CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29295/22 Ennakach OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità per il reato contestato- oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09