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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19308/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16453/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in proprio e nella qualità di coerede del coniuge [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di coeredi del loro padre [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dagli A vvocati Pantaleo D’ A mato ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procure su foglio separato spillato in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata al controricorso;-controricorrente- avverso la sentenza n. 669/2022 della CORTE di APPELLO di BARI, depositata il 28aprile2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trani condannò [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa edile, a pagare ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 5.500,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da loro patito in seguito al furto in appartamento colposamente agevolato dall’Ayroldi mediante il posizionamento dell’impalcatura e dei ponteggi eretti per eseguire i lavori di ristrutturazione di uno stabile adiacente a quello da loro abitato; ponteggi che sarebbero stati indebitamente posizionati in aderenza al balcone dell’appartamento dei coniugi Triggiani e Lastella, in assenza degli accorgimenti tecnici idonei a scongiurarne un uso anomalo e sui quali si sarebbero arrampicati gli autori del furto per penetrare nel predetto appartamento.

2. La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costituitisi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio), ha rigettato la domanda, rilevando il difetto di titolarità del lato passivo del rapporto controverso in capo al convenuto appellante.

La Corte territoriale , dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., movendo dalla premessa che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto ma può essere rilevata d’ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa, per un verso, ha ritenuto irrilevante che tale carenza fosse stata dedotta dall’Ayroldi solo con la memoria di cui all’art.183, comma sesto, cod. proc. civ.; per altro verso,ha escluso che le difese di merito da quegli precedentemente spiegate con la comparsa di risposta (giustificate dalla ricoperta qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché di referente dei condòmini, di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza del cantiere) fossero incompatibili con la successiva deduzione di carenza di titolarità passiva del rapporto, formulata con la suddetta memoria.

Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che la dedotta carenza di titolarità passiva del rapporto fosse stata provata dal convenuto mediante la produzione della fattura a saldo relativa ai lavori condominiali per i quali era stata eretta l’impalcatura, da cui era emerso che i predetti lavori erano stati eseguiti nell’anno 2008 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non dall’impresa edile individualedi cui egli era stato titolare, la quale, come risultava dall’allegata visura camerale, aveva cessato la propria attività sin dal 30 novembre 2005 ed era stata cancellata il 3 agosto 2006.

Sulla base di tali rilievi, la Corte di appello ha dunque concluso che gli attori danneggiati avrebbero dovuto rivolgere la propria domanda risarcitoria alla predetta società, e non citare in giudizio la persona fisica [OSCURATO:PERSONA].

3. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 stesso codice, nonché motivazione apparente.

I ricorrenti deducono che, a fronte della puntuale eccezione diretta ad evidenziare le lacune dell’atto di appello quanto ai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 342, nn. 1 e 2, cod. proc. civ., la Corte territoriale si era limitata a rilevare, laconicamente, che l’impugnazione era conforme ai predetti requisiti, senza rendere percepibili le ragioni di tale decisione né l’iter logico seguito nella sua adozione.

Sostengono, per un verso, che tale laconico rilievo avrebbe integrato una motivazione meramente apparente; ribadiscono, per altro verso, le carenze di specificità dell’atto di appello. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato.

Questa corte ha affermato – e reiteratamente ribadito anche nel suo massimo consesso – che l’art. 342 (come anche l’art. 434) cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l egge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo, Cass, Sez.

Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez.

Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass. 30/05/2018, n. 13535).

Nel caso di specie, la Corte di merito haritenuto che l’atto di appello soddisfacesse le dette esigenze di specificità, sul rilievo che «l’appellante [aveva]circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, ed [aveva] formulato le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice».

Da un lato, dunque, deve confermarsi l’esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ.; dall’altro lato, deve escludersi che la sentenza di appello presenti, sul punto, il dedotto grave vizio motivazionale.

Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., quest’ultimo in relazione all’art. 183 stesso codice, nonché la lesione del diritto didifesa.

I ricorrenti deducono che [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva spiegato esclusivamente difese di merito, contestando le modalità di esecuzione del furto dedotte dagli attori, elencando gli accorgimenti da lui adottati per evitare l’uso improprio del ponteggio e giustificando la mancata adozione di specifiche cautele.

Soltanto nella seconda memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., aveva mutato linea difensiva, sollevando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, da ritenersi tardiva ed incompatibile con le precedenti difese, e compromettendo l’esercizio del diritto di difesa delle controparti, a cui sarebbe stata preclusa la facoltà di chiamare in causa il terzo indicato come titolare del lato passivo del rapporto.

2.1. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto applicazione del consolidato principio secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore, così come quelle sulla legittimatio ad causam(attiva e passiva), hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, di talché il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, quantunque non abbiano formato oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (Cass., Sez.

Un., 16/02/2016, n. 2951; Cass. 21/07/2016, n. 15037, Cass.20/12/2017, n. 30545; Cass.12/02/2021, n. 3765; Cass. 01/09/2021, n. 23721).

Al riguardo, va ulteriormente specificato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (art.2697, primo comma, cod. civ.); al contrario, il convenuto è esentato dall’onere di dimostrarne la carenza, poiché essa non rientra tra i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, che devono formare oggetto di eccezione (art.2697, secondo comma, cod. civ.).

Èben vero, poi, che resta salvo il riconoscimento della sussistenza di tale fatto costitutivo da parte del convenuto, così come resta salvo lo svolgimento, da parte del convenuto medesimo, di difese incompatibili con la sua negazione; in proposito, tuttavia, al di là del rilievo che nel caso di specie, le difese originariamente proposte dall’Ayroldi sono state ritenute dalla Corte territoriale – con accertamento di merito debitamente motivato e, quindi,incensurabile – non incompatibili con la successiva deduzione volta a negare la titolarità del rapporto controverso, va evidenziato che l’operatività del principio di non contestazione in danno del convenuto è subordinata alla specifica allegazione del fatto asseritamente non contestato da parte dell’attore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26908; Cass. 23/03/2022, n. 9439), circostanza di cui, nella specie, non si è debitamente dato atto con il ricorso per cassazione.

