CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13112/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza dell’8 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respintol’opposizione presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, che stavaespiando la pena di 5 anni di reclusione per i reati di cessione di sostanze stupefacenti edestorsione aggravata, contro il decreto del 6 febbraio 2025 con cui il magistrato disorveglianza di Venezia ne aveva disposto l'espulsione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. lgs.25 luglio 1998, n. 286.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha rilevato che il cittadinoalbanese è privo di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, in quanto il rinnovo gli èstato rifiutato il 20 marzo 2024, che lo stesso non convive con cittadino italiano perché ilmatrimonio con la moglie è terminato nel 2022, che è vero che la madre è una cittadinaitaliana (il padre, invece, è un cittadino albanese) ma il condannato non convive con lamadre fin dal 2008; non esistono pertanto ragioni ostative all'espulsione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in quanto la norma dell’art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 sui divieti di espulsione èsuscettibile di interpretazione analogica e consente di ritenere preclusiva all'espulsioneanche l'esistenza di forti legami affettivi e sociali con il territorio nazionale, e nel caso inesame il ricorrente è giunto in Italia nel 1995, è titolare di una ditta individuale e, anche senon convive con un cittadino italiano, dovrebbe essere ritenuto non espellibile, l'ingerenzadello Stato nella sua vita familiare sarebbe, infatti, non proporzionata. Inoltre, ilprovvedimento impugnato non ha proceduto ad alcuna ponderata valutazione dellapericolosità concreta ed attuale del condannato per specificare perché debba prevalerel'esigenza di sicurezza pubblica rispetto ai legami della vita familiare; l'espulsione previstadall'art. 16, infatti, non è automatica, ma dipende da un bilanciamento di interessi che mancanel provvedimento impugnato.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. In termini generali, l'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea,identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione dipena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16,comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce unamisura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l'adozione in presenzadelle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello; Sez. 1, n. 6814del 09/07/2015, dep. 2016, Nakai; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli,Rv. 249175-01).Come è già stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la legge perseguel'obiettivo, facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario, e siano subitorimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perchésprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per iquali non sussistano prevalenti esigenze di asilo, umanitarie ovvero di tutela della loropersona o delle loro relazioni familiari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, G., Rv. 274885-01;Sez. 1, n. 915 del 17/10/2019, dep. 2020, Kouadio, Rv. 278065-01, § 2 del Considerato indiritto).Queste ultime esigenze sono espresse dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, a tal fineespressamente richiamato dal comma 9 del precedente art. 16, le cui ipotesi preclusiveall’espulsione hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere oggetto diapplicazione analogica (Sez. 1, n. 10846 del 19/12/2019, dep. 2020, Otaigbe, Rv. 278892 -01 Sez. 1, n. 48684 del 29/09/2015, Bachtragga, Rv. 265387 – 01; in senso difforme Sez. 1,n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038-01, che al coniugio ha parificato laconvivenza more uxorio2. Il ricorso deduce che, pur non esistendo nel caso in esame una specifica preclusioneall’espulsione, il condannato doveva essere ritenuto non espellibile per l'esistenza di fortilegami affettivi e sociali con il territorio nazionale, essendo giunto in Italia nel 1995, essendotitolare nel territorio di una ditta individuale, ed avendo in Italia la madre, pur se nonconvivente con lui dal 2008, ed una ex moglie; l'ingerenza dello Stato nella sua vita familiaresarebbe, in questo contesto, non proporzionata.L’argomento è infondato.Si è detto che nella situazione del condannato non esiste uno specifico legamefamiliare ostativo alla espulsione.È vero che la norma dell’art. 19 che prevede le preclusioni all’espulsione deve essereinterpretata alla luce dell’art. 8 della C.E.D.U., che tutela il diritto al rispetto della vita privatae familiare di ogni persona, e della giurisprudenza convenzionale applicativa di taledisposizione, che ha ritenuto che i legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cuiessi vivono costituiscano parte del concetto di vita privata in questione, che possono renderel’espulsione un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto (Maslov e altri c. Austria, GrandeCamera, 23 giugno 2008, 1638/03) che deve trovare una adeguata giustificazione nelprovvedimento che dispone l’espulsione.Però, il provvedimento impugnato contiene una giustificazione non illogica su questopunto, perché prende in considerazione tutta la situazione personale dell’interessato,evidenzia che lo stesso non convive con alcun cittadino italiano, atteso che il matrimonio conuna cittadina italiana è da tempo terminato, talché il legame che egli conserva nel territorioitaliano riguarda soltanto la madre, con cui, però, non convive dal 2008.La prevalenza delle esigenze di deflazione carceraria alla base della normasull’ingerenza dell’espulsione nella vita familiare del condannato non è, pertanto, motivata inmodo manifestamente illogico, e l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte.3. Il ricorso deduce anche la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnatasull’attualità della pericolosità sociale del condannato.L’argomento è inammissibile.Mediante il richiamo all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (“nei confronti dellostraniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2”), l’art. 16,comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998 permette l’espulsione dello straniero a titolo di sanzionesostitutiva in tre diverse situazioni, che sono alternative tra loro: quella dello straniero che siaentrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto(lett. a), quella dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato in assenza in titolodi soggiorno (lett. b), quella dello straniero che appartenga a taluna delle categorie indicatenegli artt. 1, 4, 16 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero, nella sostanza, a persona neicui confronti si possa formulare, nei termini previsti dal d. lgs n. 159 citato, un giudizio dipericolosità (lett. c).Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato in motivazione di averespulso lo straniero che si trovava nella situazione della lett. b) dell’art. 13, comma 2, inquanto soggetto che si era trattenuto nel territorio dello Stato in assenza in titolo disoggiorno, atteso che dal 20 marzo 2024 gli era stato rifiutato il rinnovo del permesso disoggiorno (sul punto v. Sez. 1, n. 21906 del 31/01/2024, Ghaidour, Rv. 286421 – 01: èlegittima l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cuidomanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata, poiché l'art. 5, comma 5,d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 equipara detta condizione personale dello straniero a quelle,legittimanti l'espulsione a norma degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), delmedesimo decreto, di chi si sia visto revocare, annullare o rifiutare il permesso di soggiornoe non abbia impugnato il provvedimento sfavorevole).La deduzione sulla mancata valutazione delle pericolosità attuale del condannato,posta alla base della decisione, non è, pertanto, conferente con il percorso logico delprovvedimento impugnato, ed incorre conseguentemente nella censura di inammissibilità peraspecificità dell’impugnazione (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916,nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).4. Il ricorso è, nel complesso, infondato.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]