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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 36223/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva presentata nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 3.600 Euro quale profitto del reato di cui all'art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4/2019, conv., con modiff., dalla

I. n. 26/2019, per aver indebitamente ottenuto, in forza di dichiarazioni mendaci, la suddetta somma quale reddito di cittadinanza, avendo omesso di comunicare che il marito, componente del proprio nucleo familiare, aveva riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., divenuta definitiva nel 2013.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del suo difensore, deducendo con. il primo motivo la violazione di legge per non essere stato escluso l'elemento soggettivo del reato ipotizzato, essendo la ricorrente ignara che il marito fosse stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché sostanzialmente proposto per motivi non consentiti.

3.1. Va in primo luogo osservato che la ricorrente si limita a reiterare doglianze già rassegnate con la richiesta di riesame e correttamente e motivatamente disattese dall'ordinanza impugnata, senza che in ricorso ci si confronti con le ragioni del provvedimento.

Deve dunque richiamarsi il principio secondo cui la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nell'impugnazione di merito e puntualmente disattesi - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (SeZ. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3.2. Ciò premesso, il primo motivo è anche manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma a condizione che esso emerga "ictu oculi" (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521).

L'ordinanza spiega perché non poteva ritenersi evidente l'ignoranza da parte della ricorrente della condanna per il grave reato di associazione per delinquere di stampo mafioso riportata dal marito sin dal 2013 e da lei taciuta in sede di richiesta del beneficio.

La ricorrente si duole, in sostanza, dell'insufficienza di tale motivazione, ma il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Di contro, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha respinto la doglianza è effettiva e consente certamente di comprendere l'iter logico giuridico della decisione e di apprezzare il buon governo delle regole di diritto richiamate.

3.3. Per le ragioni appena esposte è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con riguardo alla contestazione del fumus commissi delicti, trattandosi peraltro di doglianza del tutto generica che sostanzialmente si esaurisce nel già dedotto profilo della mancanza di dolo.

Quanto al periculum in mora, l'ordinanza impugnata dà correttamente atto che nella specie si tratta del sequestro preventivo del profitto del reato finalizzato alla confisca dello stesso e disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Va ribadito, pertanto, che tale forma di sequestro costituisce figura specifica ed autonoma rispetto alla misura cautelare regolata dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto Conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza• versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva presentata nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 3.600 Euro quale profitto del reato di cui all'art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4/2019, conv., con modiff., dalla I. n. 26/2019, per aver indebitamente ottenuto, in forza di dichiarazioni mendaci, la suddetta somma quale reddito di cittadinanza, avendo omesso di comunicare che il marito, componente del proprio nucleo familiare, aveva riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., divenuta definitiva nel 2013. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo del suo difensore, deducendo con. il primo motivo la violazione di legge per non essere stato escluso l'elemento soggettivo del reato ipotizzato, essendo la ricorrente ignara che il marito fosse stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine ai requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché sostanzialmente proposto per motivi non consentiti. 3.1. Va in primo luogo osservato che la ricorrente si limita a reiterare doglianze già rassegnate con la richiesta di riesame e correttamente e motivatamente disattese dall'ordinanza impugnata, senza che in ricorso ci si confronti con le ragioni del provvedimento. Deve dunque richiamarsi il principio secondo cui la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nell'impugnazione di merito e puntualmente disattesi - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (SeZ. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3.2. Ciò premesso, il primo motivo è anche manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma a condizione che esso emerga "ictu oculi" (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e a., Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521). L'ordinanza spiega perché non poteva ritenersi evidente l'ignoranza da parte della ricorrente della condanna per il grave reato di associazione per delinquere di stampo mafioso riportata dal marito sin dal 2013 e da lei taciuta in sede di richiesta del beneficio. La ricorrente si duole, in sostanza, dell'insufficienza di tale motivazione, ma il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Di contro, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha respinto la doglianza è effettiva e consente certamente di comprendere l'iter logico giuridico della decisione e di apprezzare il buon governo delle regole di diritto richiamate. 3.3. Per le ragioni appena esposte è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con riguardo alla contestazione del fumus commissi delicti, trattandosi peraltro di doglianza del tutto generica che sostanzialmente si esaurisce nel già dedotto profilo della mancanza di dolo. Quanto al periculum in mora, l'ordinanza impugnata dà correttamente atto che nella specie si tratta del sequestro preventivo del profitto del reato finalizzato alla confisca dello stesso e disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Va ribadito, pertanto, che tale forma di sequestro costituisce figura specifica ed autonoma rispetto alla misura cautelare regolata dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria (Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto Conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza• versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso