CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di PARMApato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Parma indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, disponendo la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità. Stante l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen, gli atti sono stati trasmessi presso questa Corte. 2. L'impugnazione è inammissibile. La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto l'atto di appello, non risulta essere iscritto all'albo speciale. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il