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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:61
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0176_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 febbraio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑176/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei fondi – Proroga dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Proporzionalità – Presunzione di innocenza – Eccezione di illegittimità – Adattamento delle conclusioni»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 43, 45‑47)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 44, 52‑56)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 60, 61, 63)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Assenza – Violazione dei diritti della difesa [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, art. 9, § 2, e allegato II] (v. punti 65‑72, 75, 78, 79)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Obbligo delle istituzioni di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 80‑83, 85, 88)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che hanno ostacolato una soluzione della crisi consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni, in particolare mediante atti di violenza, repressione, incitazione alla violenza o azioni che compromettono lo Stato di diritto – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione – Interpretazione corroborata dalla possibilità di prorogare le misure restrittive – Effetto utile [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, artt. 3, § 2, a), e 9, § 2] (v. punti 93‑96, 98)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue funzioni – Documenti accessibili al pubblico attestanti azioni che compromettono lo Stato di diritto – Valore probatorio – Principio della libera valutazione delle prove [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 107‑109, 115, 116)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 130‑133)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizioni del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Artt. 3, § 5, 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, art. 5, § 1] (v. punti 138‑151)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che sono implicate nel compimento di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla libera circolazione nell’Unione – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569] (v. punti 152, 153)

11. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Compatibilità con detto principio – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, artt. 5, § 1, e 9] (v. punti 155‑160)

12. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Insussistenza – Irricevibilità [Art. 277 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, a)] (v. punti 164, 165)

13. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ostacolo a una soluzione della crisi consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni, in particolare mediante atti di violenza, repressione, incitazione alla violenza o azioni che compromettono lo Stato di diritto – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, a), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamento del Consiglio n. 1183/2005] (v. punti 166‑176) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2017, L 328, pag. 19 ), della decisione di esecuzione (PESC) 2018/569 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 95, pag. 21 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/566 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 95, pag. 9 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0176_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 febbraio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑176/18) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei fondi – Proroga dell’iscrizione del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Obbligo per il Consiglio di comunicare gli elementi nuovi che giustificano il rinnovo delle misure restrittive – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Proporzionalità – Presunzione di innocenza – Eccezione di illegittimità – Adattamento delle conclusioni» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Requisiti minimi [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 43, 45‑47) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 44, 52‑56) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di consentire all’interessato di esprimere utilmente il suo punto di vista sulle accuse poste a suo carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 60, 61, 63) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Comunicazione degli elementi nuovi all’interessato al fine di acquisire le sue osservazioni – Assenza – Violazione dei diritti della difesa [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, art. 9, § 2, e allegato II] (v. punti 65‑72, 75, 78, 79) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Obbligo delle istituzioni di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Mancanza di incidenza nel caso di specie [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 80‑83, 85, 88) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone che hanno ostacolato una soluzione della crisi consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni, in particolare mediante atti di violenza, repressione, incitazione alla violenza o azioni che compromettono lo Stato di diritto – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione – Interpretazione corroborata dalla possibilità di prorogare le misure restrittive – Effetto utile [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, artt. 3, § 2, a), e 9, § 2] (v. punti 93‑96, 98) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue funzioni – Documenti accessibili al pubblico attestanti azioni che compromettono lo Stato di diritto – Valore probatorio – Principio della libera valutazione delle prove [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 107‑109, 115, 116) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, allegato II] (v. punti 130‑133) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali delle persone che compromettono lo Stato di diritto o che contribuiscono alla commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizioni del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Artt. 3, § 5, 21, § 2, b) e c), e 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231, (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, art. 5, § 1] (v. punti 138‑151) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Divieto di ingresso e di transito, nonché congelamento dei capitali, delle persone che attentano allo Stato di diritto o che sono implicate nel compimento di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani – Restrizione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla libera circolazione nell’Unione – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569] (v. punti 152, 153) 11. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Compatibilità con detto principio – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/2282 e (PESC) 2018/569, artt. 5, § 1, e 9] (v. punti 155‑160) 12. Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Insussistenza – Irricevibilità [Art. 277 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, a)] (v. punti 164, 165) 13. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ostacolo a una soluzione della crisi consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni, in particolare mediante atti di violenza, repressione, incitazione alla violenza o azioni che compromettono lo Stato di diritto – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Artt. 3, § 5, e 21, § 2, b) e c), TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/788/PESC, art. 3, § 2, a), e (PESC) 2016/2231, considerando 3 e 4; regolamento del Consiglio n. 1183/2005] (v. punti 166‑176) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2017, L 328, pag. 19 ), della decisione di esecuzione (PESC) 2018/569 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 95, pag. 21 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/566 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ( GU 2018, L 95, pag. 9 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris