CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1965
Cassazione n. 14187/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 E 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso il 23novembre 2010. 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo, perché correttamente evidenzia come la contestazione dell'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. sia avvenuta nell'udienza del 16 maggio 2018, in data successiva rispetto alla maturazione della prescrizione del reato, per come originariamente contestato, commesso il 23 novembre 2010, verificatasi in data 23 novembre 2016. Al riguardo devesi dar conto di come le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517, hanno ,affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 genna