Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2012
ECLI:EU:T:2012:287
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 —
Insula / Commissione
(causa T-246/09)
«Clausola compromissoria — Contratti di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratti MEDIS e Dias.Net — Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Ritenzione di una somma destinata a un altro contraente — Rimborso delle somme versate — Irricevibilità parziale del ricorso — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale della Commissione — Non luogo parziale relativo alla domanda riconvenzionale»
1.
Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto che prevede un contributo
finanziario comunitario a favore di un programma di ricerca e sviluppo — [OSCURATO:PERSONA] di rimborso di determinate spese — [OSCURATO:PERSONA]
di risarcimento danni — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale con i relativi interessi moratori — Applicazione del diritto nazionale — Accertamento
del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto — Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato
degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea (Art. 238 CE) (v. punti 87, 124, 213-216, 288)
2.
Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto soggetto al diritto
nazionale — Applicazione di norme nazionali in materia di competenza — Esclusione (Art. 238 CE) (v. punto 88)
3.
Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento
del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — Decisione di tale istituzione adottata allo scopo di recuperare
detto credito — Decisione che costituisce titolo esecutivo
—
Natura giuridica di siffatta decisione definita dal Trattato CE — Atto impugnabile ex art. 230 CE (Artt. 230 CE, 238 CE e
256 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 72, § 2) (v. punti 93-96)
4.
Procedimento giurisdizionale — [OSCURATO:PERSONA] della lite — Modifica in corso di causa — Modifica delle conclusioni del ricorso introdotta
in seguito all’adozione di una decisione da parte dell’istituzione convenuta — Modifica vertente sulla natura del ricorso —
Divieto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 100-104)
5.
Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento
del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — [OSCURATO:PERSONA] riconvenzionale volta al recupero di tale credito —
Adozione, in corso di causa, di una decisione di tale istituzione di recuperare il medesimo credito — Interesse del ricorrente
e della convenuta a mantenere le loro domande (Art. 238 CE) (v. punti 113-116, 294-302)
6.
Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine –Deposito tardivo dei mezzi di prova — Presupposti (Regolamento
di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punto 143)
7.
Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Ampliamento di un motivo esistente
e stretto nesso con questo [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 199)
8.
Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia —
Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria —
Ricorso diretto a ottenere un generico risarcimento, senza che siano fornite precisazioni al riguardo — Irricevibilità [Regolamento
di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 221, 262, 270)
[OSCURATO:PERSONA] diretta, da un lato, a che sia dichiarato infondato un credito della Commissione di EUR 189241,64, dall’altro, a che
la Commissione sia condannata ad emettere una «nota di accredito» di tale importo e, infine, a che la Commissione sia condannata
a versare a titolo di risarcimento del danno EUR 212597 a titolo principale ed EUR 230025 a titolo subordinato.
Dispositivo
1)
Il ricorso presentato dal Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è respinto.
2)
Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni riconvenzionali presentate dalla Commissione in quanto dirette alla condanna
dell’Insula al pagamento della somma dovuta, in capitale ed interessi, a titolo del contratto Dias.Net.
3)
L’Insula è condannata a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 157983,11, maggiorata degli interessi di mora al
tasso annuo del 2,75%, a decorrere dal 16 maggio 2009 e fino all’integrale pagamento della suddetta somma capitale.
4)
L’Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento
sommario.