Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1605/2012

ECLI:EU:T:2012:287
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — Insula / Commissione (causa T-246/09) «Clausola compromissoria — Contratti di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratti MEDIS e Dias.Net — Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Ritenzione di una somma destinata a un altro contraente — Rimborso delle somme versate — Irricevibilità parziale del ricorso — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale della Commissione — Non luogo parziale relativo alla domanda riconvenzionale»

1. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto che prevede un contributo finanziario comunitario a favore di un programma di ricerca e sviluppo — [OSCURATO:PERSONA] di rimborso di determinate spese — [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale con i relativi interessi moratori — Applicazione del diritto nazionale — Accertamento del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto — Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea (Art. 238 CE) (v. punti 87, 124, 213-216, 288)

2. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto soggetto al diritto nazionale — Applicazione di norme nazionali in materia di competenza — Esclusione (Art. 238 CE) (v. punto 88)

3. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — Decisione di tale istituzione adottata allo scopo di recuperare detto credito — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Natura giuridica di siffatta decisione definita dal Trattato CE — Atto impugnabile ex art. 230 CE (Artt. 230 CE, 238 CE e 256 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 72, § 2) (v. punti 93-96)

4. Procedimento giurisdizionale — [OSCURATO:PERSONA] della lite — Modifica in corso di causa — Modifica delle conclusioni del ricorso introdotta in seguito all’adozione di una decisione da parte dell’istituzione convenuta — Modifica vertente sulla natura del ricorso — Divieto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 100-104)

5. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale volta al recupero di tale credito — Adozione, in corso di causa, di una decisione di tale istituzione di recuperare il medesimo credito — Interesse del ricorrente e della convenuta a mantenere le loro domande (Art. 238 CE) (v. punti 113-116, 294-302)

6. Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine –Deposito tardivo dei mezzi di prova — Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punto 143)

7. Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Ampliamento di un motivo esistente e stretto nesso con questo [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 199)

8. Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria — Ricorso diretto a ottenere un generico risarcimento, senza che siano fornite precisazioni al riguardo — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 221, 262, 270) [OSCURATO:PERSONA] diretta, da un lato, a che sia dichiarato infondato un credito della Commissione di EUR 189241,64, dall’altro, a che la Commissione sia condannata ad emettere una «nota di accredito» di tale importo e, infine, a che la Commissione sia condannata a versare a titolo di risarcimento del danno EUR 212597 a titolo principale ed EUR 230025 a titolo subordinato.

Dispositivo 1) Il ricorso presentato dal Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è respinto. 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni riconvenzionali presentate dalla Commissione in quanto dirette alla condanna dell’Insula al pagamento della somma dovuta, in capitale ed interessi, a titolo del contratto Dias.Net. 3) L’Insula è condannata a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 157983,11, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 2,75%, a decorrere dal 16 maggio 2009 e fino all’integrale pagamento della suddetta somma capitale. 4) L’Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — Insula / Commissione (causa T-246/09) «Clausola compromissoria — Contratti di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratti MEDIS e Dias.Net — Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Ritenzione di una somma destinata a un altro contraente — Rimborso delle somme versate — Irricevibilità parziale del ricorso — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale della Commissione — Non luogo parziale relativo alla domanda riconvenzionale» 1. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto che prevede un contributo finanziario comunitario a favore di un programma di ricerca e sviluppo — [OSCURATO:PERSONA] di rimborso di determinate spese — [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento danni — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale con i relativi interessi moratori — Applicazione del diritto nazionale — Accertamento del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto — Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea (Art. 238 CE) (v. punti 87, 124, 213-216, 288) 2. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto soggetto al diritto nazionale — Applicazione di norme nazionali in materia di competenza — Esclusione (Art. 238 CE) (v. punto 88) 3. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — Decisione di tale istituzione adottata allo scopo di recuperare detto credito — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Natura giuridica di siffatta decisione definita dal Trattato CE — Atto impugnabile ex art. 230 CE (Artt. 230 CE, 238 CE e 256 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 72, § 2) (v. punti 93-96) 4. Procedimento giurisdizionale — [OSCURATO:PERSONA] della lite — Modifica in corso di causa — Modifica delle conclusioni del ricorso introdotta in seguito all’adozione di una decisione da parte dell’istituzione convenuta — Modifica vertente sulla natura del ricorso — Divieto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 100-104) 5. Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale volta al recupero di tale credito — Adozione, in corso di causa, di una decisione di tale istituzione di recuperare il medesimo credito — Interesse del ricorrente e della convenuta a mantenere le loro domande (Art. 238 CE) (v. punti 113-116, 294-302) 6. Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine –Deposito tardivo dei mezzi di prova — Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punto 143) 7. Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Ampliamento di un motivo esistente e stretto nesso con questo [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 199) 8. Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria — Ricorso diretto a ottenere un generico risarcimento, senza che siano fornite precisazioni al riguardo — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 221, 262, 270) [OSCURATO:PERSONA] diretta, da un lato, a che sia dichiarato infondato un credito della Commissione di EUR 189241,64, dall’altro, a che la Commissione sia condannata ad emettere una «nota di accredito» di tale importo e, infine, a che la Commissione sia condannata a versare a titolo di risarcimento del danno EUR 212597 a titolo principale ed EUR 230025 a titolo subordinato. Dispositivo 1) Il ricorso presentato dal Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è respinto. 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni riconvenzionali presentate dalla Commissione in quanto dirette alla condanna dell’Insula al pagamento della somma dovuta, in capitale ed interessi, a titolo del contratto Dias.Net. 3) L’Insula è condannata a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 157983,11, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 2,75%, a decorrere dal 16 maggio 2009 e fino all’integrale pagamento della suddetta somma capitale. 4) L’Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1605/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris