CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: B254
Titolo CCNL: CCNL Energia e Petrolio
Titolo accordo: CCNL per gli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CHIMICI
Sottosettori: energia e del petrolio
Parti datoriali: CONFINDUSTRIA ENERGIA
Parti sindacali: CISL; FEMCA CISL; CGIL; UIL; UILTEC UIL; FILCTEM CGIL
Decorrenza: 2025-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2025-04-16
Stato: Acquisito
Identificativo: 21006
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239758
--- Testo contratto ---
Contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli addetti all’Industria dell’Energia
e del Petrolio
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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
ENERGIA E PETROLIO
16 aprile 2025
CONFINDUSTRIA ENERGIA
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
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PARTI STIPULANTI 5
Il giorno 16/04/2025, in Roma,
tra
CONFINDUSTRIA ENERGIA rappresentata dal Presidente Guido Brusco, dal Presidente di UNEM
Giovanni Murano, dal Direttore Generale della Federazione Modestino Colarusso assistito da
Vittorio Paolo Desiati e da Domenico La Gattuta, con la partecipazione di una delegazione
industriale composta da:
Gianfranco Amalfi, Rita Amara, Giuseppe Artale, Martina Braidotti, Massimiliano Branchi,
Giorgio Colombo, Sergio Comandé, Fortunato Costantino, Federica Costa, Francesco Dal Canto,
Fabrizio Diaferia, Luca De Santis, Francesco De Chiara, Roberto Esposito, Lorenzo Federici,
Tommaso Ferrante, Paolo Ghinassi, Marco Grappeggia, Fabrizio Guagliardo, Renzo Giacometti,
Margherita Patera, Davide Prati, Sergio Puccinelli, Patrizia Radice, Mirko Ranieri, Luca Rossi,
Fabrizio Rutschmann, Fabrizio Sbarra, Riccardo Sequenza, Bruno Serra, Emiliano Venditti, Katia
Zanetti e con l’assistenza di Confindustria.
e
La FILCTEM-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Marco Falcinelli, dal Segretario Nazionale
Antonio Pepe, da William Schirru, congiuntamente alla delegazione trattante, con l’assistenza
della Segreteria Confederale della CGIL, nella persona del Segretario Generale Maurizio Landini.
la FEMCA-CISL rappresentata dal Segretario Generale Nora Garofalo, dai Segretari Nazionali
Sebastiano Tripoli, Giovanni Rizzuto, Raffaele Salvatoni e Lorenzo Zoli, dai segretari di comparto
Maurizio Scandurra, Roberto Scarlatella e Romeo Bregata, dal responsabile HSE Nazionale
Antonio Ingallinesi, dal Comitato Esecutivo Nazionale congiuntamente alla Delegazione Trattante
e assistiti dal Segretario Generale della Cisl Daniela Fumarola.
La UILTEC-UIL rappresentata dal Segretario Generale Daniela Piras, del Segretario Nazionale
Daniele Bailo, dal funzionario di comparto Maurizio Don, dalla delegazione trattante, assistiti dal
Segretario Generale della UIL Pierpaolo Bombardieri.
È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all’industria
dell’Energia e del Petrolio.
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6 CAMPO DI APPLICAZIONE
Campo di applicazione
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e le aziende presenti nelle seguenti
aree di business: esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e
manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto
dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti
petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione;
cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili quali
sviluppo filiera biocarburanti, combustibili low carbon, carburanti innovativi (fuels), sviluppo
della filiera industriale del gas, blue power e dei sistemi di cattura e stoccaggio/utilizzo della co2;
servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate.
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PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI 7
Parte I
Sezione A
RELAZIONI INDUSTRIALI
a. Premessa
Il rinnovo del presente contratto avviene in un contesto storico di eccezionale complessità, dove
convergono crisi geopolitiche, transizioni epocali e trasformazioni sociali.
Le Parti, nella consapevolezza di questa fase critica, intendono costruire un patto che sappia
coniugare innovazione e tutela, progresso tecnologico e giustizia sociale.
Lo scenario globale: tra crisi e opportunità
Gli ultimi anni hanno messo a nudo le vulnerabilità del sistema energetico europeo. Il conflitto in
Ucraina prima, le tensioni in Medio Oriente poi, hanno dimostrato quanto sia cruciale diversificare
gli approvvigionamenti e accelerare il cammino verso l’autonomia strategica. L’Italia, grazie alla
sua posizione geografica e a scelte diplomatiche mirate, ha saputo reagire con tempestività,
riducendo la dipendenza da singoli fornitori e sviluppando nuove rotte energetiche.
Tuttavia, le imprese del settore continuano ad affrontare sfide senza precedenti:
– L’inflazione galoppante e i tassi di interesse elevati stanno comprimendo i margini
operativi
– La concorrenza internazionale si fa sempre più agguerrita, con Paesi terzi che operano
in condizioni di mercato profondamente diverse
– Gli obiettivi del Green Deal europeo impongono investimenti massicci in nuove tecnologie,
dalla cattura della CO2 all’idrogeno verde
La doppia transizione: energetica e digitale
La transizione verso un’economia decarbonizzata rappresenta una sfida esistenziale per il nostro
settore. Le Parti condividono la necessità di perseguire gli obiettivi ambientali, ma rilevano
come l’attuale quadro normativo europeo, con il suo approccio non neutrale dal punto di vista
tecnologico, rischi di:
– Aumentare inutilmente i costi della transizione
– Limitare la libertà delle imprese di scegliere le soluzioni più adatte ai propri contesti
specifici
– Creare squilibri sociali in assenza di adeguati ammortizzatori
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8 PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI
Parallelamente, la rivoluzione digitale sta trasformando radicalmente i processi produttivi e
l’organizzazione del lavoro. L’avvento dell’intelligenza artificiale, dell’automazione avanzata
e dell’Internet of Things offre opportunità straordinarie di efficienza, ma solleva interrogativi
cruciali su:
– La protezione della privacy e della dignità dei lavoratori
– Il diritto alla disconnessione in un’epoca di iper-connessione
– La prevenzione di nuove forme di discriminazione algoritmica
Siamo dentro alla più grande trasformazione dell’organizzazione del lavoro mai avuta nella storia
recente, l’impatto delle nuove tecnologie AI, che ben lungi dall’essere solo uno strumento in più,
pone nuove sfide e rischi per i quali riteniamo di non essere pronti dal punto di vista normativo;
dobbiamo, quindi, essere pronti ad aprire una discussione tra le parti per la creazione di un
nuovo sistema per adeguare l’organizzazione del lavoro alla tecnologia e non viceversa.
Di fatto, vi è una stretta correlazione tra l’innovazione tecnologica, le nuove competenze che la
digitalizzazione, condizione questa che richiede a imprese e lavoratori e l’adeguamento delle
ODL e dei sistemi di classificazione del personale. In altri termini, l’introduzione delle nuove
tecnologie applicate ai rapporti di lavoro comporta, innanzitutto, una revisione dei modelli
organizzativi, che devono essere sempre più digitali, dinamici e snelli, oltre che adeguati ai
meccanismi di IA su cui si fondano. Inoltre, essa aumenta la necessità di rivedere le mansioni dei
lavoratori, ai quali è continuamente richiesto l’aggiornamento del proprio bagaglio formativo. Il
che determina, a sua volta, l’ulteriore esigenza di aggiornare gli inquadramenti del personale,
attraverso un impegno delle parti sociali da riversare tanto nel CCNL, quanto nella contrattazione
decentrata.
Per rispondere a questa esigenza IPN si dedicherà ad aprire una discussione anche con esperti
del settore utilizzando le forme seminariali per la creazione di un nuovo sistema di regole
condiviso e partecipato di costruzione di norme contrattuali che governino l’impatto delle IA nel
nostro settore.
Un modello innovativo di relazioni industriali ed il ruolo del dialogo sociale
In questo contesto, il rinnovo contrattuale deve:
Promuovere un’equilibrata transizione energetica, sostenendo le imprese nell’adozione di
tecnologie diversificate e nella formazione dei lavoratori.
Garantire i diritti nella trasformazione digitale, con tutele contro i rischi psico-fisici (work-life
blending, burn-out) e strumenti per la partecipazione attiva alle scelte aziendali.
Rafforzare il dialogo sociale, che si rivela più che mai essenziale:
– Potenziare le Istituzioni Paritetiche Aziendali (IPA), come sedi di confronto su
innovazione e organizzazione del lavoro facendole evolvere per diventare veri laboratori
di innovazione contrattuale
– Gli Osservatori Nazionali con Confindustria Energia vanno potenziati per monitorare
l’evoluzione del settore e per anticipare le trasformazioni del mercato del lavoro
– La formazione professionale deve essere ripensata per preparare i lavoratori alle
competenze del futuro
– Il processo di trasformazione in atto nel settore richiede un governo congiunto
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PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI 9
Centralità della persona e sostenibilità
Al centro di questa trasformazione epocale, le Parti pongono la persona nella sua integralità. Il
lavoratore non è semplice esecutore, ma coprotagonista consapevole di un cambiamento che
deve coniugare:
– Progresso tecnologico e tutela della dignità
– Flessibilità organizzativa e sicurezza esistenziale
– Competitività aziendale e coesione sociale
Un patto per le generazioni future
Questo CCNL si propone come bussola per navigare nella complessità del nostro tempo. Non un
semplice aggiornamento normativo, ma un progetto condiviso che:
– Garantisca la sostenibilità delle imprese in un mercato globale sempre più competitivo
– Tuteli i lavoratori nella duplice transizione energetica e digitale
– Faccia della contrattazione collettiva lo strumento privilegiato per costruire un futuro
più giusto e prospero
Questo rinnovo rappresenta un patto generazionale: da un lato, garantisce alle imprese
gli strumenti per competere in un mercato globale; dall’altro, protegge i lavoratori come
protagonisti di un progresso sostenibile e inclusivo. Le Parti si impegnano a realizzare questi
obiettivi attraverso un dialogo continuo, con revisioni periodiche nelle sedi paritetiche.
Nella consapevolezza che solo attraverso un sinergico e rinnovato patto sociale potremo
affrontare con successo le sfide che ci attendono, le Parti sottoscrivono questo contratto con
spirito di responsabilità e visione strategica.
La partecipazione
Le Parti, consapevoli di aver costruito nel tempo un modello di relazioni industriali avanzato,
intendono affinarlo nella chiarezza e trasparenza dei reciproci ruoli. I cambiamenti economici,
produttivi e tecnologici che stanno interessando anche i nostri sistemi industriali richiedono
coinvolgimento e partecipazione, determinando una diversa relazione tra impresa e dipendenti.
Tali cambiamenti devono essere sostenuti con un sistema di relazioni industriali che incoraggi,
soprattutto attraverso il decentramento della contrattazione collettiva, quei processi capaci di
accrescere nelle imprese le forme e gli strumenti della partecipazione declinati nei livelli di
informazione, consultazione e coinvolgimento.
Occorrerà quindi rilanciare con forza il tema della bilateralità e della partecipazione delle
lavoratrici, dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sia sotto il profilo organizzativo, assai
importante, che in termini strategici, contemperando le specificità dell’apparato produttivo
italiano, così da porre le basi per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di essere parte attiva alle
decisioni fondamentali dell’azienda. Tutto ciò permetterebbe una partecipazione che incide sullo
sviluppo delle scelte strategiche, affrontando il contesto attuale caratterizzato dall’innovazione
tecnologica, dalla digitalizzazione e dai processi di sostenibilità ambientale. In questo senso si
auspica un rinnovato dialogo con le imprese, tenendo conto in particolare del nuovo modello
contrattuale, derivante dal Patto per la fabbrica del 2018, e così avviando percorsi attuativi di
quanto concordato tra le parti sociali.
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10 PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI
Il contratto collettivo nazionale di categoria potrà consentire di valorizzare, nei diversi ambiti
settoriali, i percorsi più adatti per la partecipazione organizzativa, contribuendo anche per
questa via alla competitività delle imprese e alla valorizzazione del lavoro. Le Parti considerano,
altresì, un’opportunità la valorizzazione di forme di partecipazione nei processi di definizione
degli indirizzi strategici dell’impresa.
A tal riguardo, si condividono le seguenti premesse per la diffusione di una cultura della
partecipazione nell’industria di settore:
– costituzione di una commissione che studi il livello di partecipazione raggiunto nel
settore e valuti le possibili evoluzioni;
– condivisione del valore della crescita della produttività di sistema e della redditività,
della diffusione dell’innovazione, della strategicità della ricerca, dell’inclusione sociale
e della riconversione ambientale;
– cooperazione tra management aziendale e sindacati per il raggiungimento di obiettivi
condivisi;
– valorizzazione della formazione congiunta per la condivisione dello scenario di
riferimento e degli strumenti in grado di gestire il cambiamento;
– organizzazione della conferenza annuale congiunta sull’energia;
– istituzione di un forum - con la partecipazione delle parti sociale e delle Istituzioni - che
con cadenza annuale valuterà lo sviluppo dei processi di riconversione dei siti produttivi
e gli avanzamenti delle riconversioni aziendali.
Per diffondere questa cultura, le Parti ritengono opportuno valorizzare, nei diversi livelli
contrattuali, i momenti di informazione e confronto previsti, anche per favorire un responsabile
coinvolgimento sulle materie che migliorano la produttività, le condizioni di lavoro, lo sviluppo
dell’impresa. L’innovazione tecnologica e i processi legati a Industry 4.0 impongono l’affermazione
di un modello culturale che accresca la consapevolezza dei lavoratori, ne valorizzi l’apporto,
attraverso il loro coinvolgimento nel processo produttivo. A tal fine, le Parti ritengono che i
protocolli di relazioni industriali contrattati a livello nazionale e aziendale debbano individuare i
percorsi più opportuni per valorizzare le possibili forme di partecipazione, con particolare
riferimento agli aspetti organizzativi.
Le Parti condividono la necessità di proseguire l’esperienza pluriennale di formazione congiunta
di settore, ritenendo necessario rilanciarla e potenziarla per costruire il terreno comune per la
“squadra di negoziazione”, ampliandone i contenuti e i destinatari.
Le prossime iniziative di formazione congiunta avranno come priorità il tema della produttività e
il nuovo impianto classificatorio che includerà un nuovo sistema di apprezzamento del contributo
individuale.
Conferenza annuale sull’energia
Le Parti confermano l’opportunità di organizzare annualmente una conferenza sugli scenari
economici del settore con l’obiettivo di fornire un puntuale aggiornamento sull’evoluzione del
settore per favorire sia la condivisione di informazioni tra le aziende e le Organizzazioni Sindacali,
sia una lettura sistemica di tutte le informazioni periodiche pubblicate da soggetti istituzionali su
tematiche attinenti il settore energetico.
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PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI 11
b. Osservatorio
Si conviene di mantenere l’Osservatorio Paritetico Nazionale composto da dodici membri, di cui sei
in rappresentanza di Confindustria Energia e sei in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali
stipulanti dedicato all’andamento dei settori presenti nel campo di applicazione del presente CCNL.
Ferme restando le autonomie e le responsabilità dei sindacati e degli imprenditori, le Parti
assegnano all’Osservatorio un ruolo mirato all’analisi, alla verifica e al confronto a livello
nazionale sui seguenti temi:
– dinamiche congiunturali dei settori regolati dal CCNL Energia e Petrolio;
– la transizione energetica;
– assetti occupazionali e mercato del lavoro;
– evoluzione dei sistemi previdenziali;
– salute, sicurezza, ambiente;
– formazione;
– pari opportunità;
– legislazione sul lavoro e sulle politiche energetiche;
– Comitati Aziendali Europei;
– Quadri.
Tale Osservatorio si riunisce con periodicità annuale o su richiesta di una delle Parti. Le altre
modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno stabilite tra le Parti in occasione della
prima riunione.
Le politiche partecipative si sviluppano sui temi sopraindicati anche nei Comparti e nelle Grandi
Unità Produttive attraverso il confronto tra le Direzioni aziendali e le R.S.U. assistite dai Sindacati
Territoriali, dedicando attenzione alle tematiche complessive della sicurezza sia per quanto
riguarda le attività gestite direttamente che quelle affidate in appalto e subappalto.
Il sistema relazionale prevede, inoltre, l’Osservatorio paritetico a livello aziendale che si riunirà
due volte all’anno, la cui composizione sarà definita a tale livello e che esaminerà le seguenti
tematiche:
– analisi degli elementi a consuntivo dell’anno precedente;
– piano degli investimenti;
– scenario economico ed energetico previsionale;
– cambiamenti organizzativi/strutturali;
– evoluzione dell’occupazione;
– salute, sicurezza, ambiente;
– politiche formative;
– indirizzi di politica retributiva.
Il primo incontro, da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre, avrà carattere generale
e onnicomprensivo delle tematiche sopra indicate, mentre il secondo sarà finalizzato
all’approfondimento di un tema specifico da individuare di comune accordo tra le parti e che
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12 PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI
abbia particolare valenza nell’anno di riferimento. Gli incontri sopraddetti avranno carattere
di informazione e di consultazione sulle strategie aziendali, in un quadro di trasparenza e di
relazioni industriali positive.
c. Assetti contrattuali
Il modello contrattuale prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale,
sia per la parte normativa che per la parte economica, ed un secondo livello di contrattazione
aziendale con vigenza triennale, la cui configurazione viene specificata dal contratto nazionale.
I due livelli contrattuali devono essere distinti nelle materie, nella loro funzione e non possono
essere ripetitivi.
Le Parti richiamano i contenuti dell’ A.I. 28 giugno, così come modificato il 21 settembre 2011, del
T.U. Confindustria-CGIL, CISL, UIL 10 gennaio 2014 e dell’ A.I. 9 marzo 2018 che diventano parte
integrante del presente CCNL.
CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Il livello nazionale regolamenta le seguenti materie:
– relazioni industriali;
– diritti sindacali;
– elementi retributivi;
– sistema classificatorio;
– sistema di valutazione dell’apporto professionale individuale;
– orario di lavoro;
– tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente;
– norme di regolamentazione del rapporto di lavoro;
– recepimento normative nazionali ed europee.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire
l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto
le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque
per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma
di rinnovo, se inviata successivamente, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel
Contratto Nazionale. Detta contrattazione ha la funzione di negoziare quanto espressamente
demandato dal CCNL e precisamente:
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PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI 13
– Parte I, Sezione C, Salute-Sicurezza-Ambiente;
– art. 25 - Compensi per il lavoro in turno di tipo B;
– art. 31 - Ultimo capoverso: cessione a titolo gratuito delle ferie;
– art. 37 - Premio di Produttività/Premio di Partecipazione;
– art. 38 - Indennità di trasporto;
– art. 39 - Indennità di reperibilità;
– art. 40 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere;
– art. 42 - Trasferte
– art. 43 - Altri trattamenti.
Gli accordi aziendali relativi all’art. 37 hanno – di norma - una durata triennale e saranno rinnovati
evitando di avere una sovrapposizione dei cicli negoziali. Sono soggetti della contrattazione
aziendale le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali competenti.
Le proposte di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte dai soggetti individuati
dal punto “d” successivo, ai sensi del T.U. 10 gennaio 2014, e presentate all’ Azienda in tempo utile
per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
L’ Azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti
dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo
alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo pari a quattro mesi dalla data di
presentazione delle proposte di rinnovo, se inviate successivamente, le parti non assumeranno
iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nota a verbale
Le Parti riconoscono la necessità di mantenere durante la vigenza del nuovo CCNL una di linea di
collaborazione e di confronto partecipato, che consenta di monitorare tutti gli aspetti evolutivi
che caratterizzeranno il prossimo triennio. In tal senso le Parti avranno la possibilità di seguire
soprattutto gli aspetti legati alla transizione energetica ed ecologica che impatteranno sui temi
del CCNL.
Sarà quindi costituita un’apposita commissione formata da 6 componenti di parte sindacale e 6
di parte aziendale. In tale ambito, sarà possibile effettuare una verifica del parametro medio del
settore in relazione agli addensamenti professionali.
Intese temporanee modificative
Le Parti condividono l’opportunità di poter realizzare accordi aziendali finalizzati a sostenere,
attraverso vantaggi competitivi e/o più alta produttività, l’impresa e la sua occupazione.
Le situazioni per le quali potranno ricercarsi le intese temporanee modificative sono essenzialmente
riconducibili alle seguenti fattispecie:
– situazioni congiunturali di particolare difficoltà dell’impresa, nelle quali un accordo
modificativo delle regolamentazioni contenute nel CCNL possa dare un contributo
per il superamento della stessa e sia utile alla salvaguardia dell’impresa e della sua
occupazione e/o al suo consolidamento e/o al suo sviluppo;
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14 PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI
– situazione dell’impresa, anche non di criticità, nelle quali un accordo temporaneo
modificativo delle regolamentazioni contenute nel CCNL possa favorire nuovi investimenti
funzionali alla salvaguardia e/o consolidamento e/o allo sviluppo dell’impresa stessa e
della sua complessiva occupazione.
Le intese modificative potranno riguardare istituti normativi e/o retributivi disciplinati dal CCNL
(fatti salvi i minimi contrattuali e i diritti individuali irrinunciabili), così come istituti normativi e/o
retributivi disciplinati da accordi aziendali.
Nel caso in cui, in particolari situazioni di difficoltà, l’accordo aziendale modificativo dovesse
intervenire su voci retributive fisse mensili, eventuali politiche retributive discrezionali
dell’impresa dovranno essere coerenti con la situazione aziendale. Tale verifica di coerenza sarà
realizzata con modalità che saranno definite nell’accordo aziendale.
Gli accordi aziendali modificativi, essendo correlati a situazioni congiunturali, hanno carattere
temporaneo e comunque non superiori a un triennio, salvo concordare eventuali proroghe.
Un adeguato percorso informativo, nella fase preliminare della negoziazione dell’accorso e
nella fase di vigenza dello steso, è un presupposto essenziale per la realizzazione di un accordo
aziendale modificativo.
Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio sull’andamento della contrattazione aziendale, le
intese temporanee modificative dovranno essere trasmesse alle Parti nazionali.
In concomitanza con i rinnovi del CCNL che intervengano su aspetti oggetto di accordo
modificativo, le Parti aziendali si incontreranno per valutarne l’impatto sull’accordo aziendale.
Nei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL e fino al rinnovo dello stesso, fatti salvi casi di
particolare urgenza, non si ritiene opportuna la realizzazione di accordi modificativi su istituti
contrattuali oggetto della trattativa nazionale.
d. Diritti sindacali
Ai lavoratori che svolgono la loro attività da remoto è garantito il riconoscimento degli stessi
diritti e libertà sindacali spettanti nelle modalità di svolgimento in presenza della prestazione
lavorativa, anche individuando modalità sinergiche tra presenza in sede e lavoro da remoto (con
particolare riferimento alla strumentazione digitale necessaria al corretto svolgimento delle
assemblee in modalità “mista”).
L’esercizio del diritto di assemblea, di cui alla Legge n.300 del 1970, viene garantito anche
attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica adottata in azienda, fermo restando l’obbligo di
comunicare la partecipazione e registrarla nell’apposito sistema aziendale.
Le aziende per tutti i lavoratori si impegnano a garantire le prerogative sindacali per lo svolgimento
della rappresentanza da parte degli organismi preposti e per l’esercizio della democrazia
rappresentativa da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la consultazione di testi
e comunicati sindacali prevedendo l’implementazione della c.d. “bacheca elettronica”, fermo
restando la permanenza delle bacheche fisiche (ove non presenti quelle elettroniche).
Le Parti al fine di valorizzare il processo partecipativo e l’efficacia delle relazioni industriali, anche
nei confronti del personale neoassunto, condividono di effettuare dei momenti bilaterali di
approfondimento in incontri periodici, della durata di almeno un’ora, sui temi della contrattazione
nazionale e sulla contrattazione di secondo livello, che saranno definiti a livello aziendale.
Le Direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate dal responsabile
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PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI 15
incaricato delle medesime. Per le imprese dotate di web intraziendale (intranet) al fine di
consentire a tutti i dipendenti l’accesso alle informazioni di carattere sindacale, le affissioni
potranno essere effettuate attraverso apposita bacheca elettronica, intendendosi per tale
una pagina web attivata dall’azienda su richiesta della RSU, nell’ambito del sistema intranet
dell’azienda medesima. Le specifiche modalità operative di accesso alla bacheca elettronica
saranno definite a livello aziendale. Le anzidette comunicazioni sindacali dovranno riguardare
argomenti attinenti al rapporto di lavoro e a problematiche sindacali. Le comunicazioni da
affiggere/inserire in bacheca dovranno essere inoltrate preventivamente in copia alla Direzione
aziendale.
1. Rappresentanza Sindacale Unitaria
Per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti,
come previsto dalla legge n. 300/70 e successive modifiche, può essere costituita la Rappresentanza
Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U.
Per le norme relative alla costituzione e alla disciplina delle R.S.U. si fa riferimento al T.U. 10
gennaio 2014, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente articolo.
Per la composizione delle liste nella elezione della R.S.U., le Organizzazioni Sindacali dovranno
tenere conto delle diverse qualifiche e del genere dei lavoratori in forza all’unità produttiva. Il
numero dei componenti la R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi
collettivi aziendali in essere, sarà pari a:
– 4 componenti nelle unità produttive che occupano fino a 100 dipendenti;
– 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
– 9 componenti nelle unità produttive che occupano da 201 a 600 dipendenti;
– 13 componenti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1000 dipendenti;
– 18 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle unità lavorative con almeno 9 componenti la R.S.U., per i rapporti con la Direzione
aziendale, ferma restando la propria titolarità decisionale e di indirizzo, potranno avvalersi
di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti in misura non superiore al 50% degli
stessi garantendo, comunque, la presenza di tutte le organizzazioni che hanno acquisito
rappresentanza nella R.S.U.
I componenti della R.S.U., nel numero definito al punto precedente, subentrano alle R.S.A. e ai
dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali,
compiti, di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie demandate
a livello aziendale, secondo quanto previsto dal suddetto T.U. e dal presente contratto.
Nell’esercizio di tale attività potranno farsi assistere da altri lavoratori dell’unità produttiva, in
numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la R.S.U., in relazione alle materie in
discussione. Per quanto concerne le materie della contrattazione aziendale comuni ai lavoratori
di più unità produttive dell’azienda, la contrattazione stessa sarà esercitata dai Sindacati di
categoria unitamente ad una rappresentanza delle R.S.U. competenti. Le decisioni relative a
materia di competenza della R.S.U. sono assunte dalle stesse, a maggioranza.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per
un monte annuo di due ore per ogni dipendente in forza all’unità produttiva al 31 dicembre
dell’anno precedente. Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze
Sindacali aziendali. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad
affiancare la R.S.U. nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
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16 PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI
Nei casi di decadenza della RSU o comunque ove la R.S.U. non sia stata ancora eletta ovvero
non sia validamente costituita, l’attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali
territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL per il
tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto per lo svolgimento della loro attività
associativa all’interno dell’unità lavorativa disporranno di permessi retribuiti per un monte ore
annuo pari a 1 ora per ogni lavoratore in forza presso l’unità produttiva. I permessi debbono
essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. e dai sindacati
territoriali per la quota di loro competenza, unitariamente definita, alla Direzione aziendale,
indicando il nominativo del beneficiario. Le aziende si impegnano a consentire la fruizione dei
permessi, in modo da garantire l’agibilità sindacale, tenendo conto delle esigenze dell’attività
produttiva.
Per quanto riguarda il numero dei RLSA, eletti all’interno della R.S.U., e del relativo monte ore a
disposizione, si fa riferimento al presente punto 5 della sezione C.
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni
del T.U. 10 gennaio 2014.
2. Assemblea
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione
di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro. Dette assemblee avranno luogo su
convocazione della R.S.U. e/o su convocazione singole o unitarie delle Associazioni Sindacali
stipulanti congiuntamente il presente contratto. Nelle unità con meno di 10 dipendenti, la
convocazione sarà effettuata esclusivamente fuori dall’orario di lavoro.
La convocazione sarà comunicata per iscritto alla Direzione dell’unità produttiva con preavviso
di almeno 3 giorni. La comunicazione dovrà contenere l’indicazione dell’ora di inizio, la durata
prevista e l’ordine del giorno della riunione.
Le riunioni potranno essere tenute sia fuori che durante l’orario di lavoro. Per lo svolgimento delle
riunioni in orario di lavoro, è previsto il limite di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione. Di norma la convocazione dovrà essere unitaria e riguardare la generalità
dell’unità produttiva.
Tali riunioni dovranno svolgersi, di norma, nel periodo terminale e iniziale dell’orario giornaliero,
previe intese tra la direzione dell’unità produttiva e la R.S.U., anche per garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia delle attrezzature e dei prodotti.
Nell’ambito del limite suddetto di 12 ore annue, pertanto, l’assemblea non unitaria e non
riguardante la generalità dei lavoratori può essere indetta dalla singola organizzazione sindacale
entro il limite di 4 ore.
Per il personale turnista la partecipazione all’assemblea dovrà garantire la normale prosecuzione
delle lavorazioni secondo modalità da concordare tra la Direzione dell’unità produttiva e la
R.S.U.
La comunicazione dell’assemblea sarà data ai lavoratori mediante avviso affisso nelle bacheche
sindacali.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dell’azienda nell’unità produttiva
o in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso
alla Direzione dell’unità produttiva, dirigenti esterni di ogni sindacato stipulante il presente
contratto.
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PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI 17
3. Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche nonché cariche sindacali provinciali o
nazionali o da leggi regionali per le Regioni a Statuto Speciale o leggi provinciali per le Provincie
Autonome, ove la funzione lo richieda, è concessa una aspettativa per durata della carica, ai
sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 267/2000.
Durante l’aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione, mentre continua a
decorrere l’anzianità aziendale. Il periodo di aspettativa va pertanto considerato utile ai fini della
determinazione, del trattamento dovuto, per ferie e per malattia o infortunio, del preavviso e
del trattamento di fine rapporto.
4. Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi di Organizzazioni Sindacali potranno essere
concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando i permessi stessi vengano
espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e siano compatibili, a giudizio
dell’azienda, con le esigenze di servizio.
Ai lavoratori che sono membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle
Federazioni nazionali di categoria o dei sindacati regionali o provinciali del settore energia
e petrolio, i permessi di cui al precedente comma saranno, fino ad un massimo di otto giorni
all’anno, retribuiti.
I Sindacati comunicheranno per iscritto alle aziende cui il lavoratore appartiene, tramite le
Associazioni imprenditoriali, le qualifiche menzionate nel presente articolo e le successive
variazioni.
5. Affissioni
La R.S.U. ha diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre
in luoghi accessibili a tutti i lavoratori dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni
inerenti alle materie di interesse sindacale e del lavoro. Analogamente potranno essere affisse
in apposita bacheca – anche digitale – comunicazioni delle Organizzazioni firmatarie il contratto,
nelle modalità disciplinate a livello aziendale.
6. Locali della R.S.U.
Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, pone permanentemente a
disposizione della R.S.U. per l’esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Inoltre la R.S.U. ha diritto di usufruire, anche
nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti, di un locale idoneo per le sue
riunioni.
Nota: Dotazione mezzi informatici
Si realizzerà sia con la messa a disposizione di uno specifico terminale che con l’utilizzo per
attività sindacale di mezzi comunque a disposizione dei lavoratori. Le modalità per l’effettivo
utilizzo saranno coerenti con disposizioni di ordine generale adottate dalle singole aziende,
che provvederanno a farne oggetto di apposita comunicazione alle strutture sindacali
interessate.
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18 PARTE I - SEZIONE A. RELAZIONI INDUSTRIALI
7. Versamento dei contributi sindacali
Per la riscossione dei contributi sindacali, l’azienda provvederà a trattenere, sulla retribuzione del
lavoratore che ne faccia richiesta, mediante delegazione di pagamento, l’importo del contributo
associativo su delega. All’azienda verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità
annuale, debitamente sottoscritta dal lavoratore. Tale delega si intenderà tacitamente rinnovata
anno per anno, salvo esplicita disdetta da parte dell’interessato da comunicare entro il 30
novembre e sarà operativa dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La delega dovrà contenere l’indicazione dell’organizzazione sindacale cui l’azienda dovrà versare
il contributo dello 0,90% da calcolare sul minimo tabellare in vigore al 31 dicembre dell’anno
precedente. Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione e versamento,
non dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.
L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento
ad un istituto bancario sul conto corrente indicato sulla delega.
Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente. Su base semestrale
le aziende invieranno alle Organizzazioni Sindacali che hanno aderito al T.U. 10 gennaio 2014,
l’elenco dei dipendenti, suddiviso per unità lavorative, ai quali effettuano le trattenute sindacali.
e. Appalti
Confindustria Energia e le Organizzazioni Sindacali condividono che il tema degli appalti di
lavoro, di servizi e forniture debba seguire principi di comportamento socialmente responsabili
volti a garantire e salvaguardare, nei confronti dei lavoratori che operano in regime di appalto e
subappalto, i diritti previsti dalla legislazione vigente, la promozione e il rispetto delle condizioni
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il divieto di lavoro forzato, il libero esercizio delle libertà
sindacali, di associazione e di contrattazione collettiva.
L’applicazione concreta di tali principi socialmente responsabili, congiuntamente all’adozione
di sistemi di qualificazione e selezione dei fornitori volti a garantire trasparenza, equità ed
imparzialità, risulta essenziale per affermare la qualità dei servizi in appalto e per il raggiungimento
di standard lavorativi ottimali per i lavoratori che operano nell’ambito degli appalti e subappalti
di lavori, servizi e forniture.
Le Parti sono consapevoli che, nel rispetto della garanzia dei principi di concorrenza e libertà
imprenditoriale sanciti dal nostro ordinamento, vanno valorizzate le imprese che operano
nel rispetto dei principi etici, di legalità, di correttezza retributiva, contributiva e fiscale e
che garantiscono le più ampie forme di regolarità delle condizioni di lavoro, di prevenzione e
sicurezza. A tale riguardo, sono necessarie iniziative condivise e adeguate volte a favorire una sana
competizione fra le imprese e, contemporaneamente, a garantire il rispetto della contrattazione
collettiva sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
A livello aziendale, le Parti convengono di incontrarsi annualmente al fine di verificare l’applicazione
dei principi etici, di legalità, contributivi e fiscali sopra esposti. Inoltre, saranno avviati incontri di
carattere informativo su criteri e/o procedure di accreditamento delle imprese terze.
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PARTE I - SEZIONE B. FORMAZIONE 19
Sezione B
FORMAZIONE
La formazione è considerata dalle Parti elemento strategico per la crescita e lo sviluppo delle
risorse umane, per lo sviluppo di un ambiente lavorativo sempre più equo ed inclusivo per dare
continuità alla competitività dell’impresa e alla sua attitudine al cambiamento.
Nell’ambito del cambiamento apportato dalla transizione energetica e dalla digitalizzazione,
la formazione è considerata dalle Parti quale elemento fondamentale per la valorizzazione
e la crescita delle lavoratrici dei lavoratori. Le Parti ritengono necessario investire in percorsi
formativi volti alla riqualificazione delle competenze esistenti e all’acquisizione di nuove. Allo
stesso tempo, la formazione deve saper rispondere all’aspettativa di una migliore qualità della
vita lavorativa soprattutto nell’ambito della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente,
al fine di sviluppare un benessere collettivo nell’ambito dell’intera organizzazione del lavoro.
Per il raggiungimento di tali obiettivi la formazione potrà usufruire anche delle innovazioni
date dal processo di digitalizzazione. Le Parti ritengono rilevante la formazione in presenza pur
condividendo la necessità di una valorizzazione anche delle attività formative che prevedano
l’utilizzo di piattaforme e-learning, video conference e/o soluzioni blended, con riferimento alle
attività considerate a rischio basso.
Le normative vigenti e gli strumenti normativi aziendali stabiliscono l’obbligo per il datore di lavoro
e l’azienda di formare e informare tutte le risorse, in funzione dei diversi ruoli e responsabilità,
su temi specifici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salute, sicurezza, ambiente,
incolumità pubblica nonché temi di compliance (tra cui, a titolo esemplificativo, il Codice Etico,
Modello 231, Anti-Corruzione, Privacy, Sicurezza e Diritti Umani, Intelligenza Artificiale).
La formazione che risponde a questa esigenza viene definita “formazione obbligatoria” e pertanto
la partecipazione ed il completamento nei termini dei corsi di formazione disposti dall’ Azienda
su tali temi, da parte dei dipendenti, costituisce un obbligo inerente il rapporto di lavoro.
Le Parti condividono il ruolo strategico della formazione quale strumento fondamentale per la
salvaguardia dell’occupabilità dei lavoratori del settore. Si ritiene quindi opportuno costituire
una Istituzione Paritetica Nazionale (IPN) sulla formazione che possa favorire l’utilizzo e
l’implementazione delle best practice del settore, assicurarne la presenza, condividere
gli obiettivi raggiunti, gli strumenti utilizzati e le tematiche di maggior interesse, come ad
esempio la transizione energetica e la digitalizzazione. In relazione alla condivisa finalità di
perseguire una formazione continua, intesa come aggiornamento attraverso l’acquisizione di
conoscenze che favoriscano la costante e continua capacità di risposta dell’individuo e della
sua professionalità alle diverse situazioni tecnico organizzative, la Direzione aziendale all’inizio
di ciascun anno fornirà alla RSU e trasmetterà all’ IPN il consuntivo della formazione certificata
effettuata nell’anno precedente, precisando la quantità di ore effettuate, la percentuale di
dipendenti interessati e la tipologia degli interventi e il suo ritorno in termini di autonomia, di
conoscenza e di responsabilità, elementi questi che comporranno il libretto formativo. Il libretto
formativo, quindi, dovrà diventare uno strumento di certificazione della formazione eseguita
dal singolo lavoratore e quindi esigibile ed utilizzabile anche per la valorizzazione dei processi di
accrescimento professionale ed operativo utili alla determinazione delle schede di valutazione
ai fini del CREA.
Gli elementi acquisiti saranno utilizzati dall’IPN per monitorare e valutare la diffusione e
l’incidenza delle iniziative formative, valorizzare le situazioni di eccellenza, elaborare delle linee
guida per le aziende del settore ed individuare delle proposte formative di maggior interesse
strategico. L’IPN si riunirà due volte l’anno con cadenza semestrale e sarà composto da sei
membri di parte sindacale e sei di parte datoriale.
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20 PARTE I - SEZIONE B. FORMAZIONE
La formazione si conferma inoltre come il principale strumento finalizzato all’evoluzione delle
competenze professionali, alla valorizzazione professionale dei lavoratori, a rispondere e a
prevenire situazioni di possibile precarietà professionale e occupazionale e al potenziamento
dell’occupabilità di tutti i lavoratori. Nello stesso tempo la formazione deve saper rispondere
all’aspettativa di una migliore qualità della vita lavorativa soprattutto nell’ambito della tutela
della salute, della sicurezza e dell’ambiente, ponendosi altresì come obiettivo la promozione
e diffusione della cultura della diversità, dell’equità e dell’inclusione, al fine di sviluppare un
benessere collettivo nell’ambito dell’intera organizzazione del lavoro.
A tale fine, le Parti si proporranno piani formativi integrati che affrontino contestualmente i temi
connessi al potenziamento del sistema professionale e quelli connessi alla salute e sicurezza dei
lavoratori e della salvaguardia dell’ambiente, nonché alla responsabilità sociale delle imprese.
La formazione sarà di contenuto adeguato ad affrontare temi quali: ricerca e sviluppo, nuove
tecnologie, aggiornamento del mix professionale.
Si ritiene che si debba riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo
consolidato nelle relazioni industriali del settore energia e petrolio. Questa scelta appare coerente
con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua che ha assegnato un ruolo di impulso
e di coordinamento a Fondimpresa.
L’IPN approfondirà la normativa in merito al libretto formativo del lavoratore e lavorerà alla
progettazione di un modello di libretto formativo digitale.
In tale contesto, si intende valorizzare la bilateralità nell’ambito della formazione continua
prevedendone procedure e percorsi legati specificatamente all’utilizzo di risorse pubbliche nel
finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
Sulla base del patrimonio di positive esperienze acquisito e con la finalità di rendere più efficace
il rapporto partecipativo si conviene che l’IPN assuma il compito di approfondire i contenuti della
formazione. È infatti in questa istituzione non negoziale e paritetica che si può svolgere un’analisi
sistematica delle politiche industriali delle imprese e delle grandi linee di tendenza dell’intero
settore energetico e di indicare le conseguenze delle sfide del mercato sull’organizzazione del
lavoro e di riflesso sulle politiche da adottare verso le risorse umane. La formazione deve occupare
un posto significativo in questo processo conoscitivo e di partecipazione del sindacato alle strategie
d’impresa e deve essere condivisa dalle parti nelle sue diverse fasi.
A tale scopo l’IPN potrà avvalersi di un gruppo di lavoro paritetico quale strumento operativo per
l’elaborazione di proposte e la gestione dei piani formativi nazionali, aziendali e interaziendali
attraverso la valutazione dei bisogni formativi, degli obiettivi e delle priorità, la programmazione
delle attività, il monitoraggio quali/quantitativo e la verifica dei risultati formativi.
L’IPN avrà anche il compito di:
– promuovere la diffusione della formazione finanziata, anche interaziendale, per piani
condivisi su temi quali l’innovazione tecnologica, lo sviluppo organizzativo, le competenze
tecnico-professionali gestionali e di processo, l’ambiente e sicurezza, la riqualificazione;
– proporre percorsi formativi relativi ai ruoli professionali presenti nelle diverse aree
aziendali, nonché processi formativi trasversali: quali la salute e la sicurezza sul lavoro,
la formazione del personale over 50 e le pari opportunità.
– promuovere la diffusione della formazione su tematiche di Diversity, Equity &
Inclusion come previsto anche dalle Linee Guida DE&I elaborate dall’Osservatorio Pari
Opportunità allegate al presente CCNL.
Le Parti si impegnano a valorizzare la bilateralità in questo processo della formazione con
l’obiettivo di sviluppare una concertazione tra le imprese e il sindacato, finalizzata ad una
comune visione delle esigenze aziendali e delle aspettative dei lavoratori.
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PARTE I - SEZIONE B. FORMAZIONE 21
Al fine di dare massimo impulso alla bilateralità, per la formazione finanziata sia continua che in
materia di salute sicurezza e ambiente, verranno stipulati i necessari accordi di attuazione (delle
linee guida, dei piani formativi nazionali, aziendali e interaziendali) con le R.S.U. e le Strutture
Sindacali territoriali definendo i programmi e i criteri di partecipazione e prestando particolare
attenzione al raggiungimento dei risultati attesi.
Le aziende incentiveranno la partecipazione dei lavoratori ai corsi, con particolare attenzione
alle pari opportunità formative, favorendo in tal modo, l’incremento delle motivazioni personali
e l’arricchimento della conoscenza e del patrimonio professionale individuale e aziendale.
In relazione a quanto sopra potrà essere individuato il delegato alla formazione, nell’ambito
della R.S.U., che potrà essere coinvolto nell’ambito dei programmi di formazione continua.
Il sistema relazionale della formazione si articolerà su tre livelli:
I. livello di settore che viene identificato nell’IPN, per la formazione istituita presso
l’Osservatorio nazionale di settore, la quale si riunirà due volte all’anno e in ogni
occasione ritenuta utile dalle parti con i compiti sopra definiti.
II. livello di azienda che coincide con gli incontri annuali che le singole imprese svolgono
con i sindacati nazionali e/o territoriali per l’illustrazione dei risultati economici.
In questa occasione le Parti dedicheranno una specifica sessione dell’incontro alla
formazione continua, alle iniziative relative all’alternanza scuola-lavoro e alla firma di
accordi sindacali richiesti dalle procedure della bilateralità di Fondimpresa.
III. livello di unità produttiva che è quello relativo agli incontri tra Direzioni aziendali e
R.S.U. le quali dovranno, oltre che recepire gli orientamenti sulla formazione continua
fissati dalle parti nell’ambito dell’IPN, renderli coerenti con le proprie realtà produttive
ed esprimere bisogni specifici che dovranno essere recepiti nella programmazione
formativa aziendale e di settore attraverso le IPA Formazione, nonché stipulare i relativi
accordi richiesti dalle procedure della bilateralità di Fondimpresa.
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22 PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Sezione C
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
La salute, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente rappresentano per le aziende e per i lavoratori
beni primari irrinunciabili per lo sviluppo delle attività produttive. Si conviene sulla necessità di
concorrere insieme nella definizione e nell’attuazione di una strategia volta a determinare una
più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro e delle condizioni necessarie
allo sviluppo sostenibile.
Il settore energia e petrolio, inserito tra le industrie a rischio di incidente rilevante dalle normative
vigenti, pur avendo consolidato esperienze e pratiche significative in materia di salute, sicurezza
e ambiente, intende potenziare soluzioni tecniche e organizzative sempre più orientate al
miglioramento continuo e alla sostenibilità ambientale dei propri cicli produttivi e della qualità dei
prodotti, ed al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.
Le Parti stipulanti recepiscono, nell’ambito del presente CCNL, i contenuti presenti nell’ A.I. 12
dicembre 2018 sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza che costituisce
parte integrante del T.U. sulla rappresentanza del 10/01/2014.
Sui temi della salute, sicurezza e ambiente, si intende proseguire la collaborazione strutturata
trilaterale (INAIL, Confindustria Energia, Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL) finalizzata a
sperimentare le prassi che contribuiscono a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza.
Tale collaborazione ha introdotto nel settore un piano di interventi sulla prevenzione basato su
principio del miglioramento continuo che si estende alla sicurezza dei lavoratori degli appalti e
servizi. Dall’esperienza trilaterale nasce il progetto formativo sperimentale che ha interessato
contemporaneamente le figure RLSA e RSPP e si conviene che tale esperienza formativa
sperimentale divenga strutturale.
In data, 3 ottobre 2023 è stato rinnovato il protocollo di collaborazione sottoscritto da INAIL,
Confindustria Energia e Filctem, Femca, Uiltec. La collaborazione di durata triennale è finalizzata:
– al supporto informativo alle aziende associate per la transizione dalla norma BS18001:2007
alla nuova UNI ISO: 45001:2018, in considerazione dei rilevanti cambiamenti apportati e
delle opportunità migliorative attese;
– all’aggiornamento delle “Linee di indirizzo SGI-AE”, in relazione all’evoluzione della
normativa;
– alla promozione delle modalità innovative della SSL con visite presso le aziende aderenti
a Confindustria Energia e che applicano il presente CCNL;
– alla progettazione di programmi formativi destinati ai RSPP e ai RLSA, da attivarsi in
compartecipazione;
– all’informazione/formazione in occasione delle Conferenze Territoriali/Nazionali sui
temi HSE.
L’Organismo Paritetico Nazionale e INAIL hanno elaborato le “Linee di indirizzo SGI-AE” (revisione
2021) che rappresentano le linee guida per le aziende del settore.
L’adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute - sicurezza - ambiente si
realizza con il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati lavorando sulle interazioni
tra le persone, i sistemi, gli ambienti di lavoro, le comunità locali e le istituzioni.
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PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 23
1. Il sistema relazionale Salute, Sicurezza e Ambiente
Un moderno sistema di relazioni industriali improntato alla partecipazione e alla trasparenza dei
processi decisionali costituisce un presupposto essenziale per valorizzare le relazioni tra Azienda
e lavoratori in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
Il sistema relazionale salute-sicurezza-ambiente si articola a livello nazionale nell’Organismo
Paritetico Nazionale HSE e, a livello aziendale, nei rapporti informativi e partecipativi tra Direzioni
aziendali, RSPP e RLSA/R.S.U.
In particolare, con la realizzazione di una assemblea congiunta a valle della riunione periodica,
per informare tutti i lavoratori dei risultati della medesima.
1.1 Formazione Congiunta HSE
Al fine di promuovere una cultura della sicurezza condivisa e rafforzare la collaborazione tra
le diverse figure coinvolte nella tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, è prevista
l’organizzazione di una giornata annuale di formazione congiunta. Tale iniziativa coinvolgerà HSE
Manager, RSPP , ASPP , RLSA, favorendo il confronto e la successiva condivisione di esperienze con
i Preposti anche per valorizzarne il ruolo.
I contenuti e le metodologie didattiche potranno essere definiti con il coinvolgimento dei
componenti dell’Organismo Paritetico Nazionale Energia e Petrolio (OPN), che, ove possibile,
potrà parteciperà attivamente alla giornata formativa.
2. Organismo Paritetico Nazionale Energia e Petrolio
L’Organismo Paritetico Nazionale (O.P .N.), sede privilegiata per le finalità previste dall’art. 51 del
D. Lgs. n. 81/08 e in particolare per:
– la programmazione delle attività formative congiunte RLSA/RSPP;
– l’organizzazione di conferenze nazionali, interregionali o regionali per condividere
l’evoluzione dei sistemi normativi attinenti le problematiche del settore energia e petrolio,
per diffondere e valorizzare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per rendere
pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle
aziende;
– la raccolta e l’elaborazione di buone prassi ai fini prevenzionistici;
– la funzione di stimolo e di informazione per lo sviluppo di corretti rapporti nei diversi
luoghi di lavoro riconoscendo nella dimensione territoriale e aziendale il luogo decisivo
per una fattiva politica di tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente;
– il supporto alle Direzioni aziendali, i RSPP e i RLSA nella sperimentazione di iniziative
concordate sulla comunicazione e sulla relazione con il territorio (istituzioni, enti,
associazioni, cittadini), nel rispetto dei ruoli autonomi dei sindacati e delle aziende;
– lo sviluppo di tutte le azioni inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, per ogni altra
attività o funzione assegnata loro dalla legge;
– la promozione di linee guida sul tema dell’invecchiamento attivo;
– la promozione e lo sviluppo dei rapporti con Istituti, Enti pubblici, Organi di vigilanza e
Università, in particolare per i temi ambientali;
– la predisposizione del libretto formativo per i RLSA valido per il settore;
– l’istituzione dell’anagrafe dei RLSA/RSPP/ASPP , inviando all’OPN i riferimenti.
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24 PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Le aziende che applicano il presente CCNL assicurano la partecipazione del proprio personale
alle attività organizzate dall’O.P .N.
L’O.P .N. è costituito da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti per ciascuna
delle parti stipulanti in sostituzione degli effettivi. I nominativi saranno indicati da Confindustria
Energia e da Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL attraverso uno scambio di lettere.
L’O.P .N. può allargare la partecipazione ai lavori anche ai componenti supplenti e può invitare
anche ulteriori componenti della rappresentanza imprenditoriale e di quelle sindacali, ove
sia concordemente ritenuto opportuno. In tutti i casi il diritto di voto è riconosciuto solo ai
componenti effettivi o ai supplenti sostituti degli effettivi.
Si concorda che l’O.P .N. ha sede presso Confindustria Energia e che i relativi compiti di segreteria
sono a carico della medesima struttura. Non si prevede alcun compenso per le attività dei
componenti e alcuna spesa per il funzionamento di tale Organismo, le cui attività vengono
disciplinate dal seguente regolamento.
L’ O.P .N. rinnova il Presidente ed il Vice Presidente ogni tre anni.
Si prevede l’alternanza tra le predette cariche fra i componenti di espressione sindacale e di
quelli di espressione di Confindustria Energia.
Al Presidente spetta:
– convocare in via ordinaria le riunioni;
– rappresentare l’O.P .N. di fronte a terzi;
– presiedere le riunioni;
– garantire l’applicazione del regolamento, in accordo con il Vice Presidente;
– promuovere l’esecuzione delle deliberazioni, in accordo con il Vice Presidente.
L’O.P .N. si riunisce di norma mensilmente su proposta del Presidente in accordo con il Vice
Presidente. In via straordinaria si potrà riunire su richiesta di una delle parti.
La convocazione verrà effettuata, di norma, almeno sette giorni prima della data fissata e dovrà
contenere data, luogo, e ora della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti da trattare. In
via eccezionale, il preavviso potrà essere di 48 ore.
Le decisioni sono prese all’unanimità dei presenti. Ciascun componente ha diritto a un voto,
senza possibilità di delega.
3. Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali
Lo sviluppo industriale sostenibile si basa sul rispetto dell’ambiente, tiene conto della sostenibilità
sociale e della salvaguardia dell’occupazione, opera in maniera equilibrata con le esigenze
finanziarie, economiche e produttive delle aziende.
Si conferma l’impegno, nell’ambito del sistema relazionale concordato, a concorrere insieme alla
definizione di strategie ambientali tese al miglioramento continuo.
In questo ambito saranno promosse attività mirate alla informazione pubblica sulle performance
raggiunte, in particolare rispetto a territori specifici.
L’O.P .N., elaborerà nuove iniziative informative e formative a supporto dell’adozione e dello
sviluppo di sistemi di gestione integrati sicurezza e ambiente, conformi alle “Linee di indirizzo
SGI-AE” (revisione 2021).
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PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 25
In questo quadro le aziende si impegnano a utilizzare e a sviluppare il modello per la predisposizione
di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) salute-sicurezza-ambiente in base alle “Linee di indirizzo
SGI-AE” (revisione 2021), adattandolo alle proprie specificità organizzative e produttive.
Si conferma il ruolo importante delle certificazioni per assicurare l’allineamento dei sistemi di
gestione, non solo alle prescrizioni normative, ma anche alle migliori pratiche internazionali. Le
aziende intensificheranno il ricorso alle certificazioni secondo lo standard ISO 14001, EMAS, ISO
45001 e di numerosi altri tipi equivalenti (es. OIMS). L’obiettivo delle Parti è quello di far crescere
in ogni luogo di lavoro la cultura della sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione e
il coinvolgimento di ciascun dipendente, l’utilizzo di idonei sistemi di gestione ambientale, le
procedure operative e i programmi di formazione del personale.
A tal fine saranno promossi dall’O.P .N. confronti annuali che avranno l’obiettivo di definire interventi
condivisi mirati al miglioramento ambientale.
Il confronto annuale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, dovrà inoltre
riguardare i seguenti temi coerentemente con il sistema di gestione adottato:
– le politiche ed i programmi relativi all’applicazione dei sistemi di gestione integrati e
delle certificazioni;
– gli obiettivi di adeguamento alle normative sui grandi rischi e al controllo integrato;
– gli investimenti effettuati nell’anno, nonché quelli in corso per il biennio riferiti alla
prevenzione, alla sicurezza ed alla tutela ambientale;
– le iniziative relative alla gestione dei siti contaminati;
– i programmi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e quelli
relativi agli altri aspetti ambientali significativi (risorse impiegate, gestione dei rifiuti,
depurazione degli scarichi);
– i programmi di formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente
rivolti a tutti i lavoratori;
– gli eventuali collegamenti con gli Organismi Paritetici Territoriali in materia di formazione;
– l’informazione sulla gestione dei rischi e loro comunicazione al territorio;
– individuazione di strumenti che consentano una verifica delle problematiche ambientali
sul territorio.
I RLSA e la R.S.U. sono tenuti alla riservatezza circa i dati per i quali l’azienda ne faccia richiesta.
4. Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti
Si ritiene che la realizzazione di un corretto sistema di gestione integrato salute-sicurezza-ambiente
deve comprendere anche le attività del personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito.
L’attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli
impianti, così come l’affidamento di queste attività ad imprese terze deve far parte del
sistema integrato di gestione salute-sicurezza-ambiente e come tale sarà oggetto di confronto
preventivo e coinvolgimento dei R.L.S.A./R.S.U., promuovendo il coordinamento degli RLSA/
RLS presenti nel sito.
In questo caso l’affidamento, la durata e la conferma dei relativi contratti dovranno comunque
essere condizionati dalla qualità dei risultati conseguiti anche sul piano della sicurezza e della
salvaguardia ambientale.
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26 PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
A tale fine l’O.P .N. ha definito specifiche Linee Guida (contenute nelle “Linee di indirizzo SGI-AE”
revisione 2021) volte alla prevenzione dei rischi nell’indotto in fase di selezione delle imprese
per il conferimento dell’appalto; realizzazione dei lavori (piano dei lavori); coordinamento delle
attività e verifica delle prestazioni.
Si conviene inoltre di sviluppare iniziative locali per la diffusione della cultura della sicurezza
attraverso scambi di informazioni e la divulgazione delle migliori pratiche con la partecipazione
attiva di INAIL, aziende del settore, aziende terze, Organizzazioni Sindacali e datoriali.
5. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’ Ambiente (RLSA)
Il ruolo, i compiti, le modalità di elezione, i diritti e i doveri del RLSA unitamente ad una sua
concreta partecipazione alle politiche aziendali mirate alla prevenzione dei rischi nei luoghi di
lavoro sono regolati dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e dall’ Accordo Interconfederale
12 dicembre 2018 sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza.
L’adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione integrata salute, sicurezza, ambiente e
la complessità della normativa soprattutto in materia ambientale richiedono, nei siti produttivi,
una più alta qualificazione del RLSA unitamente ad una sua concreta partecipazione alle politiche
aziendali mirate alla prevenzione dei rischi.
L’O.P .N. proseguirà il lavoro già avviato di attuazione di processi di informazione, di formazione e di
partecipazione di tutti i lavoratori in materia di salute, sicurezza ed ambiente, di programmazione
della formazione congiunta dei RLSA.
Ore di formazione RLSA
Per legge
Integrative CCNLfino a 49
dipendenti
oltre 49
dipendenti Totale ore
Base
(una tantum) 32 32 32 64
Aggiornamento
(annuale) 4 8
8 12
di cui 4
sull’ambiente 16
Totale ore 36 40 40
Contribuiscono al monte ore di aggiornamento annuale, la partecipazione dei RLSA alle attività
promosse dall’O.P .N. quali ad esempio Conferenze nazionali e/o territoriali RLSA/RSPP , corsi di
formazione/seminari tecnici RLSA/RSPP .
L’O.P .N. disporrà di una Banca dati per l’anagrafe dei RLSA di tutte le aziende del settore sulla base
della quale potrà programmare e monitorare i processi formativi di base e gli aggiornamenti.
Il numero dei RLSA, eletti all’interno delle R.S.U., sarà rapportato all’organico delle strutture
organizzative aziendali secondo la seguente tabella:
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PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 27
1 rappresentante Da 16 a 50 dipendenti
2 rappresentanti Da 51 a 100 dipendenti
3 rappresentanti Da 101 a 300 dipendenti
4 rappresentanti Da 301 a 600 dipendenti
5 rappresentanti Da 601 a 1000 dipendenti
6 rappresentanti Oltre i 1000 dipendenti
Nell’accordo interconfederale del 12 dicembre 2018 sulla rappresentanza e pariteticità in
materia di salute e sicurezza si rinvengono le procedure di elezione/designazione del RLS, nel
nostro settore del RLSA.
Il monte ore di permessi a disposizione del singolo RLSA per svolgere le funzioni previste dal
ruolo è di 80 ore/anno, oltre a quelle già previste per le R.S.U. L’agibilità del RLSA sarà ampliata a
fronte di progetti comuni relativi in particolare ad applicazioni di nuove normative e a necessità
specifiche di comunicazione e di dialogo con il territorio. Tali progetti saranno definiti nell’ambito
del confronto annuale che si svolgerà a livello aziendale. Per le attività dei RLSA e per la loro
formazione si rinvia rispettivamente agli artt. 37 e 50 del D. Lgs. n. 81/2008.
Nell’ottica di rafforzare il coinvolgimento dei RLSA nei processi di verifica e miglioramento
continuo dei sistemi di gestione, le evidenze emerse dagli audit di prima parte condotti in
riferimento agli schemi di norma ISO 14001 e ISO 45001 saranno condivise con i RLSA nell’ambito
degli incontri periodici. Tale condivisione avverrà con modalità concordate a livello aziendale, nel
rispetto della normativa vigente e delle specificità organizzative, al fine di favorire un confronto
costruttivo sulle tematiche di salute, sicurezza e ambiente e promuovere azioni di miglioramento
efficaci e partecipate.
Viene istituito il RLSA di sito, anche definito RLSP , per i complessi industriali individuati dall’art.
49 del D. Lgs. 81/2008.
Sulla base delle risultanze raccolte attraverso le sperimentazioni di tale ruolo nei territori,
l’O.P .N. auspica una sua possibile istituzione – ove possibile e previo accordo sindacale
aziendale - anche nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza
delle lavorazioni connotate da un numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell’area inferiore a 500.
Il monte ore a disposizione del RLSA di sito è di 24 ore/anno.
Compiti del RLSP
Il RLSP , ove possibile e previo accordo sindacale aziendale, nell’ambito del suo ruolo di
coordinamento e per favorire la diffusione dei principi e delle linee guida in materia di salute,
sicurezza e ambiente, potrà:
– Partecipare alle riunioni di coordinamento, con la possibilità di avvalersi del supporto
della funzione HSE del sito per approfondire specifiche tematiche;
– Accedere ai luoghi di lavoro su richiesta, insieme al RLSA, RLSSA o RLS presenti nel sito,
previa informativa ai Datori di Lavoro;
– Visionare, su richiesta e in accordo con gli RLSA, RLSSA o RLS del sito, le copie del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI) di tutte le aziende operanti nel sito produttivo;
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28 PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
– Essere aggiornato, tramite gli RLSA, RLSSA o RLS del sito, sugli adempimenti relativi alla
formazione in materia di salute e sicurezza;
– Collaborare con gli RLSA, RLSSA o RLS del sito per promuovere l’individuazione,
l’adozione e l’attuazione di misure di prevenzione e protezione;
– Segnalare ai RLSA, RLSSA o RLS, nonché agli RSPP competenti del sito, eventuali situazioni
di rischio per i lavoratori, affinché i Datori di Lavoro possano essere tempestivamente
informati e adottare le necessarie misure correttive;
– Ricevere dagli RLSA, RLSSA o RLS del sito informazioni sull’eventuale coinvolgimento
delle autorità competenti, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione
adottate dai Datori di Lavoro o dai Dirigenti risultino inadeguate a garantire la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
– Essere informato dagli RLSA, RLSSA o RLS del sito sulle verifiche condotte dagli organi di
vigilanza;
– Altre attribuzioni previste dalla normativa di volta in volta vigente e dalla contrattazione
collettiva.
Le aziende committenti agevoleranno la creazione di un network tra gli RLSA/RLSSA/RLS presenti
sul sito attraverso la messa a disposizione, a richiesta, dei loro riferimenti.
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha, con
l’accordo 7 luglio 2016, individuato la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.
81/08. La formazione dei RLSA e i relativi aggiornamenti potranno avvenire, esclusivamente per i
RLSA facenti capo ad unità produttive con attività classificate a rischio basso ai sensi dell’ Accordo
Stato-Regioni 7 luglio 2016, anche con modalità e-learning.
Nota a verbale
Le Parti convengono che per le società ENI, SNAM e SAIPEM, stante la loro articolazione sul
territorio, il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente sarà individuato
all’interno dell’istanza elettiva delle R.S.U. (distretto, cantiere o zona) come previsto dagli accordi
attuativi in materia, fatti salvi gli accordi aziendali in essere.
6. Abiti da lavoro
Per quanto concerne gli abiti da lavoro, premesso che i dispositivi di protezione individuale
sono regolamentati dalla normativa legislativa vigente, l’azienda fornisce ogni anno un abito da
lavoro (tute, camice, grembiule, divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda
e ne assicura il ricambio, tenendo conto delle lavorazioni, della normale usura e dei casi in cui
l’efficienza, agli effetti della sicurezza e dell’igiene, ne richieda la sostituzione.
L’azienda mette, ove necessario, a disposizione dei lavoratori appositi armadietti nei quali
custodire gli indumenti di lavoro con scomparti separati per gli indumenti civili. In tali circostanze
il trattamento degli indumenti sarà oggetto di specifiche procedure da concordare con il RLSA.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari
o esposti alle intemperie, debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più
appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
L’azienda può richiedere ai lavoratori di indossare, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa,
divise o abiti speciali; in questi casi la scelta degli indumenti viene effettuata consultando il RLSA.
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PARTE I - SEZIONE C. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 29
L’azienda fornisce tali indumenti in uso gratuito. Le modalità concernenti la distribuzione, le
disposizioni per l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti di lavoro, delle divise e degli indumenti
speciali di lavoro indossati durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, formano oggetto di
accordo tra le Parti a livello aziendale.
L’azienda è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di
sostanze nocive consumino i pasti fuori dai reparti stessi, in locale adatto.
7. Prevenzione e salute
Per rischi particolari (agenti cancerogeni, agenti biologici, sostanze reprotossiche, rumore e
radiazioni ionizzanti) il datore di lavoro istituisce, in conformità con le vigenti normative, specifici
registri degli esposti nei quali sono annotati i nomi dei lavoratori, i periodi di esposizione, le
mansioni e la sostanza a cui è riferita l’esposizione. Tali registri sono a disposizione del RLSA.
Gli accertamenti sanitari possono essere richiesti anche dal singolo lavoratore per motivi
correlati allo svolgimento della specifica attività professionale.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l’esposizione agli agenti di rischio chimici, fisici e
biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza,
dalle tabelle dell’ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) (TLV).
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30 PARTE I - SEZIONE D. APPLICAZIONE LEGGE 11 APRILE 2000 N. 83
Sezione D.
APPLICAZIONE LEGGE 11 APRILE 2000 N. 83
Le parti hanno esaminato le problematiche connesse all’applicazione della legge 11 aprile 2000
n. 83 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990 n. 146, in materia di
esercizio del diritto di sciopero.
Premesso che:
– la legge in questione stabilisce che l’esercizio del diritto di sciopero deve essere
contemperato con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;
– deve essere assicurato nella fattispecie l’approvvigionamento di energie, prodotti
energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza ed alla
salvaguardia dell’integrità degli stessi;
– le aziende sono tenute ad assicurare, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili
alle utenze civili ed industriali non interrompibili.
Le parti convengono sulla necessità di operare:
– mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto della legge 83/2000;
– applicando le procedure di raffreddamento e di conciliazione dei conflitti e di svolgimento
dello sciopero di seguito definite;
– stipulando in sede aziendale e/o locale appositi accordi sull’assetto degli impianti che
risultino coerenti con le linee guida concordate.
1. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Allo scopo di favorire soluzioni positive delle eventuali vertenze, le parti concordano sulla necessità
di un approfondito ed esauriente esame delle problematiche oggetto del confronto per consentire
soluzioni non conflittuali. L’incontro dovrà avvenire entro 5 giorni dalla relativa richiesta.
Qualora questa prima fase non permetta di realizzare la composizione della controversia, le parti
si impegnano comunque, prima di assumere iniziative in contrasto con il proposito di evitare il
conflitto sindacale, a concordare, entro i successivi 5 giorni, un nuovo incontro, al quale ciascuna
delle parti parteciperà con l’assistenza della propria Organizzazione territoriale.
2. Procedure dello sciopero
La proclamazione di ciascuno sciopero – eccettuate le astensioni dal lavoro in difesa dell’ordine
costituzionale o di protesta per gravi eventi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori – deve
essere comunicata all’azienda con un preavviso non inferiore a 10 giorni. La comunicazione,
datata e sottoscritta dalla R.S.U. che ha proclamato lo sciopero, deve contenere l’indicazione
dell’unità produttiva, del personale interessato, la data, la durata, la motivazione dello sciopero
deve essere trasmessa agli uffici competenti.
Nel caso di adesione a scioperi proclamati dalle Segreterie sindacali di categoria (territoriali/
regionali/nazionali) o dalle Segreterie sindacali confederali, la comunicazione delle modalità
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PARTE I - SEZIONE D. APPLICAZIONE LEGGE 11 APRILE 2000 N. 83 31
dell’astensione dal lavoro deve essere effettuata dalla R.S.U. dell’unità produttiva sempre nel
rispetto del preavviso minimo di 10 giorni.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza
con:
– la settimana di Pasqua (dal martedì precedente a quello successivo);
– il periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio;
– il periodo coincidente con le consultazioni elettorali di cui all’art. 11 della legge 53/1990;
– la settimana di ferragosto.
Gli scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali o di calamità naturali. In caso di proclamazione di sciopero le aziende si
impegnano a darne tempestiva comunicazione agli utenti nelle forme previste dalla legge.
3. Linee guida per l’assetto degli impianti in caso di sciopero
Le parti confermano che il diritto di sciopero sarà esercitato tenendo in considerazione primaria
i problemi della sicurezza delle persone, della salvaguardia dell’integrità degli impianti e della
tutela dell’ambiente.
Le parti sono consapevoli che l’esercizio degli impianti del ciclo energetico - petrolio, gas
e produzione di energia elettrica - e in particolare di quelli a ciclo continuo, è caratterizzato
prevalentemente dall’elevato contenuto tecnologico associato a processi altamente sofisticati ed
integrati, soggetti ad alte temperature e pressioni che richiedono di limitare al massimo i regimi
transitori nelle unità al fine di evitare fenomeni di deterioramento progressivo, di obsolescenza
accelerata e di possibile rischio.
A livello locale si procederà pertanto alla stipula di accordi sull’assetto degli impianti. Gli specifici
accordi prevedranno:
– la coincidenza degli assetti concordati con gli scioperi;
– le modalità per la gestione delle altre attività;
– la composizione delle squadre di sicurezza;
– le prestazioni minime indispensabili alle utenze civili e industriali non interrompibili.
Nel caso non si raggiungessero gli accordi nelle singole unità produttive, la Filctem-CGIL, la Femca-
CISL, la Uiltec-Uil e Confindustria Energia si faranno promotori di un tavolo negoziale congiunto
con R.S.U., Strutture sindacali territoriali ed aziende al fine di realizzare accordi coerenti con gli
obiettivi indicati nelle presenti linee guida.
Tutti gli accordi dovranno essere depositati presso la Commissione di Garanzia.
Al completamento delle intese locali, le parti si impegnano a rinunciare al ricorso all’ Autorità
amministrativa in quanto non coerente con lo spirito del presente accordo.
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Sezione E
PARI OPPORTUNITÀ
E TUTELA DELLA DIGNITÀ DEGLI UOMINI E DELLE DONNE
Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 162/2021, relative alla parità uomo-donna,
nell’intento di sviluppare iniziative sulle azioni positive, in armonia con le ultime raccomandazioni
UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere
azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive
e oggettive che non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro.
Le tematiche suddette troveranno una collocazione sistematica nella Commissione Politiche
del Lavoro dell’Osservatorio Nazionale di Settore. Le Parti nel considerare quanto previsto
dall’accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007, recepito dall’ Accordo Interconfederale
del 25.01.2016, in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire
comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
A tale riguardo le Particon il rinnovo del 21 luglio 2022, hanno istituito l’osservatorio Bilaterale
Nazionale di Settore. L’Osservatorio ha il compito di svolgere attività di consulenza e supporto
nella redazione e applicazione di policy DE&I, nonché attività di ricerca e monitoraggio su
tali politiche all’interno delle aziende del settore, individuando e proponendo best practice,
valorizzando la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità, anche in materia
di parità salariale e di parità nei percorsi di crescita professionale.
Le aziende del settore si impegnano ad inviare all’Osservatorio il consuntivo delle attività legate
a iniziative di promozione della cultura delle pari opportunità effettuate nell’anno precedente,
elementi che consentiranno di monitorare e valutare l’andamento del settore in riferimento a
tale tematica.
L’Osservatorio sarà composto da un massimo di dodici membri, sei di parte sindacale e sei di parte
datoriale, esperti delle politiche di diversità, equità e inclusione. A supporto dell’Osservatorio
opera una segreteria, formata da personale in servizio all’interno di Confindustria Energia.
Le Parti si impegnano inoltre ad attuare una politica di prevenzione ed informazione nei
confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, come da art. 62 del presente
CCNL, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro
sicuro e favorevole alle relazioni umane, nel rispetto della dignità di ciascun uomo e di
ciascuna donna nell’espletamento dei propri compiti. In particolare, verranno promosse
iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone, per prevenire fenomeni di
molestie sessuali e lesioni della libertà personale del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché
l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del
lavoro valevole per tutte le aziende. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni
di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità e all’assistenza per
comprovate necessità familiari, le aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione
per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo
di astensione facoltativa per maternità, ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti
di ruoli anche per ristrutturazione aziendale.
Sono fatti salvi i protocolli e le iniziative aziendali presenti nelle singole aziende alla data di entrata in
vigore del presente contratto in materia di pari opportunità. Le Parti, nell’ambito dell’Osservatorio
Bilaterale Nazionale, hanno redatto le Linee Guida DE&I, strumento a supporto delle aziende, che
prevede anche l’istituzione, a livello aziendale, di una commissione paritetica sulle pari opportunità
che consentirà di avere un colloquio constante per sviluppare sempre di più le tematiche della
diversità, dell’equità e dell’inclusione.
32 PARTE I - SEZIONE E. PARI OPPORTUNITÀ E TUTELA DELLA DIGNITÀ DEGLI UOMINI E DELLE DONNE
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PARTE I - SEZIONE F. PROGETTO GENERAZIONALE / SEZIONE G. FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE 33
Sezione F
PROGETTO GENERAZIONALE
Il prolungamento dell’età pensionabile impatta fortemente su tutta la vita lavorativa con
conseguenze ad oggi non ancora completamente esplorate. Le Parti concordano nel prendere in
considerazione i vari strumenti giuridici che di volta in volta verranno introdotti da legislatore.
Gli effetti sono ovviamente più incisivi per i lavori disagiati. Occorre ripensare l’organizzazione
del lavoro e le modalità di svolgimento delle mansioni più disagiate per adottare modelli di
gestione che sappiano garantire lo svolgimento delle attività anche in età matura, tutelando la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sezione G
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
Al fine di rendere più competitive le imprese e promuovere lo sviluppo dell’occupazione nel
settore, le Parti intendono intraprendere iniziative di innovazione e responsabilità sociale
per affrontare i cambiamenti derivanti dalla transizione energetica e dall’emergere di nuove
competenze. Le Parti ritengono che, in questo ambito, il sistema di relazioni industriali,
attraverso la contrattazione collettiva nazionale e aziendale, dovrà offrire soluzioni condivise.
Tali soluzioni dovranno essere finalizzate a promuovere l’innovazione, migliorare la produttività
e l’occupabilità, aggiornare le competenze professionali, favorire e gestire l’invecchiamento
attivo dei lavoratori e promuovere i processi di ricambio occupazionale.
A tal riguardo, l’art. 26, co. 1, D. Lgs. n. 148/2015 prevede che le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi o
contratti collettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali anche in relazione
a settori di attività che già rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di
integrazione salariale, per le finalità previste al co. 9 del medesimo decreto.
Con tale premessa, le Parti sottoscriveranno un avviso comune da rivolgere al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la costituzione del fondo di solidarietà bilaterale del settore
“Energia e Petrolio”.
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34 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Parte II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le Parti confermano la volontà di preferire il contratto di lavoro a tempo indeterminato come la
forma comune di rapporto di lavoro.
Le Parti ravvisano altresì nell’apprendistato professionalizzante, in qualità di contratto a
tempo indeterminato, lo strumento privilegiato per disciplinare l’ingresso al lavoro dei giovani
attraverso una formazione effettiva e strutturata. Tale preferenza è confermata dall’alto livello di
stabilizzazione previsto dal presente CCNL.
Art. 1 - Assunzione
L’assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati gli
elementi essenziali del rapporto e le informazioni previste dalla legislazione vigente (Art. 1 del D. Lgs.
n. 152/97 e D.Lgs. n. 104/2022), nonché ogni altra condizione particolare eventualmente concordata.
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, l’azienda è tenuta ad informare la
lavoratrice o il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare
al momento dell’assunzione.
La lavoratrice o Il lavoratore deve comunicare il proprio domicilio/residenza e il numero di recapito
telefonico, preferibilmente mobile, impegnandosi a fornire tempestivamente le documentazioni
richieste nelle forme previste dalla legge (es. scheda anagrafica e professionale o altro documento
equivalente, stato di famiglia, attestati dei titoli di studio, coordinate bancarie, certificato carichi
pendenti, certificato generale del casellario giudiziale, permesso di soggiorno, ecc…) nel rispetto
delle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e a comunicare
all’azienda ogni successiva variazione o integrazione delle stesse già fornite in fase pre-assuntiva.
La lavoratrice o il lavoratore è tenuto a fornire le suddette informazioni/documentazioni
richieste dall’azienda in qualsiasi momento, anche successivo, del rapporto di lavoro, comunque
nel rispetto della vigente normativa di tutela dei dati personali. Gli eventuali oneri strettamente
connessi all’acquisizione delle suddette informazioni/documentazione saranno rimborsati
dall’azienda, previa esibizione di idoneo giustificativo.
L’azienda garantirà processi di selezione e assunzione del personale chiari e trasparenti, con
valutazioni oggettive, volti a contrastare eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo che non
consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro.
Art. 2 - Periodo di prova
Il periodo di prova, risultante da atto scritto, non può essere superiore a:
– 1,5 mese per il livello 6
– 3 mesi per i livelli 4 e 5
– 6 mesi per i livelli da 3 ad 1
Nel corso del periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal contratto in qualsiasi
momento, senza preavviso né indennità sostitutiva dello stesso.
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 35
Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l’ Azienda non receda dal contratto, il lavoratore si
intende confermato in servizio e la sua anzianità decorre dalla data di assunzione in prova.
Si precisa che i periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del
periodo di prova.
Per i contratti a tempo determinato trova applicazione la normativa vigente.
Art. 3 - Contratti di lavoro a tempo determinato
e di somministrazione a tempo determinato
La durata del contratto a tempo determinato è pari a 12mesi.L’assunzione con contratto a
tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Resta ferma la facoltà
di richiedere un ulteriore contratto a tempo determinato presso l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro ai sensi della normativa vigente.
Tenuto conto delle esigenze di aggiornamento della normativa vigente per un utilizzo specifico
del contratto a tempo determinato, le Parti condividono di istituire una Commissione Bilaterale
volta a definire entro dicembre 2025 le condizioni di cui all’art. 19 comma 1 lett. A D.lgs.
81/2015.
Nota a verbale
Le Parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, condividono la possibilità di
apporre un termine di durata superiore a 12 mesi e sino a 24 mesi complessivi per:
– Aumentate esigenze temporanee connesse allo svolgimento di attività specifiche e
determinate, anche connesse alla realizzazione di commesse/progetti/impianti.
Ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D. Lgs. n. 81/2015, sono attività stagionali:
– avio rifornimento;
– attività GPL: in particolare, ricezione e discarica del prodotto, movimentazione e stoccaggio
dello stesso, imbottigliamento bombole, caricazione di ferrocisterne e autobotti, nonché
tutti i processi di supporto collegati;
– operazioni di banchina dedicate alle caricazioni delle bettoline per bunkeraggio navi;
– altre da individuare nel settore concordate a livello aziendale.
