CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14157/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato la misura della detenzione domiciliare, concessa ad [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale con ordinanza del 11/04/2024, per esser pervenuta a carico della stessa una segnalazione per il reato di furto, perpetrato all'interno di un esercizio commerciale. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, deducendo non ricorrere i presupposti richiesti dalla legge, in vista della revoca della suddetta misura alternativa. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando come la evidenziata trasgressione sia evocativa di indole particolarmente indifferente al rispetto delle leggi e delle prescrizioni, oltre a manifestare come la condannata non intenda improntare la propria futura condotta di vita a modelli socialmente accettabili e difformi rispetto al passato deviante. La motivazione del provvedimento impugnato è logica e coerente; a fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche di una sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 mar