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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:77
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0059

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 LUGLIO 1973 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, I — Gli antefatti La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Amburgo, importa conserve di ortofrutticoli ed in special modo concentrati di pomodoro d'origine greca e portoghese.

I concentrati di pomodoro, di cui alla voce doganale 20.02, sono soggetti al regime comunitario istituito dal regolamento del Consiglio 28 giugno 1968 n. 865, che disciplina il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

L'importazione, nel mercato comune, di questi prodotti provenienti da paesi terzi, era in origine soggetta soltanto alla percezione di dazi secondo la tariffa doganale comune.

Non esisteva quindi alcuna coordinazione o unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

Per far fronte alle perturbazioni alle quali il mercato dei prodotti in questione poteva essere esposto, a causa d'importazioni effettuate a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39 del trattato, il Consiglio ha dovuto far ricorso, nell'estate 1971, a provvedimenti di salvaguardia.

Questo è stato l'obiettivo perseguito dal regolamento 2 luglio 1971 n. 1427; lo stesso giorno veniva promulgato il regolamento 1428/71, che definisce le condizioni per l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi nel settore considerato.

Già avete avuto occasione di esaminare questo testo nella causa 48-72, Schroeder (sentenza 7 febbraio 1973, non ancora pubblicata) .

Mi limiterò dunque a ricordare che questo regolamento consente alla [OSCURATO:PERSONA] di far ricorso a due tipi di provvedimenti di salvaguardia che consistono: — sia nel sospendere in maniera totale o parziale le importazioni, — sia nell'imporre dei prezzi minimi, nel qual caso le importazioni si possono realizzare soltanto se i prezzi sono superiori ai minimi fissati. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso ad ambedue i sistemi: — ha stabilito restrizioni quantitative, mediante il regolamento n. 1558/71, che riguarda l'importazione dai paesi terzi, ad eccezione della Grecia e dei paesi che si sono impegnati a rispettare prezzi minimi (come il Portogallo, ad esempio); — con il regolamento n. 1643/71, da applicarsi in maniera specifica alle importazioni dalla Grecia, si instaura un regime di prezzi minimi e si subordina ogni importazione alla stipulazione di un contratto che preveda un prezzo superiore al minimo fissato, secondo la qualità, nel listino allegato al regolamento.

Nell'ottobre 1971, la ricorrente acquistava 100 tonnellate di doppio concentrato di pomodoro, in scatole da 5 kg, prendendo per di più una opzione sulla consegna di altre 400 tonnellate dello stesso prodotto.

Aderendo al sistema del prezzo minimo, essa conveniva il prezzo di $ 340 la tonnellata, cioè DM 5,60 la scatola, malgrado un'offerta più vantaggiosa del fornitore greco. [OSCURATO:PERSONA] la versione della ricorrente, il prezzo minimo sarebbe stato fissato ad un livello troppo alto, come sarebbe stato poi dimostrato dal fatto che i conservieri italiani hanno venduto, sul mercato tedesco, concentrati di pomodoro a prezzi inferiori al minimo prescritto per i prodotti greci importati.

Questo stato di cose ha costretto la ricorrente a vendere sottocosto una partita della, merce importata, con una perdita di DM 780, cui si deve aggiungere un lucro cessante pari a DM 318, calcolando un margine di utile normale del 5 %.

La società [OSCURATO:PERSONA] afferma che questo pregiudizio è conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento 1643/71 della [OSCURATO:PERSONA], in quanto detto regolamento avrebbe fissato illegittimamente il prezzo minimo ad un. livello più alto di quello corrispondente alla situazione di mercato.

Perciò, il 17 aprile 1972, ha essa chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle la somma di DM 1098, a titolo di risarcimento del danno.

Disattesa l'istanza di risarcimento, il 28 giugno successivo la ricorrente ha adito questa Corte, per far sancire la responsabilità aquiliana della Comunità, come previsto dall'art. 215 del trattato di Roma e, di conseguenza, ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di DM 1098, a titolo di risarcimento.

II — Sulla ricevibilità La ricevibilità della domanda mi sembra pacifica: la proposizione del ricorso dopo meno di cinque mesi dal verificarsi del presunto evento dannoso, implica automaticamente il rispetto del termine perentorio stabilito dall'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte, in materia di azioni di risarcimento.

Da parte sua, la convenuta formula espressa rinuncia ad ogni eccezione d'irricevibilità, tenuto conto della vostra giurisprudenza.

Vedi sentenze: — Lütticke (28 aprile 1971, Race. 1971, pag. 325); — [OSCURATO:PERSONA] (2 dicembre 1971, Racc. 1971, pag. 984); — Compagnie d'Approvisionnement des [OSCURATO:PERSONA] de Paris (13 giugno 1972, Racc. 1973, pag. 391).

In questi casi è stata riconosciuta la ricevibilità dell'azione di risarcimento promossa dai singoli e basata sull'illegittimità dei regolamenti comunitari.

Ho cercato nelle mie conclusioni per la causa 43-72, Merkur, presentate il 27 giugno, di porre in evidenza i motivi sui quali si fonda questa soluzione.

L'azione di risarcimento è un'azione autonoma — cioè non accessoria — che si può esperire se sussistono i presupposti oggettivi; essa differisce, sotto questo aspetto, dall'azione di annullamento contemplata dall'art. 173, il cui esperimento da parte dei singoli è subordinato alla sussistenza di presupposti soggettivi, che non possono esser fatti valere allorché si esperisce un'azione di risarcimento.

I singoli possono invece far valere la responsabilità delle Comunità, se è dimostrato l'illecito commesso da un'istituzione nell'emanare regolamenti.

D'altra parte, coloro che adiscono il giudice nazionale possono eccepire l'invalidità di un regolamento per paralizzarne l'applicazione da parte degli organi amministrativi; dal canto mio, ho cercato di convincervi che il sistema di rinvio pregiudiziale di cui all'art. 177 non doveva essere considerato come la conditio sine qua non per l'esperimento di un'azione diretta di risarcimento, fondata sull'illegittimità del regolamento.