Le aziende individueranno le modalità più idonee per informare i lavoratori a tempo determinato
circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse
possibilità che hanno gli altri lavoratori.
Le Parti concordano che ai lavoratori a tempo determinato:
– spettano tutti gli istituti ed i trattamenti in essere nell’ Azienda per i lavoratori con
contratto a tempo indeterminato, a parità di inquadramento e proporzionalmente al
periodo di lavoro prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la
natura del contratto a termine;
– sarà fornita una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni
oggetto del contratto per prevenire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro;
– potrà essere previsto, per le fattispecie che prevedono la sostituzione di lavoratori
assenti, un periodo di affiancamento. In caso di congedo di cui al D. Lgs. n. 151/2001,
l’affiancamento potrà avvenire fino a due mesi prima rispetto all’inizio del congedo.
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36 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Annualmente, in occasione degli incontri di informazione e consultazione previsti a livello
aziendale, le Aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali piani preventivi e dati a consuntivo
del ricorso al lavoro a tempo determinato.
Limiti numerici
In relazione a quanto previsto, dall’art. 31 del D. Lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori occupati
nell’ Azienda con i contratti di lavoro a tempo determinato e di contratti di lavoro somministrato a
tempo determinato non potrà superare la percentuale del 30%, da calcolarsi come media annua
da osservare, tempo per tempo, all’atto di assunzione. Qualora tale percentuale dia luogo ad
un numero decimale, potrà effettuarsi un arrotondamento all’unità superiore se il decimale è
uguale o superiore a 0,5.
Nelle attività di ingegneria e costruzioni, la percentuale dei lavoratori assunti con contratto
a termine, come media annua, non potrà superare complessivamente il 40% dei lavoratori a
tempo indeterminato a ruolo nell’ Azienda. Si descrivono di seguito esemplificativamente gli
ambiti di ingegneria e costruzioni.
Attività di Ingegneria e Costruzioni
Attività che si esplica nell’ambito della progettazione, dei servizi geotecnici, della costruzione
gestione e manutenzione di impianti e condotte, della perforazione, dei sistemi di produzione
galleggianti, nonché per manutenzione mezzi e attrezzature al verificarsi delle seguenti situazioni:
– per lo svolgimento di attività in cantieri di posacondotte a terra, relativamente a tratte
territorialmente predefinite, legata sia alla durata della realizzazione dell’opera, sia ad
uno o più cantieri o parte di essi, o per il montaggio di impianti industriali;
– per lo svolgimento di attività in cantiere montaggi mare a bordo dei mezzi navali speciali
o delle attività di supporto a terra;
– per lo svolgimento di attività in cantieri di perforazione a terra, a mare o di sistemi di
produzione galleggianti, da svolgersi con lo stesso impianto o a bordo dei mezzi navali
speciali, in contesti territoriali predefiniti, oppure indicando uno o più pozzi, oppure
nell’ambito dell’area di ricerca o coltivazione;
– per lo svolgimento di attività per manutenzione di mezzi e attrezzature (piattaforme,
pontoni, macchine movimento terra, ecc.) presso una base, una postazione o in
banchina.
Progettazione, servizi geotecnici, ricerca, costruzione degli impianti e delle condotte, sistemi
di produzione galleggianti, manutenzione e/o gestione di impianti industriali e/o ecologici e
condotte, anche governati dal sistema della concessione posa di condotte e perforazione:
– attività relative a commesse che comportino anche la fornitura al cliente di servizi
di segreteria, amministrativi, di approvvigionamento materiali, addestramento e
formazione di personale tecnico di terzi;
– attività relative a commesse che richiedano prestazioni diverse in specializzazione da
quelle tipiche del personale in servizio nelle Società, ivi comprese le attività in campagna;
– attività richieste dalla fase di realizzazione in cantiere in particolare per le attività di
direzione lavori e/o supervisione e/o costruzione e/o avviamento di impianti;
– svolgimento di ruoli professionali per i quali non sono disponibili temporaneamente
nell’organico aziendale professionalità adeguate quanto a numero e/o qualità;
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 37
– diversificazione di attività produttiva che richieda impiego di risorse con preparazione
di base o esperienza professionale o specializzazione non presenti in azienda a livello
adeguato.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta inteso che possono
essere instaurati fino ad un massimo di 10 rapporti di lavoro a termine come media annua,
sempre per la medesima fattispecie. In ogni caso, il loro numero non dovrà essere superiore agli
occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un
contratto a tempo determinato. In ogni caso il loro numero non dovrà essere superiore agli
occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
Art. 4 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l’istituto, o
mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in
applicazione della normativa vigente.
Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto e deve contenere l’indicazione della
durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese, all’anno.
Le prestazioni lavorative in questo ambito, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del
lavoratore a tempo parziale, sono ammesse entro il limite dell’orario contrattuale settimanale
definito dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare saranno compensate secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base
del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a
tempo pieno.
All’atto della stipula del contratto part-time le aziende informeranno il lavoratore sui riflessi in
materia previdenziale.
All’atto della stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e/o nel corso di svolgimento dello
stesso potranno essere concordate tra azienda e lavoratore clausole elastiche con preavviso
minimo di 5 giorni. L’applicazione delle clausole elastiche temporanee comporta il riconoscimento
di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale, comprensiva dell’incidenza sugli
istituti retributivi indiretti e differiti.
Le modifiche non potranno comunque eccedere il 25% della prestazione annua a tempo parziale.
Per ogni altra determinazione in materia di lavoro supplementare si rimanda alle disposizioni del
D. Lgs. n. 81/2015.
Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino
l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il
consenso scritto delle Parti. Potranno essere definiti accordi individuali di passaggio da tempo
pieno a tempo parziale, o viceversa, per periodi predeterminati, con automatico ripristino alla
scadenza.
Pertanto, all’atto della trasformazione, le Parti contraenti potranno concordare:
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38 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
– la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo
pieno;
– le pattuizioni individuali di passaggio a tempo parziale, esclusivamente per periodi
predeterminati, con automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine
previsto.
La R.S.U. dell’unità lavorativa sarà informata in caso di variazioni significative della collocazione
temporale della prestazione lavorativa a part-time in relazione a esigenze tecniche, produttive,
organizzative e di mercato.
L’azienda comunicherà alla R.S.U. i dati a consuntivo nonché gli elementi di obiettiva giustificazione
concernenti le prestazioni supplementari dei rapporti di lavoro part-time.
Art. 5 – Telelavoro
Il telelavoro è disciplinato dall’ Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 diretto a stabilire una
regolamentazione generale a livello nazionale dell’istituto.
Le Parti considerano il telelavoro come un mezzo per le aziende per modernizzare l’organizzazione
del lavoro e nel tempo stesso come un mezzo per i lavoratori per riconciliare il lavoro con la
vita sociale. Il telelavoro può essere altresì considerato come strumento di accomodamento
ragionevole ai sensi dell’art. 5-bis L. 104/92.
Si definisce telelavoro subordinato una modalità di prestazione lavorativa effettuata per
esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo
diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento
della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Nei suddetti casi il
telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell’obbligazione lavorativa,
realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti
principali tipologie:
– telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente
di norma presso il proprio domicilio ovvero altra abitazione espressamente indicata;
– telelavoro da centri o postazioni satellite, autonomamente organizzati al di fuori delle
strutture aziendali.
– Telelavoro all’estero nel rispetto della normativa vigente nazionale e internazionale.
Il telelavoro è volontario sia per il lavoratore che per l’imprenditore. Tale forma di lavoro può
essere prevista come una possibilità, sia all’atto dell’assunzione, sia durante lo svolgimento
del rapporto di lavoro, sia in base ad un accordo istitutivo a livello aziendale e a un accordo
volontariamente raggiunto tra le Parti.
Si conferma che per i telelavoratori, la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità
di appartenenza.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse
rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata,
sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente
previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. Le diverse configurazioni del
telelavoro non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla
connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del
presente CCNL.
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 39
Le ordinarie funzioni gerarchiche, naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato,
potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/70, e/o per il
tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali
esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentati dell’azienda
per motivi tecnici e di sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le specifiche norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
Il lavoratore assolverà le proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, in quanto
non espressamente derogate da disposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali,
adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta
segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
Le Parti convengono che le linee guida del presente articolo rappresentano il riferimento per la
definizione degli accordi collettivi a livello aziendale o di gruppo, necessari per dare concreta
applicazione all’orientamento delineato. Le aziende comunicheranno inoltre alle R.S.U. i dati a
consuntivo. Restano confermate eventuali intese già in vigore.
Art. 5 bis - Lavoro Agile
Il processo di digitalizzazione ha reso i business sempre più integrati, efficienti e sostenibili. In
tale scenario in rapida evoluzione, le Parti intendono consolidare, in linea con le finalità previste
dal presente CCNL, il ricorso alla leva di flessibilità legata al luogo e al tempo di svolgimento della
prestazione lavorativa quale strumento potenzialmente idoneo a migliorare il bilanciamento dei
tempi della vita privata e della vita professionale del lavoratore.
L’utilizzo a carattere prima sperimentale dello smart working anche nell’ambito del l’orga-
niz zazione aziendale, successivamente introdotto in maggior misura, deve trovare sviluppo
ed implementazione nei modelli organizzativi attuali per rappresentare quel paradigma che
coniuga, nella responsabilità e reciproca fiducia, la conciliazione e l’equilibrio più avanzato fra
tempi di vita e tempi di lavoro.
Col presente articolo le Parti, in linea con la L. 81/2017 e con il Protocollo Nazionale sul
Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021, favoriranno a livello aziendale, con accordi
collettivi, la sua estensione e le modalità di gestione fra le parti, attraverso la modulazione
di un regime degli orari, consono a questa modalità lavorativa, ad una formazione continua
ed alla definizione di strumenti idonei a misurare e valorizzare la crescita della produttività
individuale e collettiva.
Le Parti potranno individuare in tali accordi anche forme di welfare aziendale che offrano
maggiori tipologie di servizi aggiuntivi per chi fa smart working, promuovendo inoltre iniziative a
supporto della genitorialità e dei lavoratori e lavoratrici caregiver. Sempre in tali ambiti negoziali
andrà garantito il diritto alla disconnessione secondo le formulazioni di legge a tutti i lavoratori
volontariamente coinvolti.
SALUTE E SICUREZZA
Le Parti si danno atto che in materia di salute e sicurezza trova applicazione quanto previsto
dall’art. 22 della legge n. 81/2017 e al Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7
dicembre 2021.
Il lavoratore che svolga la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per i periodi
nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, deve cooperare all’attuazione delle misure di
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40 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione
della prestazione in modalità “agile”.
DIRITTI E DOVERI
Il lavoratore in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà
partecipare all’attività sindacale.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile il comportamento del
lavoratore dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione
lavorativa dovrà essere svolta nel rispetto del presente CCNL nonché delle direttive e procedure
aziendali.
Al lavoratore si applica la tutela contro gli infortuni secondo quanto previsto dall’art. 23 della
Legge n. 81/2017.
RECESSO
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo capoverso della legge 81/2017, in presenza di giustificato
motivo, l’azienda e il lavoratore possono recedere con adeguato preavviso, da individuare
a livello aziendale, in caso di lavoro agile a tempo indeterminato o prima della scadenza del
termine nel caso di accordo individuale a tempo determinato.
Art. 6 – Altre forme di apprendistato
Le Parti manifestano la volontà di sperimentare anche altre tipologie di apprendistato, in particolare
le forme di apprendistato di 1° e di 3° livello, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Per tali diverse tipologie di apprendistato, potranno essere definite in sede aziendale le specifiche
discipline in materia. Le parti richiamano i contenuti dell’accordo interconfederale Confindustria,
CGIL, CISL, UIL del 18 maggio 2016 che diventa parte integrante delle previsioni del presente CCNL.
A livello aziendale, le parti potranno modificare i contenuti dell’accordo interconfederale che il
CCNL considera cedevole anche rispetto alla contrattazione collettiva aziendale.
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale ai fini contrattuali attraverso l’erogazione di una formazione per l’acquisizione
di competenze di base e tecnico-professionali in funzione dei profili professionali previsti nel
sistema di classificazione e inquadramento.
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta con
l’indicazione della qualifica che sarà acquisita al temine del periodo di formazione, della durata
del periodo di apprendistato, del patto di prova, del piano formativo individuale, redatto in
conformità al modulo allegato all’ Accordo Interconfederale Confindustria 18 aprile 2012, per
quanto applicabile in relazione alla normativa vigente.
La durata massima del contratto è pari a 3 anni per i livelli 5, 4 e a 2 anni per i livelli 3 e 2.
Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata del contratto di apprendistato, sia
agli effetti dell’anzianità di servizio.
Le parti convengono di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o
altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni consecutivi ai
sensi della normativa vigente, ove il piano formativo non sia stato completato.
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 41
I lavoratori potranno iscriversi al fondo di previdenza complementare e al fondo integrativo
sanitario e avranno diritto allo stesso trattamento per la malattia e l’infortunio previsto per i
lavoratori a tempo indeterminato.
In caso di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà
computato ai fini dell’anzianità di servizio.
Con riferimento agli istituti sia economici che normativi non disciplinati nel presente articolo, si
rinvia all’accordo interconfederale del 18.04.2012, al CCNL ed agli accordi aziendali vigenti, ivi
compreso il periodo di preavviso, in caso di recesso al termine del contratto di apprendistato,
pari a 15 giorni dalla scadenza del contratto.
Fatto salvo quanto previsto da D. Lgs. n. 81/2015, il ricorso al contratto di apprendistato
professionalizzante potrà avvenire a condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno
l’85% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
Con cadenza annuale, nell’ambito della tematica sull’evoluzione dell’occupazione, prevista dalla
Parte I - punto b) del CCNL, verranno fornite informazioni circa l’andamento di tale tipologia
contrattuale, facendo riferimento alla durata, al numero, alle qualifiche interessate nonché alla
percentuale di prosecuzione in contratto a tempo indeterminato.
Trattamento economico
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare ciascuna delle qualifiche
previste dal 5° al 2° livello. Il lavoratore apprendista professionalizzante viene inquadrato nel
livello corrispondente alla qualifica/profilo professionale da conseguire.
La durata massima dell’apprendistato professionalizzante, la sua suddivisione in periodi ai fini
retributivi e la sua retribuzione percentualizzata ai sensi dell’art. 42, co. 5, lettera b) del D. Lgs.
n. 81 del 2015 è la seguente:
Livelli
Durata
in mesi
Durata
1° periodo
in mesi
Perc. di
retribuzione
1° periodo
Durata
2° periodo
in mesi
Perc. di
retribuzione
2° periodo
Durata
3° periodo
in mesi
Perc. di
retribuzione
3° periodo
2 24 12 90% 12 95%
3 24 12 90% 12 95%
4 36 12 90% 12 95% 12 95%
5 36 12 80% 12 90% 12 90%
La retribuzione di riferimento è quella tabellare relativa al minimo del livello di inquadramento, del
relativo CREA e dell’EDR di riferimento. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, al termine
della durata del contratto di apprendistato professionalizzante, al lavoratore viene riconosciuta in
misura integrale la retribuzione tabellare relativa al livello di inquadramento assegnato.
La nuova regolamentazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Formazione
Con la deliberazione 20 febbraio 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome ha adottato le linee guida per la disciplina del contratto di
apprendistato professionalizzante.
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42 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Con riferimento all’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’ Azienda, finalizzata all’acqui-
sizione di competenze di base e trasversali, si rinvia alla normativa di legge vigente. In assenza
dell’offerta formativa pubblica, l’ Azienda provvede anche all’erogazione della formazione di
base e trasversale per la durata di 40 ore medie annue per il triennio. In tal caso, la formazione
concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica sarà collocata all’inizio
del percorso formativo.
La formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è svolta a
cura delle aziende per una durata non inferiore a 80 ore medie annue per il triennio, in coerenza
con il profilo professionale di riferimento. Tale formazione, svolta a cura dell’ Azienda, dovrà essere
strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo o, in assenza di quest’ultimo,
mediante annotazione dell’attività espletata su i curricula formativi aziendali. Le ore di formazione
eccedenti quella obbligatoria potranno essere effettuate in modalità e-learning,
Per la formazione, interna o esterna, si intende quella effettuata in strutture accreditate ovvero
in locali distinti all’interno dell’impresa, secondo percorsi formativi strutturati, certificabili e
verificabili.
La formazione sarà teorica, pratica, on the job, in FAD (formazione a distanza) ed in affiancamento.
Il percorso formativo complessivo sarà specificato nel piano formativo individuale. Quest’ultimo
contiene la descrizione dell’intero percorso formativo, formale e non formale, interno o esterno
all’ Azienda, che l’apprendista deve seguire durante il contratto per il conseguimento degli
obiettivi individuati nei profili formativi.
Attese le particolari caratteristiche delle imprese del settore, le Parti convengono sull’opportunità
che la formazione sia erogata all’interno delle aziende, anche attraverso aziende collegate. I
requisiti sui quali si fonda la capacità formativa interna sono i seguenti:
– risorse umane idonee a trasferire competenze;
– tutor con formazione e competenze adeguate;
– locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
Nel monte ore di cui sopra sono da ricomprendersi le ore in tema di salute e di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Le Parti concordano che l’apprendista sarà seguito, per tutta la durata dell’apprendistato e nello
svolgimento del relativo piano formativo individuale, da un tutor o referente aziendale che lo
affiancherà, al fine di agevolarne l’integrazione nel contesto aziendale e nel coordinamento tra
formazione e lavoro.
Il tutor o referente aziendale individuato dall’ Azienda sarà un lavoratore qualificato individuato
dall’ Azienda che svolga un’attività coerente con quella dell’apprendista e che abbia almeno 3
anni di esperienza lavorativa.
Al termine del contratto, l’ Azienda rilascerà l’attestazione delle competenze professionali
acquisite dal lavoratore e della formazione svolta.
Art. 8 – Profili formativi e piano individuale per l’apprendistato professionalizzante
I profili formativi, le competenze professionali comuni e specifiche, nonché l’abbinamento delle
aree professionali con i ruoli sono in fase di aggiornamento. Si confermano quelli seguenti, fino
alla nuova definizione.
I profili formativi individuano le competenze necessarie, per ciascuna area e ruolo professionale.
Le aree professionali sono le seguenti:
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 43
1. Amministrazione, Finanza e Controllo
2. Pianificazione
3. Immagini e Relazioni Esterne
4. Personale e Organizzazione
5. Informatica e Telecomunicazioni (ICT)
6. Salute, Sicurezza e Ambiente
7. Sistemi di qualità
8. Affari Generali
9. Approvvigionamento Beni e Servizi
10. Approvvigionamento e Trading Materie Prime e Prodotti
11. Ricerca e Sviluppo
12. Supporti Generali
13. Contrattualistica Commerciale e Negoziati Internazionali
14. Commerciale e Marketing
15. Attività Tecniche Realizzazione e Mantenimento Asset
16. Logistica e Trasporti
17. Produzione e Manutenzione
18. Esplorazione e Produzione Idrocarburi
19. Ingegneria e Costruzioni
Le competenze necessarie alle figure professionali delle differenti aree, conseguibili mediante l’espe-
rienza di lavoro e l’attività formativa, sono suddivise in competenze professionali comuni e specifiche.
Le competenze necessarie al raggiungimento del profilo professionale prescelto, e riportate nel
piano formativo individuale, devono essere individuate all’interno di quelle sotto riportate e
modulate in relazione all’attività da svolgere, al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e
alle caratteristiche dimensionali e merceologiche dell’impresa.
Competenze Professionali Comuni
Tutti i profili professionali, indipendentemente dall’area di appartenenza, devono possedere un
set di conoscenze e competenze comuni:
– conoscenza dei vari business dell’impresa, delle strutture organizzative, delle interrelazioni
che la caratterizzano, nonché del contesto socio-ambientale di riferimento;
– strumenti conoscitivi per comprendere la gestione economica dell’impresa, le esigenze
strategiche e le caratteristiche dei mercati di riferimento;
– conoscenza del sistema normativo aziendale (codice di comportamento, linee guida,
normative, procedure, etc.);
– conoscenza degli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e aziendali
che regolano il rapporto di lavoro;
– conoscenza delle principali norme di legge in materia di salute, sicurezza e ambiente;
– conoscenza dei principi fondamentali in materia di sostenibilità (economica, sociale e
ambientale), ivi incluso il processo di transizione ecologica;
– competenze relazionali che stimolino la collaborazione, l’innovazione attraverso il lavoro
in team, la comunicazione efficace e inclusiva;
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44 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
– conoscenza degli strumenti informatici e degli applicativi/infrastrutture digitali aziendali,
anche con riferimento alle modalità agili di svolgimento della prestazione;
– conoscenza della lingua inglese.
Competenze Professionali Specifiche
1. Amministrazione, Finanza e Controllo
– metodologie inerenti al controllo di gestione;
– sistemi di contabilità e principi di redazione del bilancio;
– tecniche di programmazione finanziaria e reperimento dei capitali;
– adempimenti amministrativi inerenti ai rapporti contrattuali attivi e passivi, il patrimonio
societario e la gestione del credito;
– tecniche di gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
– adempimenti fiscali e previdenziali;
– tecniche di audit.
2. Pianificazione
– metodologie di valutazione economica e controllo strategico degli investimenti;
– tecniche di pianificazione e programmazione degli investimenti;
– metodologie di analisi degli scenari di riferimento;
– tecniche di benchmarking e di analisi di posizionamento.
3. Comunicazione e Relazioni Esterne
– tecniche di comunicazione e di public relation;
– conoscenza delle tematiche inerenti allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale
d’impresa;
– tecniche di preparazione ed elaborazione di comunicati stampa e note informative;
– normative legislative nazionali ed internazionali inerenti al finanziamento di progetti di
ricerca scientifica.
4. Personale e Organizzazione
– conoscenza del mercato di lavoro nazionale e internazionale;
– norme legislative in materia di diritto del lavoro e di contratti collettivi;
– tecniche di negoziazione in materia di relazioni industriali e conoscenza del quadro di
riferimento;
– metodologie di pianificazione e controllo delle risorse umane e del costo lavoro;
– metodologie di gestione e sviluppo delle risorse umane;
– normative per la gestione e l’amministrazione del personale;
– tecniche di analisi e sviluppo organizzativo;
– metodologie e sistemi di definizione delle politiche retributive.
5. Informatica e Telecomunicazioni (ICT)
– tecniche di benchmarking e conoscenza del mercato ICT;
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 45
– tecniche di progettazione delle architetture (di elaborazione e di TLC) e degli applicativi
informatici;
– linguaggi di sviluppo dei sistemi;
– tecniche di manutenzione evolutiva dei sistemi;
– tecniche di project management;
– tecniche di product selection;
– tecniche di client management e customer service;
– normative e metodologie in materia di sicurezza informatica.
6. Salute, Sicurezza e Ambiente
– norme legislative in materia di salute, sicurezza e ambiente;
– norme e principi in materia di igiene e medicina del lavoro;
– tecniche di auditing in materia di salute, sicurezza e ambiente;
– metodologie per la valutazione, gestione e controllo del rischio;
– tecniche di analisi, interpretazione e previsione dei dati ambientali;
– metodologie e tecniche per la valutazione dell’adeguatezza della progettazione di
processo dal punto di vista della sicurezza (es. HAZOP);
– conoscenza delle tipologie di inquinamento potenzialmente connesse al ciclo produttivo
e delle relative tecniche di intervento;
– conoscenza delle tematiche inerenti allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità
sociale d’impresa.
7. Sistemi di Qualità
– conoscenza degli standard aziendali e dei sistemi in essere in tema di certificazione e
assicurazione della qualità;
– sistemi di auditing volti a fornire gli elementi conoscitivi e di valutazione in termini di
processo e dello stato della qualità in azienda.
8. Affari Generali
– norme legislative in materia di diritto amministrativo, societario, civile, penale, comunitario,
internazionale e commerciale;
– tecniche di archivistica e classificazione dei documenti.
9. Approvvigionamento Beni e Servizi
– conoscenza dei mercati di approvvigionamento, delle relative normative e dei principali
operatori del settore;
– conoscenza dei sistemi di certificazione della qualità;
– conoscenza delle caratteristiche tecniche dei beni da approvvigionare;
– tecniche di classificazione, valutazione e qualifica dei fornitori;
– tecniche di analisi del valore applicato ai processi di approvvigionamento;
– tecniche di e-procurement;
– tecniche di inventariazione, metodologie di expediting e di inspection.
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 45CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 45 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
46 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
10. Approvvigionamento e Trading Materie Prime e Prodotti
– conoscenza dei mercati nazionali ed internazionali di greggi, semilavorati, prodotti
petroliferi e gas naturale e delle relative normative;
– conoscenza delle caratteristiche tecniche dei beni da approvvigionare;
– tecniche di analisi e valutazione di iniziative di sviluppo commerciale sui mercati internazionali;
– tecniche di programmazione degli approvvigionamenti e di gestione delle scorte;
– tecniche di risk management;
– tecniche di negoziazione e gestione dei contratti di approvvigionamento.
11. Ricerca e Sviluppo
– conoscenze scientifiche e tecnologiche nei campi di interesse;
– metodologie di ricerca di laboratorio, strumenti di modellazione ed elaborazione dati;
– tecniche di valutazione di fattibilità tecnico economiche;
– tecniche di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di laboratorio e pilota;
– metodologie di gestione dei progetti di ricerca;
– metodologie per la stesura e la gestione dei brevetti.
12. Supporti Generali
– tecniche di ingegnerizzazione e ottimizzazione dei servizi offerti;
– conoscenza in materia immobiliare, di archiviazione e di gestione delle facility (spazi,
impianti di servizio, vigilanza, etc.);
– modalità di gestione e controllo dei contratti;
– normative inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– normative in materia di rapporti con gli enti pubblici.
13. Contrattualistica Commerciale e Negoziati Internazionali
– conoscenza degli standard contrattuali (joint ventures, accordi con Stati stranieri, ecc.);
– tecniche di negoziazione commerciale.
14. Commerciale e Marketing
Promozione e Marketing
– tecniche di marketing operativo;
– conoscenza dei prodotti dell’azienda;
– tecniche di promozione (fiere, campagne pubblicitarie, cataloghi informativi sui prodotti
aziendali, etc.).
– tecniche di coordinamento delle attività promo-pubblicitarie avviate con agenzie
esterne specializzate;
– metodi di valutazione e controllo dei ritorni commerciali delle iniziative definite ed
implementate.
Vendite
– tecniche di programmazione delle vendite;
– tecniche di pricing, contrattualistica e costruzione dell’offerta;
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 47
– conoscenza tecnica dei prodotti dell’azienda;
– conoscenza della rete distributiva e del mercato di riferimento;
– tecniche di comunicazione verbale, telefonica, scritta.
Assistenza Tecnica Prodotti e Servizi Post-Vendita
– conoscenza tecnica dei prodotti dell’azienda;
– conoscenza dei mercati di riferimento;
– tecniche di analisi di mercato;
– metodi e tecniche di negoziazione.
15. Attività tecniche di realizzazione e mantenimento asset
– conoscenza delle caratteristiche tecniche degli asset aziendali di interesse del business
(strutture di produzione, impianti rete, impianti di stoccaggio e movimentazione) e
delle attività tecnico immobiliari collegate;
– modalità di coordinamento/integrazione delle attività tecniche (progettazione/ realizza-
zione/ manutenzione/ acquisti/appalti) volte a garantire l’efficienza e lo sviluppo degli
asset aziendali;
– metodologie di coordinamento e controllo dei progetti e delle realizzazioni affidate ad
imprese esterne.
16. Logistica e trasporti
Logistica downstream
– metodologie di programmazione operativa e gestione dei sistemi di trasporto via terra;
– tecniche di gestione delle strutture logistiche: depositi di stoccaggio, serbatoi e impianti
(procedure di avviamento / fermata / bonifica);
– modalità di movimentazione e stoccaggio greggi e prodotti e relative tecniche di
ottimizzazione delle disponibilità e delle scorte;
– tecniche e metodologie di analisi chimiche;
– tecniche di analisi degli elementi finanziari connessi al processo logistico;
– conoscenza delle caratteristiche tecniche e contrattuali relative alle tipologie di trasporto
via terra dei prodotti petroliferi;
– metodologie di controllo operativo stoccaggi;
– conoscenza relativa all’impiantistica di sicurezza.
Distribuzione Gas
– metodologie di programmazione operativa, dispacciamento e misura del trasporto gas;
– tecniche di realizzazione e gestione delle reti di distribuzione secondaria;
– tecniche di coordinamento e controllo delle attività di esercizio dei gasdotti e delle
centrali di spinta e di stoccaggio.
Trasporto con oleodotti
– tecniche di programmazione operative del trasporto con oleodotti;
– tecniche di coordinamento e controllo delle attività operative gestionali per il trasporto
con oleodotti di greggio e di prodotti petroliferi.
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48 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Trasporti marittimi
– tecniche di programmazione operativa dei trasporti via mare;
– conoscenze dei contratti di trasporto e noli;
– tecniche di coordinamento e controllo delle attività operative e gestionali per il trasporto
marittimo di greggio, di prodotti e di gas naturale liquefatto.
17. Produzione e Manutenzione
Produzione Petrolifera
– conoscenza dei prodotti e dei processi di produzione;
– tecniche di programmazione della produzione e degli assetti di stabilimento;
– tecniche di gestione e controllo della produzione;
– conoscenza operativa macchine/apparecchiature/strumenti;
– conoscenza del layout degli impianti;
– tecniche di funzionamento degli impianti di raffinazione e blending lubrificanti;
– conoscenze inerenti al trattamento di effluenti/fluidi in-out, le discariche, le aree
comuni e il controllo dei consumi energetici;
– conoscenza dei processi di corrosione e delle tecniche di analisi dei prodotti;
– conoscenza relativa all’impiantistica di sicurezza.
Produzione di Energia Elettrica
– conoscenza dei prodotti e dei processi di produzione;
– tecniche di programmazione della produzione e degli assetti di stabilimento;
– tecniche di gestione e controllo della produzione;
– conoscenze inerenti alle centrali termoelettriche, la produzione di energia elettrica,
vapore, gas.
Manutenzione Impianti
– conoscenze di ingegneria di manutenzione (ispezioni e collaudi impianti);
– conoscenze impiantistiche di natura meccanica, elettrica, edile e della relativa strumentazione;
– tecniche di pianificazione e programmazione dei lavori;
– metodi di controllo dei lavori delle imprese esterne;
– conoscenza relativa all’impiantistica di sicurezza.
Tecnologia di Processo
– tecniche di automazione impianti e controllo avanzato;
– tecniche per la definizione di soluzioni ingegneristiche del processo che caratterizza
l’impianto (definizione e ottimizzazione degli schemi di flusso, bilancio materiali e termico
dei sistemi primari).
18. Esplorazione e Produzione Idrocarburi
Servizi Specialistici di Geologia
– metodologie per la ricerca geologica di bacini sedimentari;
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 48CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 48 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 49
– conoscenza delle attività professionali e specialistiche di supporto allo sviluppo dei
giacimenti, alle attività di produzione e gestione campi, nonché alla attività di perforazione;
– conoscenza di sedimentologia, geochimica, geologia del sottosuolo geologia strutturale,
petrografia, geodinamica, stratigrafia e petrofisica;
– conoscenza di meccanica delle rocce e geodinamica;
– tecniche di acquisizione e valutazione dei dati;
– tecniche di studi e modellistica.
Servizi Specialistici di Geofisica
– metodologie per la ricerca geofisica di bacini sedimentari e tecniche di sperimentazione;
– tecnica di elaborazione e di acquisizione di dati sismici e geofisici (sismica del pozzo,
sismica del giacimento, stratigrafia sismica);
– conoscenza di cartografia, topografia, geodesia e indagini geofisiche.
Esplorazione Idrocarburi
– conoscenza delle attività professionali e gestionali per l’impostazione, la realizzazione
e la conduzione operativa delle iniziative esplorative;
– metodi esplorativi e tecniche di ricerca mineraria (interpretazione dei dati geofisici e
geologici);
– gestione di progetti di esplorazione idrocarburi e titoli minerari.
Area Pozzo
– conoscenza delle attività professionali, specialistiche e gestionali per la fornitura di
servizi di perforazione, completamenti, workover e wireline relativi a progetti esplorativi,
di sviluppo e produzione;
– conoscenza delle principali tecnologie inerenti all’area pozzo;
– gestione e conduzione delle attività operative in cantiere.
Giacimenti e Reservoir Management
– conoscenza delle attività professionali, specialistiche e gestionali a supporto dei
progetti di sviluppo e delle attività di produzione e gestione campi;
– conoscenza di ingegneria del petrolio nonché di modellistica dei giacimenti;
– metodologie per lo studio, la valutazione e la coltivazione dei giacimenti;
– determinazione delle capacità produttive e delle modalità di sfruttamento dei campi.
Produzione Idrocarburi
– tecniche di gestione di campi e pozzi in produzione;
– tecniche di esercizio di impianti di trattamento di idrocarburi liquidi o gassosi finalizzato
alla separazione da elementi non utilizzabili (acqua, H2S) oppure al trasporto verso
impianti di raffinazione o verso la rete di metanodotti;
– tecniche di manutenzione degli impianti.
Manutenzione
– tecniche di project management;
– tecniche di gestione delle commesse;
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50 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
– tecniche di pianificazione attività manutentive;
– metodologia del processo manutentivo;
– conoscenze impiantistiche di natura meccanica, elettrica, strumentale;
– conoscenza relativa all’impiantistica di sicurezza.
19. Ingegneria e Costruzioni
Ingegneria
– tecniche di definizione e progettazione di soluzioni ingegneristiche (criteri e specifiche
di progettazione) relative ai singoli sistemi che compongono gli impianti di trattamento
di olio e gas e alle strutture offshore;
– metodologie e tecniche per la pianificazione dei progetti;
– tecniche di gestione delle commesse;
– aspetti legislativi relativi alla messa a norma degli impianti;
– metodologie tecniche di analisi dei dati e archiviazione dei progetti.
Costruzione
– tecniche e metodi per la costruzione in cantieri di impianti, condotte e strutture
offshore;
– tecniche di gestione delle commesse;
– tecniche di collaudo.
Realizzazione Grandi Impianti e Opere
– tecniche di project management;
– tecniche di esecuzione e coordinamento della realizzazione degli impianti, sistemi per
il trasporto fluidi e gas e delle grandi opere infrastrutturali;
– conoscenza delle normative inerenti.
Perforazione
– conoscenze di tecnologia meccanica, elettrostrumentale e di impiantistica di sicurezza;
– pianificazione e programmazione lavori;
– gestione attività operative in cantiere;
– conoscenza tecnologie area pozzo.
Manutenzione
– tecniche di project management;
– tecniche di gestione delle commesse;
– tecniche di pianificazione attività manutentive;
– metodologia del processo manutentivo;
– conoscenze impiantistiche di natura meccanica, elettrica, strumentale;
– conoscenza relativa all’impiantistica di sicurezza.
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 51
Abbinamento aree professionali e ruoli
Area Professionale
Livello
2 3 4 5
1
Amministrazione
Finanza
e Controllo
coordinatore/specialista
contabilità; esperto/specialista
attività (controllo di gestione,
assicurativo, amministrazione,
finanza di progetto, internal
audit,ecc.); coordinatore di
processo operativo; specialista
di processo/attività
analista (amministrazione,
finanza, contabilità, internal
audit ecc.); addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie;
addetto controllo gestione;
addetto intermediazione
mobiliare e amministrazione
titoli, gestione fondi, ecc.;
analista di processo operativo
addetto attività
amministrative
(contabilità,
finanza, back office
amministrativo, ecc.);
addetto gestione
incassi/crediti; addetto
processo operativo
addetto compiti
amministrativi
2 Pianificazione esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
3
Immagini
e Relazioni
Esterne
esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
4 Personale e
Organizzazione
esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
5 Informatica e
Telecomunicazioni
consulente area applicativa;
specialista architettura
applicativa; specialista di
analisi funzionali; specialista
architettura sistemi
data administrator; analista
tecnico/funzionale; sistemista
tecnico; tecnico CED
addetto programmi ed
analisi
addetto attività di
supporto operativo;
addetto procedure
utente
6 Salute, Sicurezza
e Ambiente
esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie;
tecnico sicurezza
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
7 Sistema di Qualità esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
8 Affari Generali esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
9 Approvvigionamento
Materiali e Servizi
esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
10
Approvvigionamento
e Trading Materie
Prime e Prodotti
esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
11 Ricerca e Sviluppo
esperto/specialista attività
(ricerca, processo, prodotti,
impianti, licenze e brevetti);
tecnologo; specialista progetti
di ricerca
tecnico di laboratorio; tecnico
polivalente impianti pilota;
addetto progetti di ricerca
analista analisi
complesse; conduttore
impianti pilota
analista di
laboratorio;
operatore impianti
pilota
12 Supporti Generali
specialista settori tecnici;
specialista gestione contratti
e commerciale; specialista
attività immobiliari; specialista
impianti tecnici; specialista
servizi
tecnico appalti e contabilità
lavori; tecnico impianti e
manutenzione; tecnico di
laboratorio; tecnico servizi
assistente lavori;
coordinatore operativo;
operatore specialista di
manutenzione
supporto
segretariale; addetto
caricamento
e trattamento
dati; conducente
automezzi; autista;
addetto servizi
generali; addetto
attività di supporto
operativo; operatore
di manutenzione
13
Contrattualistica
Commerciale
e Negoziati
Internazionali
esperto/specialista attività addetto analisi ed
elaborazione dati attività varie
addetto attività di staff addetto attività di
supporto operativo
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52 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Area Professionale
Livello
2 3 4 5
14 Commerciale e
Marketing
promotore sviluppo rete;
promotore vendite rete/
extrarete; specialista attività
commerciali; tecnologo di
costruzione/manutenzione
P .V.; esperto settori
commerciali (mkt-tariffe);
esperto commerciale/attività
di vendita; esperto attività
di contatto; coordinatore
commerciale/attività di vendita
addetto attività commerciali;
venditore rete/extrarete;
tecnico costruzione/
manutenzione P .V.; addetto
settori commerciali; addetto
attività di contatto
operatore
commerciale;
operatore attività
di contatto
addetto attività di
supporto operativo
15
Attività Tecniche
di Realizzazione
e Mantenimento
Assets
esperto settori operativi;
esperto settori tecnici e
specialistici
tecnico operativo; tecnico
settori specialistici; tecnico
realizzazioni (lavori/servitù)
coordinatore di
specializzazione;
specialista polifunzionale
di impianto (elettro/
meccanico/strumentale);
operatore specialista di
manutenzione e di linea
addetto attività di
supporto operativo;
addetto di centro;
operatore polivalente
16 Logistica
e Trasporti
supervisore attività tecnico-
operative fiscali; analista
supply/lavorazioni
addetto programmazione/
gestione spedizioni, trasporti,
ecc.; tecnico operativo
deposito e/o oleodotti (anche
in turno)
addetto
documentazione
spedizioni/attività
spedizioni GPL;
coordinatore operativo
deposito/GPL (anche in
turno); autista trasporto
e consegna carburanti/
aviorifornitore
operatore deposito/
oleodotto
17 Produzione e
Manutenzione
tecnologo di processo;
tecnologo di manutenzione/
ispezione; capoturno di attività
complesse di produzione
tecnico coordinamento lavori;
tecnico ispezione collaudi;
capoturno di raffineria;
consollista in turno di attività
complesse di produzione;
tecnico di laboratorio; tecnico
di ricerca; tecnico sicurezza
assistente lavori;
operatore esercizio
polifunzionale;
consollista/
quadrista anche in
turno; specialista
manutenzione; analista
analisi complesse
operatore di
esercizio; operatore
di manutenzione;
analista di laboratorio
18
Esplorazione
e Produzione
Idrocarburi
specialista area tecnica
(geologia, geofisica,
esplorazione, giacimenti, area
pozzo, ingegneria, produzione,
ecc.); supervisor perforazione
e completamenti; specialista
controllo impianti;capo
centrale
tecnico/analista (geologia,
geofisica, esplorazione,
giacimenti, area pozzo,
ingegneria, produzione, ecc.);
assistente lavori; tecnico di
laboratorio; assistente cantieri
di area pozzo; assistente wire-
line; capo squadra produzione;
tecnico sicurezza
addetto elaborazione
dati (geologia,geofisica,
esplorazione,
giacimenti,area
pozzo, ingegneria,
produzione,ecc.); ope-
ratore sala controllo;
operatore di produzione;
operatore quadrista
caldaie; operatore di
laboratorio; addetto
squadra wire line
addetto caricamento
e trattamento dati
(geologia, geofisica,
esplorazione,
giacimenti, area
pozzo, ingegneria,
produzione, ecc.);
operatore di centrale
19 Ingegneria e
Costruzioni
specialista di attività; deputy
superintendent; gestore
contratto appalto; supervisore
lavori; project engineer;
coordinatore attività di
manutenzione; coordinatore
planning e cost control; capo
sonda
tecnico di programmazione/
controllo costi; acquisitore beni
e servizi; expediter/inspector;
tecnico progettista discipline
ingegneristiche/tecnologie
di base; tecnico laboratorio;
tecnico di manutenzione;
coordinatore manutenzione
asset; pianificatore di
manutenzione; assistente di
cantiere/sonda/fase; tecnico
elettronico
progettista discipline
ingegneristiche/
tecnologie di base; capo
squadra (saldatura,
lavori meccanici, lavori
elettrici, collaudi);
addetto supervisore
lavori cantiere/sonda/
fase;
capoperforatore;
elettromeccanico;
addetto attività di
manutenzione
collaudatore;
saldatore montatore;
tubista/carpentiere;
operatore side boom;
operatore mezzi
movimentazione
terra; meccanico/
elettricista;
perforatore;
pontista; operatore
passo; supporto di
manutenzione
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 53
Piano formativo individuale
Piano Formativo Individuale relativo all’assunzione del
1. Azienda
Ragione sociale
Sede legale
CAP
Partita IVA
Codice Fiscale
Sede secondaria
CAP
Telefono centralino
Legale rappresentante
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54 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
2. Apprendista
Dati anagrafici
Cognome e nome
C.F.