Anche il secondo motivo va dunquedisatteso. 3.In definitiva, il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti , in solido, a rimborsare al difensore antistatario del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per centoe agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16453/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; in proprio e nella qualità di coerede del coniuge [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di coeredi del loro padre [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentati e difesi dagli A vvocati Pantaleo D’ A mato ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procure su foglio separato spillato in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata al controricorso;-controricorrente- avverso la sentenza n. 669/2022 della CORTE di APPELLO di BARI, depositata il 28aprile2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani condannò [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa edile, a pagare ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 5.500,00 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da loro patito in seguito al furto in appartamento colposamente agevolato dall’Ayroldi mediante il posizionamento dell’impalcatura e dei ponteggi eretti per eseguire i lavori di ristrutturazione di uno stabile adiacente a quello da loro abitato; ponteggi che sarebbero stati indebitamente posizionati in aderenza al balcone dell’appartamento dei coniugi Triggiani e Lastella, in assenza degli accorgimenti tecnici idonei a scongiurarne un uso anomalo e sui quali si sarebbero arrampicati gli autori del furto per penetrare nel predetto appartamento. 2. La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (costituitisi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio), ha rigettato la domanda, rilevando il difetto di titolarità del lato passivo del rapporto controverso in capo al convenuto appellante. La Corte territoriale , dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ., movendo dalla premessa che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto ma può essere rilevata d’ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa, per un verso, ha ritenuto irrilevante che tale carenza fosse stata dedotta dall’Ayroldi solo con la memoria di cui all’art.183, comma sesto, cod. proc. civ.; per altro verso,ha escluso che le difese di merito da quegli precedentemente spiegate con la comparsa di risposta (giustificate dalla ricoperta qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché di referente dei condòmini, di direttore dei lavori e di responsabile della sicurezza del cantiere) fossero incompatibili con la successiva deduzione di carenza di titolarità passiva del rapporto, formulata con la suddetta memoria. Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che la dedotta carenza di titolarità passiva del rapporto fosse stata provata dal convenuto mediante la produzione della fattura a saldo relativa ai lavori condominiali per i quali era stata eretta l’impalcatura, da cui era emerso che i predetti lavori erano stati eseguiti nell’anno 2008 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non dall’impresa edile individualedi cui egli era stato titolare, la quale, come risultava dall’allegata visura camerale, aveva cessato la propria attività sin dal 30 novembre 2005 ed era stata cancellata il 3 agosto 2006. Sulla base di tali rilievi, la Corte di appello ha dunque concluso che gli attori danneggiati avrebbero dovuto rivolgere la propria domanda risarcitoria alla predetta società, e non citare in giudizio la persona fisica [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 stesso codice, nonché motivazione apparente. I ricorrenti deducono che, a fronte della puntuale eccezione diretta ad evidenziare le lacune dell’atto di appello quanto ai requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 342, nn. 1 e 2, cod. proc. civ., la Corte territoriale si era limitata a rilevare, laconicamente, che l’impugnazione era conforme ai predetti requisiti, senza rendere percepibili le ragioni di tale decisione né l’iter logico seguito nella sua adozione. Sostengono, per un verso, che tale laconico rilievo avrebbe integrato una motivazione meramente apparente; ribadiscono, per altro verso, le carenze di specificità dell’atto di appello. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. Questa corte ha affermato – e reiteratamente ribadito anche nel suo massimo consesso – che l’art. 342 (come anche l’art. 434) cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l egge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo, Cass, Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass. 30/05/2018, n. 13535). Nel caso di specie, la Corte di merito haritenuto che l’atto di appello soddisfacesse le dette esigenze di specificità, sul rilievo che «l’appellante [aveva]circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, ed [aveva] formulato le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice». Da un lato, dunque, deve confermarsi l’esito positivo della verifica dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.342 cod. proc. civ.; dall’altro lato, deve escludersi che la sentenza di appello presenti, sul punto, il dedotto grave vizio motivazionale. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato. 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., quest’ultimo in relazione all’art. 183 stesso codice, nonché la lesione del diritto didifesa. I ricorrenti deducono che [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva spiegato esclusivamente difese di merito, contestando le modalità di esecuzione del furto dedotte dagli attori, elencando gli accorgimenti da lui adottati per evitare l’uso improprio del ponteggio e giustificando la mancata adozione di specifiche cautele. Soltanto nella seconda memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., aveva mutato linea difensiva, sollevando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, da ritenersi tardiva ed incompatibile con le precedenti difese, e compromettendo l’esercizio del diritto di difesa delle controparti, a cui sarebbe stata preclusa la facoltà di chiamare in causa il terzo indicato come titolare del lato passivo del rapporto. 2.1. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto applicazione del consolidato principio secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore, così come quelle sulla legittimatio ad causam(attiva e passiva), hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, di talché il difetto di legittimazione, così come la carenza di titolarità del rapporto, quantunque non abbiano formato oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa (Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951; Cass. 21/07/2016, n. 15037, Cass.20/12/2017, n. 30545; Cass.12/02/2021, n. 3765; Cass. 01/09/2021, n. 23721). Al riguardo, va ulteriormente specificato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (art.2697, primo comma, cod. civ.); al contrario, il convenuto è esentato dall’onere di dimostrarne la carenza, poiché essa non rientra tra i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, che devono formare oggetto di eccezione (art.2697, secondo comma, cod. civ.). Èben vero, poi, che resta salvo il riconoscimento della sussistenza di tale fatto costitutivo da parte del convenuto, così come resta salvo lo svolgimento, da parte del convenuto medesimo, di difese incompatibili con la sua negazione; in proposito, tuttavia, al di là del rilievo che nel caso di specie, le difese originariamente proposte dall’Ayroldi sono state ritenute dalla Corte territoriale – con accertamento di merito debitamente motivato e, quindi,incensurabile – non incompatibili con la successiva deduzione volta a negare la titolarità del rapporto controverso, va evidenziato che l’operatività del principio di non contestazione in danno del convenuto è subordinata alla specifica allegazione del fatto asseritamente non contestato da parte dell’attore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26908; Cass. 23/03/2022, n. 9439), circostanza di cui, nella specie, non si è debitamente dato atto con il ricorso per cassazione. Anche il secondo motivo va dunquedisatteso. 3.In definitiva, il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti , in solido, a rimborsare al difensore antistatario del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per centoe agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
Sentenza Cassazione n. 19308/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris