CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14980/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 40877/24 Hosu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata e l'omessa esclusione della stessa, esulano dalla valutazione di legittimità perché l'impugnazione deve ritenersi generica là dove manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate in misura di prevalenza nonché all'esclusione della aggravante. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica coerente e puntuale a tal riguardo nonché ai motivi per i quali la recidiva non può essere esclusa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso