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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25823/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino in data 1.3.2021, all'esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 33 cod.proc.pen. e 25 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con cui si eccepiva che in primo grado la causa era stata decisa da un giudice onorario diverso dal giudice togato dinanzi al quale era stato invitato a comparire.

Con il secondo motivo ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt.24 e 111 Cost. e del d.lgs. 8/16 violazione del principio che l'onere della prova incombe sul Pubblico ministero e della presunzione di innocenza nonché del principio che la responsabilità dell'imputato va affermata oltre ogni ragionevole dubbio.

In particolare censura la statuizione della sentenza impugnata laddove ha affermato che ai fini della recidiva nel biennio era onere della difesa provare la non definitività dell'accertamento della precedente violazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va ritenuta preliminarmente la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

Ed, invero, il "nuovo" reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione.

Ciò, del resto, trova conferma nella disposizione di cui all'art. 8-bis della

I. 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della

I. n. 689 del 1981, operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative in esso previste.

Il citato art. 8-bis, oltre a disporre che la reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta", prescrive che "gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo", ed inoltre che "Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato".

Tutto ciò a conferma della necessità che la "reiterazione" dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di "recidiva nel biennio" che integra il reato in disamina - si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge (Sez. 4, n. 27398/2018).

Poiché la precedente violazione costituisce elemento costitutivo del reato la prova della medesima incombe sulla pubblica accusa.

Nella specie la Corte territoriale, non facendo buon governo di tale principio, ha viceversa affermato che era onere della difesa provare la non definitività del verbale e quindi la non definitività dell'accertamento aggiungendo altresì che ai fini della recidiva rileva il semplice accertamento della violazione.

In ragione della corretta instaurazione del rapporto processuale, va rilevato che il reato ascritto al ricorrente é estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalia data di consumazione.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, somma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.

M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cassino in data 1.3.2021, all'esito di giudizio ordinario, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 33 cod.proc.pen. e 25 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con cui si eccepiva che in primo grado la causa era stata decisa da un giudice onorario diverso dal giudice togato dinanzi al quale era stato invitato a comparire. Con il secondo motivo ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt.24 e 111 Cost. e del d.lgs. 8/16 violazione del principio che l'onere della prova incombe sul Pubblico ministero e della presunzione di innocenza nonché del principio che la responsabilità dell'imputato va affermata oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare censura la statuizione della sentenza impugnata laddove ha affermato che ai fini della recidiva nel biennio era onere della difesa provare la non definitività dell'accertamento della precedente violazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va ritenuta preliminarmente la fondatezza del secondo motivo di ricorso. Ed, invero, il "nuovo" reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Ciò, del resto, trova conferma nella disposizione di cui all'art. 8-bis della I. 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi; norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della I. n. 689 del 1981, operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative in esso previste. Il citato art. 8-bis, oltre a disporre che la reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta", prescrive che "gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo", ed inoltre che "Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato". Tutto ciò a conferma della necessità che la "reiterazione" dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di "recidiva nel biennio" che integra il reato in disamina - si fondi su (un precedente) illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato, in quanto basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge (Sez. 4, n. 27398/2018). Poiché la precedente violazione costituisce elemento costitutivo del reato la prova della medesima incombe sulla pubblica accusa. Nella specie la Corte territoriale, non facendo buon governo di tale principio, ha viceversa affermato che era onere della difesa provare la non definitività del verbale e quindi la non definitività dell'accertamento aggiungendo altresì che ai fini della recidiva rileva il semplice accertamento della violazione. In ragione della corretta instaurazione del rapporto processuale, va rilevato che il reato ascritto al ricorrente é estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalia data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, somma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.
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