L'economia del sistema dei ricorsi giurisdizionali predisposti dal trattato, l'interesse del singolo, l'imperativo cogente della buona amministrazione della giustizia, mi sembrano escludere che si debba percorrere quel tortuoso cammino che, ammettendo tale principio, sarebbe inutilmente imposto ai ricorrenti.

Infine non ci troviamo qui in una situazione analoga a quella della causa Haegemann, nel senso che non si tratta di una controversia vertente sul rimborso d'una tassa comunitaria o sulla concessione d'un importo compensativo da parte di un'amministrazione nazionale.

Vi invito pertanto, dopo questo breve richiamo, a riferirvi, per quanto riguarda la ricevibilità della domanda, a quanto ho esposto in merito nelle conclusioni per la causa Merkur.

III — Legittimità del regolamento n. 1643/71 della [OSCURATO:PERSONA] i principi che si desumono dalle vostre sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Compagnie d'Approvisionnement — [OSCURATO:PERSONA] de Paris, la responsabilità aquiliana della Comunità, fondata sull'illegittimità di un regolamento, presuppone quanto meno «che l'atto lesivo sia illegittimo».

In altri termini: se l'atto non è illegittimo, non è stato commesso illecito e non vi è pertanto responsabilità.

In secondo luogo, qualora il regolamento impugnato sia — com'è in realtà il regolamento n. 1643/71 della [OSCURATO:PERSONA] — «una norma che implica delle scelte di politica economica», la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli avrebbero subito in conseguenza di questo atto (viste le disposizioni dell'art. 215 del trattato) sussiste soltanto «in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli».

Nella causa 40-72, Schroeder, su rinvio del tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, avete dovuto sindacare la legittimità dello stesso regolamento della [OSCURATO:PERSONA], tanto alla luce del trattato di Roma e dei regolamenti di base adottati dal Consiglio, sui quali si fondano i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia, quanto sotto il profilo di alcuni principi generali del diritto.

Nella vostra sentenza 7 febbraio 1973, avete sancito che l'esame da voi condotto non ha rivelato l'esistenza di alcunché atto ad inficiare la validità del regolamento controverso.

La vostra sentenza non ha certamente effetto «erga omnes» e la soluzione data alle questioni sollevate dal giudice amministrativo tedesco non costituisce un precedente cui non potete derogare.

Tuttavia, data l'identità dei mezzi dedotti nelle due cause, la prima può costituire un «precedente» cui attenersi.

Mi sembra quindi opportuno far richiamo alla motivazione della sentenza Schroeder, salvo illustrare più diffusamente alcuni argomenti nuovi svolti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente riconosce nella replica, presentata dopo il 7 febbraio 1973, di non aver rinunciato agli atti malgrado la vostra sentenza, in quanto il ricorso si fonda su dati diversi da quelli forniti dalla ditta Schroeder e su argomenti che la stessa Schroeder aveva trascurati. [OSCURATO:PERSONA] dal canto suo ritiene che la vostra sentenza abbia «scalzato il fondamento» della presente azione di risarcimento, giacché la ricorrente non avrebbe dedotto alcun mezzo nuovo atto a provare l'illegittimità del regolamerito controverso.

Parte I Prima di condividere questa opinione, ricordo in quali circostanze la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto di dover adottare il regolamento n. 1643/71, che ha instaurato la misura di salvaguardia consistente nell'imporre un prezzo minimo all'importazione e quali siano stati i motivi per cui avete approvato il suo operato: avete riconosciuto che si profilava una minaccia di gravi perturbazioni sul mercato comunitario dei concentrati di pomodoro, a causa delle importazioni.

A tale scopo mi basterà ricordare i primi considerandi della sentenza 7 febbraio 1973.

Nel periodo 1968/70 la [OSCURATO:PERSONA] accertava un aumento costante e notevole (da 4000 a 22000 tonnellate) delle importazioni dalla Grecia di concentrato di pomodoro, a prezzi del 30/40 % inferiori al costo di produzione dell'industria comunitaria.

Questa differenza di prezzo provocava la chiusura di numerose industrie conserviere in Italia, fenomeno che, a sua volta, riduceva gli sbocchi commerciali per il prodotto fresco d'origine nazionale. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tale situazione si sarebbe protratta, temeva serie perturbazioni per il mercato della Comunità, nonché per l'industria conserviera.

Rischiava di entrare in crisi la produzione nazionale, il che avrebbe potuto pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 39 del trattato.

Erano quindi necessarie misure di salvaguardia, che dovevano venir adottate tenendo conto del volume delle importazioni, non solo dalla Grecia, ma anche da altri paesi terzi; infatti, le importazioni da paesi extracomunitari erano passate da 18000 a 70000 tonnellate tra il 1967 ed il 1970, cifra che rappresentava il 36 % della produzione comunitaria nel 1970.

La «perturbazione grave» e definita in funzione degli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39 del trattato, quindi era logico che la [OSCURATO:PERSONA] tenesse conto — come voi avete riconosciuto — non solo dell'esigenza di stabilizzare il mercato, ma anche della necessità di garantire un equo tenore di vita per la popolazione agricola; era quindi naturale che il pericolo di una potenziale perturbazione venisse valutato alla luce dell'eventuale incidenza delle importazioni sulla possibilità di smercio del prodotto nazionale e delle eventuali ripercussioni sull'industria conserviera. [OSCURATO:PERSONA] poteva perciò anche ritenere giustamente che i quantitativi di concentrato importati nel 1970 potessero gravemente pregiudicare lo smercio dei pomodori freschi.

Avete infine osservato che gli elementi di cui all'art. 1 del regolamento n. 1428/71 del Consiglio e cioè il volume delle importazioni realizzate o prevedibili, la disponibilità dei prodotti sul mercato, i prezzi praticati per i prodotti nazionali ed infine i prezzi praticati per i prodotti importati, erano stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], che in questo modo non ha trasceso i limiti del suo potere discrezionale, non ha violato l'art. 40 n. 3 del trattato, né i regolamenti del Consiglio nn. 1427/71 e 1428/71 sui quali sono fondate le sue attribuzioni in materia.

Per questi motivi avete ammesso la validità, in linea di principio, del provvedimento di salvaguardia adottato in questa circostanza. [OSCURATO:PERSONA] non contesta d'altronde la validità di tale principio.

Il primo motivo di ricorso si fonda sul fatto che il regime dei prezzi minimi, imposti all'importazione dalla Grecia, dei concentrati di pomodoro, non sarebbe idoneo al raggiungimento della stabilizzazione dei mercati di cui all'art. 39, n. 1, del trattato di Roma; inoltre il regolamento controverso violerebbe sia le disposizioni di questo articolo che quelle dell'art. 40, n. 3, del trattato.

La ricorrente sostiene che il regime dei prezzi minimi è privo di efficacia poiché offre agli operatori economici molteplici possibilità di evasione, particolarmente mediante la stipulazione di contratti fittizi, restituzione all'acquirente di quanto pagato in più rispetto al prezzo realmente convenuto, oppure ricorrendo all' espediente di importazioni realizzate tramite filiali o imprese dello stesso ramo, con sede nel paese esportatore o in altri paesi terzi.

È questo un argomento che avete chiaramente disatteso nella sentenza 7 febbraio 1973, osservando che «la legittimità di un atto comunitario come il regolamento 1643/71 non può dipendere da considerazioni retrospettive riguardanti i suoi risultati; trattandosi, nella fattispecie, di provvedimenti economici complessi, che implicano necessariamente un largo margine di valutazione discrezionale quanto alla loro opportunità e, molto spesso, un margine d'incertezza quanto ai loro effetti, è sufficiente che al momento in cui essi vengono emanati non appaia manifestamente la loro inidoneità a realizzare lo scopo perseguito».

Voi avete osservato che questo non era il caso del regolamento controverso e che la notevole diminuzione delle importazioni dalla Grecia, rilevata dopo l'entrata in vigore del provvedimento, conferma che questo «non presentava l'asserito carattere d'inefficacia».

D'altra parte, la ricorrente, pur accettando in linea di massima le vostre argomentazioni, controbatte che i principi consacrati dalla vostra sentenza non avrebbero dovuto essere praticamente applicati.

A questo proposito sareste stati indotti in errore dai dati statistici prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], vuoi per quanto riguarda l'andamento delle importazioni di concentrato di pomodoro dalla Grecia nel mercato comune, vuoi per quanto riguarda il livello dei prezzi ai quali questi prodotti sono stati offerti sia dagli esportatori greci che dai produttori italiani.

In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le statistiche del commercio estero greco non confermano affatto la «notevole diminuzione» delle importazioni di concentrato di pomodoro da questo Stato nei paesi della Comunità, come invece risulterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] in base ai propri documenti statistici.

Questa discrepanza potrebbe trovare una spiegazione soltanto nelle importazioni «clandestine», realizzate a prezzi inferiori ai minimi imposti.

Sarebbe molto difficile pronunciarvi su questo punto — dato che la statistica è, secondo un aforisma arguto «la più elaborata forma di menzogna».

Tuttavia potrete esimervi da questa pronunzia, poiché l'argomento che la ricorrente s'adopera di trarre dai dati doganali greci è un portare vasi a Samo, poiché già nella causa Schroeder era stato sostenuto che il sistema dei prezzi minimi era illegittimo in quanto inidoneo, inefficace e facile da eludere: queste considerazioni retrospettive sui risultati del provvedimento emanato sono dunque inconferenti. [OSCURATO:PERSONA] si aggrappa inoltre al fatto che i concentrati di pomodoro sarebbero stati in realtà offerti a prezzi molto più bassi dei minimi imposti.

Essa si richiama ad alcune offerte di esportatori greci e sostiene pure che, dal 1969 fino al primo semestre 1972, i produttori italiani hanno offerto i concentrati a prezzi inferiori del 24 % ai prezzi minimi fissati dalla Comunità.

Da queste premesse, che senza dubbio sono esatte, essa deduce che i prezzi minimi erano stati fissati ad un livello troppo elevato. [OSCURATO:PERSONA] basta però replicare che questi argomenti non riescono a scalfire la legittimità del regolamento; è innegàbile che nèlle previsioni di natura economica cui essa è giunta, erano insite alcune inevitabili incognite.

È sufficiente, come avete affermato nella vostra sentenza, che nel momento in cui il regolamento viene emanato non sia manifesta la sua inidoneità a perseguire lo scopo prefisso.

A questo proposito spicca un'ulteriore contraddizione nella tesi della ricorrente: prima si osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato prezzi minimi troppo alti rispetto alla situazione di mercato, in seguito si riconosce che i prezzi praticati sul mercato dal giugno 1972 hanno subito un rialzo genérale, giacché il raccolto di pomodori di quell'annata si prospettava scarso in tutta l'Europa meridionale.

Un raccolto abbondante avrebbe invece chiaramente messo in luce l'inadeguatezza dei prezzi minimi stabiliti.

Mi limiterò a dire che, grazie a questa coincidenza, le previsioni della [OSCURATO:PERSONA] si sono rivelate, almeno in parte, esatte.

Anche qui, è facile alla ricorrente sciorinare il proprio «senno del poi», ma tali argomenti non sono atti a mettere in forse la legittimità del regolamento.

In definitiva, sarebbe stato difficile conciliare l'aspirazione di porre freno alle importazioni dalla Grecia con la decisione di fissare prezzi minimi inferiori al costo di produzione comunitario.

Parte II Restano ancora alcuni mezzi di ricorso sui quali vi siete già pronunziati nella sentenza del 7 febbraio 1973.

I primi sono fondati sulla violazione di due principi giuridici generali, quello della proporzionalità e quello della certezza del diritto: — Violazione del principio della proporzionalità , in quanto il sistema dei prezzi minimi potrebbe aggravare le condizioni delle importazioni senza offrire vantaggi tali da controbilanciare questo inconveniente.

Questo mezzo è strettamente imparentato con la censura relativa all'inadeguatezza del provvedimento litigioso.

Nella vostra sentenza si legge: «Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la Grecia, abbia dato la preferenza ad un sistema di prezzi minimi dipende dal fatto che, a questo proposito, essa era tenuta a rispettare gli obblighi imposti dall' Accordo di associazione, concluso fra la Comunità e questo Stato».

L'art. 41 di questo Accordo contempla, come provvedimento di salvaguardia, un regime di prezzi minimi con due varianti: — l'automatico contingentamento dal momento che i prezzi interni scendono al disotto di un livello minimo; — ovvero il sistema applicato nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto far ricorso alla seconda alternativa in quanto la prima presupponeva un sistema di rilevazioni periodiche dei prezzi, che però non esisteva al momento in cui è stato emanato d'urgenza il provvedimento di salvaguardia.

L'organo comunitario non poteva quindi far a meno di istituire un sistema di limitazioni delle importazioni dalla Grecia imperniato sui orezzi minimi.

Siete giunti alla conclusione che non costituisce illecito l'osservanza dell'obbligo impostole dall'Accordo d'associazione.

Del resto — avete aggiunto — sarebbe stato impossibile limitare le importazioni nei confronti di tutti i paesi terzi, facendo una deroga a favore della Grecia.

Di conseguenza, l'aver soppesato gli inconvenienti causati agli importatori dal sistema di prezzi minimi e l'incidenza dei provvedimenti emanati nei confronti dei paesi terzi sui vari obiettivi dell'art. 39 del trattato non costituisce uno sconfinamento dei limiti del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], che ha quindi giustamente optato per il sistema poi applicato. — Violazione del principio della certezza del diritto: le possibilità di eludere il sistema prefissato avrebbero iniettato nelle importazioni il tarlo dell'insicurezza che avrebbe seriamente alterato la normalità delle condizioni in cui si effettuavano le operazioni commerciali.

Questa censura è priva di fondamento, in quanto il sistema dei prezzi minimi non pregiudicava affatto i diritti quesiti e, pur se talune importazioni si sono effettuate all'insegna del clandestino o dell'illecito, senza rispettare questi prezzi, ciò non significa che gli importatori non potessero più agire in una normale atmosfera di concorrenza, senza violare lo spirito del regolamento.

È d'altronde un paradosso impugnare la legittimità di un regolamento comunitario, sottacendo il rammarico di non averlo eluso.

La ricorrente si rifà ad alcuni argomenti già svolti nella causa Schroeder, cioè caldeggia il primato delle restrizioni quantitative rispetto ad altri provvedimenti ed inoltre sostiene che tra le due soluzioni contemplate dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1428/71 del Consiglio, la sospensione totale o parziale delle importazioni avrebbe limitato la libertà dell'importatore in minor misura del sistema dei prezzi minimi.

Questa gerarchia tra provvedimenti risulterebbe anche dall'art. 41 dell'Accordo d'associazione.

La ricorrente afferma, d'altro canto, che il sistema avrebbe avuto un effetto proibitivo.

Sul primo punto ho richiamato alla vostra attenzione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva adottare i provvedimenti di salvaguardia nel rispetto degli obblighi che derivano dall'Accordo d'associazione, e che quindi, nei confronti della Grecia, sarebbe stato d'uopo adottare l'ima o l'altra delle due alternative del sistema di prezzi minimi.

Avete affermato che né l'enumerazione di cui all'art. 2 del regolamento 1428/71, né quella di cui all'art. 41 dell'Accordo d'associazione, intendono stabilire un ordine gerarchico tra i provvedimenti enunciati; del resto, la funzione di tali provvedimenti comporta il logico corollario di una libertà di scelta conferita all'autorità competente ad emanarli.

La censura, fondata sul livello troppo elevato dei prezzi minimi che avrebbe reso proibitivo il sistema, è statada voi disattesa in quanto avete accertato che la, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto dei diversi fattori del costo di produzione dei concentrati di pomodoro.

Per stabilire un rapporto tra i prezzi di offerta franco-frontiera del prodotto greco ed il costo di produzione comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, giustamente, sui dati ufficiali forniti dal ministero dell'agricoltura italiano, in quanto l'Italia è il principale produttore di pomodori della Comunità.

Su questo putito l'attrice non apporta alcun elemento tale da far seriamente dubitare dell'esattezza di questa valutazione; poiché i prezzi d'offerta del concentrato di pomodoro, dopo l'entrata in vigore del regolamento criticato, non hanno superato il livello minimo di 34 u.c., raggiunto soltanto nel giugno 1970, avete ritenuto che questo fatto non è sufficiente, di per sé, a mettere in luce l'illegittimità della fissazione del prezzo minimo.

Avete osservato inoltre che, durante il secondo semestre 1971, i prezzi interni hanno oscillato intorno alle 30 u.c., però in seguito hanno manifestato una costante tendenza ad allinearsi sul prezzo minimo.

In sostanza avete osservato che, tenuto conto della complessità delle previsioni economiche rese necessarie dal provvedimento di salvaguardia, non sembra che la [OSCURATO:PERSONA], nella valutazione dei prezzi di cui si doveva tener conto, abbia trasceso i limiti di quanto poteva apparire necessario per giungere alla stabilizzazione dei mercati e per garantire un equo tenore di vita ai produttori agricoli della Comunità.

La circostanza che, dopo l'entrata in vigore del provvedimento, le importazioni dalla Grecia siano diminuite della metà, specie in Italia, non è sufficiente a provare che esso avesse indole «proibitiva».

Concludo dunque proponendovi di disattendere la domanda della ricorrente nel suo complesso e di ribadire per gran parte delle censure l'atteggiamento già da voi assunto nella sentenza Schroeder.

Mi limiterò ad aggiungere che, per quanto riguarda la responsabilità aquiliana della Comunità, chiave di volta del ri corso della [OSCURATO:PERSONA], l'insussistenza di ogni elemento atto ad inficiare la legittimità dei regolamenti criticati è sufficiente ad escludere che vi sia stato un illecito ai sensi dell'art. 215 del trattato.

La ricorrente non sostiene d'altronde di aver subito un pregiudizio eccezionale e speciale.

La questione del se la responsabilità comunitaria possa sussistere indipendentemente da ogni illecito non si pone.

Giunti a questo punto, mi sembra inutile dilungarmi sulla veridicità e sulla valutazione dell'asserito pregiudizio.

Concludo nel senso che: — il ricorso sia respinto; — le spese siano poste a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0059 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 4 LUGLIO 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , I — Gli antefatti La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Amburgo, importa conserve di ortofrutticoli ed in special modo concentrati di pomodoro d'origine greca e portoghese. I concentrati di pomodoro, di cui alla voce doganale 20.02, sono soggetti al regime comunitario istituito dal regolamento del Consiglio 28 giugno 1968 n. 865, che disciplina il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. L'importazione, nel mercato comune, di questi prodotti provenienti da paesi terzi, era in origine soggetta soltanto alla percezione di dazi secondo la tariffa doganale comune. Non esisteva quindi alcuna coordinazione o unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. Per far fronte alle perturbazioni alle quali il mercato dei prodotti in questione poteva essere esposto, a causa d'importazioni effettuate a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39 del trattato, il Consiglio ha dovuto far ricorso, nell'estate 1971, a provvedimenti di salvaguardia. Questo è stato l'obiettivo perseguito dal regolamento 2 luglio 1971 n. 1427; lo stesso giorno veniva promulgato il regolamento 1428/71, che definisce le condizioni per l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi nel settore considerato. Già avete avuto occasione di esaminare questo testo nella causa 48-72, Schroeder (sentenza 7 febbraio 1973, non ancora pubblicata) . Mi limiterò dunque a ricordare che questo regolamento consente alla [OSCURATO:PERSONA] di far ricorso a due tipi di provvedimenti di salvaguardia che consistono: — sia nel sospendere in maniera totale o parziale le importazioni, — sia nell'imporre dei prezzi minimi, nel qual caso le importazioni si possono realizzare soltanto se i prezzi sono superiori ai minimi fissati. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso ad ambedue i sistemi: — ha stabilito restrizioni quantitative, mediante il regolamento n. 1558/71, che riguarda l'importazione dai paesi terzi, ad eccezione della Grecia e dei paesi che si sono impegnati a rispettare prezzi minimi (come il Portogallo, ad esempio); — con il regolamento n. 1643/71, da applicarsi in maniera specifica alle importazioni dalla Grecia, si instaura un regime di prezzi minimi e si subordina ogni importazione alla stipulazione di un contratto che preveda un prezzo superiore al minimo fissato, secondo la qualità, nel listino allegato al regolamento. Nell'ottobre 1971, la ricorrente acquistava 100 tonnellate di doppio concentrato di pomodoro, in scatole da 5 kg, prendendo per di più una opzione sulla consegna di altre 400 tonnellate dello stesso prodotto. Aderendo al sistema del prezzo minimo, essa conveniva il prezzo di $ 340 la tonnellata, cioè DM 5,60 la scatola, malgrado un'offerta più vantaggiosa del fornitore greco. [OSCURATO:PERSONA] la versione della ricorrente, il prezzo minimo sarebbe stato fissato ad un livello troppo alto, come sarebbe stato poi dimostrato dal fatto che i conservieri italiani hanno venduto, sul mercato tedesco, concentrati di pomodoro a prezzi inferiori al minimo prescritto per i prodotti greci importati. Questo stato di cose ha costretto la ricorrente a vendere sottocosto una partita della, merce importata, con una perdita di DM 780, cui si deve aggiungere un lucro cessante pari a DM 318, calcolando un margine di utile normale del 5 %. La società [OSCURATO:PERSONA] afferma che questo pregiudizio è conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento 1643/71 della [OSCURATO:PERSONA], in quanto detto regolamento avrebbe fissato illegittimamente il prezzo minimo ad un. livello più alto di quello corrispondente alla situazione di mercato. Perciò, il 17 aprile 1972, ha essa chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle la somma di DM 1098, a titolo di risarcimento del danno. Disattesa l'istanza di risarcimento, il 28 giugno successivo la ricorrente ha adito questa Corte, per far sancire la responsabilità aquiliana della Comunità, come previsto dall'art. 215 del trattato di Roma e, di conseguenza, ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di DM 1098, a titolo di risarcimento. II — Sulla ricevibilità La ricevibilità della domanda mi sembra pacifica: la proposizione del ricorso dopo meno di cinque mesi dal verificarsi del presunto evento dannoso, implica automaticamente il rispetto del termine perentorio stabilito dall'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte, in materia di azioni di risarcimento. Da parte sua, la convenuta formula espressa rinuncia ad ogni eccezione d'irricevibilità, tenuto conto della vostra giurisprudenza. Vedi sentenze: — Lütticke (28 aprile 1971, Race. 1971, pag. 325); — [OSCURATO:PERSONA] (2 dicembre 1971, Racc. 1971, pag. 984); — Compagnie d'Approvisionnement des [OSCURATO:PERSONA] de Paris (13 giugno 1972, Racc. 1973, pag. 391). In questi casi è stata riconosciuta la ricevibilità dell'azione di risarcimento promossa dai singoli e basata sull'illegittimità dei regolamenti comunitari. Ho cercato nelle mie conclusioni per la causa 43-72, Merkur, presentate il 27 giugno, di porre in evidenza i motivi sui quali si fonda questa soluzione. L'azione di risarcimento è un'azione autonoma — cioè non accessoria — che si può esperire se sussistono i presupposti oggettivi; essa differisce, sotto questo aspetto, dall'azione di annullamento contemplata dall'art. 173, il cui esperimento da parte dei singoli è subordinato alla sussistenza di presupposti soggettivi, che non possono esser fatti valere allorché si esperisce un'azione di risarcimento. I singoli possono invece far valere la responsabilità delle Comunità, se è dimostrato l'illecito commesso da un'istituzione nell'emanare regolamenti. D'altra parte, coloro che adiscono il giudice nazionale possono eccepire l'invalidità di un regolamento per paralizzarne l'applicazione da parte degli organi amministrativi; dal canto mio, ho cercato di convincervi che il sistema di rinvio pregiudiziale di cui all'art. 177 non doveva essere considerato come la conditio sine qua non per l'esperimento di un'azione diretta di risarcimento, fondata sull'illegittimità del regolamento. L'economia del sistema dei ricorsi giurisdizionali predisposti dal trattato, l'interesse del singolo, l'imperativo cogente della buona amministrazione della giustizia, mi sembrano escludere che si debba percorrere quel tortuoso cammino che, ammettendo tale principio, sarebbe inutilmente imposto ai ricorrenti. Infine non ci troviamo qui in una situazione analoga a quella della causa Haegemann, nel senso che non si tratta di una controversia vertente sul rimborso d'una tassa comunitaria o sulla concessione d'un importo compensativo da parte di un'amministrazione nazionale. Vi invito pertanto, dopo questo breve richiamo, a riferirvi, per quanto riguarda la ricevibilità della domanda, a quanto ho esposto in merito nelle conclusioni per la causa Merkur. III — Legittimità del regolamento n. 1643/71 della [OSCURATO:PERSONA] i principi che si desumono dalle vostre sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Compagnie d'Approvisionnement — [OSCURATO:PERSONA] de Paris, la responsabilità aquiliana della Comunità, fondata sull'illegittimità di un regolamento, presuppone quanto meno «che l'atto lesivo sia illegittimo». In altri termini: se l'atto non è illegittimo, non è stato commesso illecito e non vi è pertanto responsabilità. In secondo luogo, qualora il regolamento impugnato sia — com'è in realtà il regolamento n. 1643/71 della [OSCURATO:PERSONA] — «una norma che implica delle scelte di politica economica», la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli avrebbero subito in conseguenza di questo atto (viste le disposizioni dell'art. 215 del trattato) sussiste soltanto «in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli». Nella causa 40-72, Schroeder, su rinvio del tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, avete dovuto sindacare la legittimità dello stesso regolamento della [OSCURATO:PERSONA], tanto alla luce del trattato di Roma e dei regolamenti di base adottati dal Consiglio, sui quali si fondano i poteri della [OSCURATO:PERSONA] in materia, quanto sotto il profilo di alcuni principi generali del diritto. Nella vostra sentenza 7 febbraio 1973, avete sancito che l'esame da voi condotto non ha rivelato l'esistenza di alcunché atto ad inficiare la validità del regolamento controverso. La vostra sentenza non ha certamente effetto «erga omnes» e la soluzione data alle questioni sollevate dal giudice amministrativo tedesco non costituisce un precedente cui non potete derogare. Tuttavia, data l'identità dei mezzi dedotti nelle due cause, la prima può costituire un «precedente» cui attenersi. Mi sembra quindi opportuno far richiamo alla motivazione della sentenza Schroeder, salvo illustrare più diffusamente alcuni argomenti nuovi svolti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente riconosce nella replica, presentata dopo il 7 febbraio 1973, di non aver rinunciato agli atti malgrado la vostra sentenza, in quanto il ricorso si fonda su dati diversi da quelli forniti dalla ditta Schroeder e su argomenti che la stessa Schroeder aveva trascurati. [OSCURATO:PERSONA] dal canto suo ritiene che la vostra sentenza abbia «scalzato il fondamento» della presente azione di risarcimento, giacché la ricorrente non avrebbe dedotto alcun mezzo nuovo atto a provare l'illegittimità del regolamerito controverso. Parte I Prima di condividere questa opinione, ricordo in quali circostanze la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto di dover adottare il regolamento n. 1643/71, che ha instaurato la misura di salvaguardia consistente nell'imporre un prezzo minimo all'importazione e quali siano stati i motivi per cui avete approvato il suo operato: avete riconosciuto che si profilava una minaccia di gravi perturbazioni sul mercato comunitario dei concentrati di pomodoro, a causa delle importazioni. A tale scopo mi basterà ricordare i primi considerandi della sentenza 7 febbraio 1973. Nel periodo 1968/70 la [OSCURATO:PERSONA] accertava un aumento costante e notevole (da 4000 a 22000 tonnellate) delle importazioni dalla Grecia di concentrato di pomodoro, a prezzi del 30/40 % inferiori al costo di produzione dell'industria comunitaria. Questa differenza di prezzo provocava la chiusura di numerose industrie conserviere in Italia, fenomeno che, a sua volta, riduceva gli sbocchi commerciali per il prodotto fresco d'origine nazionale. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tale situazione si sarebbe protratta, temeva serie perturbazioni per il mercato della Comunità, nonché per l'industria conserviera. Rischiava di entrare in crisi la produzione nazionale, il che avrebbe potuto pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 39 del trattato. Erano quindi necessarie misure di salvaguardia, che dovevano venir adottate tenendo conto del volume delle importazioni, non solo dalla Grecia, ma anche da altri paesi terzi; infatti, le importazioni da paesi extracomunitari erano passate da 18000 a 70000 tonnellate tra il 1967 ed il 1970, cifra che rappresentava il 36 % della produzione comunitaria nel 1970. La «perturbazione grave» e definita in funzione degli obiettivi della politica agricola comune enunciati nell'art. 39 del trattato, quindi era logico che la [OSCURATO:PERSONA] tenesse conto — come voi avete riconosciuto — non solo dell'esigenza di stabilizzare il mercato, ma anche della necessità di garantire un equo tenore di vita per la popolazione agricola; era quindi naturale che il pericolo di una potenziale perturbazione venisse valutato alla luce dell'eventuale incidenza delle importazioni sulla possibilità di smercio del prodotto nazionale e delle eventuali ripercussioni sull'industria conserviera. [OSCURATO:PERSONA] poteva perciò anche ritenere giustamente che i quantitativi di concentrato importati nel 1970 potessero gravemente pregiudicare lo smercio dei pomodori freschi. Avete infine osservato che gli elementi di cui all'art. 1 del regolamento n. 1428/71 del Consiglio e cioè il volume delle importazioni realizzate o prevedibili, la disponibilità dei prodotti sul mercato, i prezzi praticati per i prodotti nazionali ed infine i prezzi praticati per i prodotti importati, erano stati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], che in questo modo non ha trasceso i limiti del suo potere discrezionale, non ha violato l'art. 40 n. 3 del trattato, né i regolamenti del Consiglio nn. 1427/71 e 1428/71 sui quali sono fondate le sue attribuzioni in materia. Per questi motivi avete ammesso la validità, in linea di principio, del provvedimento di salvaguardia adottato in questa circostanza. [OSCURATO:PERSONA] non contesta d'altronde la validità di tale principio. Il primo motivo di ricorso si fonda sul fatto che il regime dei prezzi minimi, imposti all'importazione dalla Grecia, dei concentrati di pomodoro, non sarebbe idoneo al raggiungimento della stabilizzazione dei mercati di cui all'art. 39, n. 1, del trattato di Roma; inoltre il regolamento controverso violerebbe sia le disposizioni di questo articolo che quelle dell'art. 40, n. 3, del trattato. La ricorrente sostiene che il regime dei prezzi minimi è privo di efficacia poiché offre agli operatori economici molteplici possibilità di evasione, particolarmente mediante la stipulazione di contratti fittizi, restituzione all'acquirente di quanto pagato in più rispetto al prezzo realmente convenuto, oppure ricorrendo all' espediente di importazioni realizzate tramite filiali o imprese dello stesso ramo, con sede nel paese esportatore o in altri paesi terzi. È questo un argomento che avete chiaramente disatteso nella sentenza 7 febbraio 1973, osservando che «la legittimità di un atto comunitario come il regolamento 1643/71 non può dipendere da considerazioni retrospettive riguardanti i suoi risultati; trattandosi, nella fattispecie, di provvedimenti economici complessi, che implicano necessariamente un largo margine di valutazione discrezionale quanto alla loro opportunità e, molto spesso, un margine d'incertezza quanto ai loro effetti, è sufficiente che al momento in cui essi vengono emanati non appaia manifestamente la loro inidoneità a realizzare lo scopo perseguito». Voi avete osservato che questo non era il caso del regolamento controverso e che la notevole diminuzione delle importazioni dalla Grecia, rilevata dopo l'entrata in vigore del provvedimento, conferma che questo «non presentava l'asserito carattere d'inefficacia». D'altra parte, la ricorrente, pur accettando in linea di massima le vostre argomentazioni, controbatte che i principi consacrati dalla vostra sentenza non avrebbero dovuto essere praticamente applicati. A questo proposito sareste stati indotti in errore dai dati statistici prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], vuoi per quanto riguarda l'andamento delle importazioni di concentrato di pomodoro dalla Grecia nel mercato comune, vuoi per quanto riguarda il livello dei prezzi ai quali questi prodotti sono stati offerti sia dagli esportatori greci che dai produttori italiani. In primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le statistiche del commercio estero greco non confermano affatto la «notevole diminuzione» delle importazioni di concentrato di pomodoro da questo Stato nei paesi della Comunità, come invece risulterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] in base ai propri documenti statistici. Questa discrepanza potrebbe trovare una spiegazione soltanto nelle importazioni «clandestine», realizzate a prezzi inferiori ai minimi imposti. Sarebbe molto difficile pronunciarvi su questo punto — dato che la statistica è, secondo un aforisma arguto «la più elaborata forma di menzogna». Tuttavia potrete esimervi da questa pronunzia, poiché l'argomento che la ricorrente s'adopera di trarre dai dati doganali greci è un portare vasi a Samo, poiché già nella causa Schroeder era stato sostenuto che il sistema dei prezzi minimi era illegittimo in quanto inidoneo, inefficace e facile da eludere: queste considerazioni retrospettive sui risultati del provvedimento emanato sono dunque inconferenti. [OSCURATO:PERSONA] si aggrappa inoltre al fatto che i concentrati di pomodoro sarebbero stati in realtà offerti a prezzi molto più bassi dei minimi imposti. Essa si richiama ad alcune offerte di esportatori greci e sostiene pure che, dal 1969 fino al primo semestre 1972, i produttori italiani hanno offerto i concentrati a prezzi inferiori del 24 % ai prezzi minimi fissati dalla Comunità. Da queste premesse, che senza dubbio sono esatte, essa deduce che i prezzi minimi erano stati fissati ad un livello troppo elevato. [OSCURATO:PERSONA] basta però replicare che questi argomenti non riescono a scalfire la legittimità del regolamento; è innegàbile che nèlle previsioni di natura economica cui essa è giunta, erano insite alcune inevitabili incognite. È sufficiente, come avete affermato nella vostra sentenza, che nel momento in cui il regolamento viene emanato non sia manifesta la sua inidoneità a perseguire lo scopo prefisso. A questo proposito spicca un'ulteriore contraddizione nella tesi della ricorrente: prima si osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato prezzi minimi troppo alti rispetto alla situazione di mercato, in seguito si riconosce che i prezzi praticati sul mercato dal giugno 1972 hanno subito un rialzo genérale, giacché il raccolto di pomodori di quell'annata si prospettava scarso in tutta l'Europa meridionale. Un raccolto abbondante avrebbe invece chiaramente messo in luce l'inadeguatezza dei prezzi minimi stabiliti. Mi limiterò a dire che, grazie a questa coincidenza, le previsioni della [OSCURATO:PERSONA] si sono rivelate, almeno in parte, esatte. Anche qui, è facile alla ricorrente sciorinare il proprio «senno del poi», ma tali argomenti non sono atti a mettere in forse la legittimità del regolamento. In definitiva, sarebbe stato difficile conciliare l'aspirazione di porre freno alle importazioni dalla Grecia con la decisione di fissare prezzi minimi inferiori al costo di produzione comunitario. Parte II Restano ancora alcuni mezzi di ricorso sui quali vi siete già pronunziati nella sentenza del 7 febbraio 1973. I primi sono fondati sulla violazione di due principi giuridici generali, quello della proporzionalità e quello della certezza del diritto: — Violazione del principio della proporzionalità , in quanto il sistema dei prezzi minimi potrebbe aggravare le condizioni delle importazioni senza offrire vantaggi tali da controbilanciare questo inconveniente. Questo mezzo è strettamente imparentato con la censura relativa all'inadeguatezza del provvedimento litigioso. Nella vostra sentenza si legge: «Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la Grecia, abbia dato la preferenza ad un sistema di prezzi minimi dipende dal fatto che, a questo proposito, essa era tenuta a rispettare gli obblighi imposti dall' Accordo di associazione, concluso fra la Comunità e questo Stato». L'art. 41 di questo Accordo contempla, come provvedimento di salvaguardia, un regime di prezzi minimi con due varianti: — l'automatico contingentamento dal momento che i prezzi interni scendono al disotto di un livello minimo; — ovvero il sistema applicato nella fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto far ricorso alla seconda alternativa in quanto la prima presupponeva un sistema di rilevazioni periodiche dei prezzi, che però non esisteva al momento in cui è stato emanato d'urgenza il provvedimento di salvaguardia. L'organo comunitario non poteva quindi far a meno di istituire un sistema di limitazioni delle importazioni dalla Grecia imperniato sui orezzi minimi. Siete giunti alla conclusione che non costituisce illecito l'osservanza dell'obbligo impostole dall'Accordo d'associazione. Del resto — avete aggiunto — sarebbe stato impossibile limitare le importazioni nei confronti di tutti i paesi terzi, facendo una deroga a favore della Grecia. Di conseguenza, l'aver soppesato gli inconvenienti causati agli importatori dal sistema di prezzi minimi e l'incidenza dei provvedimenti emanati nei confronti dei paesi terzi sui vari obiettivi dell'art. 39 del trattato non costituisce uno sconfinamento dei limiti del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], che ha quindi giustamente optato per il sistema poi applicato. — Violazione del principio della certezza del diritto: le possibilità di eludere il sistema prefissato avrebbero iniettato nelle importazioni il tarlo dell'insicurezza che avrebbe seriamente alterato la normalità delle condizioni in cui si effettuavano le operazioni commerciali. Questa censura è priva di fondamento, in quanto il sistema dei prezzi minimi non pregiudicava affatto i diritti quesiti e, pur se talune importazioni si sono effettuate all'insegna del clandestino o dell'illecito, senza rispettare questi prezzi, ciò non significa che gli importatori non potessero più agire in una normale atmosfera di concorrenza, senza violare lo spirito del regolamento. È d'altronde un paradosso impugnare la legittimità di un regolamento comunitario, sottacendo il rammarico di non averlo eluso. La ricorrente si rifà ad alcuni argomenti già svolti nella causa Schroeder, cioè caldeggia il primato delle restrizioni quantitative rispetto ad altri provvedimenti ed inoltre sostiene che tra le due soluzioni contemplate dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1428/71 del Consiglio, la sospensione totale o parziale delle importazioni avrebbe limitato la libertà dell'importatore in minor misura del sistema dei prezzi minimi. Questa gerarchia tra provvedimenti risulterebbe anche dall'art. 41 dell'Accordo d'associazione. La ricorrente afferma, d'altro canto, che il sistema avrebbe avuto un effetto proibitivo. Sul primo punto ho richiamato alla vostra attenzione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva adottare i provvedimenti di salvaguardia nel rispetto degli obblighi che derivano dall'Accordo d'associazione, e che quindi, nei confronti della Grecia, sarebbe stato d'uopo adottare l'ima o l'altra delle due alternative del sistema di prezzi minimi. Avete affermato che né l'enumerazione di cui all'art. 2 del regolamento 1428/71, né quella di cui all'art. 41 dell'Accordo d'associazione, intendono stabilire un ordine gerarchico tra i provvedimenti enunciati; del resto, la funzione di tali provvedimenti comporta il logico corollario di una libertà di scelta conferita all'autorità competente ad emanarli. La censura, fondata sul livello troppo elevato dei prezzi minimi che avrebbe reso proibitivo il sistema, è statada voi disattesa in quanto avete accertato che la, [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto dei diversi fattori del costo di produzione dei concentrati di pomodoro. Per stabilire un rapporto tra i prezzi di offerta franco-frontiera del prodotto greco ed il costo di produzione comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, giustamente, sui dati ufficiali forniti dal ministero dell'agricoltura italiano, in quanto l'Italia è il principale produttore di pomodori della Comunità. Su questo putito l'attrice non apporta alcun elemento tale da far seriamente dubitare dell'esattezza di questa valutazione; poiché i prezzi d'offerta del concentrato di pomodoro, dopo l'entrata in vigore del regolamento criticato, non hanno superato il livello minimo di 34 u.c., raggiunto soltanto nel giugno 1970, avete ritenuto che questo fatto non è sufficiente, di per sé, a mettere in luce l'illegittimità della fissazione del prezzo minimo. Avete osservato inoltre che, durante il secondo semestre 1971, i prezzi interni hanno oscillato intorno alle 30 u.c., però in seguito hanno manifestato una costante tendenza ad allinearsi sul prezzo minimo. In sostanza avete osservato che, tenuto conto della complessità delle previsioni economiche rese necessarie dal provvedimento di salvaguardia, non sembra che la [OSCURATO:PERSONA], nella valutazione dei prezzi di cui si doveva tener conto, abbia trasceso i limiti di quanto poteva apparire necessario per giungere alla stabilizzazione dei mercati e per garantire un equo tenore di vita ai produttori agricoli della Comunità. La circostanza che, dopo l'entrata in vigore del provvedimento, le importazioni dalla Grecia siano diminuite della metà, specie in Italia, non è sufficiente a provare che esso avesse indole «proibitiva». Concludo dunque proponendovi di disattendere la domanda della ricorrente nel suo complesso e di ribadire per gran parte delle censure l'atteggiamento già da voi assunto nella sentenza Schroeder. Mi limiterò ad aggiungere che, per quanto riguarda la responsabilità aquiliana della Comunità, chiave di volta del ri corso della [OSCURATO:PERSONA], l'insussistenza di ogni elemento atto ad inficiare la legittimità dei regolamenti criticati è sufficiente ad escludere che vi sia stato un illecito ai sensi dell'art. 215 del trattato. La ricorrente non sostiene d'altronde di aver subito un pregiudizio eccezionale e speciale. La questione del se la responsabilità comunitaria possa sussistere indipendentemente da ogni illecito non si pone. Giunti a questo punto, mi sembra inutile dilungarmi sulla veridicità e sulla valutazione dell'asserito pregiudizio. Concludo nel senso che: — il ricorso sia respinto; — le spese siano poste a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1973 — Fons Iuris — Fons Iuris