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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 15373/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29090/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 10 SIRACUSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SIRACUSA n. 3880/2014 depositata il 16/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 10 Siracusa impugnava il preavviso di fermo notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui gli veniva intimato di corrispondere l’importo recato da ventiquattro cartelle sottese al preavviso, pari ad euro 786.910,75, sul presupposto che le cartelle non erano state giammai ad esso notificate.

La società di riscossione depositava le relate delle notificazioni delle cartelle, la cui conformità agli originali veniva contestata dal Consorzio.

La CTP di Siracusa dichiarava la carenza di giurisdizione per le cartelle concernenti contributi assicurativi e previdenziali o contravvenzioni ed accogliendo il ricorso limitatamente a due cartelle per cui non risultava la prova della relata di notifica.

Interposto appello dal Consorzio, la CTR lo respingeva sul rilievo che le relate prodotte con attestazione di conformità in quanto copie fotostatiche disconosciute dal contribuente non potevano costituire valida prova dell’avvenuta notificazione delle sottese cartelle esattoriali, adducendo che la società di riscossione, in quanto ente privato, non aveva poteri di pubblico ufficiale con poteri di attestazione della conformità agli originali.Ricorreper la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre motivi, la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con la prima censura, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, commi 4 e 5, del d.lgs. del 30.12.1992 n. 546, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali, a fronte del generico disconoscimento delle copie delle relate agli originali, omesso di onerare la società dell’obbligo di produrre gli originali della documentazione.

3. Il secondo strumento di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’ art. 360,primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere il decidente erroneamente applicat o la disposizione codicistica rubricata, attribuendo rilevanza probatoria al disconoscimento generico delle fotocopie agli originali, in mancanza di allegazione specifica in ordine agli elementi attestanti la non conformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

4. La terza doglianza deducela nullità della sentenza per omessa esame circa un fatto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360, primo comma, n.1 e 5, cod.proc.civ.; in quanto, avendo i giudici di appello ritenuto assorbite le restanti questioni, ed in particolare l’eccezione di carenza di giurisdizione di sedici cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo, la CTR non avrebbe dovuto affermare la nullità del preavviso di fermo , in quanto renate altre quindici cartelle sulle quali la Commissione tributaria non aveva giurisdizione. 5.Discostandosi dall’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, è opportuno esaminare con priorità l’ultima doglianza riconducibile nell’alveo dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.. 6.La terza doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.Merita di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360 cod.proc.civ. comma primo, n. 5, è l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti .

Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storicoe normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod.civ. cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. del 29.07.2011, n. 16655; Cass. del 12.08.2014, n. 7983; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17761; Cass.del28/09/2016, n. 19150 Cass. del 13.12.2017, n. 29883); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico (cfr. Cass. del13.10. 2014, n. 21152; Cass., SU, del 23.03.2015, n. 5745); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. del

12.12. 2014, n. 5133); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, del 7.04.2014, n. 8053).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: I) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. del 14.06.2017. n. 14802; Cass. del 18/10/2018 , n. 26305; Cass. del 06/09/2019 , n. 22397 ); II ) gli elementi istruttori in sé considerate, le domande e le eccezioni proposte nel giudizio di merito ovvero i motivi di appello( Cass. 37821 del27.12.2022, in motiv).

Nel caso in esame, la decisione della CTP di Siracusa in merito alla carenza di giurisdizione non risulta essere stata oggetto di impugnazione dal contribuente né di appello incidentale da parte della società di Riscossione; né risulta dalla sentenza impugnata che la società abbia riprodotto le difese svolte in primo grado con riferimentoa talune cartelle non escluse dalla decisione.

Sul punto la doglianza presenta ulteriori profili di inammissibilità, per difetto di specificità.

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia – se questo intendeva pro porre l’ente ricorrente - è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezioneautonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande oeccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini , nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano stateproposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Sez.U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005; Cass. del 04/03/2013 , n. 5344; Cass. del 02/08/2016, n. 16102; Cass del 12.09.2019, n. 22766). 7.Le prime due doglianze –in quanto strettamente connesse – possono essere scrutinate congiuntamente.

La statuizione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (oltre alle pronunce richiamate nella sentenza di appello, v.

Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456; Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057; Sez. 2, 22/01/2018, n. 1537; Cass. del 08/06/2018, n. 14950;Cass. del 18.01.2022, n. 1324). 7.1 In part icolare, l’onere della contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive (Cass.del 25/02/2009, n. 4476;Cass. del 13/06/2014, n. 13425 ; Cass. del 20/02/2018 , n. 4053) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass.del[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 40750; Cass. del 25/05/2021 , n. 14279; Cass.del20/06/2019, n. 16557; Cass. del 13/12/2017, n. 29993; Cass. del 21.06.2016, n. 12730).

Si è precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art.2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1°, n. 2, cod.proc.civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, ne preclude l'utilizzabilità , la contestazione di cui all'art. 2719 cod civ.. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la partecontro la quale il documento è prodotto a prendere posizione precisa e dettagliata sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo diprova ex art. 2719 cod.civ.(Cass..del 11/10/2017 , n. 23902; Cass. del 30/10/2018, n. 27633). 7.2 Questa Corte, proprio in tema di produzione di copie di relate da parte dell’agente della riscossione, ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: In tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l'Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l'obbligato contesti, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità delle copie agli originali, il giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'attestazione, da parte dell'Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017).

8. Il ricorso va dunque accolto, limitatamente ai primi due motivi di ricorso, dichiarato inammissibileil terzo; la sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria dii secondo grado della Sicilia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motividi ricorso, dichiarato inammissibile l’ultimo; cassa la sentenzagravata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che deciderà anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29090/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 10 SIRACUSA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 3880/2014 depositata il 16/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 10 Siracusa impugnava il preavviso di fermo notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui gli veniva intimato di corrispondere l’importo recato da ventiquattro cartelle sottese al preavviso, pari ad euro 786.910,75, sul presupposto che le cartelle non erano state giammai ad esso notificate. La società di riscossione depositava le relate delle notificazioni delle cartelle, la cui conformità agli originali veniva contestata dal Consorzio. La CTP di Siracusa dichiarava la carenza di giurisdizione per le cartelle concernenti contributi assicurativi e previdenziali o contravvenzioni ed accogliendo il ricorso limitatamente a due cartelle per cui non risultava la prova della relata di notifica. Interposto appello dal Consorzio, la CTR lo respingeva sul rilievo che le relate prodotte con attestazione di conformità in quanto copie fotostatiche disconosciute dal contribuente non potevano costituire valida prova dell’avvenuta notificazione delle sottese cartelle esattoriali, adducendo che la società di riscossione, in quanto ente privato, non aveva poteri di pubblico ufficiale con poteri di attestazione della conformità agli originali.Ricorreper la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre motivi, la società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con la prima censura, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, commi 4 e 5, del d.lgs. del 30.12.1992 n. 546, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali, a fronte del generico disconoscimento delle copie delle relate agli originali, omesso di onerare la società dell’obbligo di produrre gli originali della documentazione. 3. Il secondo strumento di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’ art. 360,primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere il decidente erroneamente applicat o la disposizione codicistica rubricata, attribuendo rilevanza probatoria al disconoscimento generico delle fotocopie agli originali, in mancanza di allegazione specifica in ordine agli elementi attestanti la non conformità tra realtà fattuale e realtà riprodotta. 4. La terza doglianza deducela nullità della sentenza per omessa esame circa un fatto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360, primo comma, n.1 e 5, cod.proc.civ.; in quanto, avendo i giudici di appello ritenuto assorbite le restanti questioni, ed in particolare l’eccezione di carenza di giurisdizione di sedici cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo, la CTR non avrebbe dovuto affermare la nullità del preavviso di fermo , in quanto renate altre quindici cartelle sulle quali la Commissione tributaria non aveva giurisdizione. 5.Discostandosi dall’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, è opportuno esaminare con priorità l’ultima doglianza riconducibile nell’alveo dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.. 6.La terza doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.Merita di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360 cod.proc.civ. comma primo, n. 5, è l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti . Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storicoe normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod.civ. cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. del 29.07.2011, n. 16655; Cass. del 12.08.2014, n. 7983; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17761; Cass.del28/09/2016, n. 19150 Cass. del 13.12.2017, n. 29883); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico (cfr. Cass. del13.10. 2014, n. 21152; Cass., SU, del 23.03.2015, n. 5745); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. del 12.12. 2014, n. 5133); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, del 7.04.2014, n. 8053). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: I) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. del 14.06.2017. n. 14802; Cass. del 18/10/2018 , n. 26305; Cass. del 06/09/2019 , n. 22397 ); II ) gli elementi istruttori in sé considerate, le domande e le eccezioni proposte nel giudizio di merito ovvero i motivi di appello( Cass. 37821 del27.12.2022, in motiv). Nel caso in esame, la decisione della CTP di Siracusa in merito alla carenza di giurisdizione non risulta essere stata oggetto di impugnazione dal contribuente né di appello incidentale da parte della società di Riscossione; né risulta dalla sentenza impugnata che la società abbia riprodotto le difese svolte in primo grado con riferimentoa talune cartelle non escluse dalla decisione. Sul punto la doglianza presenta ulteriori profili di inammissibilità, per difetto di specificità. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia – se questo intendeva pro porre l’ente ricorrente - è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un'eccezioneautonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande oeccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini , nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano stateproposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Sez.U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005; Cass. del 04/03/2013 , n. 5344; Cass. del 02/08/2016, n. 16102; Cass del 12.09.2019, n. 22766). 7.Le prime due doglianze –in quanto strettamente connesse – possono essere scrutinate congiuntamente. La statuizione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, con la conseguenza che colui il quale deve negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (oltre alle pronunce richiamate nella sentenza di appello, v. Sez. 3, 21/11/2011, n. 24456; Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057; Sez. 2, 22/01/2018, n. 1537; Cass. del 08/06/2018, n. 14950;Cass. del 18.01.2022, n. 1324). 7.1 In part icolare, l’onere della contestazione va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive (Cass.del 25/02/2009, n. 4476;Cass. del 13/06/2014, n. 13425 ; Cass. del 20/02/2018 , n. 4053) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass.del[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 40750; Cass. del 25/05/2021 , n. 14279; Cass.del20/06/2019, n. 16557; Cass. del 13/12/2017, n. 29993; Cass. del 21.06.2016, n. 12730). Si è precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art.2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1°, n. 2, cod.proc.civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, ne preclude l'utilizzabilità , la contestazione di cui all'art. 2719 cod civ.. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la partecontro la quale il documento è prodotto a prendere posizione precisa e dettagliata sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo diprova ex art. 2719 cod.civ.(Cass..del 11/10/2017 , n. 23902; Cass. del 30/10/2018, n. 27633). 7.2 Questa Corte, proprio in tema di produzione di copie di relate da parte dell’agente della riscossione, ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: In tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l'Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l'obbligato contesti, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità delle copie agli originali, il giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'attestazione, da parte dell'Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017). 8. Il ricorso va dunque accolto, limitatamente ai primi due motivi di ricorso, dichiarato inammissibileil terzo; la sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria dii secondo grado della Sicilia in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie i primi due motividi ricorso, dichiarato inammissibile l’ultimo; cassa la sentenzagravata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che deciderà anc
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