CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32250-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e C . s . r . l ., in persona del legale rapp re sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Sabotino 2 - A, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difesaunitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura rilasciata su foglio congiunto al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2018 n. 32250 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 2 - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 26/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] e c . era stata nominata custode giudiziario, nel corso di un procedimento penale, di merce costituita da 1577 cartoni di vasellame, del peso complessivo di 204,435 q.li, collocati in un deposito doganale di tipo c, con un’occupazione di circa 200 mq, per gli anni dal 2004 al 2016; - con decreto del 7 /2/2017, comunicato il successivo 24, il Tribunale di Trapani liquidòin Euro 3.411,11i l compens o spettant e per questa attività di custodia, determina ndol o in applicazione analogica delcriterio di liquidazione del compenso stabilito per la custodia delle autovettureed equiparando la merce custodita ad una sola vettura ; -in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società con ricorso del 10/3/2017, il Tribunale di Trapani aumentò ad Euro 19.151,68 l’importo del compenso, utilizzando lo stesso criterio adoperato dal primo Giudice ma equiparando i cartoni , per volume e compattezza, ad ottovetture; -avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] e c., affidandolo a tre motivi, a cui il Ministero ha resistito con controricorso; considerato che: -con il primo motivo, la società ha prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 5 del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 e dell’art. 58 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere il Tribunale Ric. 2018 n. 32250 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 3 - utilizzato analogicamente il criterio fissato dal d.m. 2 settembre 2006, n. 265per le autovetture, senza considerare la sussistenza di usi locali; -il motivo è fondato; l’art. 58 del d .P.R. 30 magg io 2002, n. 115 prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spettiun'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelleapprovate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali; il d.m. 2 settembre 2006 n. 265 , recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, rileva nel preambolo che «il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti e che pertanto, si ritiene di limitare la determinazione dell'indennità di custodia a detti beni», affermando di seguito che «per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si debba fare riferimento agli usi locali, in base a quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] citato»; lo stesso principio è espressamente ribadito dal successivo art. 5, secondo cui « per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, si fariferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia»; secondo l’interpretazione di questa Corte, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 dev’essere operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del Ric. 2018 n. 32250 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 4 - d.P.R. n. 115 del 2002,innanzitutto tenendo conto degli usi locali che devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza; per essere applicate, le tariffe utilizzate nella pratica commerciale non necessitano del previo riscontro della sussistenza della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà della loro osservanza, perché il loro recepimento e la legittimazione delle prassi in cui si sono consolidate derivanodirettamente dal rinvio operato dal legislatore (Cass. Sez. 6 - 2, n. 752 del 18/01/2016; Sez. 6 -2, n. 24933 del 06/11/2020 ; Sez. 6 - 2, n. 2507 del 27/01/2022 ) ; il Tribunale non ha correttamente applicato i suddetti principi perché ha direttamente liquidato il compenso in applicazione analogica dei parametri stabiliti per le autovetture, senza verificare se i criteri di liquidazione indicati dal ricorrente (le tariffe in vigore per i depositi doganali) integrassero una tariffa di uso locale; - dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento del secondo motivo, con cui è stata denunciata la violazione degli art. 1282 e 1284 comma IV cod. civ. e 277 comma I cod. proc. civ. sul mancato riconoscimento degli interessi successivi alla proposizione della domanda di liquidazione del compenso e del terzo motivo, con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc.civ. p er essere state poste a carico del Ministero soccombente soltanto le «spese vive»; -il decreto deve perciò essere cassato, con rinvio al Tribunale di Trapani in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità; P.Q.M. Ric. 2018 n. 32250 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 5 - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trapani in persona di diverso magistrato anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella c