CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 1957
Cassazione n. 07269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pavia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole deireati di furto aggravato — così riqualificato il delitto di furto in abitazione in origine contestato al capo 1)— di uso indebito di carte di credito (capo B) e di truffa (capo C). 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza delle tre fattispecie di reato oggetto di condanna. Lamenta inoltre la lesione del diritto di difesa sotto vari profili. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto. 4. Risulta quanto segue: - la sentenza impugnata è stata deliberata il 4 giugno 202 5, senza assegnazione di termine per il deposito della motivazione, stabilito, quindi, ex lege in quello di quindici giorni(art. 544 comma 2 cod. proc. pen.) ; -il termine per il deposito è spirato il 19 giugno 2025 (giovedì) ; -la sentenza è stata depositata tempestivamente l'11 giugno 2025; -il termine per l’impugnazione, pari a trenta giorni (ex art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) decorrenti dal 19 giugno 2025(ex art. 585, comma 2 lett. c,cod. proc. pen.), è decorso il 19 luglio 20 2 5; - il ricorso è stato presentato, tardivamente, mediante posta elettronica certificata soltanto il 28 luglio 2025. 5. Ergo il ricorso è inammissibile ex artt. 585 e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di euroquattromila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]