CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 21913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 25/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regimepenitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). L’ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata segnalati nel decretoministeriale – precisamente, il ruolo di vertice assunto dal detenuto nell’omonimo clannell’ambito di cosa nostra operante nel territorio di Gela, la piena operatività del sodalizio el’intatta sua capacità di controllo del territorio calabro, siciliano e del Nord Italia (si vedano,da ultimo, i provvedimenti cautelari del dicembre 2023 e del marzo 2024 inerenti ai reati dicui all’art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), la persistente capacità deldetenuto, nonostante la detenzione, di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà(si vedano i colloqui con il fratello [OSCURATO:PERSONA]) – e li ha giudicati adeguatamentesintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e denunciaquattro motivi di ricorso.2.2. Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,la violazione del citato art. 41-bis e il vizio di motivazione apparente.Lamenta l’utilizzo di una motivazione stereotipata, priva di un effettivo esame dellegiurisprudenza di legittimità e quella convenzionale che impongono un preciso standardmotivazionale in una materia, quale quella del regime speciale di detenzione, in cui vengonoin rilievo libertà fondamentali che non possono essere compresse in assenza di adeguatavalutazione.L’ordinanza impugnata – secondo la tesi difensiva – anziché confrontarsi con lecensure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti laproroga fossero generici e ripetitivi della situazione prospettata nel primo provvedimentoapplicativo del regime speciale, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta neldecreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità deldetenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza,trascurando altresì di verificare l'attualità della pericolosità del ricorrente.2.2. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e la conferma deldecreto ministeriale di proroga quale mero automatismo.Il Tribunale si sarebbe limitato alla sterile riproposizione della biografia penale delcondannato, trascurando le allegazioni difensive, prima tra tutte il lungo tempo trascorso inistituto (ventiquattro anni), ininterrottamente in regime speciale, durante il quale egli haserbato una condotta corretta, come attestato dalle attività di studio e lavoro svolte, nonchédalla sostanziale assenza di rilievi disciplinari. Sarebbe stata del tutto trascurata ladissociazione del condannato dal contesto criminale mafioso di riferimento e il trasferimentodei familiari all’estero.2.3. Il terzo motivo denuncia che la motivazione del Tribunale avrebbe violato gli artt. 2,3, 13, 27 e 111 Cost. e gli artt. 6, 8, 13 e 14 CEDU in punto di mancata valorizzazione dellafunzione rieducativa della pena e del “diritto alla speranza” del condannato, che imponeall’autorità giudiziaria di valorizzare ogni elemento idoneo comprovante l’evoluzionepersonale e il percorso trattamentale positivo.Nel caso di specie sarebbe mancata una valutazione effettiva e personalizzata dellasituazione del detenuto, da svolgersi attraverso presupposti chiaramente obiettivi econtrollabili, e non lasciati alla totale discrezionalità del decidente.2.4. Con il quarto motivo lamenta l’assenza di motivazione sulla obiettiva capacità delcondannato di riallacciare contatti con il contesto criminale di appartenenza.Osserva che nessuna specifica e recente risultanza in atti consentirebbe di porre ilrecluso in collegamento con il sodalizio, con il quale non ha più rapporti; il Tribunale nonavrebbe spiegato con quali soggetti e attraverso quali modalità potrebbe realizzarsi il rischiodi riallacciare i contatti con il clan di appartenenza ove egli fosse posto in regime detentivoordinario, considerato che lo stato di isolamento e il tempo trascorso in regime specialehanno certamente reciso i legami con l’organizzazione criminale per cui egli ha riportatocondanna.2.5. Con il quinto motivo, in via subordinata, il ricorrente sollecita la Corte a sollevareuna questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-bis Ord. pen., inrelazione agli artt. 2, 3, 13, 27 e 111 Cost. e gli artt. 6, 8, 13 e 14 CEDU, nella parte in cuiconsente la proroga ultradecennale in assenza di una rigorosa verifica della persistenzadella pericolosità attuale, individualizzata e concreta e di una motivazione effettiva epersonalizzata, con conseguente violazione della funzione rieducativa del diritto allasperanza e del divieto di trattamenti inumani.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadepositata il 3 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1. In via di premessa deve rammentarsi che, in tema di regime carcerario differenziato,il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è proponibilelimitatamente al vizio di violazione di legge, nel quale deve farsi rientrare anche la mancanzadi motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risultipriva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultaremeramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logicoseguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento sianocosì scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni chehanno giustificato la decisione (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628 – 01).Non costituisce, invece, violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso percassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalladifesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e nonrisultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv.260805 – 01).2. Sempre in via di premessa, va detto che l’art. 41-bisOrd. pen. disciplina, nei commi 2e seguenti, l’adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale oparziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole deltrattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravireati ivi menzionati. 