CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34271/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza in data 6 luglio 2026,dichiarava inammissibile l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelaredegli arresti domiciliari avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX. Riteneva lacorte di merito che l’istanza non risultava notificata alle persone offese del reato,commesso con violenza alla persona ex art. 299 commi 2-bis e 3 cod. proc. pen..2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputata, avv.to Loforese, deducendo, con un unico motivo qui riassunto,erronea applicazione della legge penale posto che la notifica alle persone offesedell’istanza di revoca o sostituzione risultava essere stata correttamenteeffettuata presso il difensore delle medesime come da atti allegati al ricorso inoriginale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare personale e gliEd invero, secondo l’interpretazione cui si intende dare seguito, avverso ilprovvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misurecautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art.311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanzeche dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge,nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenticoncernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 6, n. 15125 del07/03/2023, Rv. 284581 - 01).Pertanto, nel caso in esame, l’ordinanza di inammissibilità della Corte diappello di Bologna andava impugnata con il rimedio previsto dall’art. 310 cod.proc. pen. e non con ricorso diretto per cassazione, trattandosi di provvedimentoemesso a seguito di istanza di sospensione o revoca della misura cautelare indetti sensi e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna competente per ladecisione. P.Q.MConverte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diBologna competente ex art. 310 cod. proc. pen.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.