CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 03143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 005G253) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 157 e 161 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in epoca antecedente alla emissione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poiché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale applicata nel caso di specie, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01;) e, pertanto, considerato il doppio aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere, il reato non risulta essersi ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.