Cittadinanza
Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)
Nata a
Residenza/Domicilio
Prov. Via Telefono
Fax E-mail
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi:
Esperienze lavorative:
Aspetti normativi
Data di assunzione
Qualifica ai fini contrattuale da conseguire:
Durata
Livello di inquadramento iniziale
Livello di inquadramento finale
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 55
3. Tutor
Tutor aziendale
C.F.
Livello di inquadramento
Anni di esperienza:
4. Contenuti formativi
Aree tematiche tecnico/professionali e trasversali
Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-
professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini
contrattuali, da conseguire.
In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro
relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della
figura professionale nonché i temi dell’innovazione di prodotto, processo,
contesto e di compliance. La formazione indicata nel presente piano formativo
è quella da attestare nell’apposito modulo ed è articolata in 80 ore medie
annue. In assenza di offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali, l’azienda provvede anche alla erogazione della
formazione di base e trasversale per la durata di 40 ore medie annue così come
disciplinato dal vigente CCNL energia e petrolio.
Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute idonee
per la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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56 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione
Aula
On the job
Affiancamento
Esercitazioni di gruppo
Testimonianze
Action learning
Visite aziendali
(Specificare altro)
Letto e sottoscritto
Data,
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PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 57
FORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
COMPETENZE GENERALI
SPECIFICHE
DURATA IN
ORE/PERIODO MODALITÀ ADOTTATA FIRMA TUTOR
E APPRENDISTA
O Aula
O On the job
O Affiancamento
O Esercitazioni di gruppo
O Testimonianze
O Action learning
O Visite aziendali
O Aula
O On the job
O Affiancamento
O Esercitazioni di gruppo
O Testimonianze
O Action learning
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FIRMA TUTOR/REFERENTE AZIENDALE
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA
FIRMA DELL’APPRENDISTA
DATA
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58 PARTE II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
Dati apprendista / impresa
APPRENDISTA:
Cognome e nome
C.F.
Cittadinanza
Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)
Nata a
Residenza/Domicilio
Prov. Via Telefono
Fax E-mail
ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DAL AL
PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI:
IMPRESA:
Ragione sociale
Sede legale
CAP
Partita IVA
Codice Fiscale
Sede secondaria
CAP
Telefono centralino
Legale rappresentante
NOMINATIVO DEL TUTOR AZIENDALE:
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 59
Parte III
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 9 - Inquadramento
Nel presente CCNL, la classificazione del personale si articola in sei livelli con i relativi parametri
di inquadramento.
Ciascun livello di inquadramento è identificato attraverso una specifica declaratoria che descrive
le caratteristiche e i requisiti professionali indispensabili. Le declaratorie valgono per l’intero
settore e i ruoli professionali hanno validità per l’intera area di business a cui si riferiscono,
prescindendo dal comparto specifico.
Per ogni livello vengono inoltre indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ruoli professionali
di riferimento più significativi e diffusi.
L’attribuzione del lavoratore al singolo livello di inquadramento avviene attraverso la comparazione
tra l’analisi delle mansioni svolte e il contenuto delle declaratorie con riferimento diretto o
analogico ai ruoli professionali campioni individuati per ciascun livello e per aree di business.
L’assegnazione a un ruolo inquadrato al livello superiore comporterà l’adeguamento dell’inquadra-
mento al livello superiore, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 17 del presente CCNL.
Nota a verbale
Le Parti convengono sull’istituzione di una Commissione bilaterale sul sistema classificatorio che,
nell’ambito della vigenza contrattuale, abbia l’obiettivo di approfondire e analizzare tematiche
connesse all’evoluzione dei ruoli e delle mansioni, anche in relazione ai processi di digitalizzazione
e transizione energetica.
La Commissione sarà altresì incaricata di esaminare le declaratorie dei livelli e il complessivo
impianto del sistema classificatorio, al fine di valutarne l’adeguatezza rispetto alle trasformazioni
in atto nel settore. Essa sarà composta da 9 rappresentanti di parte datoriale e 9 di parte sindacale
che avranno la facoltà di avvalersi del supporto di esperti di tematiche giuslavoristiche/gestionali.
Protocollo sul sistema di inquadramento
Sistema di relazione
Al fine di assicurare un costante flusso informativo sull’andamento complessivo del piano
classificatorio di settore e sviluppare momenti informativi di informazione e confronto le parti,
consapevoli anche delle diverse articolazioni organizzative e societarie caratterizzanti le aziende
che applicano il presente CCNL, convengono sul seguente percorso relazionale:
Livello nazionale
Si conferma la Commissione Paritetica Nazionale sull’inquadramento, composta da complessivi
6 membri, quale organismo preposto per il monitoraggio del buon andamento del piano
classificatorio, per la sua regolare applicazione ed evoluzione, ricevendo e valutando le
segnalazioni critiche dai livelli aziendali e di unità produttiva.
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Livello aziendale
Con cadenza annuale l’azienda fornirà alle R.S.U./Organizzazioni Sindacali territoriali elementi
informativi che formeranno oggetto di esame congiunto circa l’evoluzione applicativa del sistema
classificatorio avvenuta nel periodo di riferimento.
Livello di unità produttiva
A livello territoriale verranno forniti dalle aziende, alle R.S.U. e Organizzazioni Sindacali territoriali,
in un apposito incontro da tenersi con cadenza annuale, riferimenti quali/quantitativi riguardanti il
personale delle singole unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di un adeguato livello di conoscenza del sistema classificatorio
che si può ottenere rendendo edotto il neo assunto delle peculiarità del sistema classificatorio,
tramite l’evidenziazione della parte contrattuale ad esso dedicata.
Con il presente protocollo le parti ritengono di aver fornito al sistema una procedura di riferimento
per il modello relazionale che prevede anche un percorso successivo caratterizzato da momenti
formativi.
Ciò dovrà permettere di cogliere appieno nel tempo gli aspetti peculiari del piano classificatorio
che lo caratterizzano rispetto ad altri già esistenti, quali:
– la possibilità di evoluzione salariale prevista all’interno di ciascun livello;
– la varietà di modelli negli inquadramenti professionali concreti all’interno delle imprese;
– la possibilità di mutamento di lavoro all’interno di ruoli professionalmente equivalenti;
– la minore frammentazione nella suddivisione e nell’identità professionale dei lavoratori.
Tali elementi conferiscono attualità al piano classificatorio e ampie possibilità di confronto tra le
parti sullo stesso.
60 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 61
Aree di business e relativi comparti
AREE COMPARTI
Raffinazione e
altri impianti;
Distribuzione;
Commercializzazione
prodotti e servizi;
Cogenerazione/
Produzione di
energia elettrica
Raffinazione e
altri impianti
(esercizio e
manutenzione)
Logistica
GPL Lube
Supply,
trading,
Shipping
feedstock
e prodotti
Commerciale Cogenerazione
e Produzione di
energia elettrica
(anche da fonti
rinnovabili)
Esplorazione e
produzione, risorse
naturali, cattura e
stoccaggio CO2
Esplorazione e
Produzione
risorse naturali
Cattura e
stoccaggio CO2
Compravendita,
trasporto e
stoccaggio gas,
elettricità
Rete,
stoccaggio,
rigassificazione
e altri servizi
gas
Mercato
Ingegneria,
Costruzione,
Perforazione
Ingegneria Costruzione Perforazione
Ricerca e sviluppo Ricerca e
sviluppo
Supporto al business Trasversale a tutti i comparti
Art. 10 - Declaratorie per livelli e ruoli professionali campione e per settori
Livello 1
Accedono a questo livello i lavoratori a cui è attribuita la qualifica di quadro, ai sensi della
Legge 190/85, che, in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate
con pluriennale e consolidata esperienza anche interdisciplinare, esplicano con carattere
continuativo ruoli gestionali e/o di tipo “Professional” di rilevante e fondamentale importanza ai
fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Tali ruoli comportano, con ampia autonomia ed iniziativa nell’ambito delle politiche e degli
obiettivi aziendali, la gestione di processi essenziali ad elevato contenuto specialistico e/o il
presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, la partecipazione
attiva nella definizione degli obiettivi e delle politiche, la promozione del miglioramento dei
risultati economici e gestionali, lo sviluppo di innovazioni di prodotto, e/o di processo, la
risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse strategico aziendale e/o la
gestione delle persone assegnate finalizzata al conseguimento degli obiettivi.
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62 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Caratteristiche del livello sono: l’esercizio del ruolo in un contesto di alta variabilità di eventi,
l’orientamento al risultato, l’assunzione di responsabilità, la capacità di negoziazione, di
pianificazione, di programmazione e controllo, di gestione e sviluppo di risorse umane, di
innovazione tecnologica e di processo.
Livello 2
Accedono a questo livello i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e competenze
professionali maturate con congrua e consolidata esperienza anche interfunzionale, esplicano
ruoli di natura direttiva o specialistica, equivalente per importanza, responsabilità e delicatezza.
Tali ruoli comportano, con piena autonomia nell’ambito delle direttive generali impartite e degli
obiettivi specifici, il coordinamento di attività di notevole complessità, di risorse, e/o il presidio
di aree specialistiche, con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto nella realizzazione
degli obiettivi assegnati e/o nella risoluzione di problematiche composite e complesse, volte
anche all’innovazione di prodotto, di soluzioni e/o di processo.
Caratteristiche del livello sono: l’esercizio del ruolo in un contesto anche interfunzionale e
variabile, l’orientamento al risultato e l’iniziativa, la capacità di integrazione, di gestione di risorse
umane, la padronanza di tecniche e tecnologie a supporto e metodologie anche operative.
Livello 3
Accedono a questo livello i lavoratori che, in possesso di conoscenze e competenze professionali
e specialistiche, maturate con consolidata esperienza specifica, esplicano ruoli di concetto
tecnico, amministrativo e commerciale con elementi di complessità tecnica e operativa.
Tali ruoli comportano, con autonomia operativa e iniziativa nei limiti delle disposizioni generali
impartite e degli obiettivi definiti, il coordinamento e/o lo svolgimento di attività specialistiche e
diversificate, con responsabilità diretta di realizzazione degli obiettivi prefissati.
Caratteristiche del livello sono: l’esercizio del ruolo in un contesto funzionale e di interfaccia
variabile, la capacità di programmazione e controllo a breve termine, il coordinamento operativo
di risorse umane, la gestione di attrezzature e impianti, la padronanza e uso di tecniche e
metodologie anche operative, la flessibilità.
Livello 4
Accedono a questo livello i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teorico-
pratiche dei processi specifici maturate con congrua esperienza, esplicano ruoli di concetto o di
alta specializzazione nei vari settori aziendali tecnico, amministrativo e commerciale.
Tali ruoli comportano lo svolgimento di ruoli specialistici e differenziati, con autonomia e
responsabilità operativa di procedure e processi realizzativi nell’ambito di standard di riferimento
di massima definiti in contesti variabili.
Caratteristiche del livello sono: la capacità di operare scelte nel rispetto delle procedure/processi
operativi definiti, padronanza e uso di tecniche operative e/o di esercizio di attrezzature ed
impianti, elevato standard realizzativo e quali-quantitativo, capacità di guida di altri lavoratori,
flessibilità operativa anche polifunzionale.
Livello 5
Accedono a questo livello i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche
maturate con adeguata esperienza, esplicano ruoli di concetto esecutivo o specializzati nelle
attività tecniche operative, amministrative.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 63
Tali ruoli comportano lo svolgimento di compiti operativi diversificati secondo procedure e
standard definiti, con autonomia esecutiva.
Caratteristiche del livello sono: flessibilità operativa funzionale, conoscenza e uso di tecniche
operative e/o di esercizio di macchinari ed impianti, standard esecutivo quali-quantitativo,
possibile guida di altri lavoratori.
Accedono altresì a questo livello, decorsi 12 mesi dalla data di assunzione, i lavoratori che
esplicano ruoli esecutivi secondo istruzioni definite e dettagliate, con puntuale esecuzione dei
compiti assegnati.
Livello 6
Sono inseriti in questo livello, limitatamente ai primi 12 mesi di servizio, i lavoratori che esplicano
ruoli esecutivi secondo istruzioni definite e dettagliate, anche nell’ambito di specifici programmi
formativi, con puntuale esecuzione dei compiti assegnati.
Per i suddetti lavoratori, non è prevista l’adozione del meccanismo del C.R.E.A. e pertanto
l’inserimento comporterà la sola applicazione del livello retributivo minimo del livello.
Si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale l’opportunità di prevedere declaratorie per tale
livello con particolare riferimento alle attività internalizzabili.
RUOLI PROFESSIONALI CAMPIONE PER COMPARTI
1. Raffinazione e altri impianti (esercizio e manutenzione)
Livello Ruoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Resp. Settore/Funzione (es. operations/manutenzione/servizi tecnici/tecnologia/ecc.);
Resp. unità (sotto funzione/settore); Professional attività specialistiche (es. operations/
manutenzione/servizi tecnici/tecnologia/ecc…); Consegnatario di Turno con resp. di
coordinamento operativo del sito e delle emergenze.
2
Tecnologo/Esperto attività specialistiche (es. operations/manutenzione/servizi tecnici/
tecnologia/ecc.); Responsabile in turno polifunzionale impianti di processo complessi;
Coordinatore Attività Operative (es. operations/manutenzione/servizi tecnici/tecnologia/
ecc.).
3
Tecnico attività specialistiche (es. operations/manutenzione/servizi tecnici/tecnologia/
ecc.);
Capo Turno di Raffineria; Consollista in turno di impianti di processo complessi.
4
Addetto supervisore lavori; Operatore di Processo polivalente e polifunzionale; Quadrista
di Raffineria; Addetto Attività specialistiche (documentazione spedizioni, laboratorio,
ecc…).
5 Operatore esercizio polivalente; Addetto attività operative (esercizio, laboratorio).
6
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64 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
2. Logistica GPL Lube
Livello Ruoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile Base logistica (Resp. Deposito Distrib. - Resp. Impianto Avio, Resp. Stabili-
mento Gpl, Resp. Deposito GPL, Resp. Stabilimento Lube); Resp. Coordinamento trasporti/
spedizioni/movimentazione prodotto; Professional Coordinamento trasporti/spedizioni/
movimentazione prodotto; Responsabile Programmazione; Professional Programmazione.
2 Coordinatore attività tecnico-operative-fiscali; Esperto/Specialista spedizioni/programma-
zione.
3 Addetto programmazione/gestione spedizioni, trasporti, movimentazione prodotto, ecc.;
Tecnico operativo deposito e/o oleodotti (anche in turno).
4 Addetto attività spedizioni; Addetto operativo (anche in turno); Autista trasporto e consegna
carburanti/Aviorifornitore.
5 Operatore deposito/oleodotto.
6
3. Supply, trading e shipping, feedstock prodotti
Livello Ruoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile Portfolio Management feedstock/prodotti; Responsabile shipping;
Professional Portfolio management feedstock/prodotti; Professional shipping; Trader
feedstock/prodotti.
2 Esperto Portfolio management feedstock/prodotti; Esperto shipping; Esperto supply/
Lavorazioni; Esperto attività trading.
3 Addetto shipping; Addetto attività trading; Addetto supply/lavorazioni.
4 Addetto operativo shipping, supply.
5 Operatore shipping, supply.
6
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 65
4. Commerciale
Livello Ruoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Resp. Attività Commerciali; Resp. Attività di Supporto/Specialistiche Complesse (svi-
luppo, marketing, pricing, front & back office, customer service, pianificazione, ecc.);
Resp. Attività Commerciali; Resp. Attività Tecniche; Professional Attività Tecniche;
Professional Attività Commerciali; Professional Attività di Supporto/Specialistiche
(sviluppo, marketing, pricing, front & back office, customer service, pianificazione,
ecc.).
2
Coordinatore attività commerciali; Coordinatore attività tecniche; Coordinatore
attività di supporto/specialistiche (sviluppo, marketing, pricing, front & back office,
customer service, pianificazione, ecc.); Specialista Attività di Supporto/Specialistiche
(sviluppo, marketing, pricing, front & back office, customer service, pianificazione,
ecc.); Specialista Attività Commerciali; Specialista Attività tecniche.
3
Addetto Attività Commerciali; Addetto Attività di Supporto/Specialistiche (sviluppo,
marketing, pricing, front & back office, customer service, pianificazione, ecc.); Addet-
to Attività Tecniche.
4 Operatore attività commerciali.
5 Operatore attività commerciali di supporto (es. call center).
6
5. Cogenerazione e produzione energia elettrica (anche da fonti rinnovabili)
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1 Responsabile Attività (produzione/manutenzione, logistica e magazzino); Professional
Attività specialistica (processo, manutenzione, logistica e magazzino).
2
Coordinatore attività (produzione/manutenzione, logistica e magazzino); Capoturno
di attività complesse di produzione; Tecnologo di processo/manutenzione; Specialista
analisi produzione/manutenzione/logistica e magazzino.
3 Tecnico coordinamento lavori; Capoturno; Consollista; Addetto analisi produzione/
manutenzione/logistica e magazzino; Tecnico sicurezza.
4 Assistente lavori; Operatore esercizio polifunzionale; Quadrista; Specialista manuten-
zione; Addetto attività produzione/manutenzione/logistica e magazzino.
5
Operatore di esercizio.
Operatore di manutenzione.
6
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66 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
6. Linea operativa Esplorazione e Produzione Risorse Naturali, cattura e stoccaggio CO2
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Technical leader progetti di area tecnica (esplorazione, giacimenti, area pozzo, stoc-
caggio CO2, ecc.); Responsabile area pozzo; Professional di area tecnica (esplorazio-
ne, giacimenti, area pozzo, ingegneria, stoccaggio CO2, ecc.); Responsabile produzio-
ne; Responsabile manutenzione.
2
Capo centrale; Specialista di area tecnica (esplorazione, giacimenti, area pozzo, inge-
gneria, stoccaggio CO2, ecc.); Supervisor perforazione e completamenti; Assistente
controllo realizzazione impianti.
3
Tecnico progettazione; Tecnico ingegneria area pozzo; Assistente di manutenzione;
Tecnico di laboratorio; Assistente rigless; Assistente cantieri di area pozzo; Operatore
polivalente; Capo squadra produzione.
4 Operatore di esercizio impianti; Operatore offshore; Addetto di magazzino; Assisten-
te junior attività di Area Pozzo; Addetto elaborazione dati (geologia giacimenti, ecc.).
5 Operatore di centrale (esercizio); Addetto squadra manutenzione e montaggio; Ad-
detto trattamento e caricamento dati (geologia giacimenti, ecc…).
6
7. Rete, stoccaggio, rigassificazione e altri servizi gas
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile centro; Responsabile lavori; Professional progettazione; Professional
contratti; Responsabile attività tecniche ad alta specializzazione; Project Manager /
Construction Manager; Professional servizi e sistemi tecnici, Responsabile di centrale.
2
Esperto programmazione operativa dispacciamento; Esperto giacimenti; Esperto mo-
nitoraggio mercati gas; Tecnico coordinatore attività tecniche; Coordinatore tecnico
e/o operativo.
3 Tecnico permessi; Tecnico area pozzo; Tecnico di centro/centrale; Tecnico realizzazio-
ne/lavori; Operatore tecnico specialista; Tecnico Specialista (TECS).
4 Addetto tecnico operativo tariffe; Addetto tecnico operativo impianti; Operaio esper-
to rete (AMS); Operaio esperto impianti; Addetto tecnico operatore di centro.
5 Operatore magazzini e logistica; Operatore controllo operativo; Operaio specialista
rete (BMS); Operaio specialista impianti.
6
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 67
8. Mercato
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile supporto commerciale; Responsabile vendite¸ Responsabile customer
management/operations; Responsabile portfolio management gas/power; Professional
supporto commerciale; Professional vendite; Professional customer management/ope-
rations; Professional portfolio management gas/power; Trader gas/power.
2
Coordinatore attività commerciali; Coordinatore customer management/operations;
Esperto supporto commerciale; Esperto customer management/operations; Esperto
portfolio management gas/power; Esperto attività di trading; Esperto vendite.
3 Addetto attività commerciali; Addetto attività di trading; Addetto customer manage-
ment/operations.
4 Operatore attività commerciali; Operatore customer management/operations.
5 Operatore attività commerciali di supporto.
6
9. Ingegneria
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile settore di attività (ingegneria/processo/commisioning); Responsabile
settore di attività ricerca.
Responsabile di progetto; Responsabile commessa/e di offerta; Professional attività
specialistiche (discipline ingegneristiche) Professional attività specialistiche (tecnolo-
gie di base); Professional attività tendering e stime; Superintendent.
2
Specialista di attività (discipline ingegneristiche); Specialista di attività (tecnologie di
base); Supervisore lavori; Specialista attività tendering e stime; Specialista di attività
(preventivi); Deputy Superintendent; Project engineer; Specialista di laboratorio.
3
Tecnico di programmazione/controllo costi; Tecnico progettista discipline ingegneri-
stiche/tecnologie di base; Tecnico di laboratorio; Tecnico attività di stime e preventi-
vazione; Assistente di cantiere/fase.
4
Addetto di discipline ingegneristiche/tecnologie di base; Addetto attività di stime e
preventivazione; Addetto supervisore lavori cantiere/fase; Progettista di discipline
ingegneristiche/tecnologie di base (in alternativa: Addetto disegnatore progettista).
5 Supporto di cantiere/fase; Disegnatore progettista junior.
6 Aiutante di cantiere/fase.
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68 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
10. Costruzione
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile settore di attività costruzione; Responsabile di progetto; Responsabile
elettrico/elettronico; Superintendent; Construction manager/Capo cantiere;
Professional attività tendering e stime.
2
Specialista assistente di cantiere; Specialista elettrico/elettronico; Specialista
tecnologie di saldatura; Deputy Superintendent; Specialista di progetto; Specialista
attrezzature meccaniche; Specialista attività di tendering e stime; Supervisore lavori.
3 Assistente di cantiere; Assistente meccanico; Tecnico di progetto; Tecnico tecnologie
di saldatura; Tecnico elettrico/elettronico.
4
Capo squadra (saldatura/lavori); Addetto elettrico/elettronico (meccanici/lavori
elettrici, collaudi, NDT); Addetto supervisione lavori cantiere; Addetto tecnologie di
saldatura; Addetto gru; Addetto assistenza di cantiere.
5
Collaudatore; Saldatore; Tubista/carpentiere; Operatore Side Boom; Operatori mezzi
movimento terra; Meccanico/elettricista; Supporto di cantiere; Supporto elettrico /
elettronico; Operatore gru.
6 Aiutante di cantiere; trattorista traino.
11. Perforazione
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile attività di progetto/area (Rig Manager/Operation Manager); Responsa-
bile settore di attività (Rig superintendent); Professionial attività specialistiche (DSL
- Supervisore - Chief Electrician - Professional Manutenzione elettronica).
2 Specialista attività di perforazione; Specialista manutenzione meccanica/elettrica/
elettronica; Capo sonda.
3 Tecnico manutenzione meccanica/elettrica/elettronica; Tecnico di sonda; Tecnico
elettronico.
4 Capo squadra (Lavori meccanici/Lavori elettrici, lavori elettronici); Addetto sonda;
Capo perforatore.
5 Perforatore; Pontista; Addetto attività di manutenzione; Meccanico/Elettricista.
6 Aiuto Perforatore.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 69
12. Ricerca e sviluppo
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile Scientifico; Project manager; Responsabile Attività di ricerca;
Responsabile Laboratorio; Responsabile Sviluppo tecnologico; Professional Attività
specialistiche (processi, prodotti, sviluppi innovativi, ecc.); Ricercatore.
2
Coordinatore attività specialistiche (ricerca, processi, prodotti, impianti); Specialista/
Esperto Settore attività/Attività specialistiche (ricerca, processi, prodotti, impianti);
Tecnologo; Specialista progetti di ricerca.
3 Tecnico di laboratorio; Tecnico polivalente impianti pilota; Addetto progetti di ricerca.
4 Analista analisi complesse; Conduttore impianti pilota.
5 Analista di laboratorio; Operatore di impianti pilota.
6
13. Supporto al business
Livello RUOLI (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
1
Responsabile unità/funzione ad elevata complessità gestionale; Responsabile unità/attività/
servizio (comprese aree data/agile/digital); Team leader attività/servizio; Project Manager;
Product Owner; Scrum Master; Professional attività/servizio.
2
Coordinatore attività/servizio; Esperto attività/servizio; Specialista attività/servizio;
Esperto data scientist/data engineer; Esperto data governance; Esperto digital; Esperto
attività agile.
3 Tecnico attività/servizio (comprese aree data/agile/digital).
4 Addetto attività/servizio (comprese aree data/agile/digital).
5 Operatore attività/servizio.
6
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70 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11 – Sistema di valutazione dell’apporto professionale individuale
Con l’accordo del 23 luglio 1998, le Parti ipotizzarono un nuovo sistema di classificazione del
personale che vedeva la valutazione complessiva della professionalità rappresentata dalla
combinazione tra l’inquadramento nelle singole categorie, ora livelli, e l’apprezzamento
dell’apporto professionale all’interno dei livelli stessi. Il 1 febbraio 2000, le Parti provvidero a
stipulare il nuovo sistema di classificazione secondo le linee di tale accordo.
Tale sistema di valutazione delle prestazioni, unico nel panorama della contrattazione collettiva
nazionale a vantare un elemento salariale dinamico nel sistema di inquadramento, ha premiato
nel corso del tempo le performance positive svolgendo un ruolo rilevante di incentivazione alla
produttività individuale.
Le Parti, sulla base dell’esperienza maturata, hanno inteso aggiornare il sistema di apprezzamento
dell’apporto professionale individuale puntando sulla sua semplificazione, indirizzando la
valutazione solo su quei fattori in grado di evidenziare la crescita professionale nel ruolo.
Per la sua configurazione e specificità, il sistema di valutazione e i relativi valori economici assegnati
non rappresentano, né determinano livelli intermedi di classificazione.
I livelli complessivi di C.R.E.A. restano 23.
In caso di assegnazione a mansioni definitive di livello superiore al lavoratore sarà attribuito
il 1° livello di C.R.E.A, nell’ambito del livello superiore di inquadramento. Trascorsi sei mesi
dall’attribuzione del nuovo inquadramento, si procederà all’apprezzamento complessivo ai fini
della determinazione del livello di effettivo di C.R.E.A.
Il precedente sistema C.R.E.A resterà in vigore sino all’applicazione del nuovo sistema di valutazione
dell’apporto professionale individuale che avrà decorrenza 1.1.2020, compatibilmente con i tempi
tecnici necessari per la transizione.
Art. 12 - Protocollo del sistema di valutazione dell’apporto professionale
Come illustra l’art. 11 del presente CCNL, l’evoluzione e la semplificazione del sistema di valutazione
CREA puntano a evidenziare il livello delle competenze agite dalle persone e la continuità con cui
vengono esercitate.
La valutazione dell’apporto professionale individuale avviene:
– in caso di assegnazione ad altro ruolo all’interno dello stesso livello;
– in caso di significativi cambiamenti organizzativi e/o tecnologici;
– sei mesi dopo l’inquadramento nel livello superiore;
– comunque con cadenza biennale.
Tale valutazione vede il coinvolgimento di due attori: il responsabile di linea che apprezza la
professionalità espressa dal lavoratore attraverso i quattro meta-fattori (orientamento al risultato;
flessibilità, proattività, valorizzazione delle risorse) e il lavoratore che ha l’opportunità di avere
una visione e una valutazione analitica e complessiva del suo apprezzamento professionale.
Per conseguire tale finalità, le parti informeranno preliminarmente sia i responsabili di linea, sia le
rappresentanze sindacali dei lavoratori, circa le modalità di valutazione dell’apporto professionale
del lavoratore e la gestione della comunicazione attraverso la relativa scheda.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 71
Il processo di valutazione dell’apporto professionale individuale è chiaro ed esplicito perché si
basa su una strumentazione contrattuale e riguarda esclusivamente quello che le persone fanno
e come lo fanno, stimolando il processo di crescita professionale.
La comunicazione della valutazione del responsabile diretto al lavoratore è l’occasione per
favorire: la comprensione della stessa; l’individuazione delle azioni per il miglioramento della
professionalità tramite anche interventi formativi; la focalizzazione sugli obiettivi di lavoro; la
trasparenza del sistema.
Le Parti convengono di realizzare annualmente uno specifico confronto con le competenti RSU
sull’andamento delle valutazioni al fine di definire gli opportuni interventi che possano migliorare
le performance dei lavoratori e orientarli alla crescita professionale.
Per i casi ritenuti dai lavoratori di inadeguato apprezzamento del CREA si prevede, nel periodo
precedente l’effettiva decorrenza, un esame congiunto tra la R.S.U. o Organizzazioni Sindacali
territoriali, ove necessario, e l’azienda. La RSU potrà assistere il lavoratore, su sua richiesta.
Viste le novità introdotte, per valutare complessivamente l’applicazione del nuovo sistema, si
conviene sul mantenimento della Commissione Paritetica Nazionale sul sistema di valutazione
dell’apporto professionale individuale , composta da complessivi 6 membri, quale organismo
preposto per verificare la regolare applicazione dei principi insiti in tale sistema. Tale Commissione
potrà essere attivata, di volta in volta, attraverso le segnalazioni inviate dalla R.S.U. competente
o dalle aziende, per offrire l’interpretazione autentica delle disposizioni contrattuali riguardanti
i temi sollevati.
Art. 13 – I fattori di valutazione
La valutazione dell’apporto professionale misura la capacità della risorsa di padroneggiare
tecniche, teoriche e pratiche, nonché modelli specialistici, mettendo a frutto l’esperienza
interfunzionale anche per gestire situazioni relazionali complesse. Per le Parti valutare significa,
non solo monitorare i contributi di ciascuno, ma anche considerare le persone come fonte di
vantaggio competitivo e risorse da valorizzare.
Nell’investire sulla professionalità delle proprie risorse attraverso la valutazione e gli interventi a
supporto del loro sviluppo professionale (formazione, job rotation, maggiori responsabilità, etc.),
l’ Azienda persegue l’obiettivo di costruire un contesto efficace fatto di competenze operative
soggettive che soddisfano esigenze organizzative attuali e, potenzialmente, anche quelle future.
Il modello di valutazione dell’apporto professionale individuale intende evidenziare il livello di
acquisizione delle competenze agite e la continuità con cui vengono esercitate.
Dall’analisi dei 59 elementi costituenti il sistema di valutazione CREA le parti hanno estrapolato
quelli più coerenti con le suddette finalità, con particolare attenzione agli:
Elementi del fattore “Complessità”
Difficoltà di esecuzione; ampiezza di visione; problem solving; gestione operativa; metodo; analisi;
sintesi; flessibilità organizzativa; sistemi di relazioni; relazioni interne/esterne; comunicazione
inclusiva; collaborazione interfunzionale.
Elementi del fattore “Responsabilità”
Sicurezza delle persone, degli impianti e tutela dell’ambiente; impatto sui risultati economici; gestione
e coordinamento delle persone; efficacia operativa; qualità/esattezza dell’esecuzione; tempestività
dell’esecuzione; programmazione e controllo; discrezionalità decisionale e propositiva.
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 71CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 71 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
72 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Elementi del fattore “Esperienza”
Esperienza generale aziendale; esperienza interfunzionale; gestione di relazioni complesse;
negoziazione; gestione di situazioni divergenti e conflittuali; favorire l’inclusione; integrazione
in gruppi di lavoro; flessibilità; adattamento al contesto lavorativo; pianificazione e gestione di
risorse umane, economiche, tecniche; padronanza di modalità operative efficaci.
Elementi del fattore “Autonomia”
Iniziativa, propositività operativa; capacità decisionale; individuazione di soluzioni operative;
accuratezza di esecuzione; autonomia realizzativa; sensibilità a costi/benefici; orientamento al
compito; capacità organizzativa; tempestività delle azioni.
Al fine di semplificare il processo di valutazione e dopo aver sistematizzato i contenuti degli
elementi su esposti, le Parti hanno individuato i seguenti quattro meta-fattori in grado di valutare
l’apporto professionale individuale per tutte le aree di business e relativi comparti:
– orientamento al risultato;
– flessibilità;
– proattività;
– valorizzazione delle risorse aziendali assegnate.
A fronte del cambiamento dei fattori di valutazione, le Parti convengono di non modificare
l’acronimo del sistema di valutazione e di mantenere il nome C.R.E.A., per evidenziare che si
tratta di una sua evoluzione.
Art. 14 - La descrizione dei fattori di valutazione
Per i livelli da 5 a 3
Orientamento al risultato:
– saper assolvere in modo mirato, efficiente e tempestivo ai compiti assegnati e a quelli
non programmati;
– capacità di lavorare in team per il perseguimento degli obiettivi aziendali;
– capacità di finalizzare le proprie attività al conseguimento dei risultati aziendali;
– capacità di analizzare compiutamente i problemi comprendendo gli effetti delle soluzioni
adottate nel breve e nel lungo periodo.
Flessibilità:
– capacità di comprendere le diverse situazioni e di adeguare il proprio comportamento
in funzione dell’impatto che ne può derivare su altre aree aziendali;
– capacità di adattarsi a contesti e situazioni variabili;
– capacità di affrontare dinamiche organizzative complesse con flessibilità e capacità
d’integrazione nei gruppi di lavoro;
– capacità di rapportarsi in modo positivo al cambiamento.
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 72CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 72 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 73
Proattività:
– capacità di attivarsi in modo autonomo nell’ambito delle responsabilità e dei compiti
assegnati;
– capacità di affrontare contesti di incertezza cogliendo rischi e criticità, operando in
modo attivo per la loro risoluzione in coerenza con le normative aziendali;
– capacità di analizzare il contesto e le priorità al fine di pianificare azioni adeguate
rispetto ai compiti assegnati;
– capacità di ricercare e cogliere opportunità di miglioramento nel quotidiano.
Valorizzazione delle risorse aziendali assegnate:
– capacità di programmare ed organizzare in modo efficace ed efficiente le risorse assegnate;
– saper utilizzare in sinergia le risorse messe a disposizione in modo accurato, coerente e
metodico (meccanismi operativi, strumenti e attrezzature, procedure, ecc… ottimizzandone
la gestione con autonomia e determinazione.
Per il livello 2
Orientamento al risultato:
– saper gestire le proprie attività in modo mirato, efficiente e tempestivo in relazione agli
obiettivi assegnati;
– capacità di lavorare e di coordinare le attività di team per il perseguimento degli obiettivi
aziendali;
– capacità di finalizzare le proprie e altrui attività al conseguimento dei risultati;
– saper definire in autonomia le priorità nell’ambito degli obiettivi assegnati;
– capacità di analizzare compiutamente i problemi comprendendo gli effetti delle
soluzioni adottate nel breve e nel lungo periodo.
Flessibilità:
– capacità di comprendere le diverse situazioni e adeguare il proprio comportamento in
funzione dell’impatto che ne può derivare su altre aree aziendali;
– capacità di adattarsi a contesti e situazioni variabili;
– capacità di affrontare dinamiche organizzative complesse e variabili con flessibilità e
capacità d’integrazione nei gruppi di lavoro;
– capacità di rapportarsi in modo attivo e propositivo al cambiamento.
Proattività:
– capacità di attivarsi in modo autonomo nell’ambito delle responsabilità e degli obiettivi
assegnati;
– saper proporre modifiche alle prassi aziendali esistenti o nuove modalità operative o
di processo, promuovendo soluzioni alternative e innovative sfruttando le opportunità
tecnologiche;
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74 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
– capacità di affrontare in autonomia contesti di incertezza cogliendo rischi e criticità,
operando in modo proattivo per la loro risoluzione;
– capacità di analizzare il contesto e le priorità al fine di pianificare azioni adeguate rispetto
agli obiettivi assegnati;
– capacità di ricercare e cogliere opportunità di miglioramento nel quotidiano.
Valorizzazione delle risorse aziendali assegnate:
– capacità di programmare e organizzare in modo efficace ed efficiente le risorse assegnate;
– capacità di utilizzare in sinergia tutte le risorse poste a disposizione ottimizzandone la
gestione con autonomia e determinazione;
– capacità di integrarsi in gruppi di lavoro, di assegnare compiti e attività;
– capacità di gestione di situazioni critiche e complesse e di coordinare efficacemente le
risorse;
– capacità di individuare e assegnare in maniera chiara ed efficace obiettivi operativi alle
risorse.
Per il livello 1
Orientamento al risultato:
– capacità di analizzare compiutamente i problemi comprendendo gli effetti delle soluzioni
adottate nel breve e nel lungo periodo con cognizione della propria responsabilità e
degli impatti associati alle scelte effettuate;
– saper sviluppare e attuare gli obiettivi aziendali sulla base delle strategie aziendali,
stabilendo nell’ambito della propria autonomia le priorità in coerenza con le dinamiche
di business;
– capacità di realizzare gli obiettivi aziendali assegnati e portare a compimento le relative
attività;
– capacità di analizzare le attività in maniera prospettica e con visione strategica;
– capacità di lavorare in team.
Flessibilità:
– capacità di comprendere le diverse situazioni e adeguare il proprio comportamento in
funzione dell’impatto che ne può derivare su altre aree aziendali;
– capacità di adattarsi a contesti e situazioni variabili;
– capacità di affrontare dinamiche organizzative complesse che richiedono flessibilità;
– capacità di gestire in modo attivo e propositivo il cambiamento, guidandolo attraverso
il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle risorse finalizzati al miglioramento
continuo.
Proattività:
– capacità di attivarsi in modo autonomo nell’ambito della propria responsabilità e degli
obiettivi aziendali assegnati;
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 75
– saper proporre modifiche alle prassi aziendali esistenti o nuove modalità operative o
di processo, promuovendo soluzioni alternative e innovative sfruttando le opportunità
tecnologiche;
– capacità di affrontare in autonomia contesti di incertezza cogliendo rischi e criticità,
operando in modo proattivo per la loro risoluzione;
– capacità di analizzare il contesto e le priorità al fine di pianificare azioni adeguate
rispetto agli obiettivi aziendali assegnati;
– capacità di ricercare e cogliere opportunità di miglioramento nel quotidiano avvalendosi
anche di tecnologie, modalità operative o di processo innovative;
– capacità di partecipare attivamente allo sviluppo e all’attuazione degli obiettivi e delle
politiche aziendali.
Valorizzazione delle risorse aziendali assegnate:
– capacità di utilizzare in sinergia con tutte le risorse poste a disposizione ottimizzandone
la gestione con autonomia e determinazione;
– capacità di integrarsi in gruppi di lavoro, delegare compiti e attività, negoziare in
situazioni critiche caratterizzate anche da aspetti di divergenza e conflittualità,
supervisionare efficacemente i propri collaboratori o risorse assegnate;
– capacità di definire in maniera chiara ed efficace gli obiettivi dei propri collaboratori.
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76 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 – Schede per l’apprezzamento dell’apporto professionale individuale
SCHEDA PER I LIVELLI DA 5 A 3
Area di business
Comparto
Ruolo
Cognome e Nome
Data di valutazione
Periodo di valutazione
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
DESCRIZIONI Valutazione
da 1 a 3
Orientamento
al risultato
Ø saper assolvere in modo mirato, efficiente e tempestivo ai compiti
assegnati e a quelli non programmati;
Ø capacità di lavorare in team per il perseguimento degli obiettivi aziendali;
Ø capacità di finalizzare le proprie attività al conseguimento dei risultati;
Ø capacità di analizzare compiutamente i problemi comprendendo gli
effetti delle soluzioni adottate nel breve e nel lungo periodo.
________
Flessibilità Ø capacità di comprendere le diverse situazioni e di adeguare il proprio
comportamento in funzione dell’impatto che ne può derivare su altre
aree aziendali;
Ø capacità di adattarsi a contesti e situazioni variabili;
Ø capacità di affrontare le dinamiche organizzative complesse con
flessibilità e capacità d’integrazione nei gruppi di lavoro;
Ø capacità di rapportarsi in modo positivo al cambiamento.
________
Proattività Ø capacità di attivarsi in modo autonomo nell’ambito delle responsabilità
e dei compiti assegnati;
Ø capacità di affrontare contesti di incertezza cogliendo rischi e criticità,
operando in modo attivo per la loro risoluzione;
Ø capacità di analizzare il contesto e le priorità al fine di pianificare
azioni adeguate rispetto ai compiti assegnati;
Ø capacità di ricercare e cogliere opportunità di miglioramento nel
quotidiano.
________
Valorizzazione
delle risorse
aziendali
assegnate
Ø capacità di programmare ed organizzare in modo efficace ed efficiente
le risorse assegnate;
Ø saper utilizzare in sinergia le risorse messe a disposizione in modo
accurato, coerente e metodico (meccanismi operativi, strumenti
e attrezzature, procedure, ecc…) ottimizzandone la gestione con
autonomia e determinazione.
_________
Valutazione
complessiva _________
Data di illustrazione scheda Firma del valutatore
Firma del valutato per presa visione
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 77
SCHEDA PER IL LIVELLO 2
Area di business
Comparto
Ruolo
Cognome e Nome
Data di valutazione
Periodo di valutazione
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
DESCRIZIONI Valutazione
da 1 a 3
Orientamento
al risultato
Ø saper gestire le proprie attività in modo mirato, efficiente e tempestivo in relazione agli
obiettivi assegnati;
Ø capacità di lavorare e di coordinare le attività di team per il perseguimento degli obiettivi
aziendali;
Ø capacità di finalizzare le proprie e altrui attività al conseguimento dei risultati;
Ø saper definire i propri obiettivi stabilendo in autonomia le priorità;
Ø capacità di analizzare compiutamente i problemi comprendendo gli effetti delle soluzioni
adottate nel breve e nel lungo periodo.
_________
Flessibilità Ø capacità di comprendere le diverse situazioni e adeguare il proprio comportamento in
funzione dell’impatto che ne può derivare su altre aree aziendali;
Ø capacità di adattarsi a contesti e situazioni variabili;
Ø capacità di affrontare dinamiche organizzative complesse e variabili con flessibilità e
capacità d’integrazione nei gruppi di lavoro;
Ø capacità di rapportarsi in modo attivo e propositivo al cambiamento.
_________
Proattività Ø Capacità di attivarsi in modo autonomo nell’ambito della propria responsabilità e degli
obiettivi aziendali assegnati;
Ø Saper proporre modifiche alle prassi aziendali esistenti o nuove modalità operative o
di processo, promuovendo soluzioni alternative e innovative sfruttando le opportunità
tecnologiche;
Ø Capacità di affrontare in autonomia contesti di incertezza cogliendo rischi e criticità,
operando in modo proattivo per la loro risoluzione;
Ø Capacità di analizzare il contesto e le priorità al fine di pianificare azioni adeguate rispetto
agli obiettivi aziendali assegnati;
Ø Capacità di ricercare e cogliere opportunità di miglioramento nel quotidiano avvalendosi
anche di tecnologie, modalità operative o di processo innovative.
_________
Valorizzazione
delle risorse
aziendali asse-
gnate
Ø capacità di programmare e organizzare in modo efficace ed efficiente le risorse assegnate;
Ø capacità di utilizzare in sinergia tutte le risorse poste a disposizione ottimizzandone la
gestione con autonomia e determinazione;
Ø capacità di integrarsi in gruppi di lavoro, di assegnare compiti e attività;
Ø capacità di gestione di situazioni critiche e complesse e di coordinarne efficacemente le
risorse;
Ø capacità di individuare e assegnare in maniera chiara ed efficace obiettivi operativi alle
risorse.
_________
Valutazione
complessiva _________
Data di illustrazione scheda Firma del valutatore
Firma del valutato per presa visione
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78 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
SCHEDA PER IL LIVELLO 1
Area di business
Comparto
Ruolo
Cognome e Nome
Data di valutazione
Periodo di valutazione
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
DESCRIZIONI Valutazione
da 1 a 3
Orientamento
al risultato
Ø capacità di analizzare compiutamente i problemi comprendendo gli effetti delle soluzioni
adottate nel breve e nel lungo periodo con cognizione della propria responsabilità e degli
impatti associati alle scelte effettuate;
Ø saper definire i propri e altrui obiettivi sulla base delle strategie aziendali, stabilendo
nell’ambito della propria autonomia le priorità in coerenza con le dinamiche di business;
Ø capacità di realizzare gli obiettivi aziendali assegnati e portare a compimento le relative
attività;
Ø capacità di analizzare le attività in maniera prospettica e con visione strategica:
Ø Capacità di lavorare in team.
_________
Flessibilità Ø capacità di comprendere le diverse situazioni e adeguare il proprio comportamento in
funzione dell’impatto che ne può derivare su altre aree aziendali;
Ø capacità di adattarsi a contesti e situazioni variabili;
Ø capacità di affrontare dinamiche organizzative complesse che richiedono flessibilità;
capacità di gestire in modo attivo e propositivo il cambiamento, guidandolo attraverso
il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle risorse finalizzati al miglioramento
continuo
_________
Proattività Ø Capacità di attivarsi in modo autonomo nell’ambito della propria responsabilità e degli
obiettivi aziendali assegnati;
Ø Saper proporre modifiche alle prassi aziendali esistenti o nuove modalità operative o
di processo, promuovendo soluzioni alternative e innovative sfruttando le opportunità
tecnologiche;
Ø Capacità di affrontare in autonomia contesti di incertezza cogliendo rischi e criticità,
operando in modo proattivo per la loro risoluzione;
Ø Capacità di analizzare il contesto e le priorità al fine di pianificare azioni adeguate
rispetto agli obiettivi aziendali assegnati;
Ø Capacità di ricercare e cogliere opportunità di miglioramento nel quotidiano avvalendosi
anche di tecnologie, modalità operative o di processo innovative;
Ø Capacità di partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi e delle politiche
aziendali.
_________
Valorizzazione
delle risorse
assegnate
Ø capacità di utilizzare in sinergia con tutte le risorse poste a disposizione ottimizzandone
la gestione con autonomia e determinazione;
Ø capacità di integrarsi in gruppi di lavoro, delegare compiti e attività, negoziare in situazioni
critiche caratterizzate anche da aspetti di divergenza e conflittualità, supervisionare
efficacemente i propri collaboratori o risorse assegnate;
Ø Capacità di definire in maniera chiara ed efficace gli obiettivi dei propri collaboratori.
_________
Valutazione
complessiva _________
Data di illustrazione scheda Firma del valutatore
Firma del valutato per presa visione
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 79
Art. 16 – Il processo di valutazione dell’apporto professionale individuale
Il sistema di valutazione semplificato dell’apporto professionale sarà applicato nel biennio
2020 -2021.
Le valutazioni saranno effettuate a cura dei responsabili diretti dei dipendenti, sulla base delle
schede di cui all’articolo precedente. Il valutatore si esprimerà per ciascuno dei quattro fattori,
su una scala da 1 a 3, dove:
1 Indica un livello di apprezzamento da migliorare dell’apporto professionale
2 Indica un livello di apprezzamento invariato dell’apporto professionale
3 Indica un livello di apprezzamento superiore dell’apporto professionale
La determinazione del C.R.E.A. da assegnare al lavoratore dipende dal punteggio totale conseguito:
Da 4 a 5 Indica un livello di apprezzamento da migliorare
Da 6 a 9 Indica un livello di apprezzamento invariato
Da 10 a 12 Indica un livello di apprezzamento superiore
Il valutatore all’atto dell’illustrazione della scheda al valutato motiverà le ragioni dell’apprezzamento.
La verifica dell’apprezzamento dell’apporto professionale avverrà: in caso di assegnazione ad
altro ruolo all’interno dello stesso livello dopo almeno sei mesi di svolgimento delle attività nel
nuovo ruolo professionale ovvero in caso di significativi cambiamenti organizzativi e tecnologici.
In assenza dei casi di cui sopra, la verifica dell’apprezzamento dell’apporto professionale avverrà
con cadenza biennale.
All’esito della valutazione si possono verificare le seguenti possibilità:
– l’apprezzamento individuale complessivo superiore determina l’assegnazione del livello
C.R.E.A. superiore;
– l’apprezzamento individuale complessivo invariato non comporta alcun cambiamento di
livello C.R.E.A.;
– in caso di apprezzamento individuale complessivo da migliorare, il lavoratore mantiene
ad personam il livello retributivo precedentemente acquisito.
Art. 17 - Assegnazione temporanea ad attività di livello superiore
Al lavoratore chiamato a svolgere attività di livello superiore rispetto a quella del suo
inquadramento sarà corrisposta la differenza tra i valori del minimo e del livello individuale di
C.R.E.A. del proprio livello e quelli del minimo e del livello 1 di C.R.E.A. del livello superiore. Nei
casi di assegnazione temporanea ad attività di livello superiore, il lavoratore può continuare a
svolgere anche le mansioni precedenti purché in maniera non prevalente.
Ove l’assegnazione all’attività di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione stessa diviene definitiva
trascorso il periodo di sei mesi continuativi.
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80 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Qualora l’assegnazione all’attività di livello superiore abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore
trascorso un periodo di:
– sei mesi per i livelli 6, 5, 4
– nove mesi per i livelli 3 e 2
– dodici mesi per il livello 1.
In tali casi, come previsto dal sistema classificatorio in merito alla “determinazione del C.R.E.A.”, al
lavoratore sarà attribuito l’inquadramento nel livello superiore, con contestuale posizionamento al
1° livello di C.R.E.A. La verifica dell’apprezzamento dell’apporto professionale, ai fini dell’attribuzione
del C.R.E.A., avverrà dopo sei mesi.
Art. 18 - Orario di lavoro
Le Parti concordano sull’esigenza di realizzare, a livello aziendale, un’ottimale correlazione tra
organizzazione del lavoro e utilizzo dell’orario contrattuale con l’obiettivo di collegarli sia alle
opportunità di sviluppo aziendale ed occupazionale, anche in relazione ad esigenze per loro natura
prevedibili nelle modalità, ma variabili nel tempo e programmabili con brevi preavvisi (es. discarica
navi) sia all’opportunità di assicurare una flessibilità volta a garantire una conciliazione vita lavoro
meglio rispondente alle esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di business
La distribuzione dell’orario di lavoro sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti sarà
esaminata in sede aziendale con la R.S.U.
Le Parti confermano l’obiettivo di sviluppare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di
competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni,
salvaguardando i diritti dei lavoratori e ponendo particolare attenzione alle esigenze di conciliazione
vita/lavoro dei neogenitori e dei caregiver. In questo quadro il CCNL, tenendo conto delle specificità
dei settori, ha il compito di definire le condizioni di gestione flessibile degli orari di lavoro.
Per tutte le tematiche e gli aspetti relativi all’orario di lavoro, le Parti convengono di istituire il
seguente processo di confronto sindacale che prevede tempi ed interlocuzioni certi.
La proposta di modifica dell’orario di lavoro viene definita dall’azienda che la comunica alla R.S.U.
competente. Il confronto dovrà esaurirsi entro 20 giorni dal suo avvio. Decorso tale termine, le
Parti saranno libere di assumere le iniziative più opportune nel rispetto delle previsioni di legge
e delle regolamentazioni delle autorità di controllo.
Ad eccezione dei casi di malattia e infortunio, tutte le assenze prevedono un termine di preavviso
di almeno 3 giorni per il loro godimento, salvo i casi di documentata emergenza.
Art. 19 - Lavoratori giornalieri
Fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalle leggi in vigore, l’orario di lavoro settimanale
dei giornalieri è fissato in 37h 40’.
I lavoratori giornalieri forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un orario settimanale
distribuito su cinque giorni, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato
lavorativo a tutti gli effetti, escluso le ferie. Tale giorno di sosta sarà di preferenza collegato alla
domenica in modo da assicurare due giorni consecutivi di riposo ogni settimana.
L’azienda si riserva la facoltà di richiedere prestazioni di lavoro anche per la giornata del sabato
(o giorno corrispondente). Qualora tali prestazioni vengano richieste nel rispetto dei termini di
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 81
cui al comma successivo per l’intera giornata del sabato (o giorno corrispondente), il lavoratore
non ha diritto ad alcun compenso, purché venga esonerato dal prestare servizio nell’intera
giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).
Le modifiche individuali dell’orario normale di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori
interessati con almeno 3 giornate intere di preavviso. Tuttavia, quando la modifica riguardi
soltanto l’effettuazione di una intera giornata di lavoro nel sabato (o giorno corrispondente), il
preavviso può essere limitato alle ore 12 del giovedì (o giorno corrispondente).
A livello aziendale potranno essere realizzate intese, sottoscritte dalle RSU, relative ad
articolazioni di orario anche a livello di specifiche realtà organizzative che prevedano diverse
modalità di distribuzione dell’orario di lavoro e inoltre prestazioni settimanali distribuite su
un numero di giorni da 4 a 6 (comprendenti quindi eventualmente anche il sabato o giorno
corrispondente) nel rispetto dell’orario contrattuale annuo; nelle predette intese potranno
inoltre essere definiti differenti regimi di orario con prestazioni settimanali comprese tra 37h
40’ e 40 h. Entro novembre le aziende e le R.S.U. definiranno le modalità attuative dell’orario
settimanale per l’anno successivo.
Per orari di lavoro di durata superiore alle 37h 40’ andranno programmati i relativi giorni
di riposo compensativo. Le prestazioni effettuate nei suddetti limiti sono, a tutti gli effetti,
ricomprese nell’orario normale e pertanto non produrranno prestazioni di ore straordinarie.
Tuttavia per le ore prestate oltre l’orario settimanale contrattuale verrà corrisposta una
maggiorazione del 5%, mentre per quelle prestate nella giornata del sabato verrà corrisposta
una maggiorazione del 15%.
Art. 20 - Orari plurisettimanali
Al fine di realizzare una migliore corrispondenza fra le necessità organizzative e l’effettuazione
delle prestazioni lavorative, a livello di unità produttiva o di specifica unità organizzativa
all’interno della stessa, potranno essere realizzate articolazioni dell’orario settimanale, come
media su un arco di più settimane, fino ad un massimo di 12 mesi.
L’articolazione degli orari settimanali sarà compresa tra un massimo di 48 ore ed un minimo di
28 ore. Nel quadrimestre l’orario complessivo potrà oscillare fino a due ore medie settimanali
rispetto all’orario settimanale di 37h 40’.
L’applicazione di orari nell’ambito dei suddetti limiti formerà oggetto di un esame preventivo tra
aziende e R.S.U. sulle relative modalità attuative. Tale confronto dovrà esaurirsi entro 20 giorni.
Oscillazioni quadrimestrali superiori a quelle sopra indicate dovranno formare oggetto di
confronto preventivo con la R.S.U.
Per quanto concerne eventi non prevedibili né programmabili, che richiedono la modifica degli
orari stabiliti, il confronto con la R.S.U. sarà effettuato in corso di esercizio e dovrà esaurirsi entro
10 giorni dalla comunicazione dell’azienda.
In tale regime le prestazioni superiori all’8
a
ora giornaliera sono retribuite con una indennità del
10% della quota oraria e quelle effettuate nella giornata di sabato con una indennità del 15%.
Art. 20 bis - Attività logistica
Con riferimento alle attività di carico/scarico, movimentazione oleodotti e di supporto alle navi/
piattaforme connesse all’esecuzione di progetti/commesse operative, le aziende hanno facoltà
di adottare per il personale che fornisce prestazioni lavorative connesse a tali attività, la seguente
regolamentazione economico-normativa.
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82 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Data la natura dell’attività, la prestazione richiede interventi articolati in maniera disomogenea
nell’arco delle 24 ore per 365 giorni all’anno, sia per quanto riguarda l’arco giornaliero che la
cadenza settimanale. Pertanto, in linea di massima, l’attività suddetta sarà intervallata con
prestazioni di differenti caratteristiche, sia per quanto riguarda l’attività che l’orario.
I lavoratori assegnati a tale tipo di attività riceveranno i trattamenti previsti per i turni di tipo a) o
altri trattamenti adottati a livello aziendale per le ore effettivamente prestate per qualsiasi orario
e attività, anche differenti dal carico/scarico navi e movimentazione oleodotti.
L’orario annuo viene fissato in 1952 ore articolate in 244 giornate di 8 ore medie ciascuna e per
orario notturno si conferma quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
La singola prestazione sarà ricompresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 12 ore.
Data la tipologia dell’attività potrebbero esserci, rispetto alla media teorica mensile, delle
differenze che saranno conguagliate nel mese successivo. In ogni caso sarà erogata la normale
retribuzione mensile.
Quanto sopra vale anche per ferie, malattia ed altri istituti contrattuali che si riferiscano al mese.
La programmazione di massima dell’attività avverrà su base mensile. Le variazioni allo schema
tipo, insite nella natura dell’attività, saranno comunicate al lavoratore col massimo preavviso
possibile, sino alla programmazione definitiva, che dovrà avvenire con un preavviso non inferiore
alle 12 ore.
La retribuzione globale mensile sarà erogata secondo le modalità previste dall’art. 32 e l’importo
sarà incrementato del 5,4%.
In caso di annullamento del turno con preavviso inferiore alle 12 ore, verrà corrisposta una
indennità equivalente alle maggiorazioni che sarebbero spettate in caso di effettuazione della
prestazione programmata. In caso di spostamento, la suddetta indennità, sarà corrisposta
per le ore di effettivo spostamento; fermo restando che per le ore della normale prestazione
competeranno le relative maggiorazioni.
Competeranno, inoltre, l’indennità di trasporto ed il trattamento di mensa, già regolati a livello
aziendale.
I trattamenti sopra elencati, con la sola eccezione di quanto previsto per il lavoro straordinario,
rappresentano l’intero pacchetto degli emolumenti spettanti e pertanto eventuali altri compensi
comunque denominati, erogati a qualsiasi titolo, cessano di avere validità.
Per esigenze operative le singole prestazioni potranno essere proseguite rispetto all’orario
programmato.
L’incremento complessivo sarà di norma contenuto in due ore e comunque non potrà eccedere
le 12 ore complessive, salvo casi di emergenza e di mancato cambio turno.
Le suddette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto per le ore di lavoro
straordinario.
Si precisa che l’applicazione del presente accordo avverrà senza ricadute occupazionali e con
la salvaguardia delle condizioni salariali complessive. Dal computo di cui sopra vanno esclusi
i compensi derivanti dalle prestazioni straordinarie sia in ragione della natura stessa delle
prestazioni che per coerenza alle linee ispiratrici della presente intesa.
Settore Aviazione
Le Parti condividono di estendere un’analoga regolamentazione economico-normativa della
logistica anche al settore aviazione, rinviandone la definizione a livello aziendale.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 83
La negoziazione aziendale si realizzerà nell’ambito delle seguenti linee guida:
– certezza della prestazione annua, sia in termini di orario complessivo che di giornate;
– articolazione degli orari giornalieri differenziata per rispondere alle esigenze connesse
alle punte di attività giornaliere e stagionali;
– verifica dell’applicazione della discontinuità.
Art. 21 - Lavoratori addetti a lavori discontinui
I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (esempio: fattorino;
guardiano; autista di vettura; portiere; infermiere patentato; autista kilolitrico; autista rifornitore
di aerei; ecc.) osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri o dei turnisti in relazione
all’orario di lavoro cui essi vengano adibiti. Le aziende potranno determinare il normale orario di
lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui in misura tale da non superare di 5 ore l’orario di
lavoro settimanale previsto nel presente contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente
lavorata oltre il suddetto orario un compenso pari al 100% della quota oraria.
Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori in turno
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono
i seguenti:
A) Turni con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e della
notte e per tutti i giorni della settimana.
B) Turni con i quali viene assicurata un’attività continua per tutte le ore del giorno e/o della
notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana.
C) Turni con i quali viene assicurata un’attività per tutti i giorni della settimana, con
esclusione però del turno notturno.
Ferma restando la possibilità per le parti di individuare e definire contrattualmente, in aggiunta
ai tipi più sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina, ogni altro tipo di
organizzazione degli orari di lavoro diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo
viene considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina specifica
dell’art. 28.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento,
dall’effettuare lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori
cui sono adibiti.
Con l’obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le
parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
– la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché la possibilità di
eventuali modifiche individuali e temporanee dell’orario di lavoro non preavvisabili, in
quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
– l’obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante, fermo restando
l’impegno dell’azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione.
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84 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
D. Lgs. n. 66/2003
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2003, si conviene che
nelle fattispecie indicate nel presente articolo, per i lavoratori turnisti laddove vi siano situazioni
d’emergenza, esigenze di natura ambientale, organizzative, impiantistiche e di cambio turno nonché
per attività connesse alla ricerca e alla perforazione, caratterizzate da peculiarità di natura logistica e
operativa, il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore, purché ai lavoratori siano accordati
periodi di riposo compensativo a completamento o, in casi eccezionali in cui il completamento del
riposo non sia possibile, altra protezione appropriata. A livello aziendale saranno realizzati accordi
coerenti con la presente intesa, fatte salve le intese in materia già sottoscritte.
Art. 23 - Calendario annuo lavorativo dei lavoratori addetti ai lavori in turno
Per i lavoratori addetti ai lavori in turno con attività continua (h24 e h16), il “normale orario di
lavoro annuo” è di 231 giorni (di 8 ore lavorative, al lordo delle ferie).
Per gli avio rifornitori che operano in turni continui ed avvicendati, l’orario normale annuo è pari
a 1.852 ore al netto della discontinuità.
Per i lavoratori addetti ai turni di tipo B, Il numero delle giornate lavorative annue di 8 ore, al
lordo delle ferie, viene fissato in 245,5.
Art. 24 - Organizzazione del lavoro in turni continui ed avvicendati
Alla luce delle migliori esperienze, anche internazionali, si ritiene che da una più moderna
organizzazione possano derivare vantaggi sia in termini di efficienza aziendale che di opportunità
di accrescimento dell’apporto professionale dei lavoratori.
La pianificazione dei turni deve consentire l’effettiva realizzazione degli orari annui, la regolare
fruizione delle ferie, la sistematica realizzazione dei piani di formazione e di addestramento, la
fruizione dei permessi previsti dalle leggi e dal contratto, nonché gli eventuali recuperi a vario
titolo maturati.
Alla luce di quanto sopra, si conviene che, al verificarsi delle variazioni organizzative e delle
circostanze sopra richiamate, verranno definiti in sede aziendale con la R.S.U., gli schemi di
turnazione delle squadre, al fine dell’applicazione dell’orario contrattuale annuo di lavoro con i
relativi riposi e che gli organici faranno riferimento ai seguenti parametri:
– Ferie 10%;
– Assenteismo (malattia e infortunio) 3% - 3,5%;
– Addestramento e formazione 2% - 3%;
– Permessi e recuperi a vario titolo 2%.
Si precisa che, per consentire i necessari addestramenti, i rimpiazzi dei lavoratori turnisti saranno
inseriti negli organici con tre mesi di anticipo.
Per la fruizione delle spettanze delle ferie individuali è necessario che nella programmazione dei
turni vengano sistematicamente pianificati:
– il periodo continuativo cosiddetto “estivo” che coincide con l’adozione di schemi di
turno conseguenti, esaminati con la R.S.U.;
– l’inserimento delle altre giornate di ferie nella pianificazione dei restanti periodi.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 85
Per aumentare la produttività e far fronte ad esigenze specifiche le Parti potranno modificare,
nella prosecuzione della sperimentazione, le giornate di lavoro per i turnisti sino a 244 giorni/
anno con il riproporzionamento del salario.
La modifica del numero annuo delle giornate di lavoro per i turnisti viene definita dall’azienda
che la rappresenta alla R.S.U. almeno 20 giorni prima della sua prevista attuazione. Seguirà il
confronto da concludersi entro i 20 giorni successivi, decorsi i quali le Parti sono libere di assumere
le iniziative più opportune, nel rispetto delle previsioni di legge e delle regolamentazioni delle
autorità di controllo.
Dal 1 gennaio 2017 le aziende che adegueranno l’orario a 244 giornate annue in assenza di
accordo sindacale, riconosceranno ai turnisti direttamente coinvolti - sulle 12,5 giornate eccedenti
ed esclusivamente per la vigenza di tale articolazione - un incremento pari all’8% sulle nuove
maggiorazioni concordate. Tale articolazione dovrà garantire la salvaguardia occupazionale, in
coerenza con quanto previsto al 3° capoverso del presente articolo.
I suddetti incrementi non rientrano nel computo della paga oraria per prestazioni di lavoro
straordinario e festivo.
Art. 25 - Compensi per lavoro in turno
La disciplina del lavoro in turno correla pienamente i compensi del lavoro in turno al disagio
delle prestazioni effettive, superando le indennità fisse mensili.
Ogni altro tipo di organizzazione degli orari di lavoro diverso dai turni di tipo A, B e C di cui
all’articolo 22 viene considerato come lavoro non in turno, e pertanto ricade sotto la disciplina
specifica dei “Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario” (art. 28).
Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo A si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, di cui all’art. 33:
maggiorazione feriale diurna 22%
maggiorazione feriale notturna 55%
maggiorazione domenicale e festiva diurna 35%
maggiorazione domenicale e festiva notturna 70%
Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo C si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente
prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria, di cui all’art. 33:
maggiorazione feriale diurna 17,3%
maggiorazione domenicale e festiva diurna 32%
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86 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
A livello aziendale saranno concordate percentuali di maggiorazioni per l’eventuale utilizzo del
turno B e per il turno degli avio rifornitori, in coerenza e proporzione con quelle individuate per
i turni di tipo A e C.
Tali maggiorazioni non rientrano nel computo della paga oraria per prestazioni di lavoro
straordinario e festivo, mentre sono cumulabili ai compensi previsti per gli stessi titoli (vedi
tabella esplicativa).
Esse sono corrisposte per le ore effettivamente lavorate in turno e in tali maggiorazioni è già
stata ricompresa pattiziamente, in via forfetaria e di miglior favore, la reale incidenza su tutti gli
istituti contrattuali.
Tali maggiorazioni per il lavoro in turno sono corrisposte anche ai turnisti addetti ai lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia.
Nei casi di addestramento/formazione, permessi sindacali e di impegno del turnista in attività
giornaliere, saranno mantenute le prassi vigenti a livello aziendale. In assenza di regolamentazione
aziendale, per tali fattispecie verrà riconosciuta la maggiorazione dell’12,5%.
In caso di prolungata assenza per malattia e infortunio extraprofessionale che si protragga
continuativamente oltre i 15 giorni lavorativi sarà corrisposta un’indennità pari al 16% della
retribuzione giornaliera dal 1° giorno di assenza.
Per le assenze in caso di infortunio, sarà riconosciuta la maggiorazione del 16%.
La maggiorazione del 16% sarà riconosciuta anche nei casi di fruizione dei permessi L. n. 104/92
solo per i lavoratori disabili e per i lavoratori che assistono i componenti del proprio nucleo
familiare. La fruizione di tali permessi sarà programmata con cadenza di norma mensile. In tutte
le altre causali di assenza non sarà erogata alcuna maggiorazione.
Il trattamento di cui al presente articolo non viene praticato nei confronti del lavoratore che
viene inserito in uno schema di turno per un periodo inferiore a 4 giorni. In questo caso, al
lavoratore sono dovute le normali maggiorazioni per le eventuali ore di lavoro notturno o festivo
di volta in volta prestate (vedi art. 28).
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 87
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI RICONOSCIUTE AL TURNISTA
Prestazioni effettuate nei:
Tipo A
Maggiorazione
quota oraria
ordinaria
Tipo C
Maggiorazione
quota oraria
ordinaria
Tutti
Ore ordinarie
lavorate
nelle festività
Tutti
Compenso
per ore lavoro
in straordinario
Turni giornalieri feriali 22 % 17,3 % - 125 %
Turni notturni feriali 55 % - - 165 %
Turni giornalieri domenicali (*) 35 % 32 % - 155 % (*)
Turni notturni domenicali (*) 70 % - - 175 % (*)
Nelle Festività Nazionali - art.30
Turni giornalieri 35 % 32 % 60 % 160 %
Turni notturni 70 % - 60 % 185 %
(*) Applicabile alternativamente alle domeniche o ad un numero equivalente di riposi (max. 52/anno).
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore vigenti a livello aziendale alla data del 30 settembre 2014.
Art. 26 – Uscita dal turno
È prevista l’uscita dal turno al verificarsi delle seguenti condizioni:
– riorganizzazione/esigenze aziendali;
– permanente inidoneità, accertata da istituti di diritto pubblico, per grave malattia, che
comporti l’utilizzo in attività non in turno.
Per i lavoratori a più alta anzianità di attività prestata in turno, verrà riconosciuto ad personam un
importo in cifra, secondo la seguente tabella, calcolato esclusivamente sulla media dei compensi
percepiti per lavoro in turno in applicazione dell’art. 25 del presente CCNL nei 3 anni precedenti
all’uscita dal turno. Con l’applicazione del nuovo sistema di compensi per il lavoro in turno alla voce
variabile dovrà aggiungersi la voce “Edr ex turni” ove presente.
Periodo di permanenza
in turno Percentuale
15 anni 25%
20 anni 35%
25 anni 50%
30 anni 65%
35 anni 80%
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88 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Ogni importo riconosciuto ai sensi dei precedenti commi viene comunque a cessare al momento
della maturazione dei requisiti pensionistici.
Per i dipendenti usciti dal turno, le aziende attueranno percorsi formativi finalizzati alla riconversione
professionale.
La suddetta indennità verrà a cessare al momento della maturazione dei requisiti pensionistici e
sarà assorbita esclusivamente in caso di reinserimento in lavoro in turno.
Restano confermate le condizioni di miglior favore derivanti da accordi locali.
Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 7 per il personale giornaliero
e tra le ore 22 e le ore 6 per il personale turnista.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle domeniche (o giornate corrispondenti di riposo
compensativo) e quello prestato nei giorni di festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 30.
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali e non di legge quello effettuato oltre i
limiti dell’orario normale giornaliero definito e comunque in situazioni di eccezionalità quali:
– mancato/ritardo cambio turno
– a fronte di eventi naturali eccezionali
– prevenzione impatti ambientali nel breve periodo
– lavori preparatori e/o complementari connessi con fermate o avviamento impianti
– prevenzione/mantenimento sicurezza
– rischio fermate imprevista/grave perdita di capacità
– verifiche prove straordinarie
– anomalie servizi ausiliari
– ripristino sistemi di controllo automatico
– continuità operazione critica non interrompibile
– inventari/bilanci mensili annuali.
Il lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro supplementare, straordinario, festivo e
notturno richiesto dall’azienda solo quando sussistano valide e comprovabili ragioni individuali
di impedimento.
Art. 28 - Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestata in ore notturne, ovvero nei giorni festivi, nei casi in
cui la legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta ai soli lavoratori non turnisti la
seguente aliquota della quota oraria di retribuzione:
– lavoro notturno: 35% per i lavoratori la cui attività si svolge normalmente e sistematicamente
di notte; 50% per tutti gli altri lavoratori;
– lavoro festivo: 50%.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 89
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria determinata dividendo
la retribuzione globale mensile per 174,5, moltiplicata per i seguenti coefficienti:
Diurno feriale (dalla 37h 40’ alla 39h settimanali) 1,10
Diurno feriale (dalla 39h settimanali) 1,25
Notturno feriale 1,65
Diurno domenicale 1,55
Notturno domenicale 1,75
Diurno festivo 1,60
Notturno festivo 1,85
Le prestazioni eccedenti l’orario settimanale definito sono regolamentate come segue:
– le maggiorazioni eccedenti la normale quota oraria del 100% saranno retribuite nel
mese di competenza;
– le quote orarie saranno accantonate nella misura del 50% nel conto ore (vedi art. 29);
– per il restante 50%, all’inizio di ogni anno il lavoratore manifesterà la propria volontà in
merito al pagamento o all’accantonamento nel conto ore.
Qualora il lavoratore decida per il pagamento, la corresponsione delle relative quote retributive
del 100% per le ore non accantonate avverrà nel mese di competenza.
Per i lavoratori aventi la qualifica di Quadro, il trattamento di cui ai commi precedenti del presente
articolo è assorbito nel trattamento economico globale annuo quale risulta per i particolari criteri
adottati nella determinazione del trattamento stesso anche in riferimento alle disposizioni di
legge sulla esclusione dalle limitazioni del normale orario di lavoro. Tuttavia, i compensi e le
maggiorazioni di cui ai commi precedenti sono riconosciuti ai precedenti lavoratori nel caso di
lavoro prestato in festività, in orario notturno oppure di sabato (o giornata corrispondente).
Art. 29 - Conto ore individuale
Nel conto ore confluiscono le prestazioni straordinarie per essere fruite in forma di riposo
compensativo, collettivamente o individualmente entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di maturazione.
L’utilizzazione delle ore accantonate, come riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere resa possibile tenendo
conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori potranno utilizzare i recuperi per motivi personali e per attività formative secondo
quanto previsto dalle relative norme contrattuali. Le ore accantonate saranno evidenziate nella
busta paga.
A livello aziendale, con il coinvolgimento della RSU, verranno svolti incontri periodici finalizzati
al monitoraggio del conto ore e all’individuazione di iniziative tese a consentirne la fruizione.
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90 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Qualora la fruizione delle ore accantonate non sia realizzata entro l’anno successivo a quello di
maturazione, l’azienda avrà la facoltà di liquidare le spettanze, fatta salva una riserva di 40 ore
procapite.
Restano salve le diverse modalità già individuate e quelle ulteriori che potranno negoziarsi in
sede aziendale con la RSU. Eventuali modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della
normativa del conto ore saranno valutate a livello aziendale con il coinvolgimento della RSU.
Art. 30 - Giorni festivi
Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge;
b) le seguenti festività:
– Capodanno (1° gennaio)
– Epifania (6 gennaio)
– Lunedì di Pasqua
– Anniversario della Liberazione (25 aprile)
– Festa del Lavoro (1° maggio)
– Festa della Repubblica (2 giugno)
– Assunzione (15 agosto)
– Ognissanti (1° novembre)
– Immacolata Concezione (8 dicembre)
– S. Natale (25 dicembre)
– S. Stefano (26 dicembre)
c) il giorno del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede di lavoro, presso cui il lavoratore
presta normalmente la sua opera, o la giornata sostitutiva individuata aziendalmente
per quelle località nelle quali la festività del Santo Patrono coincida normalmente con
una delle festività di cui alla lettera b).
Qualora le festività previste alle lettere b) e c) coincidano con la domenica, ai lavoratori giornalieri
e ai turnisti di tipo B saranno riconosciute altrettante giornate di “recupero festività coincidente
con la domenica”. Il trattamento di cui sopra verrà corrisposto anche ai lavoratori addetti ai turni
di tipo A e C, fermo restando che non è dovuto compenso nel caso di coincidenza di una delle
festività di cui alle lettere b) e c) con il giorno di riposo previsto dagli schemi di turno. Tali giornate
dovranno essere fruite inderogabilmente entro l’anno di maturazione per i lavoratori giornalieri,
mentre i turnisti potranno usufruirne entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
A partire dal 2025, nelle vigilie delle festività del 24 e del 31 dicembre saranno riconosciuti
permessi retribuiti aggiuntivi per i lavoratori giornalieri. Per i lavoratori non turnisti, le eventuali
prestazioni richieste dall’azienda in tali giornate verranno compensate con il riconoscimento
delle corrispondenti ore di lavoro straordinario feriale.
Per i lavoratori turnisti, quando vi sia prestazione per le intere giornate del 24 e 31 dicembre,
otto delle ore lavorative vengono convenzionalmente considerate come straordinarie diurne
feriali, per ciascuno dei turni della giornata medesima.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 91
Le festività di cui alle lettere b) e c) saranno integrate, modificate e sostituite con quelle che
verranno eventualmente riconosciute a norma di legge.
Il lavoratore turnista per il quale lo schema di turno preveda la presenza in una festività di cui
alla lettera b) e c)percepirà per ciascuna ora ordinaria lavorata, oltre alle maggiorazioni per turni
festivi, anche la maggiorazione del 60%.
Art. 31 - Ferie
Di norma le ferie dovranno essere integralmente fruite nel corso dell’anno di maturazione, salvo
esigenze aziendali che richiedano un differimento del periodo di fruizione e comunque non oltre
il 31 marzo dell’anno successivo.
I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale
retribuzione, come di seguito specificato:
– per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi;
– per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
A far data da gennaio 2026, per coloro che si troveranno [in qualsiasi mese dell’anno] ad aver
soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:
• Anzianità aziendale superiore ai 5 anni
• Azzeramento, entro il 31 marzo, di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31
dicembre dell’anno precedente
verrà anticipata contestualmente la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto
per una anzianità superiore ai 10 anni.
In caso di mancato azzeramento delle ferie al 31 marzo dell’anno di raggiungimento dell’anzianità
aziendale pari a 5 anni, l’anticipazione della maturazione pro quota del successivo scaglione potrà
essere riconosciuta al raggiungimento dell’anzianità aziendale pari a 6 anni (o 7/8/9 anni) sempre
in caso di azzeramento al 31 marzo di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre
dell’anno precedente.
A partire da Gennaio 2028, fermo restando l’azzeramento delle ferie residue come sopra indicato,
l’accesso al nuovo scaglione di ferie verrà anticipato ai 3 anni di anzianità aziendale.
Le aziende saranno impegnate a realizzare le condizioni per cui i lavoratori debbano essere in
grado di fruire dello smaltimento delle ferie, anche attraverso apposita comunicazione relativa
al numero di spettanze residue da programmare.
La giornata del sabato viene considerata non lavorativa agli effetti delle ferie.
I giorni festivi di cui all’art. 30 non sono computabili come giornate di ferie.
Il periodo di fruizione individuale delle ferie dell’anno viene programmato di comune accordo,
contemperando le esigenze produttive e di servizio delle singole unità, con gli interessi dei
lavoratori al fine di conciliare il tempo di lavoro e la vita privata.
A livello aziendale, le parti potranno verificare l’andamento delle ferie per individuare particolari
iniziative tese a consentirne la fruizione collettiva nei termini contrattuali. Al riguardo, le parti
convengono di istituire un processo di confronto sindacale che prevede tempi e interlocuzioni
certi. Tale confronto dovrà esaurirsi entro 25 giorni che decorreranno dalla data individuata
per il primo incontro tra le parti. Decorso tale termine, le parti saranno libere di assumere le
iniziative più opportune.
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92 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e, su richiesta del lavoratore, almeno
due settimane saranno consecutive.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sarà corrisposta una indennità sostitutiva
commisurata a tante quote giornaliere (ventunesimi) della retribuzione quante sono le giornate
di ferie non fruite.
Le frazioni di dodicesimo pari o superiori a mezzo mese vanno considerate come mese intero,
quelle inferiori vanno trascurate.
Gli eventuali periodi di assenza per malattia o infortunio vengono considerati utili ai fini della
maturazione delle ferie nel limite dei primi sei mesi.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta
a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per
l’eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse.
In caso di interruzione delle ferie per malattia è obbligatorio presentare regolare certificazione
medica.
Il periodo di ferie non può coincidere con quello di preavviso.
È consentita la cessione a titolo gratuito delle ferie e dei riposi maturati da parte di ogni
lavoratore, fermo restando i diritti di cui al D. Lgs. n. 66/2003 ai colleghi dipendenti dallo stesso
datore di lavoro al fine di consentire loro di assistere i figli minori, che per particolari condizioni
di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e
secondo le modalità concordate con l’azienda.
Cessione a titolo gratuito delle ferie
L’art. 24 del D. Lgs. n. 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l’istituto della cessione delle ferie.
Le Parti convengono di promuovere a livello aziendale, con articolazione sui singoli siti, la
presente regolamentazione, in attuazione della disposizione legislativa citata.
Il dipendente, su base volontaria e a titolo gratuito, può cedere, in tutto o in parte, ad altro
dipendente le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane
annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003
in materia di ferie.
Possono fruire di tale istituto i dipendenti:
con figli minori che necessitano di cure costanti (di cui all’art. 24 D.Lgs. 151/2015)
con figli maggiorenni gravemente ammalati che necessitano di cure costanti
e che abbiano esaurito il periodo di comporto
Le ferie solidali possono essere attivate altresì dalle donne vittime di violenza, fermo restando il
rispetto della privacy, per i genitori ed i familiari conviventi.
A titolo esemplificativo vengono individuate le seguenti patologie:
Patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche
Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 93
Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario
La procedura da seguire per la fruizione delle suddette ferie è la seguente:
– Il dipendente, che necessita delle ferie solidali e che ne abbia i requisiti, presenta la richiesta
scritta alla Direzione del Personale, anche per il tramite della RSU, presentando apposita
documentazione rilasciata da idonea struttura sanitaria che certifichi la sussistenza di una
delle patologie previste per un periodo massimo complessivo pari a 30 giorni lavorativi;
– l’azienda informa il personale del sito interessato dell’esigenza espressa dal dipendente,
garantendo il suo anonimato;
– i dipendenti, che aderiscono volontariamente alla richiesta, comunicano la propria
decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere; ogni
ricerca di ferie solidali si estingue il mese successivo a quello di avanzamento della richiesta;
– se i giorni di ferie o riposo offerti superino quelli richiesti dal dipendente, la cessione è
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti;
– se i giorni di ferie o riposo offerti siano inferiori a quelli richiesti e le richieste siano di più
dipendenti, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti;
– il dipendente può fruire delle ferie e giornate cedute, soltanto dopo la completa
fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei
riposi compensativi eventualmente maturati (C.O.I.);
– qualora vengano meno le condizioni per la fruizione delle ferie e giornate offerti, prima
della fruizione totale o parziale, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti,
secondo un criterio di proporzionalità.
- Data la natura solidaristica del sistema, un giorno di ferie ceduto equivale a un giorno
di ferie acquisito, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale del lavoratore
cedente o beneficiario. Non si applicano distinzioni di valore tra ferie cedute da quadri,
impiegati o operai.
- Le ferie cedute dovranno essere utilizzate entro i successivi tre mesi dalla messa a
disposizione o in alternativa entro le tempistiche individuate tramite la contrattazione
di secondo livello.
Le operazioni di raccolta e di assegnazione delle giornate di ferie cedute saranno effettuate nel
rispetto della normativa sui dati personali prevista dalle norme vigenti.
Restano salve le diverse modalità già individuate o quelle ulteriori che potranno negoziarsi in
sede aziendale.
Art. 32 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
La retribuzione globale annua viene erogata in 14 mensilità. La retribuzione globale mensile è
costituita da:
– Minimo tabellare;
– Livello di C.R.E.A;
– Ex scatti di anzianità non assorbibili (rinnovo CCNL 22.01.2013);
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94 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
– Eventuale indennità di funzione;
– Eventuali aumenti di merito;
– Eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare.
Costituiscono competenze aggiuntive, e quindi sono escluse dal conteggio della retribuzione
globale mensile, le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze e condizioni.
Art. 33 - Determinazione della quota oraria e della quota giornaliera
La quota oraria è determinata dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5. La quota
giornaliera è determinata dividendo la retribuzione stessa per 21, ove non diversamente indicato.
Art. 34 - Retribuzione Tabellare (Minimo di livello e Livello C.R.E.A.)
Per agevolare l’integrazione tra i diversi business, in un quadro comune, e sostenere l’attrattività
del CCNL, le Parti intendono rispondere alle specificità presenti nel settore individuando
soluzioni compatibili con il loro grado di redditività. Convengono, pertanto, di introdurre una
differenziazione degli incrementi salariali, come da tabelle allegate.
Si riportano al termine del presente articolo le retribuzioni tabellari per il CCNL Energia e Petrolio e per
il settore dell’industria Gas. Le differenziazioni salariali presenti non sono strutturali, ma contingenti.
Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.) del CCNL
Il Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.) è costituito dal T.E.M. e dai trattamenti economici
riconosciuti dal CCNL e comuni a tutti i lavoratori del settore; per il livello nazionale include
l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e l’assicurazione contro la
premorienza e l’invalidità permanente da malattia.
1. Trattamento Economico Minimo (T.E.M.)
Le Parti confermano, con il presente rinnovo, l’adozione del modello contrattuale che prevede il
meccanismo di adeguamento della retribuzione agli scostamenti inflattivi (confronto tra l’inflazione
prevista e l’inflazione effettiva secondo il metodo di calcolo “ex ante”) in funzione degli scostamenti
registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri della Comunità
Europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’ISTAT.
Le decorrenze degli incrementi mensili del TEM stabilite dal presente CCNL potranno essere
posticipate, con accordo sindacale aziendale, fino a un massimo di sei mesi in caso di crisi
aziendale e di start-up. Il posticipo non potrà comunque superare la vigenza contrattuale.
2. Elemento Distinto della Retribuzione IPCA (E.D.R. IPCA)
Le Parti confermano la necessità di mantenere l’elemento distinto della retribuzione (EDR). Tale
elemento svolgerà, nel corso della vigenza contrattuale, il ruolo di ammortizzatore degli scostamenti
inflattivi, come voce compensativa degli scostamenti negativi o positivi tra inflazione prevista e
inflazione reale, permettendo di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei costi e
dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL.
L’Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) è erogato per il numero di mensilità previste dal
CCNL, secondo gli importi riportati nella tabella dedicata.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 95
Le Parti si danno atto che, fatta eccezione per quanto sopra stabilito, hanno inteso definire tali importi
in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno riflessi su altri istituti contrattuali e/o di
legge, diretti e/o indiretti in genere, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’E.D.R. è riconosciuto negli importi definiti indipendentemente dalle assenze del lavoratore, nel
corso del mese, salvo i casi che non comportino alcuna retribuzione in capo al datore di lavoro
per l’intero mese.
Considerato che l’ISTAT pubblica una sola volta l’anno, a maggio/giugno, il consuntivo dell’anno
precedente e le previsioni per l’anno in corso e successivi, la verifica degli eventuali scostamenti
tra inflazione prevista e inflazione reale si opererà nel mese di giugno.
Le Parti concordano di procedere a un riallineamento degli scostamenti con le seguenti modalità
e tempistiche:
1) per il biennio 2025-2026, la verifica sarà effettuata nel giugno 2027 e l’adeguamento,
nel caso di scostamenti nei singoli anni considerati superiori allo 0,5%, sarà realizzato
nel mese di luglio 2027:
a) prelevando dall’E.D.R. (fino a capienza) gli importi da inserire nel TEM nel caso di
scostamenti positivi (inflazione superiore a quella prevista);
b) inserendo nell’E.D.R. gli importi scorporati dall’incremento del TEM previsto a luglio
2027, nel caso di scostamenti negativi (inflazione reale inferiore a quella prevista);
2) Nel Giugno 2028, sarà effettuata la verifica con riferimento ai tre anni di vigenza
contrattuale (2025 – 2026 – 2027) e, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente già
realizzati, secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, le Parti
definiranno un intervento complessivo di riallineamento.
Nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL:
a) saranno regolati eventuali residui degli adeguamenti determinati da insufficiente
capienza di E.D.R e incrementi del TEM;
b) sarà valutato alla luce degli andamenti settoriali presenti nel campo di applicazione
del CCNL, dell’andamento inflattivo e del correlato importo dell’E.D.R., un eventuale
incremento di tale voce retributiva.
Importi mensili dell’Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) validi per i trattamenti
economici minimi del CCNL
LIV.
EDR 01.03.25 EDR 01.07.25 EDR 01.01.26
1 46,91 60,71 70,37
2 42,48 54,98 63,73
3 38,47 49,79 57,71
4 34,00 44,00 51,00
5 29,82 38,59 44,73
6 25,94 33,57 38,91
Restano salvi i meccanismi previsti al punto 2 del presente articolo.
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96 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
3. Altri trattamenti demandati alla contrattazione collettiva nazionale;
4. Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fasie);
5. Fondo di previdenza complementare (Fondenergia).
Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.) - Aziendale
Sono ricompresi gli istituti previsti al punto c. Assetti contrattuali della Parte I, Sezione A, del
presente CCNL, nella parte relativa alla contrattazione aziendale.
***
Le Parti concordano che l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2025– 2027 risulta
pertanto costituito dalle seguenti componenti:
1) Incremento dei minimi e EDR
Le Parti, in considerazione di quanto stabilito dall’accordo del 31.07.2024, condividono di
allocare i 134,00 euro dello scostamento inflativo 2022-2023 secondo le seguenti modalità:
- 100,00 euro sui Minimi da gennaio 2025
- 34,00 euro su EDR da marzo 2025
Relativamente al solo ricalcolo delle quote variabili legate alla retroattività dei 100,00€, le
Parti concordano che per le difficoltà amministrative correlate le aziende avranno tempo fino
al 31.12.2025 per la corresponsione di tali importi.
Gli adeguamenti, secondo le decorrenze indicate per il triennio di vigenza 2025-2027, saranno
erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sulla
presente ipotesi di accordo:
- 30,00 euro da dicembre 2025
- 20,00 euro da gennaio 2026
- 7,00 euro da gennaio 2026 sull’EDR
- 55,00 euro da luglio 2026
- 65,00 euro da luglio 2027
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 97
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
01.01.2025 01.07.2025 01.12.2025 01.01.2026 01.07.2026 01.07.2027
Livello C.R.E.A. Par. Minimi C.R.E.A. Minimi Minimi Minimi Minimi Minimi
1
5
180,85 3527,35
453,26
3513,55 3554,94 3582,54 3658,42 3748,10
4 362,61
3 271,96
2 181,31
1 90,65
2
4
163,79 3194,54
271,97
3182,05 3219,54 3244,53 3313,25 3394,47
3 203,98
2 135,98
1 67,99
3
4
148,33 2893,05
243,72
2881,73 2915,68 2938,31 3000,55 3074,11
3 182,79
2 121,86
1 60,93
4
4
131,08 2556,61
213,57
2546,61 2576,61 2596,61 2651,61 2716,61
3 160,18
2 106,79
1 53,39
5
4
114,95 2242,00
181,33
2233,24 2259,54 2277,08 2325,31 2382,32
3 136
2 90,66
1 45,33
0 0
6 0 100 1950,43 0 1942,80 1965,69 1980,95 2022,90 2072,49
Il valore punto al quale viene rinnovato il presente CCNL è di 29,54 e prevede una rivalutazione
nel periodo di vigenza contrattuale.
Per il settore ingegneria e costruzioni, limitatamente ai primi 3 anni, l’ammontare del minimo di
categoria e del livello di C.R.E.A. per i lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, sarà pari all’85,5%
dei valori previsti. Data la natura dell’attività e le caratteristiche professionali dei lavoratori ai
quali può essere applicata tale previsione, si esclude la possibilità della applicabilità di questa
regolamentazione eccezionale al contratto di apprendistato.
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98 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 35 - Indennità di funzione
Ai lavoratori con qualifica di quadro viene attribuita una indennità di funzione pari a 190,00 euro
per 14 mensilità, che fa parte integrante dei trattamenti economici.
A partire da gennaio 2027, tale indennità sarà elevata a 200,00 euro.
Art. 36 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori nel mese di dicembre una tredicesima mensilità
e nel mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla sola retribuzione globale mensile,
così come definita nell’art. 32, percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno
corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio
nel periodo annuale cui ciascuna di essa si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni
verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Le modalità di calcolo delle mensilità, comprese le modalità di accumulo e pagamento, fatte
salve eventuali prassi aziendali consolidate, saranno definite come di seguito:
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre;
la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno.
Art. 37 – Premio di produttività/Premio di partecipazione
Il premio di produttività/partecipazione potrà essere negoziato, tenendo conto dell’andamento
economico dell’impresa, sia a livello aziendale, che di unità produttiva o di comparto. Il premio di
produttività sarà variabile in quanto collegato alla realizzazione di obiettivi e programmi concordati
di miglioramento di produttività, efficienza, qualità, andamento economico, produttivo, ecc.
A tal fine verranno definiti obiettivi e parametri di riferimento, anche differenziati, ai cui risultati
saranno collegate le erogazioni da corrispondere a consuntivo dell’esercizio di riferimento.
Nel corso degli incontri le parti valuteranno le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue
prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive
della competitività e delle condizioni di redditività.
Le erogazioni concordate avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi delle retri-
buzione in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento e conseguentemente
alla loro intrinseca variabilità.
Gli accordi dovranno tenere conto delle norme di legge emanate in materia di regime contributivo
e previdenziale delle erogazioni in questione.
Gli accordi aziendali in questione avranno durata triennale.
Ove non diversamente previsto, i premi verranno erogati anche nel caso di assenze con diritto
alla retribuzione.
Nota a verbale:
Le parti convengono che, ove non previsto, nella contrattazione aziendale siano stabilite modalità
per la erogazione di quote del premio per rapporti di lavoro inferiori all’anno, individuando anche
i criteri della determinazione anticipata dei valori.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 99
Art. 38 - Indennità di trasporto
Qualora la località ove il lavoratore presta normalmente la sua opera disti almeno 5 km dal
perimetro del più vicino centro abitato e non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi
pubblici di trasporto che colleghino la località stessa col predetto centro, tale che il lavoratore
debba recarsi al luogo di lavoro con i propri mezzi, la situazione sarà esaminata in sede aziendale
nell’ambito della contrattazione di tale livello ai fini dell’eventuale individuazione dell’indennità.
La norma di cui sopra non si applica al personale addetto ad attività o cantieri che, per esigenze
di carattere tecnico, siano soggetti a trasferimenti.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Art. 39 - Indennità di reperibilità
La reperibilità è una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla
prestazione lavorativa che presuppone modalità organizzate e non rientra nell’orario di lavoro.
Al lavoratore al quale l’azienda richieda di essere reperibile, per eventuali prestazioni oltre il normale
orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi tramite accordo aziendale e da corrispondersi
per la durata dell’impegno di reperibilità. L’obbligo di reperibilità dovrà risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte a nessun effetto della retribuzione.
Ove il lavoratore sia chiamato ad intervenire durante la reperibilità, il riposo giornaliero
potrà essere fruito anche in modo frazionato. Se, a causa degli interventi effettuati, il riposo
risulti inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24, il lavoratore fruirà di periodi di riposo
compensativo, collocati concordemente con l’azienda, fino a concorrenza delle suddette 11 ore
di riposo giornaliero.
Art. 40 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere
Qualora le peculiari condizioni logistiche e di turnazione in cui si svolgono le attività di ricerca e
perforazione petrolifera lo richiedano, si determineranno in sede aziendale particolari indennità,
anche al fine di garantire continuità operativa e tecnico-produttiva, nonché integrità degli asset
di riferimento.
Art. 41 - Trasferimenti
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto e con un congruo preavviso.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità
e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede
di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione
il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità
dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Al lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di
residenza o di domicilio, deve essere corrisposto il rimborso di viaggio e di trasporto per sé e per
le persone di famiglia conviventi e per gli effetti domestici (mobilia, bagagli, ecc.), nei limiti della
normalità, previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
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100 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
All’atto del trasferimento viene corrisposta al lavoratore un’indennità di trasferimento pari a una
mensilità della retribuzione più 10/30 della retribuzione mensile medesima per ogni familiare a
carico che segua il lavoratore nel trasferimento. Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle
eventuali spese, effettivamente sostenute per anticipata risoluzione del contratto di locazione
dell’abitazione riconsegnata a causa del trasferimento, sempre che:
– la durata ed il relativo canone risultino da contratto regolarmente registrato;
– il contratto di durata superiore all’anno sia stato preventivamente autorizzato dall’azienda
oppure contenga un’espressa clausola che consenta all’azienda stessa di subentrare in
luogo del lavoratore per dare in locazione l’alloggio ad un altro lavoratore.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio
e trasporto nei limiti convenuti attraverso opportuni accordi aziendali.
Il singolo lavoratore a cui venga proposta una assegnazione contrattuale all’estero potrà farsi
assistere dalla R.S.U. per le implicazioni riguardanti la posizione professionale.
Art. 42 - Trasferte
L’azienda in relazione alle esigenze di servizio può inviare il lavoratore in trasferta fuori della sua
abituale sede di lavoro.
Al lavoratore in trasferta l’azienda corrisponde:
– il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute utilizzando i normali mezzi di
trasporto;
– il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio debitamente e formalmente
documentate nei limiti della normalità;
– il rimborso delle altre eventuali spese vive, necessarie per l’espletamento della missione.
Il lavoratore è tenuto a esibire formale e idonea dettagliata documentazione relativa alle spese
medesime.
È facoltà dell’azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto ed alloggio con la corresponsione
di massimali giornalieri, da determinarsi nell’ambito della contrattazione aziendale, tenuto conto
dei vari livelli di lavoratori e del relativo trattamento economico, della durata della trasferta e
delle località in cui il lavoratore viene inviato in trasferta.
Al lavoratore viene corrisposta, per ogni giornata di trasferta, un’indennità del 24% calcolata su
Minimo e C.R.E.A.
Ai fini di tale indennità viene considerata come trasferta ogni missione fuori della normale sede
di lavoro che, quanto alla durata, superi una intera giornata o, nell’ambito di una sola giornata,
superi le dodici ore.
L’indennità di trasferta viene liquidata in quote giornaliere indivisibili. Il computo viene effettuato,
per durata, come segue:
– da 0 a 12 ore: nessuna quota;
– da oltre 12 ore fino a 36 ore: una quota;
– da oltre 36 fino a 60 ore: due quote, ecc.
Sarà comunque liquidato un numero di quote non inferiore al numero dei pernottamenti.
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PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 101
Quando la durata della trasferta superi le 15 ore senza che vi sia pernottamento, verrà liquidata
una quota e mezza dell’indennità di trasferta.
Quando la trasferta abbia inizio prima delle ore 18.00 o termini dopo le ore 13.00 in giornata non
lavorativa sarà riconosciuta una quota aggiuntiva dell’indennità di cui sopra.
L’indennità di cui sopra compensa le spese non documentabili, nonché eventuali anticipazioni e
protrazioni dell’orario di lavoro derivanti dall’espletamento della trasferta.
L’indennità di trasferta, nonché i trattamenti di rimborso spese, non fanno parte della retribuzione
ad alcun effetto.
Per il personale che va in trasferta trova applicazione l’articolazione dell’orario di lavoro (anche
su turni) applicato al personale addetto stabilmente al sito di destinazione.
Quando siano richieste al lavoratore prestazioni effettive oltre la durata del normale orario
di lavoro giornaliero nella sede di trasferta, tali prestazioni vanno considerate come lavoro
straordinario e sono pertanto regolate dall’art. 28.
La normativa sopra definita non è applicabile al personale commerciale e tecnico esterno, per le
caratteristiche intrinseche della loro attività.
Il trattamento particolare onnicomprensivo, anche collettivo, per particolari gruppi di lavoratori
o attività specifiche, che non fa parte ad alcun effetto della retribuzione, per le trasferte di
particolare natura o durata, incluse le missioni all’estero che comportino significativi disagi
per i lavoratori, è demandato a livello aziendale. In questi casi ovviamente non si darà luogo ai
trattamenti previsti dal presente articolo.
Si intendono comunque salvaguardati eventuali trattamenti aziendali di miglior favore.
Art. 42 bis - Mobilità internazionale
Le parti concordano che il ricorso al lavoro all’estero costituisce uno strumento a supporto dello
sviluppo delle attività di business delle aziende del settore e di valorizzazione delle esperienze
professionali dei lavoratori.
Il mercato altamente competitivo necessità, infatti, di una flessibilità di impiego a livello
internazionale e della integrazione delle competenze e delle opportunità di business tra le
diverse realtà geografiche in cui vengono svolte le attività delle imprese.
In relazione a quanto sopra, le Parti concordano sull’opportunità di favorire la mobilità del
personale per l’esecuzione del lavoro all’estero; ai lavoratori che saranno assegnati alla mobilità
internazionale sarà data adeguata informazione per prepararsi all’esperienza internazionale e a
ciò che essa rappresenta, in particolare in merito agli aspetti di salute e sicurezza.
Ai lavoratori assegnati all’estero non sarà sospeso il versamento dei contributi associativi e
sindacali e gli stessi potranno fruire dell’assistenza sindacale nelle fasi precedenti e successive al
periodo di lavoro all’estero.
Ai lavoratori assegnati all’estero sarà riconosciuta l’anzianità di servizio pari alla durata del
periodo di svolgimento dell’attività all’estero anche se collocati in aspettativa temporanea per
l’estero, quale trattamento di miglior favore.
Relativamente al calcolo della quota annua di trattamento di fine rapporto da accantonare,
quest’ultima continuerà ad essere effettuata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52, sulla
base della retribuzione che il lavoratore in distacco estero avrebbe percepito qualora avesse
prestato la sua attività lavorativa in Italia.
Le Organizzazioni Sindacali potranno segnalare alle funzioni aziendali interessate eventuali
situazioni di particolare e oggettiva rilevanza. Con riferimento alla tutela dell’attività sindacale,
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102 PARTE III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
che riguarda tutti i lavoratori, le Parti condividono che i lavoratori con contratto estero potranno
ricevere le dovute informazioni attraverso specifici canali di contatto sindacali individuati dalle
organizzazioni sindacali e dalle aziende.
I lavoratori assegnati all’estero fruiranno delle coperture previdenziali e assicurative secondo
quanto previsto dalle normative vigenti, e rimarranno iscritti al fondo di previdenza complementare
Fondenergia.
Sarà inoltre garantita l’assistenza sanitaria, operata indirettamente o direttamente all’estero, e
verrà mantenuta l’iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fasie.
Le Parti, considerata la particolare complessità del tema e le recenti evoluzioni organizzative,
concordano di istituire una commissione bilaterale con l’obiettivo di approfondire le modalità
di coinvolgimento sindacale per i lavoratori con contratto estero. La commissione analizzerà
le specificità legate a tale categoria di lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei
diritti sindacali, alle forme di rappresentanza e alle modalità di comunicazione e accesso alle
informazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni condivise che garantiscano un’adeguata
tutela e valorizzazione del loro ruolo nel contesto internazionale.
Art. 43 - Altri trattamenti
Mensa
Si precisa che quanto previsto dall’ Allegato 1 - parte prima - del CCNL Energia Eni 29 novembre
1994 -Mensa - deve considerarsi confermato nella sua interezza quale accordo aziendale. In
allegato al presente CCNL si riporta l’accordo sopra indicato.
Indennità speciale di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili
Omissis
Chiamata fuori orario
Quanto previsto dall’art. 47 - CCNL Energia Eni 29 novembre 1994 - nonché quanto specificamente
concordato in sede locale, deve considerarsi confermato quale accordo aziendale per le aziende
dell’area contrattuale ex Energia Eni alla data del 14.03.2002.
Nota a verbale sul calcolo delle indennità:
Fermo restando che le varie indennità legate alla paga oraria continueranno ad essere calcolate sulla
paga oraria come determinata dal presente accordo, gli importi in vigore al 31.12.1999 collegati
agli istituti a vario titolo definiti e precedentemente calcolati sul solo istituto dei minimi tabellari,
saranno aumentati esclusivamente in relazione ai valori derivanti dagli aumenti contrattuali.
Edr ex art. 36 CCNL 22 gennaio 2013
Con riferimento alle previsioni dell’art. 36 CCNL Energia e Petrolio 22 gennaio 2013 le parti, al solo
fine di dirimere la tematica relativa ai 24 esimi maturandi degli aumenti periodici di anzianità e nel
comune intento di pervenire ad una definitiva cessazione degli effetti derivanti dall’abrogazione
del citato art. 36, convengono di corrispondere, in favore di quei lavoratori in servizio alla data
del presente accordo e che, al 31 dicembre 2015 avevano in maturazione i 24esimi pro quota, un
importo omnicomprensivo a titolo di “EDR ex art. 36 CCNL 22 gennaio 2013” – utile ai soli fini del
TFR – pari a 5 euro lordi mensili su 12 mensilità, con decorrenza 1.1.2018.
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PARTE IV - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 103
Parte IV
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 44 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della L. n. 300/1970, il lavoratore impossibilitato a
prestare la propria attività per malattia o infortunio extra professionale, è tenuto a:
1. Avvertire l’ Azienda il giorno stesso dell’inizio della malattia o della sua prosecuzione,
all’inizio del normale orario di lavoro, salvi i casi di forza maggiore e comunicare
all’ Azienda medesima il numero di protocollo del certificato telematico inviato dal
medico curante, il giorno stesso dell’emissione e comunque entro il secondo giorno
dall’inizio dell’assenza o della sua prosecuzione (art. 1, co. 149, L. n. 311/2004). Tale
comunicazione va effettuata dal lavoratore mediante l’utilizzo di posta elettronica
o sms o secondo le modalità indicate dall’ Azienda. Ove il certificato telematico non
possa essere emesso o trasmesso, il lavoratore è tenuto a far pervenire all’ Azienda
medesima al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall’inizio
dell’assenza la certificazione medica cartacea attestante lo stato di malattia e
l’impossibilità della trasmissione/emissione della certificazione telematica;
2. Comunicare preventivamente all’ Azienda ogni mutamento di indirizzo, anche se
temporaneo, durante il periodo di malattia o di infortunio non professionale, salvo
giustificato impedimento;
3. Trovarsi nel proprio domicilio, o in quello che preciserà contestualmente alla
comunicazione di malattia, disponibile per i controlli per l’accertamento dello stato
di malattia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti
i giorni, compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite
da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali. Sono fatte salve le
eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni
ed accertamenti specialistici, nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà
preventiva informazione all’azienda;
4. Comunicare e giustificare l’eventuale prosecuzione dello stato di malattia nei tempi e
secondo le modalità previste dai punti precedenti.
In mancanza di tali comunicazioni, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento,
l’assenza si considera ingiustificata.
L’ Azienda, a norma dell’art. 5 della legge 20.5.1970 n. 300, ha facoltà di far sottoporre il lavoratore
assente per causa di malattia o infortunio a visite di controllo sia durante tutta la durata dell’assenza,
sia al momento del rientro in servizio, per accertare l’avvenuta guarigione.
Al lavoratore che si rifiuti di sottoporsi alla visita effettuata secondo le procedure previste nei
paragrafi precedenti, o che comunque risulti ingiustificatamente assente all’indirizzo fornito in
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104 PARTE IV - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
occasione della visita medica, possono essere inflitti, secondo le circostanze, i provvedimenti di
cui all’ art. 55 del presente contratto.
Il tempo necessario agli accertamenti dell’avvenuta guarigione viene considerato periodo
di assenza per malattia; tuttavia non viene computato ai fini della conservazione del posto e
comporta la corresponsione della retribuzione.
Al termine del periodo di assenza per malattia o infortunio non professionali il lavoratore deve
presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
Art. 45 - Infortuni e malattie professionali
Per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso in casi di infortunio e malattia
professionali si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere
denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere
prestate le previste cure di primo soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Il lavoratore è obbligato a dare immediatamente notizia di qualsiasi infortunio che gli accada,
anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, nonché a denunciare allo stesso datore la
malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal
diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia. Tenuto conto della normativa
vigente in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sulla lavoro e le malattie
professionali, i lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato,
la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta un malessere, deve immediatamente avvertire il
proprio superiore diretto per i provvedimenti del caso.
Nel caso di malattia o infortunio professionali, il lavoratore deve attenersi a tutte le istruzioni
previste dall’art. 44.
Ad esso compete il trattamento previsto dall’art. 47. L’azienda ha facoltà di fare accertare a
norma di legge l’avvenuta guarigione.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso
nel caso di infortunio di altri, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede
di lavoro.
Art. 46 - Conservazione del posto durante l’assenza per malattia o infortunio
Al lavoratore in prova in caso di assenza per malattia o infortunio extraprofessionali, si applica
la seguente disciplina:
a) se l’assenza inizia durante la prima metà del periodo di prova, le Parti possono esercitare
la facoltà di recesso;
b) se l’assenza inizia nella seconda metà del periodo di prova, l’azienda garantisce la
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 30 giorni di calendario.
In caso di assenza per malattia o infortunio extraprofessionale, l’azienda garantisce al lavoratore
non in prova la conservazione del posto per:
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PARTE IV - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 105
Anzianità fino
a 5 anni
Anzianità oltre
5 e fino a 10 anni
Anzianità oltre
10 anni
Periodo di comporto
continuativo 7 mesi 10 mesi 12 mesi
Periodo di comporto
non continuativo 9 mesi in un anno 12 mesi in 18 mesi 18 mesi in 27 mesi
Nei casi di malattia e infortunio professionali, l’azienda garantisce la conservazione del posto:
a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale i lavoratori
percepiscono l’indennità per inabilità temporanea, secondo quanto previsto dalla legge;
b) in caso di infortunio professionale, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio
del certificato medico definitivo da parte dell’istituto assicuratore;
c) in caso di malattia tubercolare, per la conservazione del posto valgono le disposizioni di
legge in materia.
Al lavoratore che si ammala o si infortuna dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di
licenziamento, è dovuto il trattamento economico solo fino alla scadenza del preavviso stesso.
Se il perdurare della malattia oltre i termini indicati non consente la ripresa del servizio, il lavoratore
– purché abbia superato il periodo di prova – può risolvere il contratto di lavoro con diritto al
trattamento di fine rapporto, ma senza preavviso.
Superato il periodo di conservazione del posto, l’azienda risolve il rapporto di lavoro
corrispondendo al lavoratore non in prova il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva
del preavviso. Ove ciò non avvenga, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità
agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Nei casi di patologie oncologiche e degenerative, ai fini del presente articolo, i relativi periodi
di assenza per malattia non sono computati ai fini del periodo di comporto, garantendo così al
lavoratore la conservazione del posto di lavoro oltre i limiti temporali previsti.
Art. 47 - Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio
Al lavoratore in prova assente per malattia o infortunio extra professionale, sempre che abbia
superato la metà del periodo di prova, viene assicurata l’intera retribuzione per il periodo
massimo di 30 giorni di calendario (vedi art. 46).
Durante i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui all’articolo precedente, è assicurato
al lavoratore non in prova, assente per malattia o infortunio, un trattamento economico pari ad
anzianità:
Anzianità fino a
5 anni
Anzianità oltre
i 5 e fino a 10 anni
Anzianità oltre
10 anni
Periodo di comporto
continuativo
Primi 4 mesi al 100% RGM
Successivi 3 mesi
al 50% RGM
Primi 6 mesi al 100% RGM
Successivi 4 mesi
al 50% RGM
Primi 8 mesi al 100% RGM
Successivi 4 mesi
al 50% RGM
Periodo di comporto
non continuativo
5,5 mensilità nell’arco di 9
mesi consecutivi
8 mensilità nell’arco di 12
mesi consecutivi
10 mensilità nell’arco di 18
mesi consecutivi
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106 PARTE IV - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Alla Retribuzione Globale Mensile (RGM) si aggiunge quanto previsto dall’art. 25 per il lavoro in turno.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e di infortunio, previsti dalla
regolamentazione legislativa vigente in materia, si procederà come segue:
a) per i lavoratori per i quali in caso di malattia extra professionale sia prevista la
prestazione economica da parte dell’Inps, l’azienda - cessando per tutto il periodo
di malattia e infortunio professionali o extra professionali la corresponsione
della normale retribuzione - assicura il trattamento economico precedentemente
indicato mediante opportuna integrazione delle indennità normalmente corrisposte
dall’Inps (compreso il caso di ricovero ospedale) e dall’INAIL. L’azienda concede
anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico di malattia, secondo
il disposto delle norme di legge vigenti in materia;
b) per gli altri lavoratori - poiché il trattamento economico di cui al presente articolo
non è cumulabile con le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori - gli importi
delle indennità eventualmente liquidate dagli Istituti (indennità temporanea Inail
per i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; indennità
Inps per il caso di assenza per malattia tubercolare, ed eventuali altre) devono
essere immediatamente versati all’azienda a cura del lavoratore.
È facoltà dell’azienda rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto degli
Istituti assicuratori, quando le erogazioni da parte di tali Istituti vengano a mancare per inadempienze
del lavoratore stesso.
Nell’ipotesi in cui si manifestino prolungate assenze per malattia o infortuni extra-professionali,
che configurino casi specifici, che per la loro natura e gravità o per le condizioni dei lavoratori
comportino situazioni particolari di difficoltà, con particolare riferimento alle gravi quali, ad
esempio: patologie oncologiche e/o degenerative. L’azienda e la rappresentanza R.S.U. si
incontreranno allo scopo di concordare trattamenti individuali più favorevoli di quelli previsti
dagli articoli 46 e 47, con la finalità di individuare la migliore soluzione per le specificità dei
singoli casi.
Art. 48 - Congedo matrimoniale o per unione civile
Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione
del loro matrimonio o unione civile riconosciuta dalla legge, un periodo della durata di 15 giorni
consecutivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero percepito
se avessero lavorato secondo l’orario normale.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato
quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo dovrà essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 10
giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata.
Qualora per necessità esclusivamente aziendali non sia possibile fruire del congedo in occasione
del matrimonio o unione civile riconosciuta dalla legge, il periodo di congedo potrà essere fruito
non oltre tre mesi dalla data in cui si è celebrato l’evento.
Analogamente l’azienda potrà considerare situazioni di miglior favore in caso di giustificate
necessità del lavoratore.
Il congedo è dovuto anche al lavoratore/ lavoratrice che si dimetterà per contrarre matrimonio
o unione civile.
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PARTE IV - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 107
Art. 49 - Permessi e aspettativa
Il lavoratore può richiedere, per motivate necessità, e l’azienda ha facoltà di concederlo, un
periodo di aspettativa, senza retribuzione. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
L’azienda potrà concedere a richiesta permessi non retribuiti a lavoratori che abbiano a carico
familiari con gravi patologie croniche (anemia mediterranea e simili) o ammalati in fase terminale,
sempreché ne documentino la necessità.
L’azienda potrà concedere a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi
non retribuiti ai lavoratori che abbiano assunto la tutela volontaria in termine di legge di minori
stranieri non accompagnati.
Per quanto concerne i lavoratori in condizioni di tossicodipendenza nonché i lavoratori con
familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza si richiamano le disposizioni del D.P .R. n. 309
del 9/10/1990.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda si terrà conto
delle indicazioni delle strutture pubbliche (servizi sanitari delle ASL o strutture specializzate
riconosciute dalle istituzioni) che hanno seguito il programma terapeutico e riabilitativo del
lavoratore per una eventuale diversa collocazione del lavoratore stesso al fine di facilitarne il
reinserimento nell’attività produttiva, anche utilizzando, ove possibile, orari flessibili e/o part-
time nei casi in cui questo sia ritenuto opportuno dalle strutture suddette.
Per quanto concerne i lavoratori disabili nonché i lavoratori con familiari disabili a carico si
richiamano le disposizioni dell’art. 33 della legge n. 104/92.
Al fine di conciliare il diritto ai permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 con le esigenze
organizzative e tecnico-produttive delle imprese, il lavoratore è tenuto ad una programmazione,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi e comunque garantendo un preavviso
minimo di 3 (tre) giorni dal 1° giorno di fruizione, salvo i casi di comprovata urgenza. Eventuali
necessità di variazione o annullamento del permesso dovranno essere comunicate per iscritto
con un preavviso di 24 ore.
Per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte al registro di cui all’art. 45 del D. Lgs.
n. 117/2017 e che intendano svolgere attività di volontariato presso tali Enti hanno diritto di
usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Le parti individueranno attraverso la contrattazione di secondo livello misure volte alla
valorizzazione del volontariato d’impresa.
Per le lavoratrici vittime di violenza di genere si richiamo le disposizioni di legge. Al riguardo, i
congedi previsti potranno essere usufruiti a mezze giornate o a giornate intere.
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108 PARTE V - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Parte V
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti
senza preavviso, salvo il licenziamento/dimissioni per giusta causa.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono
stabiliti come segue:
Anzianità
Livelli
1 - 3 4 – 5 6
Fino a 2 anni 4 mesi 3 mesi 2 settimane
Oltre 2° fino al 5° anno 4 mesi 3 mesi 1 mese
Oltre 5° fino a 10° anno 5 mesi 4 mesi 3 mesi
Oltre 10° fino a 15° anno 6 mesi 5 mesi 4 mesi
Oltre 15 anni 8 mesi 6 mesi 5 mesi
In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti della metà.
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini deve
corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per
il periodo di preavviso.
Se il lavoratore dimissionario non dà il preavviso, l’azienda ha diritto di trattenere su quanto a
lui dovuto la somma corrispondente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso.
Agli effetti del presente articolo, oltre alla retribuzione (minimo tabellare, livello di C.R.E.A.,
eventuale indennità di funzione, a Ex scatti di anzianità non assorbibili, eventuali aumenti di
merito, eventuali eccedenze sul minimo tabellare), verranno conteggiati l’eventuale edr ex turni
e i ratei della 13a e 14a mensilità.
Il periodo di preavviso, prestato o sostituito dalla corrispondente indennità, deve essere
computato nell’anzianità agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto in caso di
licenziamento.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il periodo di preavviso, l’azienda è tenuta a concedere al lavoratore brevi permessi
per cercarsi una nuova occupazione. La distribuzione e la durata di tali permessi sono stabiliti
dall’azienda, in relazione alle sue esigenze tecnico-organizzative.
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PARTE V - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 109
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Il periodo di preavviso può decorrere da qualsiasi giorno del mese; tuttavia, nel caso di
licenziamento, se la data di decorrenza è diversa dal 15 o dal 30 (o 28 o 31) del mese, i periodi
indicati dal secondo comma del presente articolo si considerano aumentati di un numero di
giorni pari quelli mancanti al 15 o al 30 (o 28 o 31) del mese.
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
Il lavoratore, in ogni caso di risoluzione del rapporto, ha diritto ad un trattamento di fine rapporto,
secondo le disposizioni di cui alla legge 29.5.1982 n. 297.
La retribuzione annua utile per la determinazione dell’accantonamento da effettuare ai sensi
della suddetta legge è composta esclusivamente da:
– minimo di livello;
– livello di C.R.E.A.;
– ex scatti di anzianità non assorbibili;
– assegni ad personam;
– indennità di funzione compenso per lavoro discontinuo;
– le maggiorazioni per il lavoro in turno (art. 25);
– i compensi per l’uscita dal turno (art. 26);
– la voce Edr ex turni;
– eventuali altri elementi retributivi aziendali per i quali sia prevista espressamente la
computabilità ai fini del T.F.R.;
– Edr ex art. 36 CCNL 22 gennaio 2013.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge (art. 2122 del Codice Civile).
Le Parti si danno atto che le procedure per la corresponsione delle anticipazioni previste dalla
legge 29.5.1982 n. 297 saranno comunicate in sede aziendale.
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110 PARTE VI - DISCIPLINARE E CONTROVERSIE
Parte VI
DISCIPLINARE E CONTROVERSIE
Art. 52 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall’azienda, sentita la R.S.U., dovrà essere affisso nel posto
di lavoro al quale si riferisce. Esso non dovrà contenere norme in contrasto con il presente
contratto e con la normativa vigente.
Art. 53 – Codice disciplinare
Le mancanze dei lavoratori saranno valutate a seconda della loro gravità e della loro recidività
senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati. Le
mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di
giustificarsi. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o
all’eventuale regolamento aziendale interno o alle altre disposizioni di volta in volta emanate
dalle competenti funzioni aziendali, saranno i seguenti:
– richiamo verbale;
– ammonizione scritta;
– multa fino a 4 ore di retribuzione;
– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 (dieci) giorni lavorativi;
– licenziamento.
1. Ammonizione scritta, multa e sospensione
Salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l’ammonizione scritta, la multa o la sospensione
verranno comminate per le seguenti mancanze al lavoratore che:
– non adempia alle formalità prescritte dall’ Azienda per il controllo delle presenze;
– non osservi l’orario di lavoro o senza autorizzazione del proprio diretto superiore non
si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo
protragga o abbandoni il posto di lavoro;
– non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute con lieve negligenza o
esegua lavori non ordinatigli;
– rifiuti di fruire dei corsi di cd. formazione obbligatoria previsti per legge disposti dall’ Azienda,
partecipando e completandoli in orario di lavoro nei termini temporali indicati;
– per disattenzione arrechi danni lievi o anche potenziali, alle macchine, agli impianti
o ai materiali, o faccia un utilizzo negligente dei sistemi informatici e comunque degli
strumenti di lavoro, non conforme alle procedure aziendali, od ometta di avvertire
tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario o alla
strumentazione in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
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PARTE VI - DISCIPLINARE E CONTROVERSIE 111
– costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza
dell’ Azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’ Azienda;
– per negligenza, commetta atti che possono comportare pregiudizio, lieve alla produzione,
alla disciplina, alla morale, all’igiene;
– non osservi le prescrizioni in materia di salute, sicurezza, ambiente, security;
– violazione di procedure sulla sicurezza informatica con conseguente messa a rischio
della sicurezza dei sistemi aziendali;
– non comunichi entro 3 (tre) giorni il cambiamento dell’indirizzo della sua abitazione;
– per negligenza contravvenga alle norme relative ai rimborsi spese di trasferta.
La multa non può superare l’importo di quattro ore di retribuzione. L’importo delle multe non
costituenti risarcimenti danni è devoluto alle istituzioni assistenziali (es. Fasie) o ad altri istituti
concordati a livello aziendale.
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 10 (dieci)
giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
2. Licenziamento
Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere comminato, con la perdita dell’indennità
di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla
diligenza nel lavoro o provochi all’ Azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni
che siano considerate delittuose a termini di legge.
In via esemplificativa, ricadono normalmente sotto tale provvedimento, le seguenti infrazioni:
– assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi;
– assenze ingiustificate per almeno tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o alle
ferie;
– diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’ Azienda o
che perturbi il normale andamento del lavoro;
– recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte I, quando siano già stati comminati uno
dei provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento
comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista nella presente parte II;
– abbandono del posto di lavoro, quando da questo possa derivarne un pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, o comunque compie azioni che
implichino gli stessi pregiudizi;
– atti che, anche per negligenza o per omessa tempestiva informativa al superiore diretto,
possono comportare pregiudizio alla salute e sicurezza delle persone nonché alla
produzione, agli impianti e all’ambiente;
– contravvenzione al divieto di accendere fuochi durante lo svolgimento dell’attività di
lavoro e nelle sedi di lavoro, contravvenzione al divieto di fumare nelle sedi di lavoro, ove
ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
– riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti
o documenti dell’ Azienda o comunque asportazione di beni materiali o immateriali
dell’ Azienda o danneggiamento volontario dei beni stessi, nonché furto di beni di proprietà
dell’ Azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi;
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112 PARTE VI - DISCIPLINARE E CONTROVERSIE
– insubordinazione verso i superiori;
– godimento abusivo da parte del lavoratore del trattamento economico previsto all’art.
47 (ad esempio: falsificazione di documenti destinati alle certificazioni di malattia;
effettuazione di altra attività lavorativa per conto proprio o di terzi; attività ricreative
incompatibili con le prescrizioni mediche);
– violazione della segretezza sugli interessi e sull’attività dell’ Azienda, profitto da quanto è
nella conoscenza del lavoratore, abuso della propria posizione aziendale, ovvero attività
contraria agli interessi aziendali;
– uso di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro e nelle
sedi di lavoro e/o stato di alterazione causato da alcool e/o sostanze stupefacenti in
violazione delle procedure e politiche aziendali, secondo quanto stabilito dai protocolli
aziendali condivisi con le organizzazioni sindacali;
– richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli
adempimenti della prestazione lavorativa;
– comportamenti lesivi della dignità della persona o atti, comportamenti o molestie, anche
di carattere sessuale; ingiurie e/o minacce; sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi e/o ostili e/o denigratori che assumano forma di violenza morale o di
persecuzione psicologica; qualsiasi condotta di natura discriminatoria in relazione ad
orientamenti che rientrano nella propria sfera personale;
– alterazione, falsificazione e/o fraudolenta rendicontazione dei rimborsi delle spese di
trasferta, distacco, trasferimento o di qualsiasi altro documento di rendicontazione di
spese per le quali è previsto il rimborso;
– violazione intenzionale delle regole procedurali o di comportamento previste dal
modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o
condotte illegittime idonee a cagionare una responsabilità amministrativa della società
ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
– violazione di regole procedurali o di comportamento idonee a determinare, nocumento
materiale e/o economico all’azienda;
– violazione del codice etico aziendale.È in facoltà dell’azienda disporre la sospensione
cautelare del lavoratore fino al momento della comminazione del provvedimento,
fermo restando il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare.
L’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto
dell’azienda al risarcimento dei danni.
Procedura per i provvedimenti disciplinari
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo deve essere effettuata la contestazione
scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione:
1. Dal giorno della ricezione della contestazione il lavoratore ha dieci giorni di tempo per
far pervenire all’azienda le sue giustificazioni per iscritto o per richiedere l’audizione
orale. In questo secondo caso, il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e le sue giustificazioni
saranno verbalizzate;
2. Decorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, l’azienda ha ulteriori dieci
giorni per emanare il provvedimento. Qualora i termini previsti cadano in un giorno
festivo, gli stessi si intendono posticipati al primo giorno successivo lavorativo;
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PARTE VI - DISCIPLINARE E CONTROVERSIE 113
3. Nel caso in cui sia chiesta nei termini previsti l’audizione orale e questa venga resa oltre
il termine di dieci giorni dalla ricezione della contestazione, l’azienda potrà emanare il
provvedimento entro i dieci giorni successivi alla data dell’audizione stessa.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore
in sede sindacale, secondo la procedura prevista all’art. 62 del presente CCNL ne, con reclamo
entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione del provvedimento.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 (due) anni dalla loro
applicazione.
Art. 54 - Contestazioni sulla retribuzione
Tanto in pendenza del rapporto quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più
elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte
della retribuzione non contestata.
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114 PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Parte VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 55 - Quadri
Con la declaratoria del livello 1 dell’attuale sistema classificatorio, con specifica indicazione dei
ruoli e degli apporti professionali di fondamentale rilevanza aziendale, si realizza compiutamente
la normativa della Legge 190/85.
Le aziende promuoveranno interventi formativi e di aggiornamento professionali dei quadri
per favorire adeguati livelli di preparazione e capacità professionale quale supporto delle
responsabilità loro affidate.
La figura del quadro riveste un ruolo strategico nell’organizzazione aziendale, in considerazione
delle responsabilità attribuite e della complessità delle sfide poste dai continui cambiamenti
legati alla transizione energetica e digitale. In un contesto in evoluzione, caratterizzato
dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione dei processi produttivi, il contributo dei
quadri si configura come essenziale per garantire l’adattabilità e la competitività delle imprese.
Pertanto, le aziende riconoscono l’importanza di valorizzare tale figura, promuovendo percorsi
di sviluppo professionale e strumenti adeguati a supportarne il ruolo e la sua evoluzione.
In relazione a quanto previsto nella parte Relazioni Industriali, sia a livello dell’Osservatorio nazionale
di settore che a livello di aziende e/o loro Aree di business, ai quadri verranno fornite informazioni
su concetti e linee guida delle politiche che li riguardano. In modo particolare per quanto riguarda la
formazione saranno fornite informazioni sui contenuti, sui programmi e sulle risorse.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e di diritti di autore,
previa espressa autorizzazione aziendale, al quadro è riconosciuta la possibilità di pubblicazione
nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle
specifiche attività svolte.
Tenuto conto della non applicabilità nei confronti dei quadri non turnisti della disciplina legislativa
e contrattuale in materia di prestazioni straordinarie, le Parti si danno atto che, per i suddetti
lavoratori, le rilevazioni giornaliere sulla presenza in azienda debbono intendersi effettuate ai
soli fini della sicurezza. Tuttavia, i lavoratori con qualifica di quadro, se espressamente richiesti
dalle aziende di prestazioni lavorative in festività, in orario notturno oppure di sabato (o giornata
corrispondente), hanno diritto ai compensi ed alle maggiorazioni previste per il lavoro notturno,
festivo e straordinario.
Art. 56 - Assistenza legale
In caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative
a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte, ai lavoratori sarà assicurata la
copertura delle spese per l’assistenza legale e la facoltà di farsi assistere da un legale di propria
fiducia in caso di procedimenti penali.
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PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 115
Art. 57 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
È demandata a livello aziendale la regolamentazione dei permessi giornalieri retribuiti da
concedere in occasione delle prove di esame relative ai corsi regolari di studio specificati nell’art.
10 della legge 300/70.
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti i corsi regolari di studio specificati nell’art. 10 della
legge 1970/300, oltre a quanto ivi stabilito in merito ai turni di lavoro e alle prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali, verranno comunque concessi giorni di permesso
retribuito, precedenti il giorno di esame e comprensivi dello stesso, nella misura di:
– due giorni per sostenere esami universitari in località diversa dalla sede di lavoro;
– quattro giorni per sostenere esami di diploma universitario o di laurea.
I suddetti permessi si intendono assorbiti dagli eventuali maggiori permessi concessi allo stesso
titolo a livello aziendale.
In ogni caso l’interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti
riconosciutigli.
Art. 58 - Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare ed ampliare la propria preparazione e cultura in relazione
all’attività aziendale svolta, tanto in termini professionali che di sviluppo di soft skills, intendono
iscriversi e frequentare corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria,
superiore e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali nonché i Master, , hanno diritto di chiedere
permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore triennali procapite e nei limiti di un monte ore
triennale complessivo messo a disposizione di tutti i dipendenti dell’unità produttiva.
Il suddetto monte ore complessivo sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore
150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti in forza nell’unità produttiva
a tale data. Le 150 ore pro-capite per il triennio potranno essere usufruite anche in un solo
anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro per frequentare i suddetti
corsi non dovranno superare il 2% del personale in forza nell’unità produttiva. Dovrà comunque
essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva. Il lavoratore che richieda
di assentarsi dal lavoro ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso al quale intende
partecipare, che dovrà comportare la frequenza ad un numero di ore almeno doppio di quelle
richieste come permesso retribuito.
A tali fini il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all’azienda nei termini e con
le modalità che saranno definite a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori
al trimestre. In ogni caso l’interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei
diritti riconosciutigli.
Art. 59 - Genitorialità
Per la tutela fisica ed economica della maternità e della paternità si applicano le relative norme
di legge. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, nei casi previsti dalla legge, riceveranno un
trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100%
della normale retribuzione globale di fatto per i mesi di assenza obbligatoria.
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116 PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
A livello aziendale, verrà favorita la sottoscrizione di accordi che prevedano condizioni di miglior
favore rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di congedi parentali.
Tali accordi potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’ampliamento dei
periodi di congedo, il miglioramento del trattamento economico riconosciuto durante l’assenza
o l’introduzione di ulteriori misure di conciliazione tra vita professionale e familiare. Le Parti
riconoscono l’importanza di favorire politiche aziendali che garantiscano una tutela rafforzata per
i genitori, in un’ottica di sostegno alla genitorialità e di valorizzazione del benessere lavorativo.
Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a decorrere dal mese
successivo a quello di sottoscrizione del presente rinnovo il congedo parentale potrà essere fruito
anche ad ore.
La lavoratrice/il lavoratore può usufruire di permessi su base oraria fino a un massimo dell’orario
giornaliero previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, se diversa.
Il congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo
parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera, la cui somma nell’arco di ciascun mese di
utilizzo deve corrispondere a giornate intere.
Ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma
almeno 2 giorni prima, la richiesta scritta al datore di lavoro indicando l’inizio e la fine del periodo
di congedo richiesto e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare
all’azienda un piano di programmazione mensile entro 2 giorni prima della fine del mese
precedente a quello di fruizione indicando: il numero complessivo di ore richieste nel mese,
calcolato in giornate equivalenti; il periodo temporale in cui le ore di congedo saranno fruite; la
pianificazione delle modalità di fruizione indicando giorni e collocazione oraria ferma restando,
in caso di esigenze sopravvenute, la possibilità di modifica con preavviso di almeno due giorni.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è esclusa la cumulabilità nella stessa giornata della fruizione
di altri permessi, compresi quelli ai sensi della L. n. 104/92, o riposi.
Art. 60 - Tutela categorie dello svantaggio sociale
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda e per un miglior
inserimento e utilizzo nel contesto aziendale, le aziende favoriranno la collocazione mirata
degli invalidi e dei disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alle
utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali con il
supporto tecnico della struttura pubblica competente. L’attuazione degli eventuali progetti e gli
effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto a livello aziendale.
Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità,
le aziende adottano accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione NU sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della L. 18/2009, nei luoghi di lavoro, per garantire
alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
Art. 61 – Molestie e violenze nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabili ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o
violenza nei luoghi di lavoro e l’azienda si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti
di colui o coloro che le hanno poste in essere in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 4
del 15 gennaio 2021 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ILO n. 190 del 21.6.2019 e della
Raccomandazione n. 206 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.
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PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 117
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’ Accordo
Interconfederale 25 gennaio 2016 e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente
abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più
individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere
esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto
di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro
ostile.”
La dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano
molestie o violenza e che tali comportamenti devono essere denunciati.
Nell’azienda, tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui
sia rispettata la dignità di ognuno e diano favorite le relazioni interpersonali, basate sui principi
di uguaglianza e di correttezza, anche in attuazione dell’ Accordo delle parti sociali europee del
26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta del 25 gennaio 2016.
A livello aziendale, verranno definite politiche e attività, anche formative, di prevenzione da ogni
forma di abuso psicofisico, verbale, digitale nei luoghi di lavoro che dovranno coinvolgere tutti i
livelli della popolazione aziendale.
Art. 62 – Collegio di conciliazione
In caso di controversie individuali e plurime di lavoro le Parti, anziché adire la Commissione di
conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti c.p.c. come modificati dalla legge 4 novembre
2010, n. 183 e s.m.i., possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dai predetti articoli di esperire
il tentativo di conciliazione anche in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni
Sindacali, secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, la Commissione Paritetica di Conciliazione composta oltre che
dalle parti interessate da:
• un rappresentante di Confindustria Energia per il datore di lavoro;
• un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, cui il
lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La Segreteria della Commissione Paritetica di conciliazione ha sede presso Confindustria Energia
e le riunioni della Commissione potranno avere luogo presso la sede di Confindustria Energia
a Roma oppure in videoconferenza fermo restando la sottoscrizione autografa del verbale da
parte dei convenuti.
La parte interessata a esperire il tentativo di conciliazione deve farne richiesta alla Commissione
Paritetica di conciliazione anche tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale è iscritta e/o abbia
conferito mandato. La copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere inviata alla
parte convenuta.
La richiesta deve precisare:
– le generalità del ricorrente e dell’impresa convenuta;
– la delega per la nomina del proprio rappresentante nella Commissione di conciliazione a
una Organizzazione sindacale stipulante, per il/la lavoratore/lavoratrice; a Confindustria
Energia, per l’impresa;
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118 PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
– il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni tra le parti inerenti alla procedura;
– il CCNL applicato;
– l’oggetto della vertenza.
La Commissione di conciliazione, una volta ricevuta la richiesta, comunicherà a tutte le parti la
data e il luogo della comparizione ai fini di esperire il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta alla Commissione di Conciliazione. In considerazione della facoltatività del tentativo
di conciliazione, la parte convenuta non è obbligata a partecipare. Trascorso inutilmente tale
termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque esperito.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una parte della
pretesa avanzata dalla parte interessata, viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto
dalle parti nonché dalla Commissione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale,
ai sensi dell’art. 2113, co. 4 c.c. e degli artt. 410 e 411, co. 3 c.p.c., 412 ter, come modificati dalla
legge 11 agosto 1973 n. 533 e dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 e s.m.i.
Il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rispettivi
rappresentanti sindacali, verrà depositato, a cura di Confindustria Energia presso l’Ispettorato
Territoriale del lavoro di Roma che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma di legge,
nella cancelleria del Tribunale competente.
Art. 63 – Cessione e trasformazione dell’azienda
La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolve di per se il contratto
di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Art. 64 – Distribuzione del contratto e contributo per il rinnovo contrattuale
Le aziende distribuiranno gratuitamente a tutti i lavoratori una copia del contratto.
Per l’applicazione di quanto sopra avrà valore esclusivamente l’edizione stampata a cura delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, dalle quali pertanto le aziende acquisteranno,
al prezzo unitario di euro 25,00 le copie necessarie alla suddetta distribuzione. È vietata la
riproduzione totale o parziale senza autorizzazione.
Secondo le modalità che verranno successivamente stabilite, le aziende effettueranno ai lavoratori
non iscritti ad alcuna Organizzazione Sindacale una ritenuta di Euro 25,00 a titolo di contributo
straordinario per il rinnovo del CCNL, che verrà trasferita alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
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Parte VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65 - Decorrenza e durata
Il presente contratto ha durata triennale e decorre dal 01/01/2025 ed avrà vigore fino al
31/12/2027.
Sono fatte salve tutte le norme transitorie presenti nei CCNL precedenti.
PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI 119
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Parte IX
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Premessa
Il FASIE, pienamente operativo dal 1° gennaio 2009, prevede:
– la possibilità per tutti i lavoratori di iscriversi, secondo le modalità definite dallo Statuto
e dal Regolamento;
– la scelta da parte degli aderenti tra quattro opzioni differenziate per prestazioni e per
onere economico, che realizzano l’obiettivo della massima estensione delle coperture
contro il rischio per malattia in coerenza con le logiche mutualistiche ispiratrici del Fondo;
– il mantenimento dell’iscrizione al Fondo per la copertura medico-sanitaria al momento
del pensionamento secondo le condizioni previste dal regolamento del fondo;
– la copertura automatica per tutti i lavoratori, indipendentemente dall’iscrizione al
Fondo, per il rischio di morte da malattia non professionale e, dal 1 gennaio 2020,
per il rischio di invalidità permanente da malattia non professionale (quest’ultima
certificata dagli enti competenti) che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, con
copertura dell’onere relativo esclusivamente a carico aziendale. La stessa copertura
dovrà tenere conto della presenza dei familiari e/o minori non autosufficienti a carico.
Tale nuova copertura supera quella prevista nell’accordo 27 aprile 2009.
Linee di finanziamento
Le Parti convengono di rivedere il sistema di contribuzione aziendale destinato all’assistenza
sanitaria integrativa di settore distinguendo tra le seguenti due linee di finanziamento.
La prima linea, destinata alla mutualità generale, comporta:
– 50,00 euro anno per ciascun dipendente finalizzati a finanziare le coperture “rischio
morte e invalidità permanente”;
– 18,00 euro anno per ciascun dipendente destinati alla gestione generale del FASIE;
La seconda linea riguarda i dipendenti che si iscrivono al FASIE e prevede:
– 158,30* euro anno per ciascun dipendente mirati a incentivare la scelta dei lavoratori
per la copertura contro i rischi medico-sanitari attraverso l’iscrizione al FASIE;
– 25,00 euro anno destinato alle finalità solidaristiche del fondo FASIE esclusivamente
rivolte al settore Energia e Petrolio;
Dal 2017 aumenta di 12 euro anno il contributo a carico di tutti i fruitori delle prestazioni.
* decorrenza Gennaio 2026
120 PARTE IX - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
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Rischio morte e invalidità permanente
Le Parti stipulanti confermano la gestione del rischio morte e dell’invalidità permanente come
definita in premessa nell’ambito del welfare contrattuale. La gestione di tali istituti avverrà
mediante specifica copertura che garantirà ai dipendenti, comunque una sola volta, la copertura
in caso di morte o di invalidità permanente.
La copertura di tali istituti avverrà attraverso la corresponsione, in caso di morte, di un capitale
ai soggetti indicati dal dipendente, secondo le modalità comunicate a livello aziendale o, in loro
assenza, agli eredi individuati ai sensi dell’art. 2122 del codice civile e, nel caso di invalidità
permanente, ai beneficiari.
L’importo del massimale garantito sarà quello risultante dall’intesa tra Fasie e Confindustria
Energia e sarà comunicato a tutte le aziende a fine anno attraverso il sito www.fasie.it .
Confindustria Energia e FASIE consentiranno di estendere le coperture per il rischio morte e per
le invalidità permanenti come definite in premessa, nei confronti di tutti i lavoratori anche non
iscritti al FASIE.
Sulla base di quanto definito nell’accordo quadro concordato a livello nazionale, le aziende che
applicano il CCNL Energia e Petrolio garantire la copertura per tutti i propri dipendenti. Sarà cura
delle aziende provvedere al versamento del contributo.
La gestione della contribuzione per la premorienza e per l’invalidità permanente come definite
in premessa resterà distinta dalle altre linee di contribuzione riguardanti la copertura contro i
rischi medico sanitari e le attività con finalità solidaristiche.
Il campo di applicazione del FASIE riguarda i dipendenti delle aziende alle quali si applica il
CCNL Energia e Petrolio e delle Associazioni di categoria, ad eccezione di quelle realtà in cui
siano in vigore condizioni di miglior favore, per le quali è esclusa ogni sovrapposizione tra la
contrattazione nazionale e quella aziendale in materia di coperture delle spese medico-sanitarie.
È prevista, con il consenso delle parti stipulanti, la possibilità di ampliamento del campo di
applicazione del FASIE ad altri settori del mondo dell’energia.
La presente regolamentazione per la copertura dei rischi per morte e per invalidità permanente
come definite in premessa decorrerà dal 1 luglio 2020. Pertanto, per il 2019, la contribuzione
relativa a tali istituti seguirà la regolamentazione del CCNL 25.01.2017.
Nota a verbale
Relativamente alla copertura assicurativa per il rischio morte e invalidità permanente, le Parti si
danno atto che anche nel 2025 è stata rinnovata con assegnazione a primaria società assicurativa.
A far data da gennaio 2026 tale copertura assicurativa sarà reintegrata nelle prestazioni fornite
dal FASIE, a parità di condizioni per aziende e lavoratori.
PARTE IX - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 121
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Parte X
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Normativa
Si richiamano gli accordi nazionali, lo statuto di Fondenergia e le relative disposizioni regolamentari
(cfr. Allegati).
Le Parti concordano sull’opportunità di consentire ai dipendenti l’iscrizione a Fondenergia a
partire dalla data di assunzione. Ciò al fine di agevolare il loro immediato accesso alla previdenza
complementare.
Ai lavoratori assunti dovrà essere consegnata l’apposita modulistica ai fini dell’adesione alla
previdenza complementare che dovrà essere riconsegnata con l’accettazione o meno dell’iscrizione.
Contribuzioni dovute a Fondi di previdenza complementare
Dal 1 gennaio 2017, per i nuovi iscritti a Fondenergia, ivi compresi i lavoratori con prima occupazione
antecedente il 29 aprile 1993, il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando sarà pari
al 100%.
Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R sono fissate
nelle seguenti misure:
A carico azienda A carico lavoratore
Dal 1 luglio 2020, per gli assunti con anzianità con-
tributiva INPS ante 1.01.1996 2,725% 2%
Dal 1 luglio 2020, per gli assunti con anzianità con-
tributiva INPS post 31.12.1995 2,775% 2%
Laddove le quote a carico azienda siano già superiori alle suddette percentuali si applicheranno
rispettivamente gli incrementi di: 0,075 e di 0,125 sulla quota contributiva a carico aziendale già
applicata.
È esclusa ogni sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella aziendale della materia
eventualmente regolamentata da accordi aziendali che si intendono confermati.
Con riferimento all’accordo sindacale 18 febbraio 1998 nel quale si prevedeva una quota di
iscrizione al fondo di previdenza complementare pari a 30.000 lire per ciascun iscritto in ragione
di 23.000 lire da parte dell’azienda e 7.000 lire da parte del lavoratore, le Parti convengono di
arrotondare le quote di iscrizione a 15,00 euro complessive, di cui 12,00 a carico delle aziende
e 3,00 euro a carico dell’aderente. Ciò al solo fine di agevolare la contabilità amministrativa del
fondo stesso.
122 PARTE X - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 122CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 122 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATI
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 123CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 123 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
124 ALLEGATO 1 - PROTOCOLLO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Allegato 1
PROTOCOLLO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LETTERA DI IMPEGNO TRA LE PARTI
L’esigenza di intraprendere un percorso mirato alla istituzione di un fondo unico di previdenza
complementare per il settore energia scaturisce dalla necessità di offrire un servizio migliore agli
aderenti, con un contenimento dei costi di gestione e un miglioramento del potere contrattuale
nelle trattative con i gestori che passano, inevitabilmente, attraverso il raggiungimento di una
“massa critica” di iscritti.
Pur ritenendo necessario l’obiettivo dell’accorpamento dei fondi, si evidenzia come il processo
di riunificazione debba tener conto degli accordi collettivi esistenti e delle volontà delle fonti
istitutrici che regolano la previdenza integrativa e che per tale processo non si prevedano oneri
aggiuntivi per le imprese.
Le Parti intendono avviare un confronto con tutte le fonti istitutrici sulla possibile unificazione
dei Fondi complementari dell’intera filiera energetica. Tale confronto dovrà concludersi entro
giugno 2017.
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 124CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 124 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 2 - COPERTURA CASO MORTE DA MALATTIA E INVALIDITÀ TOTALE… 125
Allegato 2
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 125CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 125 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
126 ALLEGATO 2 - COPERTURA CASO MORTE DA MALATTIA E INVALIDITÀ TOTALE…
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 126CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 126 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA CREA 127
Allegato 3
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 127CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 127 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
128 ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA CREA
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 128CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 128 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA CREA 129
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 129CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 129 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
130 ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA CREA
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 130CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 130 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA CREA 131
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 131CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 131 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
132 ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA CREA
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 132CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 132 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 4 – CFR. ALLEGATO 1 DEL CCNL 1994 133
Allegato 4 – cfr. Allegato 1 del CCNL 1994
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 133CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 133 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
134 ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION
Allegato 5
LLiinneeee GGuuiiddaa
DDiivveerrssiittyy,,
EEqquuiittyy &&
IInncclluussiioonn
Osservatorio Pari
Opportunità
CCNL ENERGIA E PETROLIO
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 134CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 134 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION 135
PPrreemmeessssaa
24 giugno 2024Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
2
PPrroommuuoovveerree llaa vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddeellllaa ppeerrssoonnaa nneellllee
aazziieennddee ee lloo ssvviilluuppppoo ddii uunn aammbbiieennttee ddii llaavvoorroo eeqquuoo
ee iinncclluussiivvoo ssoonnoo ccoonnddiizziioonnii ffoonnddaammeennttaallii ppeerr iill
bbeenneesssseerree ddeeii llaavvoorraattoorrii ee ddeellllee llaavvoorraattrriiccii nnoonncchhéé
ppeerr llaa ccrreesscciittaa ee llaa ccoommppeettiittiivviittàà ddeellllee iimmpprreessee..
LLaa nnoorrmmaattiivvaa eeuurrooppeeaa ee qquueellllaa iittaalliiaannaa hhaannnnoo
ppoossttoo uunn''eennffaassii ccrreesscceennttee ssuullll''iimmppoorrttaannzzaa ddii
pprroommuuoovveerree llaa ddiivveerrssiittàà ee ll''iinncclluussiioonnee aallll''iinntteerrnnoo
ddeellllee oorrggaanniizzzzaazziioonnii ccoonn ll’’oobbiieettttiivvoo ddii ggaarraannttiirree ppaarrii
ooppppoorrttuunniittàà ppeerr ttuuttttii ii cciittttaaddiinnii,, iinnddiippeennddeenntteemmeennttee
ddaallllaa lloorroo oorriiggiinnee eettnniiccaa,, eettàà,, oorriieennttaammeennttoo
sseessssuuaallee,, iiddeennttiittàà ddii ggeenneerree,, ddiissaabbiilliittàà,, ppeerr lloo
ssvviilluuppppoo ddii uunn aammbbiieennttee llaavvoorraattiivvoo eeqquuoo ee
iinncclluussiivvoo..
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 135CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 135 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
136 ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
3
LLoo ssvviilluuppppoo ee llaa ddiiffffuussiioonnee ddii uunnaa ccuullttuurraa DDEE&&II aallll''iinntteerrnnoo
ddeellll''aazziieennddaa èè ffoonnddaammeennttaallee ppeerr ccrreeaarree uunn aammbbiieennttee iinn ccuuii
ooggnnii ppeerrssoonnaa ssii sseennttaa vvaalloorriizzzzaattaa ee rriissppeettttaattaa.. CCiiòò iimmpplliiccaa nnoonn
ssoolloo iill rriissppeettttoo ddeellllee lleeggggii vviiggeennttii,, mmaa aanncchhee ll''aaddoozziioonnee ddii
ppoolliittiicchhee ee pprraattiicchhee,, nnoonncchhéé ddii iinniizziiaattiivvee ddii ccoonnttrraattttaazziioonnee
ccoolllleettttiivvaa aazziieennddaallee,, cchhee ffaavvoorriissccaannoo aattttiivvaammeennttee iill
ccoonnsseegguuiimmeennttoo ddeellllee ppaarrii ooppppoorrttuunniittàà..
CCoonnffiinndduussttrriiaa EEnneerrggiiaa ee FFiillcctteemm--CCGGIILL,, FFeemmccaa--CCIISSLL ee UUiilltteecc--UUIILL
rriissppoonnddeennddoo aallllee nneecceessssiittàà ddeellllee iimmpprreessee ee ddeeii llaavvoorraattoorrii
hhaannnnoo iissttiittuuiittoo nneell ccoorrssoo ddeell 22002233 ll’’OOsssseerrvvaattoorriioo ddeellllee PPaarrii
OOppppoorrttuunniittàà,, eennttee bbiillaatteerraallee cchhee hhaa ccoommee oobbiieettttiivvoo llaa
pprroommoozziioonnee ee llaa ddiiffffuussiioonnee ddeellllaa ccuullttuurraa ddeellllaa ddiivveerrssiittàà,,
ddeellll''eeqquuiittàà ee ddeellll''iinncclluussiioonnee..
LL’’OOsssseerrvvaattoorriioo aattttrraavveerrssoo uunn’’aannaalliissii ddeellllee bbeesstt pprraaccttiicceess,,
aazziieennddaallii ee ddii ccoonnttrraattttaazziioonnee ccoolllleettttiivvaa,, aadd ooggggii mmeessssee iinn aattttoo
ddaallllee aazziieennddee ddeell sseettttoorree hhaa eellaabboorraattoo llee LLiinneeee GGuuiiddaa DDEE&&II
CCCCNNLL EEnneerrggiiaa ee PPeettrroolliioo iinnddiivviidduuaannddoo sseeii aarreeee ddii iinntteerrvveennttoo ppeerr
llaa pprroommoozziioonnee ee llaa sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee aattttiivvaa ddii qquueessttii
iimmpprreesscciinnddiibbiillii vvaalloorrii..
24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 136CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 136 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION 137
AArreeee ddii iinntteerrvveennttoo
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
4
FFoorrmmaazziioonnee
GGoovveerrnnaannccee ee
PPoolliittiicchhee
LLee sseeii aarreeee ddii iinntteerrvveennttoo iinnddiivviidduuaattee
rraapppprreesseennttaannoo llee lleevvee ssttrraatteeggiiccoo--
oorrggaanniizzzzaattiivvee cchhee iimmppaattttaannoo ddiirreettttaammeennttee
ssuullllaa vviittaa ddeellllee nnoossttrree ppeerrssoonnee..
AA qquueessttee iinn mmooddoo ttrraassvveerrssaallee ssii aaffffiiaannccaannoo,,
nneellll’’oottttiiccaa ddii ssvviilluuppppaarree uunn pprroocceessssoo sseemmpprree
ppiiùù ppaarrtteecciippaattiivvoo,, ddeeii mmoommeennttii ddii aannaalliissii,,
aapppprrooffoonnddiimmeennttoo ee ccoonnffrroonnttoo ccoonn llee
oorrggaanniizzzzaazziioonnii ssiinnddaaccaallii pprreesseennttii aallll’’iinntteerrnnoo
ddeellll’’aazziieennddaa..
24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 137CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 137 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
138 ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION
GGoovveerrnnaannccee ee
PPoolliittiicchhee
Introduzione di una figura
professionale a livello aziendale e
sindacale che abbia la responsabilità
dell’implementazione di strategie
DE&I
KEY ROLE
Presenza e diffusione di un Codice
Etico e di Protocolli che promuovano i
temi DE&I e che siano da riferimento
anche in materia di violenza sul lavoro
e molestie
ETHICS
Promuovere un ambiente sicuro e inclusivo per tutte le
persone, incoraggiando tutti a essere se stessi nel luogo
di lavoro, attraverso l’adozione dei principi DE&I nelle
policy interne o prevederne di dedicate a sostegno della
parità di genere e intergenerazionale, come a puro titolo
esemplificativo: DE&I Policy, Policy Pari opportunità,
Transgender Policy.
