CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; eaminati gli atti e i provvedimento impugnato; r-itenuto che il ricorso è inammissibile perché (.,,fanto alla mancata applicazione delle generiche e ai trattamento sanzionatorio si fonda su . c..rcosanza in fatto ( una non meglio precisata donazione resa in favore di una comunità) che, a tacer d'altro, non risulta .ndicata con l'appello ne supportata in questa sede sul piano oocurnerttaie cosi da inficiare la ritualità dei travisamento per omissione addotto, comunque tale cc non rnetteLe n crsi a puntuale linearità dell'argomentazione svolta su tali temi dalla sentenza gravata, fondata su un argomentare che pone la decisione al riparo da vizi prospettabili in questa quanto aia confisca della somma di denaro perché, oltre a doversi ribadire la logicità dei relativo argomentare speso dalla Corte del merito sul tema della riferibilità al ricorrente della sottoposta a vincolo, va anche rimarcato il difetto di legittimazione dell'imputato rispetto rofi di doglianza prospettati, tesi a rivendicare la titolarità del denaro confiscato ad un „ evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui al! arL 616 cod. P.Q.M. riETI-3rnssitgi!e ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese OC(.2;Sula_. e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del e ammende. C.o.;; deciso !! 18 novembre 25:71 li Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente 9:enede1•to Paternò RadciL:sa Pieri .igi [OSCURATO:PERSONA] I) E E G i [OSCURATO:PERSONA] CANe 2 18 3 IL L