CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06542/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33545/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha riqualificato il fatto come tentato furto aggravato ed ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza dell'art. 23-bis D.L. 137/2020 convertito in L. 176/2020 e degli artt. 523, 602 e 178 lettera c) c.p.p.- è manifestamente infondato; Rilevato che, su questo tema, si registrano due precedenti specifici, che hanno enunciato principi diversi, ma che entrambi non consentono di dare corso alla doglianza del ricorrente da ritenersi, in un caso, manifestamente infondata perché portatrice di una censura tardiva e, nell'altro caso, manifestamente infondata perché non vi sarebbe alcun vizio processuale; Considerato, infatti, che, secondo un primo precedente, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4 , Sentenza n. 21066 del 05/05/2022, Rv. 283316); in questo caso, poiché la difesa dell'allora appellante non ha dedotto la nullità, tale deduzione non può ssere formulata per la prima volta dinanzi a questa Corte; Considerato che, secondo un successivo precedente, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandennica, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5 Sentenza n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369); Considerato, inoltre, che la parte non ha subito alcun effettivo pregiudizio, tenuto conto del contenuto, estremamente laconico, delle conclusioni del Procuratore generale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18