Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02385/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36800/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo , sito in Roma, viale Trastevere, 209 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5330 /201 9 , depositata il 3 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023e, riconvocatosi il Collegio nella medesima composizione, del 9 Oggetto: intermediazione finanziaria gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , depositat a il 3 settembre 2019, che, in accoglimento dell’appellodella Associazione SAPAR-AGIS (oggi, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]): i) ha dichiarato la nullità dell’acqui s to di bond argentini effettuato l’8 luglio 1998, condannandola alla restituzione in favore dell’Associazione della somma di euro 102.258,38, oltre interessi legali, versata in esecuzione di tale operazione; ii) la ha, altresì, condannata al risarcimento dei danni in favore dell’Associazione medesima , quantificati in euro 1.088.200,89, per violazione dei doveri di informazione al cliente e di corretta esecuzione di altre operazioni di investimento, anche esse relative all’acquisto di bondargentini; - la Corte di appello ha accolto il gravame evidenziando che , quanto alla domanda restitutoria relativa a ll’operazione intervenuta l’8 luglio 1998, erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione, atteso che il relativo termine era stato interrotto dalla Associazione, e che , quanto alla domanda risarcitoria, la banca intermediaria non aveva reso edotto l’investitrice del rischio specifico delle operazioni e aveva agito in conflitto di interessi; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; - resist e con controricors o la [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], la quale propone ricorso incidentale, articolato in un unico motivo; - averso tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] o lo s.p.a. resiste con controricorso; -le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, interessata dal ricorso incidentale relativa alla individuazione della data di decorrenza degli interessi compensativida lucro cessante nell’ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario nella prestazione dei servizi e delle attività di investimentoe accessori P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36800/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo , sito in Roma, viale Trastevere, 209 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5330 /201 9 , depositata il 3 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023e, riconvocatosi il Collegio nella medesima composizione, del 9 Oggetto: intermediazione finanziaria gennaio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , depositat a il 3 settembre 2019, che, in accoglimento dell’appellodella Associazione SAPAR-AGIS (oggi, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]): i) ha dichiarato la nullità dell’acqui s to di bond argentini effettuato l’8 luglio 1998, condannandola alla restituzione in favore dell’Associazione della somma di euro 102.258,38, oltre interessi legali, versata in esecuzione di tale operazione; ii) la ha, altresì, condannata al risarcimento dei danni in favore dell’Associazione medesima , quantificati in euro 1.088.200,89, per violazione dei doveri di informazione al cliente e di corretta esecuzione di altre operazioni di investimento, anche esse relative all’acquisto di bondargentini; - la Corte di appello ha accolto il gravame evidenziando che , quanto alla domanda restitutoria relativa a ll’operazione intervenuta l’8 luglio 1998, erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione, atteso che il relativo termine era stato interrotto dalla Associazione, e che , quanto alla domanda risarcitoria, la banca intermediaria non aveva reso edotto l’investitrice del rischio specifico delle operazioni e aveva agito in conflitto di interessi; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; - resist e con controricors o la [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], la quale propone ricorso incidentale, articolato in un unico motivo; - averso tale ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] o lo s.p.a. resiste con controricorso; -le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, interessata dal ricorso incidentale relativa alla individuazione della data di decorrenza degli interessi compensativida lucro cessante nell’ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario nella prestazione dei servizi e delle attività di investimentoe accessori P.Q.M. La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell’adunanza camer
Sentenza Cassazione n. 02385/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris