CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 03208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIA~PE1559112y udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli il 15 dicembre 1998, divenuta irrevocabile il 9 ottobre 2000. 2. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 16 dicembre 2020 ed è stata depositata il 9 marzo 2021 e quindi entro il termine di novanta giorni indicato in sentenza per il deposito. Il ricorso è stato proposto il 3 maggio 2021 e quindi oltre il termine di quarantacinque giorni a far data dalla scadenza del novantesimo giorno assegnato per il deposito. 3. Per essere tempestivo il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 30 aprile 2021, termine ultimo di scadenza del periodo assegnato dalla legge per l'impugnazione, secondo il principio di diritto per il quale "in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione" - Sez. 6, n. 25598 del 27/5/2020, Rv. 279874 -. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 5. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cosicjJiere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] antalucia [OSCURATO:PERSONA]