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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25788/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s&~ le conclusioni del PG Letta la réquisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina si è pronunciato sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Presidente della Corte di assise di Messina in data 23/04/2021, col quale è stata disposta la proroga dell'inibizione all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale per la durata di mesi sei.

Quindi, in parziale accoglimento di detto reclamo, ha limitato la proroga al massimo consentito di mesi tre, rigettando il reclamo nel resto e in particolare ritenendo permanenti le ragioni poste a fondamento dell'inibizione.

2. Avverso tale ordinanza Rao ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 10 Cedu, e vizio di motivazione.

La difesa lamenta che il Tribunale di Messina ha ritenuto legittimo il provvedimento del Presidente della Corte d'assise di Messina che disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la proroga del divieto di ricezione dei giornali di stampa locale, indipendentemente dalla provenienza geografica, sulla base di meri sospetti, senza approfondire la composizione del gruppo di socialità di Rao e, quindi, inibire l'acquisto dei giornali provenienti dalle regioni dei componenti del gruppo di socialità.

Rileva il difensore che per non incorrere nella violazione del diritto ad essere informati, che trova tutela non solo nella Costituzione ma nell'art. 10 Cedu, il provvedimento avrebbe dovuto indicare quali fossero le concrete ragioni investigative, di ordine pubblico o di sicurezza, che rendevano necessaria l'ingerenza, non essendo sufficiente il potenziale pericolo di diffusione ad altri soggetti interessati facenti parte del medesimo gruppo di socialità, dei quali non era stata accertata neppure la provenienza geografica.

E ciò al fine di adottare una misura adeguata e proporzionata e soprattutto non eccedente il legittimo fine di prevenzione dei reati e di tutela della pubblica sicurezza.

Alla luce di tali doglianze, la difesa insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

L'ordinanza in esame rileva che permangono «le ragioni poste a fondamento della prima applicazione dell'inibizione, come argomentate sia nel provvedimento di applicazione che nei successivi provvedimenti di proroga, compreso quello reclamato, e come motivato dal Tribunale di Messina nel provvedimento del 16 ottobre 2020 di rigetto sul punto del reclamo proposto[...]».

Rileva al riguardo che la difesa si limita a censurare la sussistenza ab origine dei presupposti dell'inibizione senza dedurre, invece, la sussistenza di circostanze sopravvenute idonee a fare venire meno i medesimi presupposti.

Va osservato che: - l'inibizione all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale era giustificata dal pericolo di comunicazione ad altri detenuti, con cui Rao condivideva momenti di socialità,di informazioni d'interesse per le cosche mafiose di appartenenza altrimenti non accessibili; - questa Corte con le pronunce relative sia al provvedimento originario sia alla prima proroga (quest'ultima massimata: Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680), ha ritenuto legittima tale inibizione relativa a tutta la stampa locale, anche proveniente da zona diversa da quella di appartenenza, in ragione di specifiche esigenze di sicurezza pubblica (segnalate dal DAP con riguardo alla prassi dei detenuti in regime detentivo speciale di chiedere l'abbonamento a stampa locale relativa ad area diversa da quella di appartenenza ed alla possibilità di scambio di tali informazioni nei momenti di socialità) e della necessità di un equilibrato contemperamento tra le stesse e il diritto di informazione del condannato; - dette pronunce hanno, inoltre, evidenziato (conformemente a Sez. 1, n. 32904 del 2/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715) che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe comunque assoluta.

E', pertanto, evidente che le doglianze difensive, se ritenute relative ai presupposti di legittimità del provvedimento genetico, come sembrerebbe dalla lettura del ricorso, sono infondate alla luce dell'ampio vaglio svolto da questa Corte nelle pronusnce sopra richiamate.

E comunque sarebbero infondate, pure a ritenerle relative all'ultima proroga, non avendo, invero, la difesa, come rilevato dallo stesso provvedimento impugnato e non contrastato col ricorso, evidenziato l'insorgenza di fatti nuovi, modificativi dell'assetto in precedenza delineato e tali da attenuare l'esigenza posta a fondamento del provvedimento originario e della sua prima proroga.2.

Per queste ragioni, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s&~ le conclusioni del PG Letta la réquisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina si è pronunciato sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Presidente della Corte di assise di Messina in data 23/04/2021, col quale è stata disposta la proroga dell'inibizione all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale per la durata di mesi sei. Quindi, in parziale accoglimento di detto reclamo, ha limitato la proroga al massimo consentito di mesi tre, rigettando il reclamo nel resto e in particolare ritenendo permanenti le ragioni poste a fondamento dell'inibizione. 2. Avverso tale ordinanza Rao ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 10 Cedu, e vizio di motivazione. La difesa lamenta che il Tribunale di Messina ha ritenuto legittimo il provvedimento del Presidente della Corte d'assise di Messina che disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la proroga del divieto di ricezione dei giornali di stampa locale, indipendentemente dalla provenienza geografica, sulla base di meri sospetti, senza approfondire la composizione del gruppo di socialità di Rao e, quindi, inibire l'acquisto dei giornali provenienti dalle regioni dei componenti del gruppo di socialità. Rileva il difensore che per non incorrere nella violazione del diritto ad essere informati, che trova tutela non solo nella Costituzione ma nell'art. 10 Cedu, il provvedimento avrebbe dovuto indicare quali fossero le concrete ragioni investigative, di ordine pubblico o di sicurezza, che rendevano necessaria l'ingerenza, non essendo sufficiente il potenziale pericolo di diffusione ad altri soggetti interessati facenti parte del medesimo gruppo di socialità, dei quali non era stata accertata neppure la provenienza geografica. E ciò al fine di adottare una misura adeguata e proporzionata e soprattutto non eccedente il legittimo fine di prevenzione dei reati e di tutela della pubblica sicurezza. Alla luce di tali doglianze, la difesa insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'ordinanza in esame rileva che permangono «le ragioni poste a fondamento della prima applicazione dell'inibizione, come argomentate sia nel provvedimento di applicazione che nei successivi provvedimenti di proroga, compreso quello reclamato, e come motivato dal Tribunale di Messina nel provvedimento del 16 ottobre 2020 di rigetto sul punto del reclamo proposto[...]». Rileva al riguardo che la difesa si limita a censurare la sussistenza ab origine dei presupposti dell'inibizione senza dedurre, invece, la sussistenza di circostanze sopravvenute idonee a fare venire meno i medesimi presupposti. Va osservato che: - l'inibizione all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale era giustificata dal pericolo di comunicazione ad altri detenuti, con cui Rao condivideva momenti di socialità,di informazioni d'interesse per le cosche mafiose di appartenenza altrimenti non accessibili; - questa Corte con le pronunce relative sia al provvedimento originario sia alla prima proroga (quest'ultima massimata: Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680), ha ritenuto legittima tale inibizione relativa a tutta la stampa locale, anche proveniente da zona diversa da quella di appartenenza, in ragione di specifiche esigenze di sicurezza pubblica (segnalate dal DAP con riguardo alla prassi dei detenuti in regime detentivo speciale di chiedere l'abbonamento a stampa locale relativa ad area diversa da quella di appartenenza ed alla possibilità di scambio di tali informazioni nei momenti di socialità) e della necessità di un equilibrato contemperamento tra le stesse e il diritto di informazione del condannato; - dette pronunce hanno, inoltre, evidenziato (conformemente a Sez. 1, n. 32904 del 2/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261715) che il divieto di ricevere, se del caso, anche tutta la stampa locale, può ritenersi conforme alla disciplina costituzionale, tenuto conto che il detenuto ben potrebbe fruire della stampa nazionale, sicché la compressione del suo diritto non sarebbe comunque assoluta. E', pertanto, evidente che le doglianze difensive, se ritenute relative ai presupposti di legittimità del provvedimento genetico, come sembrerebbe dalla lettura del ricorso, sono infondate alla luce dell'ampio vaglio svolto da questa Corte nelle pronusnce sopra richiamate. E comunque sarebbero infondate, pure a ritenerle relative all'ultima proroga, non avendo, invero, la difesa, come rilevato dallo stesso provvedimento impugnato e non contrastato col ricorso, evidenziato l'insorgenza di fatti nuovi, modificativi dell'assetto in precedenza delineato e tali da attenuare l'esigenza posta a fondamento del provvedimento originario e della sua prima proroga.2. Per queste ragioni, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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