2.1. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali dafar ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica oeversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18434del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248;Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004,probatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primariarilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui allecondanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriatoapprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verifica del citato collegamento con la criminalitàorganizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere difenomeni criminali, dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loroparticolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte diun’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettiviperseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione dellemedesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello incui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale,già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati ifatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.253713). 2.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziariodifferenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momentidi collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell’elusionedelle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisognodi mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro – non necessariamentein considerazione di elementi sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabilicondizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n.41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante,Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» dimantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametrielencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, laposizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, lasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti deltrattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea cheil mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» dicui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del03/07/2019, Graviano, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra,Rv. 274912). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta involta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivoo negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n.40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato dauna motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l’esistenza el’esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia,circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola,Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628); con l'ulteriore corollario che« non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazioneavverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis dellalegge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale diSorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalladifesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e nonrisultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv.260805). Conclusivamente, si tratta di un accertamento dell'attuale capacità del condannato dimantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametriindicati, in termini non esaustivi, dal comma 2-bis della citata disposizione e che si sostanziain un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamentesopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste afondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 37887 del 27/06/2024, Belforte, Rv. 287080 –01).3. Tanto premesso in diritto, venendo alle doglianze contenute nel primo, secondo equarto motivo – da trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle questioniprospettate – osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata non si è discostata da taliprincipi e criteri. Essa, infatti, non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presuppostidi legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragioni delladecisione ha illustrato la posizione apicale assunta dal ricorrente nell'omonimo clanRinzivillo, operante a Gela e in altre zone italiane, secondo quanto già giudizialmenteaccertato.Il Tribunale ha, poi, evidenziato come il sodalizio medesimo, nelle sue variearticolazioni territoriali, risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancoraoperativo nell’ambito territoriale di riferimento (si sono segnalati i provvedimenti cautelari deldicembre 2023 e del marzo 2024 inerenti ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R.n. 309 del 1990) a ragione ritenuti sintomatici della fibrillazione interna ai gruppi e della loroinalterata operatività.Ancora, l’ordinanza ha richiamato il dato dei colloqui in carcere tra il ricorrente e ilfratello [OSCURATO:PERSONA] (in stato di libertà) che, nonostante le cautele adottate dai parlatori, si èaccertato avere a oggetto questioni riguardanti il gruppo mafioso di cui il primo era messo alcorrente e sulle quali dava il proprio assenso. Sicché è del tutto destituita di fondamento ladeduzione del ricorrente secondo cui il provvedimento non avrebbe fornito elementi obiettiviindicativi della capacità del condannato di ripristinare i contatti con il gruppo, anche inconsiderazione della segnalata recente scarcerazione dei correi [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoMulè.Infine, nel quadro complessivo sin qui descritto – costituito dal profilo criminale delricorrente, la posizione di vertice assunta nel sodalizio mafioso, le condanne riportate anchenel corso della detenzione, la perdurante operatività del clan e la sopravvenienza diprocedimenti penali nei confronti di altri appartenenti allo stesso – correttamente non si èfamiglia all’estero e dell’ asserita dissociazione che, avvenuta nel lontano 1989, è rimastamera affermazione labiale e, anzi, contraddetta dalle conversazioni, captate dal 2016 in poi,in occasione dei già cennati colloqui in carcere con il fratello [OSCURATO:PERSONA].4. Non può essere accolta la sollecitazione a sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 41-bis Ord. pen.Invero, la tenuta costituzionale della disposizione in parola è già stata verificata daprecedenti pronunce di questa Corte di legittimità che, sebbene originate da questioniinerenti a differenti aspetti, hanno espresso principi generali certamente trasponibili al casoin esame.Sez. 1 n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015,Caporrimo, Rv. 263508, in motivazione; Sez. 1 n. 3447 del 27/11/2017, dep. 2018, Tagliavia,n.m.), con argomentazioni dal Collegio interamente condivise, si è chiarito che: i) l'art. 41-bisOrd. pen. postula la ricorrenza di condizioni oggettive di emergenza e sicurezza pubblicheed altre soggettive riguardanti il detenuto, derivanti dalla condanna o dalla sottoposizione amisura coercitiva custodiale per reati di particolare gravità e motivo di allarme sociale, oltreche la perdurante esistenza ed operatività dell'organizzazione cui egli appartiene. Neglieffetti, va osservato che la sospensione delle regole detentive ordinarie riguardal'esecuzione della pena nei confronti di quei detenuti che manifestino capacità di mantenerecollegamenti con le associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all'esternodel carcere e comporta una limitazione dei diritti soggettivi, non già la loro radicaleprivazione. Sulla scorta di tali presupposti e del rilievo, secondo il quale il regime detentivodifferenziato non viene imposto in via automatica a tutti i detenuti che abbiano riportatocondanna per determinati titoli di reato, ma selettivamente a coloro di essi che presentinocaratteristiche personali e specifiche di pericolosità, legate alla loro appartenenza adorganizzazioni criminali strutturate e, sulla base dei dati ricavati dalle pregresse esperienzeprocessuali e dalle conoscenze criminologiche, capaci di stabilire contatti anche con quantisiano ristretti in carcere, caratteristiche che li distinguono dai comuni soggetti sottoposti apena detentiva, va escluso che la norma di cui all'art. 41-bis si ponga in contrasto con iprincipi di cui agli artt. 2 e 3 Cost., tanto che si è esclusa una riconoscibile e censurabiledisparità di trattamento, rispetto al sistema delle misure di prevenzione, sotto il profilodell'adozione del provvedimento impositivo di tale regime o della sua proroga da partedell'autorità amministrativa, anziché per decisione giudiziale come, invece, previsto per lemisure di prevenzione; ii) neppure sussiste il denunciato contrasto tra la disposizione dell'art.41-bis Ord. pen. e i parametri costituzionali, rappresentati dagli artt. 111 e 117 Cost., poiché,sebbene il regime detentivo differenziato sia imposto con provvedimento amministrativo, lostesso, anche se sia autorizzata la proroga, deve essere supportato da autonoma e congruamotivazione in ordine alla permanenza dei pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e lapossibilità del suo riesame in funzione della tutela del sottoposto, ammesso ad esercitare ildiritto di difesa senza limitazioni, è assicurata in sede giurisdizionale mediante la previsionedell'istituto del reclamo innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, che provvede all'esito dellaprocedura camerale partecipata; iii) tali rilievi hanno già ricevuto l'autorevole avallo dellagiurisprudenza costituzionale (si veda Corte cost. n. 349 del 1993 che ha specificamenteesaminato la disposizione di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sospettata di illegittimità per lesionedella riserva di giurisdizione sancita dall'art. 13, secondo comma, Cost., nella parte in cuidetenuto). Tali argomenti consentono di superare ogni obiezione d'incostituzionalità e, per tale via,le censure all'odierno esame già risolte dal giudice delle leggi e da questa stessa Corte. 5. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sonoadeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di legge ad altro titolo,deve essere dichiarato inammissibile. A tale esito segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]