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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 13976/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la correzione dell'errore materiale rilevato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Cassazione riteneva necessario procedere ex Officio alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2905 del 24 novembre 2023, relativa al ricorso n. 1542/23 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo la frase «annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo d)» debbano essere aggiunte le parole «ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro duecento di multa» così come precisato a pagina 4, § 1.3 della motivazione.

2. Il collegio rilevato l'errore, ne dispone la correzione.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza n. 2905 pronunciata da questa Corte in data 24/11/2023 nel senso che dopo la frase «annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo d)» siano aggiunte le seguenti parole: «ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro duecento di multa».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024 L'estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la correzione dell'errore materiale rilevato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Cassazione riteneva necessario procedere ex Officio alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2905 del 24 novembre 2023, relativa al ricorso n. 1542/23 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo la frase «annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo d)» debbano essere aggiunte le parole «ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro duecento di multa» così come precisato a pagina 4, § 1.3 della motivazione. 2. Il collegio rilevato l'errore, ne dispone la correzione. P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n. 2905 pronunciata da questa Corte in data 24/11/2023 nel senso che dopo la frase «annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente al reato di cui al capo d)» siano aggiunte le seguenti parole: «ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione ed euro duecento di multa». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024 L'estensore
Sentenza Cassazione n. 13976/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris