CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 36806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5124/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T04 B143T), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via F. Denza n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50D56 B143Q) e [OSCURATO:PERSONA] Dilvo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53H30 B143E), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Velletri, via della Stamperia n. 43, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2869/2016, pubblicata il 20 dicembre 2016; Vitalizio atipico – Risoluzione – Risarcimento danni R.G.N. 5124/18 C.C.16/11/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione notificata il 27 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto costitutivo di vitalizio assistenziale, stipulato tra le parti il 13 dicembre 2003, per inadempimento delle obbligazioni assunte dal figlio vitaliziante, con la condanna del convenuto alla restituzione di quanto trasferito con detto atto costitutivo e al risarcimento dei danni nella misura di euro 4.971,74, oltre al rimborso delle spese sostenute di euro 9.000,00 per la stipula dell’atto notarile. Al riguardo, l’attrice deduceva: che aveva ceduto al figlio [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà della quota di un mezzo, con riserva di usufrutto generale vitalizio, degli immobili ubicati nel territorio di Brendola; che, a fronte di detta cessione, il figlio si era impegnato a somministrare alla cedente beneficiaria normali e convenienti alimenti per tutta la sua vita, come pure a prestare assistenza, morale e materiale, cure e medicine, nonché a concedere alla cedente di coabitare, se richiesto, senza corrispettivo, con il cessionario e la sua famiglia; che [OSCURATO:PERSONA] non si era mai occupato del mantenimento della madre, curata dagli altri figli, ed era costretta a vivere in porzione immobiliare sprovvista di bagno e di riscaldamento, in cattivo stato di manutenzione; che non avevano avuto esito le richieste, più volte inoltrate al figlio, di ottenere la liberazione dell’appartamento dallo stesso occupato; che provvedeva a sue spese all’acquisto di medicine e all’effettuazione di visite specialistiche. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sostenendo: che si era occupato continuativamente della madre; che aveva consegnato alla stessa somme di denaro, in contanti e mediante il rilascio di assegni; che si era recato quotidianamente a farle visita; che l’aveva accudita, provvedendo ad eseguire riparazioni domestiche e forniture di legna; che l’aveva accompagnata presso uffici pubblici e privati, acquistando anche, per suo conto, generi alimentari; che era stata la madre, nel corso dell’anno 2005, a manifestare inusitata ostilità nei suoi confronti, respingendo le sue visite, offendendolo e impedendogli di accedere nella sua casa. Nel corso del giudizio erano prodotti documenti ed erano escussi i testi ammessi. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 823/2010, depositata il 3 maggio 2010, respingeva le domande proposte. A fondamento della decisione il Giudice di prime cure esponeva: che dall’istruttoria espletata era emerso che il convenuto aveva fornito la prova di fatti integranti l’adempimento del vitalizio, mediante la consegna all’attrice di due assegni circolari alla stessa intestati, uno, per l’importo di euro 800,00, emesso il 5 novembre 2004 e l’altro, per l’importo di euro 1.600,00, emesso il 28 dicembre 2004; che dalle prove testimoniali ammesse era risultato che il vitaliziante e la moglie avevano acquistato generi alimentari per la beneficiaria; che il figlio aveva visitato quotidianamente la madre e aveva provveduto all’esecuzione di piccole riparazioni domestiche nella sua casa; che l’inadempimento del vitalizio successivamente all’anno 2005 era stato giustificato dal rifiuto opposto dalla madre e dalla illegittima pretesa della stessa che fosse liberato l’appartamento abitato dal figlio. 2.– Con citazione notificata il 15 giugno 2011, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che nessuna prova era stata offerta dal convenuto in ordine all’adempimento del vitalizio. Decidendo sul gravame interposto, cui resi steva [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, in integrale riforma della sentenza impugnata, pronunciava la risoluzione del contratto vitalizio stipulato tra le parti con rogito del 13 dicembre 2003 e condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], degli immobili oggetto di cessione con il predetto contratto nonché al rimborso della somma di euro 9.000,00 e al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 5.000,00. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che le matrici prodotte dei due assegni erano inidonee a fornire la dimostrazione dell’incasso delle somme da parte dell’intestataria, posto che su una di esse la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata disconosciuta; b) che, in ogni caso, sul retro degli assegni prodotti in fotocopia non era leggibile alcun segno grafico, in corrispondenza della apposizione della girata per l’incasso, che fosse in alcun modo interpretabile e riconoscibile come sottoscrizione; c) che, comunque, la riferibilità degli asseriti pagamenti al contratto intercorso tra le parti non era dirimente, atteso che il vitalizio pattuito non integrava la costituzione di una rendita vitalizia, quale contratto tipico, ma configurava un vitalizio alimentare, quale contratto atipico, nel quale le prestazioni dovute a favore dell’alimentando non avevano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, bensì prestazioni assistenziali prevalentemente infungibili e basate sull’intuitus personae; d) che il convenuto non aveva reso nel giudizio di primo grado alcuna prova in ordine al fatto che avesse fornito, dopo la stipula del vitalizio, una stabile assistenza alla persona e conforto morale, né le risorse materiali volte al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della beneficiaria, concernenti fondamentalmente l’acquisto di generi alimentari, di abbigliamento e di farmaci; e) che erroneamente era stata attribuita valenza primaria alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di un negozio di vendita di generi alimentari, benché le sue dichiarazioni apparissero talmente generiche da non consentire l’individuazione della frequenza degli acquisti, la natura e la quota di alimenti che sarebbero stati destinati alla beneficiaria; né alcun peculiare conforto probatorio poteva trarsi dalle deposizioni rese dalle figlie del convenuto, che altrettanto genericamente avevano affermato l’esistenza di visite effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] alla madre e di piccole riparazioni nella casa ove la stessa abitava; f) che, per contro, l’attrice aveva prodotto in giudizio copia di prescrizioni mediche e scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci, ricevute per prestazioni di parrucchiere, scontrini per l’acquisto di capi di abbigliamento e di prodotti alimentari, ricevute di versamento di bollette telefoniche e relative alla fornitura di energia elettrica, che attestavano l’effettuazione a suo carico dei relativi esborsi, senza che il convenuto avesse dimostrato che, a fronte di questa produzione, ne avesse sopportato i costi; g ) che, pertanto, dovevano trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto costitutivo della rendita assistenziale e le consequenziali richieste di restituzione dei beni oggetto della cessione, di rimborso delle spese sostenute per la stipula dell’atto notarile avente ad oggetto il contratto di mantenimento, nella misura di euro 9.000.00, nonché di risarcimento dei danni, da quantificare in via equitativa nell’importo di euro 5.000,00. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primis , deve essere dichiarata l’inammissibilità della “comparsa di costituzione di nuovo difensore” dei controricorrenti, depositata il 28 ottobre 2022, con procura in calce a tale comparsa, autenticata dal nuovo legale (e conseguentemente della memoria illustrativa da questi depositata, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.). Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzo comma, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., il deposito di un atto redattodal nuovo difensore (nella specie denominato “comparsa di costituzione”) su cui possa essere apposta la procura speciale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del 23/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007). Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, tra cui rientra quello di specie, instaurato in primo grado con citazione notificata il 27 aprile 2007, non opera la novella di cui all’art. 45 della legge 18 giugno 2009 – che ha, tra l’altro, modificato l’art. 83, terzo comma, c.p.c., estendendo le ipotesi in cui può essere rilasciata la procura a margine o in calce anche alla memoria di nomina di nuovo difensore –, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della citata legge. Per l’effetto, sopravvive la nomina dell’originario difensore. 2.–Tanto premesso, con il primo motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2699, 2702, 2712, 1453 e 1455 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso ogni valutazione o travisato totalmente la prova documentale costituita da copia dei due assegni circolari non trasferibili intestati a [OSCURATO:PERSONA], con relativi prospetti riepilogativi rilasciati da [OSCURATO:PERSONA], e per avere conseguentemente ritenuto sussistente l’inadempimento grave del vitaliziante, con abnormità e illogicità intrinseca della motivazione sul punto relativo alla mancanza o non appartenenza della sottoscrizione per l’incasso, posta sul retro dei predetti assegni circolari. A tale scopo, l’istante evidenzia che tali titoli cartolari sarebbero stati effettivamente incassati dalla prenditrice [OSCURATO:PERSONA], poiché sul retro sarebbe stata vergata la sottoscrizione autografa della stessa, benché sovrapposta ai timbri e non agevolmente leggibile, cosicché gli assegni sarebbero stati entrambi negoziati ed incassati per cassa, come sarebbe risultato dai riepiloghi relativi ai suindicati assegni predisposti e trasmessi da [OSCURATO:PERSONA]. Senonché, osserva il ricorrente, l’erogazione di tali somme di denaro sarebbe stata compatibile con la prestazione di assistenza e degli alimenti in favore del beneficiario del vitalizio, prestazioni che sarebbero emerse dalle prove espletate. 2.1.–La doglianza è inammissibile per più ordini di motivi. Si premette che il vitalizio alimentare o assistenziale, con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all’altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, è soggetto al rimedio della risoluzione per il caso d’inadempimento, tenendo conto che si tratta di contratto atipico, non riconducibile – per peculiarità dell’alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita – nell’ambito della rendita vitalizia e, quindi, sottratto all’applicazione diretta dell’art. 1878 c.c., in tema di esclusione della risoluzione in ipotesi di mancato pagamento di rate di rendita scadute. Inoltre, tale ultima norma – la quale trova giustificazione nella non gravità della turbativa dell’equilibrio negoziale in presenza di inadempienza nel pagamento di dette rate di rendita, oltre che nella possibilità di un soddisfacimento coattivo del creditore – non è suscettibile di applicazione analogica al vitalizio alimentare, caratterizzato da prestazioni indispensabili per la sopravvivenza del creditore, in parte non fungibili e basate sull’intuitus personae (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13232 del 25/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 10859 del 05/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6395 del 01/04/2004). Sicché detto contratto di mantenimento si sostanzia essenzialmente in obbligazioni di facere e non già di dare , a carico del vitaliziante e, in linea di principio, non surrogabili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22009 del 31/10/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9764 del 14/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7033 del 29/05/2000; Sez. 2, Sentenza n. 8854 del 08/09/1998; Sez. 2, Sentenza n. 5342 del 13/06/1997; Sez. 2, Sentenza n. 12650 del 11/12/1995). All’esito di questo inquadramento sistematico della fattispecie, sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio, il beneficiario delle prestazioni assistenziali che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020). Ora, per un verso, la valutazione in ordine alla dimostrazione dell’effettivo incasso delle somme riportate nei due assegni circolari – peraltro, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta su uno di essi, cui non è seguito alcun sub-procedimento di verificazione –è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019). Per altro verso, il ricorrente non ha sufficientemente aggredito l’ulteriore ratio decidendidella pronuncia, secondo cui – a prescindere dall’incasso di tali somme – comunque era carente la prova dell’adempimento dell’obbligazione assunta dal vitaliziante circa l’assistenza materiale e morale prestata al beneficiario e circa la disponibilità di risorse materiali volte al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della alimentanda. Ebbene, allorché la sentenza di merito sia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, è onere del ricorrente impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005). 3.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1458 c.c., per avere la Corte distrettuale disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio degli immobili di cui al contratto di vitalizio del 13 dicembre 2003, esorbitando dai limiti della domanda proposta dall’originaria attrice e ripresa dagli appellanti. In proposito, l’istante obietta che l’attrice nel giudizio di prime cure aveva richiesto la restituzione di quanto trasferito con il contratto di costituzione di vitalizio, con cessione di quota ereditaria, domanda ribadita dagli appellanti con l’atto introduttivo del gravame, sicché erroneamente il Giudice d’appello avrebbe condannato il convenuto appellato al rilascio, in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], degli immobili oggetto di cessione, omettendo tuttavia di specificare che la quota degli immobili ceduti limitatamente alla nuda proprietà, in favore di [OSCURATO:PERSONA], con il contratto di vitalizio, era pari soltanto alla metà e non all’intero. 3.1.–La censura è priva di fondamento. Infatti, vi è esatta corrispondenza tra il petitum della domanda e la condanna disposta dal Giudice. A fronte dell’espressa richiesta di “restituzione di quanto trasferito con il contratto di costituzione del vitalizio”, il Giudice d’appello ha disposto, quale effetto della risoluzione del vitalizio assistenziale, il rilascio degli immobili oggetto di cessione con il menzionato contratto. Pertanto, nella fattispecie non può che attribuirsi al termine “rilascio” il significato di effetto restitutorio disposto dal giudice in ragione della pronuncia di risoluzione del contratto. Inoltre, l’oggetto di tale restituzione è stato limitato, appunto, ai cespiti ceduti con il vitalizio (e ai corrispondenti diritti su questi spettanti, secondo le previsioni del contratto di mantenimento). 4.–Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione dell’art.2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1453 e 1458 c.c., per avere la Corte territoriale condannato il vitaliziante [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese notarili, quali conseguenze della pronuncia di risoluzione del vitalizio assistenziale, senza che vi fosse prova alcuna delle circostanze relative alla integrazione di un pregiudizio riparabile e all’anticipo delle spese notarili a cura della beneficiaria. Sul punto, l’istante osserva che l’addebito delle spese di euro 9.000,00 per la stipula dell’atto notarile sarebbe avvenuto senza alcun riscontro probatorio, documentale o testimoniale, e senza che fosse resa alcuna argomentazione, neanche relativamente all’applicazione degli indici presuntivi. Con riferimento al risarcimento dei danni, invece, il ricorrente obbietta che le prove documentali utilizzate per ritenere che la beneficiaria avesse provveduto, a proprie spese, al suo mantenimento non avrebbe potuto essere oggetto di tutela risarcitoria, poiché – in base alla natura del vitalizio – il vitaliziante non avrebbe avuto alcun obbligo di corrispondere somme di denaro in favore della beneficiaria. 4.1.–La doglianza è in parte qua inammissibile e in parte qua infondata. 4.2.– Sotto il profilo del di sposto rimborso delle spese notarili, il ricorrente non ha addotto di aver specificamente contestato l’assunto dell’attrice circa il fatto che questa avesse provveduto a corrispondere, in favore del notaio, le spese conseguenti alla stipula del rogito. Nelcorpo del ricorso si allude a generiche contestazioni, non meglio precisate e riportate, senza alcuna contestualizzazione dell’an, quomodo e quando . Né nell’articolazione del motivo si fa riferimento a qualsiasi elemento probatorio idoneo a supportare la ricostruzione dell’istante circa il fatto che questi avesse provveduto a corrispondere le spese notarili. E tanto al fine di scalfire la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata. Il che ha giustificato la condanna in favore della parte che ne ha avanzato la relativa domanda, statuizione in ordine alla quale le doglianze sollevate sono inammissibili per difetto di specificità. 4.3.– Con riguardo, invece, alla disposta condanna al risarcimento dei danni, la documentazione utilizzata dal Giudice del gravame, ai fini di riconoscere tale pretesa, ha costituito solo il substrato probatorio atto a ritenere integrato l’an debeatur, all’esito del quale la quantificazione è avvenuta in via equitativa. Segnatamente, dalla circostanza che la beneficiaria avesse provveduto, sostenendone i costi, all’acquisto di alimenti, capi di abbigliamento, farmaci, la pronuncia impugnata ha desunto che il vitaliziante fosse stato inadempiente all’obbligo di mantenimento di cui questi era onerato. All’esito, il quantum debeatur è stato determinato secondo equità (e non già nella misura corrispondente ai costi sostenuti dalla beneficiaria per il proprio sostentamento). 5.–Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai