CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31961/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/01/1984avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso presentato nell’interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine al giudiziodi bilanciamento, nonché al mancato riconoscimento della massima estensionedelle circostanze attenuanti generiche, non supera la soglia di ammissibilità inquanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito chesfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);rilevato che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato con riferimento altrattamento sanzionatorio dello [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, previo giudizio diequivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, allo scostamento dalminimo edittale, sulla base dell’oggettiva gravità del fatto, delle modalità e dellecircostanze della condotta, con coinvolgimento di più persone: elementi, questi,che riflettono un’attività delittuosa non occasionale, bensì organizzata (si vedapag. 4 della sentenza impugnata);ritenuto che i motivi presentati nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] -segnatamente (a) il primo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge, inordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 648-bis, 648,cod. pen., per errata qualificazione del fatto; (b) il secondo, con cui si deduce ilvizio di motivazione, in ordine alla prova del dolo del delitto di ricettazione;(c) ilterzo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordineal diniego delle attenuanti generiche, con contestuale applicazione della recidiva,e alla determinazione del trattamento sanzionatorio - non sono consentitiperché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di letturaalternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);rilevato che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine allasussistenza del reato contestato, atteso l’accertamento della condotta dismontaggio dell’autovettura;rilevato che la Corte d’appello si è adeguatamente espressa anche in ordineal diniego di applicazione delle generiche, sulla base della mancanza di segnali diresipiscenza idonei ad attestare alcuna rivisitazione critica del fatto commesso (sivedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]