CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo processuale di ricorso inerisce ad una pretesa nullità del giudizio di primo grado, definito con giudizio abbreviato, e determinata dalla revoca dell'iniziale consenso prestato dal Pubblico ministero (patteggiamento allargato inibito dalla recidiva qualificata contestata, art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.); rilevato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni della negazione della dedotta nullità, giacché il consenso era stato inizialmente prestato senza avvedersi della preclusiva contestazione della recidiva qualificata (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen., la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (Sez. 4, n. 40550 del 3/11/2021, Rv. 282062). Ritenuto altresì che il vizio dedotto (revoca del consenso inizialmente prestato) non determina alcuna nullità assoluta, rispondendo piuttosto alla logica di evitare il compimento di un atto in violazione espressa della legge processuale (art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23