POLICIES
Agevolazione di affinity group per
accrescere il senso di
appartenenza e incrementare
l’efficacia di programmi e servizi
di sensibilizzazione aziendale
verso tematiche di pari
opportunità
AFFINITY
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
5 24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 138CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 138 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION 139
BBeenncchhmmaarrkkiinngg ee CCeerrttiiffiiccaazziioonnii
Confronto e Certificazioni
✓ Avvalersi di enti per la certificazione di buone ed efficaci pratiche DE&I
➢Attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario
di genere anche eventualmente mediante l’ottenimento della certificazione della parità di
genere (cfr. art. 46 bis del Codice delle Pari Opportunità)
✓ Effettuare attività di benchmarking e posizionamento con le imprese del settore in possesso
delle migliori performance sui temi DE&I, con l’obiettivo di individuare azioni migliorative
Campi di Misurazione e KPI
✓ Leadership e Sviluppo
✓ Retention
✓ Focus group dei dipendenti
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
6
✓ Rappresentanza
✓ Retribuzioni e Benefit
✓ Recruiting e Selezione
✓ Attività di Comunicazione
24 giugno 2024
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140 ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION
RReeccrruuiittiinngg ee TTaalleenntt
AAccqquuiissiittiioonn
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
7
SSeelleezziioonnee ee
AAssssuunnzziioonnee
DDeeffiinniizziioonnee ddii uunnaa
pprroocceedduurraa ddii sseelleezziioonnee
ee aassssuunnzziioonnee cchhee
ggaarraannttiissccaa uunn iitteerr
cchhiiaarroo ee ttrraassppaarreennttee
ccoonnttrraassttaannddoo ii bbiiaass
ccooggnniittiivvii
SSccrreeeenniinngg
VVaalluuttaazziioonnee ddii uunn
vveennttaagglliioo ddii ccaannddiiddaattii
qquuaannttoo ppiiùù eetteerrooggeenneeoo
ppoossssiibbiillee
IInntteerrvviissttee
FFoorrnniirree aaii
sseelleezziioonnaattoorrii ggllii
ssttrruummeennttii nneecceessssaarrii
ppeerr ggaarraannttiirree uunn
pprroocceessssoo ddii
vvaalluuttaazziioonnee ooggggeettttiivvoo
RReemmuunneerraazziioonnee
IIddeennttiiffiiccaarree mmooddaalliittàà ee
ppoolliittiicchhee ppeerr ggaarraannttiirree
ppaarrii rreemmuunneerraazziioonnee,,
ffiissssaa ee vvaarriiaabbiillee
((eeqquuaall ppaayy ffoorr eeqquuaall
wwoorrkk)),, aanncchhee ccoonn
rriiffeerriimmeennttoo aaii
bbeenneeffiittss iinn sseeddee ddii
aasssseeggnnaazziioonnee ddii
rreessppoonnssaabbiilliittàà ee
oonnbbooaarrddiinngg24 giugno 2024
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ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION 141
FFoorrmmaazziioonnee
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
8
• Formazione sui temi della valorizzazione
delle differenze, della parità di genere,
dell’inclusione
• Formazione su temi legati agli unconscious
bias soprattutto per i responsabili di
risorse e per coloro i quali sono coinvolti
nei processi di selezione
• Formazione in materia di comunicazione
inclusiva
• Sviluppo di specifici programmi di
mentoring o coaching
• Organizzazione di eventi di
sensibilizzazione e comunicazione
interni
• Sensibilizzazione su materie STEM in
collaborazione con le Scuole
• Supporto a iniziative di divulgazione e di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica
24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 141CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 141 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
142 ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION
PPoolliittiicchhee RReettrriibbuuttiivvee ee
SSvviilluuppppoo
EEllaabboorraarree ssuurrvveeyy ppeerriiooddiicchhee ccoonn ffooccuuss ssppeecciiffiiccii ppeerr
ccooiinnvvoollggeerree aattttiivvaammeennttee ii ddiippeennddeennttii ee iinnddiivviidduuaarree
eevveennttuuaallii aazziioonnii ccoorrrreettttiivvee
Engagement
Promuovere la trasparenza
retributiva e di tutti i relativi
processi al fine di individuare
ed eliminare situazioni di
discriminazione, garantendo
un’effettiva parità di
trattamento e colmando il
divario retributivo di genere
Incentivazione
Valorizzare le competenze, i
risultati raggiunti e la
professionalità acquisita di
tutti i dipendenti, attuando
politiche che favoriscano la
parità di genere nelle
posizioni di leadership
aziendale
Valorizzazione delle
Risorse
Valorizzazione dei principi di
pari opportunità e DE&I
all’interno dei processi di
performance management e
valutazione KPI
Valutazione
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
9 24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 142CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 142 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION 143
WWeellffaarree ee WWeellllbbeeiinngg
Promuovere e implementare servizi e iniziative di
contrattazione collettiva aziendale a supporto della
genitorialità e della worklife harmony, come ad esempio:
• Prevenzione e promozione della salute
• Supporto psicologico e ascolto
• Smartworking agevolato
• Articolazioni flessibili dell’orario
• Permessi aggiuntivi oltre la normativa applicabile
• Prestiti aziendali per acquisto prima casa
• Orientamento scolastico
• Orientamento e convenzioni per il care giving
• Nido-scuola aziendale
• Soggiorni estivi per i figli
• Luoghi Multireligiosi
• Flexible benefits
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
10
24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 143CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 143 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
144 ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSIONPPaarrtteecciippaazziioonnee
La promozione e diffusione di una vera cultura della diversità, dell'equità e dell'inclusione sarà
rafforzata da un più ampio sviluppo, all’interno del sistema di relazioni industriali, del modello
partecipativo.
Nell’ottica di seguire le esperienze di partecipazione e bilateralità che hanno arricchito il patrimonio
culturale delle aziende del nostro settore, come ad esempio in materia di HSE e di formazione, le Parti
promuovono l’istituzione a livello aziendale di una commissione paritetica sulle pari opportunità che
possa confrontarsi sulle diverse tematiche, tra le quali:
• Redazione di un protocollo aziendale in materia di DE&I;
• Individuazione di programmi e servizi alle persone strettamente legati a tematiche DE&I;
• Individuazione di percorsi di formazione in materia di DE&I;
• Eventuali ulteriori iniziative da intraprendere in materia di DE&I.
Tale commissione sarà composta da membri di parte sindacale, da individuare possibilmente
nell’ambito delle RSU, e membri di parte datoriale.
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
11 24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 144CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 144 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
ALLEGATO 5 – LINEE GUIDA DIVERSITY , EQUITY & INCLUSION 145
NNeexxtt SStteeppss OOPPOO
CCNL
L ’obiettivo di breve termine
dell’Osservatorio, in vista del
prossimo rinnovo del CCNL
Energia e Petrolio, è quello di
rivedere in chiave DE&I tutti
quegli istituti contrattuali che
sono direttamente o
indirettamente impattati da
tali tematiche
Formazione
Prevedere la realizzazione di
incontri formativi annuali sulle
tematiche DE&I, anche in
collaborazione con enti esterni,
con l’obiettivo di sensibilizzare
il personale attraverso dati
qualitativi/quantitativi che
evidenzino l’andamento del
settore
Consulenza e Monitoraggio
▪ Fornire consulenza nella
redazione e nell’applicazione
di policy DE&I alle aziende
del settore
▪ Elaborare una survey annuale
che evidenzi l’andamento del
settore e della diffusione
delle best practices previste
dalle Linee Guida DE&I, a
seguito della quale prevedere
eventualmente una revisione.
Linee Guida DE&I
CCNL Energia e Petrolio
12 24 giugno 2024
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 145CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 145 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 146CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 146 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
APPENDICI
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 147CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 147 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 148CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 148 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Energia
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 149CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 149 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 150CCNL Energia e Petrolio txt v16-10-25.indd 150 16/10/25 17:1616/10/25 17:16
FASIE - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 151
CHI SIAMO
FASIE è il fondo di assistenza sanitaria integrativo costituito in attuazione degli accordi sindacali
stipulati tra CONFINDUSTRIA ENERGIA e le Organizzazioni Sindacali (FILCTEM-CGIL, FEMCA-
CISL, UILTEC-UIL).
FASIE integra quello che offre il Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto va oltre quello che
ti offrono le assicurazioni sanitarie private: a differenza di queste ultime, FASIE nasce in una
logica no profit dove la salute non rappresenta un business.
FASIE ti garantisce il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie previste dal
Nomenclatore/Tariffario del Fondo; senza limitazione circa la tipologia di struttura ospedaliera,
pubblica o privata, in cui sceglierai di farti curare.
FASIE sa che il tuo benessere dipende anche da quello dei tuoi cari e ti assicura quindi una
copertura globale per la tua famiglia.
CHI PUÒ ADERIRE AL FASIE
I lavoratori a cui si applica il C.C.N.L. Energia e Petrolio.
I prosecutori volontari ed i loro familiari sempreché gli stessi (lavoratori e familiari) all’atto del
pensionamento risultino iscritti da almeno 60 mesi o che versino in unica soluzione l’intera
quota (azienda e lavoratore) pari ai 60 mesi.
I dipendenti delle organizzazioni firmatarie il C.C.N.L. FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL,
e loro familiari.
COME SI ADERISCE AL FASIE
L’adesione al FASIE è volontaria.
L’adesione al FASIE potrà avvenire consegnando all’azienda l’apposito “Modulo di iscrizione e
di scelta dell’opzione” reperibile sul sito www.fasie.it
Per l’adesione al FASIE dei soggetti facenti parte del nucleo familiare è necessario che il
lavoratore compili i moduli indicati nel sito www.fasie.it
La decorrenza dell’adesione, anche per il nucleo familiare, avverrà secondo le modalità di
seguito indicate:
– dal 1° luglio per le adesioni pervenute entro il 30 aprile
– dal 1° gennaio per le adesioni pervenute entro il 31 ottobre.
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152 FASIE - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
L’iscrizione al FASIE si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta con
le modalità previste dal regolamento.
QUANDO CESSA LA PARTECIPAZIONE
Cessazione del rapporto di lavoro diversa dal pensionamento e dall’ inserimento in ammortizzatori
sociali non finalizzati al pensionamento.
Conseguimento della qualifica di dirigente.
Rinuncia volontaria, da trasmettere al FASIE entro il 15 dicembre dell’anno in corso al momento
della rinuncia:
– per il lavoratore, con uscita automatica anche del suo nucleo familiare
– per il solo nucleo familiare
L’uscita dal Fondo ha effetto dal 31/12 successivo, permanendo fino a tale data sia l’obbligo
della contribuzione sia il diritto alla prestazione.
La reiscrizione dopo una eventuale disdetta è consentita per una sola volta
L’obbligo contributivo in capo al dipendente decorre dalla nuova iscrizione.
LE PRESTAZIONI SANITARIE GARANTITE DAL FASIE
Le prestazioni sanitarie garantite dal FASIE sono differenziate a seconda dell’opzione sanitaria
prescelta al momento dell’adesione.
Nel corso della vita associativa è possibile modificare l’opzione sanitaria, decorsi tre anni dalla
precedente scelta.
Riportiamo le opzioni attualmente disponibili, fermo restando che per una esaustiva
descrizione dei costi, delle prestazioni erogabili e delle esclusioni, si rinvia alla lettura della
normativa del Fondo, reperibile sul sito internet www.fasie.it
OPZIONE BASE
La presente opzione prevede la copertura assistenziale per i dipendenti e prosecutori volontari
e dei relativi nuclei familiari.
I costi attuali per l’opzione base (che comprendono quindi anche la copertura del nucleo
familiare) sono i seguenti
- a carico del dipendente: € 84,00 annui, oltre al contributo aziendale € 178,30
Dal 1 gennaio 2026 il contributo aziendale è di 183,30
– a carico del pensionato: € 260,00
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FASIE - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 153
OPZIONE STANDARD
La presente opzione prevede la copertura assistenziale per i dipendenti e prosecutori volontari
(prestazione garantita anche al nucleo familiare del dipendente con riferimento ai grandi
interventi a pagamento e ASL), con facoltà di iscrivere i relativi familiari e conviventi.
Il pensionato non può iscrivere i propri familiari e conviventi, ma mantenerne l’iscrizione al
FASIE nel caso in cui la stessa si fosse perfezionata prima del pensionamento.
I costi attuali per l’opzione standard sono i seguenti:
– per l’iscrizione del dipendente: € 172,00 annui, oltre al contributo aziendale di € 178.30
Dal 1 gennaio 2026 il contributo aziendale è di 183,30
– per l’iscrizione del pensionato: € 620,00 annui
– per l’iscrizione del familiare del dipendente: € 228,00 annui
– per iscrizione del convivente del dipendente: € 444,00 annui
– per iscrizione del familiare del pensionato: € 550,00 annui
– per iscrizione del convivente del pensionato: € 550,00 annui
OPZIONE EXTRA
La presente opzione prevede la copertura assistenziale per i dipendenti e prosecutori volontari
(prestazione garantita anche al nucleo familiare del dipendente con riferimento ai grandi
interventi a pagamento e ASL), con facoltà di iscrivere i propri familiari e conviventi.
Il pensionato non può iscrivere i propri familiari e conviventi, ma mantenerne l’iscrizione al
FASIE nel caso in cui la stessa si fosse perfezionata prima del pensionamento.
I costi per l’opzione extra sono i seguenti:
- per l’iscrizione del dipendente: € 322,00 annui, oltre al contributo aziendale di € 178.30
Dal 1 gennaio 2026 il contributo aziendale è 183,30
- per l’iscrizione del pensionato: € 930,00 annui
- per l’iscrizione del familiare del dipendente: € 228,00 annui
- per l’iscrizione del convivente del dipendente: € 444,00 annui
- per l’iscrizione del familiare del pensionato: € 550,00 annui
- per l’iscrizione del convivente del pensionato: € 550,00 annui
OPZIONE PLUS
La presente opzione prevede la copertura assistenziale per i dipendenti e prosecutori volontari
e dei relativi nuclei familiari.
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154 FASIE - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
I costi per l’opzione plus (che comprende quindi anche la copertura del nucleo familiare), sono
i seguenti:
- a carico del dipendente: € 850,00 annui, oltre al contributo aziendale di € 178,30
Dal 1 gennaio 2026 il contributo aziendale è 183,30
- a carico del pensionato: € 1.430,00 annui
I costi riportati per ciascuna opzione sono comprensivi delle quote d’iscrizione annua pari ad
€ 36,00. Con riferimento ai lavoratori iscritti, tale quota andrà alle Organizzazioni Sindacali di
categoria a parziale copertura del servizio di gestione e assistenza dei lavoratori; le Organizzazioni
Sindacali (FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL) firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo
restituiranno ai propri iscritti l’intera quota di iscrizione al FASIE.
I REGIMI DI ASSISTENZA
IL REGIME RIMBORSUALE
L’assistito potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per prestazioni rientranti nel
Nomenclatore/Tariffario e usufruite presso strutture da lui scelte.
L’assistito dovrà presentare il modulo richiesta di rimborso al FASIE con allegata la
documentazione giustificativa.
Il FASIE rimborserà al completamento della pratica di richiesta di rimborso la quota spettante a
mezzo bonifico bancario sul c/c del dipendente/pensionato.
LA DOMANDA DI RIMBORSO ON-LINE
Attraverso la specifica funzionalità presente sul sito www.fasie.it o attraverso l’APP SiFasie gli
assistiti possono trasmettere on-line le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie
ricevute, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa.
Accedere al nuovo servizio è semplice: è sufficiente accedere all’area riservata del sito www.fasie.it
(AREA ISCRITTI) e seguire le istruzioni.
FASIE garantisce ai propri assistiti una tempestiva e puntuale informazione sullo stato di
elaborazione della propria pratica di rimborso.
REGIME DI ASSISTENZA DIRETTA
Il FASIE ha messo a disposizione dei propri iscritti il regime di assistenza diretta, che garantisce
all’assistito di ricevere la prestazione presso una delle numerose strutture convenzionate.
Il nuovo regime introdotto consente agli assistiti di non anticipare alcun importo, nei limiti della
opzione sanitaria prescelta e fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti.
Il FASIE ha predisposto una Centrale Operativa a disposizione degli assistiti 24 ore su 24, 365
giorni l’anno.
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FASIE - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 155
IL NETWORK SANITARIO
Il Network Sanitario che il FASIE mette a disposizione dei propri assistiti è quello di Unisalute
ed è composto ad esempio da oltre 3.000 strutture sanitarie convenzionate, 30.800 Medici
Specialistici, oltre 9.000 dentisti.
Le caratteristiche del Network Sanitario sono:
- capillarità territoriale
- processo di convenzionamento certificato
- presenza di strutture di eccellenza.
L’elenco delle strutture convenzionate viene costantemente aggiornato: la Centrale Operativa
fornisce all’assistito un’informazione sempre aggiornata.
L’elenco delle strutture appartenenti alla rete è altresì disponibile sul sito internet
www.fasie.it
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Iscriversi al FASIE è fiscalmente conveniente.
I contributi versati al Fondo, infatti, sono deducibili dal reddito imponibile; il risparmio è pari
all’aliquota marginale.
Si riporta un esempio del costo effettivo mensile con riferimento allo scaglione del 35%
(retribuzione annua da 28.000 a 50.000 Euro).
Opzione Costo mensile lordo Costo effettivo netto
Base 7 4,55
Standard 14,33 9,31
Extra 26,83 17,43
Plus 70,83 46,03
Eventuali spese sanitarie rimaste a carico dell’aderente sono inoltre detraibili dal reddito
imponibile.
Per una esaustiva descrizione dei costi, prestazioni erogabili ed esclusioni si rinvia alla lettura
della normativa del Fondo reperibile sul sito del FASIE.
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FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE ENERGIA
MESSAGGIO PROMOZIONALE RIGUARDANTE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
PRIMA DELL’ ADESIONE LEGGERE LA PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ ADERENTE’
E L’ APPENDICE ‘INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ’ , DELLA NOTA INFORMATIVA”
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FONDENERGIA 159
Lo scopo del fondo:
costruire una pensione ad integrazione di quella obbligatoria da percepire al momento del
pensionamento.
A chi è destinato:
ai lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per i settori Energia e
Petrolio, oppure dal CCNL Attività Minerarie (per le Aziende associate ad Assorisorse), nonché
dal CCNL unico del settore Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas) e/o
dagli accordi collettivi aziendali. Possono aderire anche i lavoratori di Società appartenenti a
settori merceologici differenti da quelli sopraindicati che, a norma delle vigenti leggi, siano da
considerarsi controllate da Aziende associate al Fondo ed i dipendenti del Fondo. In tali casi
l’adesione è subordinata al preventivo accordo delle parti interessate. Infine, possono aderire
i lavoratori dipendenti delle associazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) stipulanti i CCNL
Energia e Petrolio e Gas Acqua (per le aziende associate a Proxigas ed Assogas).
È consentita l’adesione dei familiari fiscalmente degli iscritti a Fondenergia, secondo quanto
indicato nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Come si alimenta:
i conti individuali si alimentano tramite il conferimento del TFR ed anche mediante il versamento
di contributi a carico del lavoratore ed a carico del datore di lavoro, secondo le regole del
contratto di lavoro, salvo accordi integrativi aziendali (dati al 23/07/2025):
Contributo Energia
e Petrolio
Chimico-ENI
Minero-Metallurgico
Attività Minerarie
Assorisorse
Gas e Acqua
(Proxigas e
Assogas)
A carico della azienda 2,725% (***)
2,775% (***) 2,36% 0,25% (*) 3,80% 0,20% (*) 1,55% (**)
A carico del lavoratore 2,00% 1,46% 1,20% 1%
Quota TFR
Lavoratori con
prima occupazione
precedente al
29/04/1993.
6,91% (100%)
2,49% (36%)
Oppure
6,91% (100%)
3,45% (50%)
Oppure
6,91% (100%)
6,91% (100%)
Lavoratori con
prima occupazione
successiva al
28/04/1993.
6,91% (100%) 6,91% (100%) 6,91% (100%)
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160 FONDENERGIA
Le percentuali tra parentesi esprimono la quota dell’accantonamento annuo TFR destinata al Fondo.
(*) Contributo, a carico del datore di lavoro, destinato al finanziamento della polizza accessoria per
i casi di invalidità e premorienza. Il contributo non è dovuto nei casi di: adesione tacita, adesione
con il solo TFR e sospensione della contribuzione.
(**) Oltre:
• al contributo ex-Fondo Gas (c.d. “contributi contrattuali”) nei casi previsti dalla L. 125/2015;
• al contributo mensile aziendale in cifra fissa, nel caso di adesione completa, di seguito indicato,
differenziato per livello contrattuale ed anzianità INPS dell’iscritto:
Decorrenza Livello contrattuale Parametro
Quota aziendale mensile in €
per lavoratori con anzianità
Inps ante 29/04/1993
Quota aziendale mensile in €
per lavoratori con anzianità
Inps post 28/04/1993
1° luglio 2020
Q 200,74 6,01 8,25
8 181,29 5,43 7,45
7 167,50 5,02 6,89
6 153,69 4,60 6,32
5 139,96 4,19 5,75
4 131,42 3,94 5,40
3 122,95 3,68 5,05
2 111,15 3,33 4,57
1 100,00 3,00 4,11
parametro medio 143,53 4,30 5,90
Decorrenza Livello contrattuale Parametro
Quota aziendale mensile in €
per lavoratori con anzianità
Inps ante 29/04/1993
Quota aziendale mensile in €
per lavoratori con anzianità
Inps post 28/04/1993
1° gennaio 2026
Q 200,74 11,60 13,84
8 181,29 10,48 12,50
7 167,50 9,69 11,56
6 153,69 8,88 10,60
5 139,96 8,09 9,65
4 131,42 7,60 9,06
3 122,95 7,11 8,48
2 111,15 6,43 7,67
1 100,00 5,79 6,90
parametro medio 143,53 8,30 9,90
(***) il contributo datoriale è pari al 2,725% per gli aderenti con data di prima occupazione ante
01/01/1996 ed al 2,775% per gli aderenti con data di prima occupazione post 31/12/1995.
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FONDENERGIA 161
Per contattare il Fondo è possibile:
- telefonare al numero 06 5964931;
lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,30;
- il martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
- inviare un fax al numero 06 54225362;
- inviare una e-mail a info@fondenergia.it oppure fondenergia@pec.net
- scrivere a Fondenergia Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Per consultare la posizione su www.fondenergia.it
Il numero di iscrizione ed il codice personale sono riportati nella lettera di benvenuto e possono
essere richiesti al Fondo andando su “recupera codice personale” nel ns. sito.
PERCHÉ ADERIRE A FONDENERGIA :
– perché il conto individuale può beneficiare del contributo del datore di lavoro;
– consente di realizzare il proprio risparmio previdenziale con efficacia e semplicità;
– chi è iscritto ad un fondo pensione gode di un risparmio fiscale, sia quando versa i propri
contributi, che nel momento in cui richiede le prestazioni;
– consente di scegliere liberamente tra più comparti di investimento con diversi profili di
rischio (Garantito, Bilanciato e Dinamico), un profilo Life Cycle e di modificare la scelta nel
tempo;
– non avendo fini di lucro, ha costi di gestione molto contenuti;
– la gestione prevede la partecipazione diretta dei Delegati e dei Consiglieri dei lavoratori e
delle aziende, risultando quindi particolarmente attenta alla tutela degli iscritti.
Per chi non è iscritto:
il lavoratore, dovrà rivolgersi all’ufficio del personale del proprio datore di lavoro, che provvederà
a consegnargli:
– il modulo di adesione;
– il documento denominato Parte I “Le Informazioni chiave per l’aderente”
della Nota Informativa;
– il documento Appendice “Informativa sulla sostenibilità”.
In alternativa può acquisire la documentazione sul sito www.fondenergia.it
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162 FONDENERGIA
Il lavoratore, acquisita tale documentazione, dovrà:
1. compilare, con l’aiuto dei colleghi incaricati presso l’Ufficio del Personale, il modulo di
adesione ed il Questionario di autovalutazione (allegato al modulo stesso);
2. consegnare il modulo di adesione ed il Questionario di autovalutazione (nonché il
modulo TFR2 ove previsto) al proprio Ufficio del Personale; l’azienda provvederà ad
inviare il modulo di adesione al Fondo;
3. attendere la comunicazione di benvenuto a mezzo posta, con le credenziali per
accedere al sito in cui potrà verificare, in ogni momento, la contribuzione versata al
Fondo ed il valore della posizione individuale.
Per chi è già iscritto:
può compiere una serie di scelte per sfruttare al meglio l’adesione al Fondo:
- modificare il comparto di investimento;
- cambiare la percentuale di contribuzione;
- attivare la contribuzione completa (per chi versa il solo TFR);
- effettuare una contribuzione una tantum senza il tramite dell’azienda;
- indicare dei soggetti designati, anche diversi dagli eredi, in caso di premorienza
durante la contribuzione.
Per chi interrompe il rapporto di lavoro...
L’interruzione del rapporto di lavoro consente all’iscritto di esercitare diverse scelte alternative:
- mantenere la posizione nel Fondo ed eventualmente contribuire esclusivamente con
propri versamenti;
- trasferire la posizione ad altro Fondo, nel caso di cambiamento del contratto di
lavoro, per non perdere l’anzianità acquisita;
- riscattare la posizione.
… e per chi va in pensione?
Il pensionato può:
– chiedere la prestazione al Fondo pensione;
– rimanere nel Fondo ed eventualmente effettuare ulteriori versamenti.
Sul sito www.fondenergia.it sono disponibili le istruzioni per la raccolta delle adesioni,
nonché tutto il materiale informativo del Fondo.
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FONDENERGIA 163
Per capirne di più
La misura della contribuzione, il funzionamento del Fondo e le prestazioni sono riepilogate sul
sito internet del Fondo www.fondenergia.it
Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi al personale del Fondo, al vostro ufficio del personale
o alle rappresentanze sindacali.
QUALCHE DETTAGLIO IN PIÙ
Prestazione pensionistica
Quando può essere richiesta : dopo cinque anni di adesione al Fondo e con i requisiti per la
pensione pubblica; l’iscritto può comunque decidere di rimanere nel Fondo senza limitazioni
di tempo.
Come è pagata: per almeno il 50% in forma di vitalizio (rendita) ed il resto in capitale; nel caso
in cui il vitalizio teorico risulti inferiore alla c.d. “rendita minima” è possibile richiedere che il
100% della posizione venga erogata in capitale.
Per l’approfondimento si rinvia alla Nota informativa ed al Documento sulle rendite disponibili
su www.fondenergia.it
Riscatto
Quando può essere richiesto : in qualunque momento, se vengono meno i requisiti di
partecipazione (es. dimissioni o licenziamento non finalizzati alla pensione, mobilità, ISO-
Pensione, promozione a dirigente, ecc.), o in caso di CIG di almeno 12 mesi.
L’iscritto, può comunque decidere di rimanere nel Fondo senza limitazioni di tempo o di
trasferire la posizione.
Come è pagato : 100% del capitale accumulato salvo il caso di cassa integrazione (50%). In
caso di mobilità, ISO-pensione, Espansione, oppure di inoccupazione per almeno 12 mesi può
essere richiesto un riscatto parziale del 50% con un trattamento fiscale più favorevole.
Riscatto per decesso
Cosa accade: in caso di morte dell’iscritto durante la fase della contribuzione al Fondo, il 100%
del capitale accumulato, al netto delle ritenute fiscali, verrà pagato agli eredi di legge o ai
diversi soggetti che l’iscritto ha designato (consulta il sito per sapere come fare). Se non è
comunicata una ripartizione specifica, il capitale è distribuito in parti uguali.
Anticipazione
Quando può essere richiesta: in qualsiasi momento per gravissime situazioni sanitarie relative
a sé, al coniuge o ai figli; con almeno otto anni dall’iscrizione alla previdenza complementare,
in caso di acquisto della prima casa per sé o per i propri figli, nel caso di ristrutturazione della
prima casa di abitazione, o per ulteriori esigenze dell’aderente.
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Come è pagata : fino al 75% della posizione accumulata, nel caso e nella misura delle spese
documentate (sanitarie o prima casa di abitazione) e fino al 30% della posizione accumulata
per ulteriori esigenze dell’aderente.
Il totale delle diverse anticipazioni richieste non può essere di importo superiore al 75% della
posizione individuale accumulata.
Consultate il documento sulle Anticipazioni e la modulistica disponibile sul sito per i dettagli e
la documentazione da produrre.
RITA
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione periodica erogata
dal fondo all’iscritto (mensilmente o trimestralmente a scelta dell’interessato) dal momento
della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
L’iscritto potrà scegliere se richiedere tutto la posizione accumulata o solamente una parte
(25%, 50% o 75%).
La posizione destinata alla RITA continuerà ad essere investita dal fondo pensione nel
Comparto Garantito. L’iscritto potrà scegliere un altro comparto al momento della richiesta
e/o modificarlo successivamente (fermo restando il vincolo di permanenza in un comparto per
almeno 12 mesi).
Possono richiedere la RITA gli iscritti da almeno 5 anni al fondo pensione:
• che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età
prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito
contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
• che siano disoccupati da più di ventiquattro mesi cui manchino non più di 10 anni
all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Come è gestito il fondo: i comparti di investimento
Ciascun iscritto può investire la propria posizione in uno dei tre comparti di investimento o
attivare il profilo Life Cycle. L’iscritto può modificare la propria scelta in base al livello di rischio
prescelto ed all’orizzonte temporale che lo separa dal pensionamento/uscita, l’operazione
di cambio di comparto può essere effettuata una volta ogni 12 mesi (consulta il sito per
maggiori dettagli). Per approfondimenti si rinvia a quanto indicato nella Nota Informativa e nel
Documento sulla Politica di Investimento del Fondo.
Garantito
La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a
quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. Il comparto è adatto ad un soggetto con
una bassa propensione al rischio o prossimo alla pensione.
Bilanciato
La gestione ha l’obiettivo di rivalutare il capitale con investimenti in obbligazioni, azioni e
strumenti alternativi. Il comparto ha un’esposizione moderata al rischio.
164 FONDENERGIA
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FONDENERGIA 165
Dinamico
La gestione ha l’obiettivo di rivalutare il capitale con investimenti in obbligazioni, azioni e
strumenti alternativi. Il comparto ha un’esposizione consistente al rischio.
Profilo Life Cycle
Il Life-Cycle è un profilo programmato per accompagnare l’iscritto dal momento
dell’adesione e fino al momento del pensionamento. Il percorso si adatta a tutti gli aderenti,
perché segue l’età anagrafica dell’iscritto. Il profilo prevede che, all’aumentare dell’età
anagrafica e conseguentemente all’avvicinarsi della cessazione del rapporto di lavoro,
l’investimento si adegui in modo automatico tra i vari comparti, vedendo decrescere la
componente in titoli azionari ed investimenti alternativi e crescere la componente in titoli
obbligazionari.
IL TRATTAMENTO FISCALE
Il regime fiscale dei Fondi Pensione è fortemente agevolato e occorre distinguere tre fasi:
– la deduzione dei contributi versati;
– la tassazione dei rendimenti;
– la tassazione delle prestazioni e dei riscatti.
In sintesi al momento della liquidazione verrà tassata la parte di prestazione che corrisponde ai
contributi dedotti al momento del versamento e al TFR.
Contributi:
il TFR viene versato al Fondo senza subire alcuna tassazione. Il contributo del lavoratore
e dell’azienda sono deducibili dal reddito dell’iscritto nel limite annuo di € 5.164,57. Se il
versamento del contributo avviene tramite l’azienda, il lavoratore si troverà applicato il
risparmio fiscale direttamente sulla busta paga. La deduzione dei contributi comporta per
l’iscritto l’abbassamento del reddito che è soggetto a tassazione. Ad esempio nel caso in
cui il lavoratore guadagni 35.000 euro l’anno e versi al Fondo, oltre al TFR, contributi pari
a 2.000 euro, grazie al meccanismo della deduzione, pagherà le imposte su 33.000 euro
anziché su 35.000.
Rendimenti:
L’aliquota è pari al 20%, ma per i rendimenti derivanti da titoli pubblici italiani o da quelli
ad essi equiparati, è previsto un meccanismo agevolativo della base imponibile che riduce il
prelievo fiscale al 12,50%. Pertanto la tassazione complessiva dipenderà dall’incidenza delle
fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da
investimenti in titoli di stato ed il restante 60% da azioni ed obbligazioni corporate, il prelievo
fiscale complessivo sarebbe del 17% (12,50%x40% + 20%x60%).
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Prestazioni e riscatti:
i contributi dedotti durante il versamento e la quota TFR saranno tassati nel momento in cui
il lavoratore richiederà la prestazione o il riscatto. La tassazione prevede un regime fiscale
fortemente agevolato per le somme versate dal 2007 in poi:
le Prestazioni pensionistiche in rendita o in capitale sono assoggettate ad imposta del 15%,
con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo
anno, fino ad un minimo del 9%.
Anticipazioni: per spese sanitarie è applicata una aliquota del 15%, con riduzione di aliquota
dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, fino ad un minimo
del 9%. Nei casi di anticipo per acquisto/ristrutturazione prima casa e per ulteriori esigenze,
l’aliquota è del 23%.
Riscatti: per causali quali: invalidità permanente, decesso e disoccupazione maggiore a quattro
anni, si applica una aliquota del 15%, con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di
partecipazione eccedente il quindicesimo anno, fino ad un minimo del 9%. Per le altre causali,
non espressamente indicate nel punto precedente, si applica una ritenuta a titolo di imposta
con un’aliquota del 23%.
Si precisa che sulle somme maturate fino al 31/12/2006 si applicano i regimi fiscali previgenti.
RITA La parte imponibile viene determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi
di accumulazione della posizione. È prevista un’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a
0,30% punti percentuali, per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare eccedente
il 15° anno, fino ad un minimo del 9%.
Al 1° gennaio 2007 gli aderenti possono vantare un’anzianità fiscale massima di 15 anni.
Per maggiori dettagli sulla tassazione consultare sul sito www.fondenergia.it il “Documento
sul regime fiscale”.
Come rimanere aggiornato su Fondenergia
L’iscritto può consultare mese per mese il valore della sua posizione e verificare i contributi che
sono stati versati, tramite la consultazione dell’area riservata sul sito internet www.fondenergia.it
Inoltre può seguire l’andamento della gestione finanziaria tramite il valore delle quote pubblicato
mensilmente nella sezione “gestione finanziaria” del sito. Annualmente, entro fine marzo, viene
trasmesso all’iscritto l’estratto conto con il riepilogo dei movimenti avvenuti nell’anno sulla
posizione e l’illustrazione dei principali eventi che hanno coinvolto il Fondo.
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INDICE
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169
INDICE
Pag.
Parti stipulanti........................................................... 5
Campo di applicazione.................................................... 6
Parte I
Sezione A. Relazioni industriali ....................................... 7
a. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
b. Osservatorio ................................................. 11
c. Assetti contrattuali ............................................ 12
d. Diritti sindacali................................................ 14
e. Appalti ...................................................... 18
Sezione B. Formazione ............................................... 19
Sezione C. Salute, Sicurezza e Ambiente .............................. 22
1. Il sistema relazionale Salute, Sicurezza e Ambiente..................... 23
2. Organismo Paritetico Nazionale Energia e Petrolio .................. 23
3. Sviluppo sostenibile: definizione delle strategie ambientali ........... 24
4. Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti ....................... 25
5. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’ Ambiente (RLSA) .... 26
6. Abiti da lavoro ................................................ 28
7. Prevenzione e salute........................................... 29
Sezione D. Applicazione Legge 11 Aprile 2000 N. 83 .................. 30
1. Procedure di raffreddamento e di conciliazione..................... 30
2. Procedure dello sciopero ....................................... 30
3. Linee guida per l’assetto degli impianti in caso di sciopero............ 31
Sezione E. Pari opportunità e tutela della dignità degli uomini
e delle donne .......................................... 32
Sezione F. Progetto generazionale.................................. 33
Sezione G. Fondo di solidarietà bilaterale........................... 33
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170 INDICE
Parte II
Costituzione del rapporto di lavoro .................................. 34
ART. 1 - Assunzione ............................................... 34
ART. 2 - Periodo di prova........................................... 34
ART. 3 - Contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
a tempo determinato ...................................... 35
ART. 4 - Contratto di lavoro a tempo parziale .......................... 37
ART. 5 - Telelavoro ................................................ 38
ART. 5 bis - Lavoro agile............................................ 39
ART. 6 - Altre forme di apprendistato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ART. 7 - Apprendistato professionalizzante ........................... 40
ART. 8 - Profili formativi e piano individuale per l’apprendistato
professionalizzante ........................................ 42
Parte III
Svolgimento del rapporto di lavoro .................................. 59
ART. 9 - Inquadramento .......................................... 59
ART. 10 - Declaratorie per livelli e ruoli professionali campione e per settori 61
ART. 11 - Sistema di valutazione dell’apporto professionale individuale .... 70
ART. 12 - Protocollo del sistema di valutazione dell’apporto professionale.. 70
ART. 13 - I fattori di valutazione ..................................... 71
ART. 14 - La descrizione dei fattori di valutazione ...................... 72
ART. 15 - Schede per l’apprezzamento dell’apporto professionale individuale 76
ART. 16 - Il processo di valutazione dell’apporto professionale individuale .. 79
ART. 17 - Assegnazione temporanea ad attività di livello superiore ........ 79
ART. 18 - Orario di lavoro .......................................... 80
ART. 19 - Lavoratori giornalieri ..................................... 80
ART. 20 - Orari plurisettimanali ..................................... 81
ART. 20 Bis - Attività logistica ....................................... 81
ART. 21 - Lavoratori addetti a lavori discontinui ........................ 83
ART. 22 - Lavoratori addetti a lavori in turno .......................... 83
ART. 23 - Calendario annuo lavorativo dei lavoratori addetti ai lavori in turno 84
ART. 24 - Organizzazione del lavoro in turni continui ed avvicendati ....... 84
ART. 25 - Compensi per lavoro in turno .............................. 85
ART. 26 - Uscita dal turno .......................................... 87
ART. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario ...................... 88
ART. 28 - Compensi per lavoro notturno, festivo e straordinario .......... 88
ART. 29 - Conto ore individuale ..................................... 89
ART. 30 - Giorni festivi ............................................ 90
ART. 31 - Ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ART. 32 - Retribuzione e modalità della sua erogazione ................. 93
ART. 33 - Determinazione della quota oraria e della quota giornaliera ..... 94
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INDICE 171
ART. 34 - Retribuzione Tabellare (Minimo di livello e Livello C.R.E.A.) ...... 94
ART. 35 - Indennità di funzione...................................... 98
ART. 36 - Tredicesima e quattordicesima mensilità ..................... 98
ART. 37 - Premio di produttività/Premio di partecipazione ............... 98
ART. 38 - Indennità di trasporto ..................................... 99
ART. 39 - Indennità di reperibilità ................................... 99
ART. 40 - Indennità speciali per il personale addetto alle ricerche petrolifere 99
ART. 41 - Trasferimenti ............................................ 99
ART. 42 - Trasferte ................................................ 100
ART. 42 bis - Mobilità internazionale ................................. 101
ART. 43 - Altri trattamenti ......................................... 102
Parte IV
Sospensione del rapporto di lavoro .................................. 103
ART. 44 - Assenza per malattia o infortunio non professionali ............ 103
ART. 45 - Infortuni e malattie professionali ........................... 104
ART. 46 - Conservazione del posto durante l’assenza per malattia o infortunio 104
ART. 47 - Trattamento economico durante l’assenza per malattia o infortunio 105
ART. 48 - Congedo matrimoniale o per unione civile .................... 106
ART. 49 - Permessi e aspettativa .................................... 107
Parte V
Risoluzione del rapporto di lavoro ................................... 108
ART. 50 - Preavviso di licenziamento e dimissioni....................... 108
ART. 51 - Trattamento di fine rapporto ............................... 109
Parte VI
Disciplinare e controversie ............................................. 110
ART. 52 - Regolamento interno...................................... 110
ART. 53 - Codice disciplinare ....................................... 110
ART. 54 - Contestazioni sulla retribuzione ............................ 113
Parte VII
Disposizioni particolari................................................. 114
ART. 55 - Quadri ................................................. 114
ART. 56 - Assistenza legale ......................................... 114
ART. 57 - Facilitazioni per i lavoratori studenti ......................... 115
ART. 58 - Diritto allo studio ......................................... 115
ART. 59 - Genitorialità ............................................. 115
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172 INDICE
ART. 60 - Tutela categorie dello svantaggio sociale ..................... 116
ART. 61 - Molestie e violenze nei luoghi di lavoro....................... 116
ART. 62 - Collegio di conciliazione ................................... 117
ART. 63 - Cessione e trasformazione dell’azienda ...................... 118
ART. 64 - Distribuzione del contratto e contributo per il rinnovo contrattuale 118
Parte VIII
Disposizioni finali ...................................................... 119
ART. 65 - Decorrenza e durata ...................................... 119
Parte IX
Assistenza sanitaria integrativa ........................................ 120
Parte X
Previdenza complementare ............................................ 122
Allegati
Allegato n. 1 - Protocollo sulla previdenza complementare. Lettera di impegno
tra le Parti................................................... 124
Allegato n. 2 - Copertura caso morte da malattia e invalidità totale e permanente
per i dipendenti delle Imprese associate ........................... 125
Allegato n. 3 - Linee guida per la gestione del nuovo sistema CREA............ 127
Allegato n. 4 - Cfr. Allegato 1 del CCNL 1994 ............................. 133
Allegato n. 5 - Linee guida diversity, equity & inclusion ..................... 134
Appendici
FASIE - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa ......................... 149
FONDENERGIA - Fondo Pensione Complementare per i lavoratori del settore
energia ..................................................... 157
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Edito a cura di
Mediagraf Spa - Noventa Padovana (Pd)
Stampa
Mediagraf Spa - Noventa Padovana (Pd)
Tel. 049.8991511
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