, non si rinvengono tra il furto semplice e la frode informatica in quanto, sebbene si tratti in entrambi i casi di reati contro il patrimonio, il primo si caratterizza dalla violenza sulle cose, il secondo dal compimento di condotte truffaldine. Da qui la pronuncia di annullamento sena rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
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