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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 19377/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 10 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 4 maggio 2023 con cui il Tribunale di Grosseto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 di reclusione ed C 28.000,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato; che il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e quello di violazione di legge con riferimento alla esclusione della qualificabilità dei reati a lui contestati nell'ambito dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 ed in relazione alla determinazione dell'aumento dì pena applicato per effetto della ritenuta continuazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che le due statuizioni censurate dal ricorrente sono entrambe esenti dai vizi lamentati; che, in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte al ricorrente, la Corte territoriale, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte ha valutato nella loro complessità le condotte poste in essere dal ricorrente, rilevando che l'arco temporale in cui esse si sono manifestate con significativa frequenza, il rilevante bacino di utenza che il ricorrente riforniva di sostanza stupefacente con modalità denotanti una certa professionalità nell'agire costituivano tutti elementi idonei ad escludere quella minima offensività che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare la condotta per essere qualificata nell'ambito della lieve entità; che il profilo relativo all'aumento di pena per effetto della ritenuta continuazione, peraltro del tutto genericamente introdotto, è manifestamente infondato ove si consideri che l'aumento di pena applicato in danno del ricorrente è risultato contenuto in solo due anni di reclusione, a fronte di una quantità di singoli episodi, ciascuno dei quali penalmente rilevante, di cessione di sostanza stupefacente attribuiti al ricorrente numerabili in diverse decine, cosicchè deve ritenersi in radice esclusa la possibilità che nella determinazione della pena i giudici de merito abbiano abusato del potere discrezionale loro conferito in siffatta materia; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 10 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 4 maggio 2023 con cui il Tribunale di Grosseto aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 di reclusione ed C 28.000,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato; che il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e quello di violazione di legge con riferimento alla esclusione della qualificabilità dei reati a lui contestati nell'ambito dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 ed in relazione alla determinazione dell'aumento dì pena applicato per effetto della ritenuta continuazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che le due statuizioni censurate dal ricorrente sono entrambe esenti dai vizi lamentati; che, in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte al ricorrente, la Corte territoriale, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte ha valutato nella loro complessità le condotte poste in essere dal ricorrente, rilevando che l'arco temporale in cui esse si sono manifestate con significativa frequenza, il rilevante bacino di utenza che il ricorrente riforniva di sostanza stupefacente con modalità denotanti una certa professionalità nell'agire costituivano tutti elementi idonei ad escludere quella minima offensività che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare la condotta per essere qualificata nell'ambito della lieve entità; che il profilo relativo all'aumento di pena per effetto della ritenuta continuazione, peraltro del tutto genericamente introdotto, è manifestamente infondato ove si consideri che l'aumento di pena applicato in danno del ricorrente è risultato contenuto in solo due anni di reclusione, a fronte di una quantità di singoli episodi, ciascuno dei quali penalmente rilevante, di cessione di sostanza stupefacente attribuiti al ricorrente numerabili in diverse decine, cosicchè deve ritenersi in radice esclusa la possibilità che nella determinazione della pena i giudici de merito abbiano abusato del potere discrezionale loro conferito in siffatta materia; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere
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