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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23475/2026

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dello Stato, domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente – ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza n. 1306/2025 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 27.2.2025;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.6.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 20.11.2020,accoglieva l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ingiunzione diPag. 1 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026pagamento di euro 184.614,63 emessa dall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], a titolodi indennità di occupazione dell’immobile sito in Roma, via del Quirinale n.28, rigettando altresì la domanda riconvenzionale avanzata dall’opposta.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la somma ingiunta non era dovuta eaveva chiesto, altresì, che fosse dichiarata la nullità dell’iscrizione a ruolosuccessivamente disposta per il medesimo importo.

A fondamentodell’opposizione egli aveva sostenuto che: a) la mancata stipula di unregolare contratto era imputabile alla negligenza dell’Agenzia delDemanio; b) le somme richieste non erano dovute in quanto oggetto dideterminazione unilaterale successiva al rapporto negoziale in corso; c)l’amministrazione non aveva dato seguito agli accordi presi con il [OSCURATO:PERSONA]; d) il credito era prescritto per decorso del termine quinquennale(o addirittura biennale ex art. 6 l. n. 841 del 1973) di prescrizione; e)l’ente non poteva procedere alla riscossione coattiva in mancanza di untitolo esecutivo e stante la natura di ente pubblico economico.L’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, aveva opposto che loIacoponi, quale dipendente pubblico occupava l’alloggio sin dal 1° maggio1969 in forza di una concessione della durata di otto mesi, ma chel’assenza del titolo era già stata attestata per il periodo dal 1° settembre1970-31 agosto 1974; aveva aggiunto che, cessato il rapporto di servizionel 1983, l’amministrazione aveva più volte intimato il rilascio del bene,aveva quantificato gli indennizzi per i periodi anteriori, prospettato piùvolte la regolarizzazione del rapporto mediante la stipula di un attoformale, e intimato il pagamento dell’indennizzo di Lire 82.000.000 congerarchica; con nota del 22.7.2003 l’amministrazione aveva rappresentatoallo [OSCURATO:PERSONA] le condizioni per la stipula della concessione, tra cui il canonedi euro 392,00 mensili, per il solo anno 2003, determinato ai sensi della l.431/1998, ma l’occupazione si era protratta non avendo lo Iacoponiaderito alla regolarizzazione della sua posizione; intervenuto iltrasferimento in capo all’Agenzia del complesso edilizio dove era ubicatoPag. 2 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026l’immobile occupato, nel quadro degli accordi con il Comune di Roma perla trasformazione del compendio di Sant’Andrea al Quirinale, avevaprovveduto al calcolo del dovuto sulla base dell’accordo territoriale per ilComune di Roma del 5.2.2004, comunicando all’occupante l’importomensile dovuto di euro 1.349,00 con invito alla stipula del contratto e alpagamento del pregresso; rimaste disattese le successive note del14.4.2011, del 15.6.2012 e del 19.2.2015 di invito alla stipula delcontratto e alla corresponsione delle indennità maturate dal 30.7.2005,aveva in seguito notificato l’ingiunzione di pagamento di euro 184.614,63,relativa al periodo dal 1° agosto 2005 al 31 ottobre 2017; in viariconvenzionale aveva domandato la condanna dell’attore al pagamentodell’intero ammontare indicato nell’ingiunzione opposta.Il Tribunale, sul rilievo dell’applicabilità dell’art. 1591 cod. civ. e deldifetto di prova del maggior danno subito dall’amministrazione, accoglieval’opposizione e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 27.2.2025,accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], riformando ladecisione di primo grado e condannando l’appellato al pagamento di euro155.327,55, oltre agli interessi legali dalla data di introduzione delgiudizio, ponendo a carico di quest’ultimo i 4/5 delle spese di lite dei duegradi.

Con decreto del 28.2.2025 la Corte d’appello disponeva lacorrezione del dispositivo della sentenza.Il giudice di secondo grado, ritenuto inconferente il richiamo fattodal Tribunale all’art. 1591 cod. civ. per la mancanza di prova di uncontratto di locazione vigente e per l’impossibilità di desumere unaproroga per fatti concludenti nei rapporti con la pubblica amministrazione,qualificava lo [OSCURATO:PERSONA] come occupante senza titolo, nonostante i continuiinviti da parte dell’amministrazione alla stipula del contratto.

La corteterritoriale, ai fini della quantificazione dell’indennità dovuta, attribuiva alcontenuto della nota del 6.5.2010 natura di parametro per unaPag. 3 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026“liquidazione minimale”.

Tuttavia, il credito doveva ritenersi prescritto peril periodo anteriore al 27.6.2007, escludendo l’idoneità ai fini interruttividella nota del 6.5.2010, priva della natura di atto di costituzione in mora,diversamente dalla nota del 15.6.2012, ricevuta il 27.6.2012.

Il dovuto,quindi, era determinato in euro 155.327,55, detratto quanto preteso pergli anni 2005, 2006 e la metà dell’importo riferito al 2007.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorrel’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorsolo [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale non presta il fianco alle plurime censure diinammissibilità formulate dallo [OSCURATO:PERSONA], tra le altre, ai sensi dell’art. 366,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Il ricorso per cassazione, limitando l’esame alla sezione dedicataall’esposizione dei fatti, deve essere redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ.

L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, puòcondurre a una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa opregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, cosìviolando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366Pag. 4 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 30 novembre 2021, n. 37552; Cass.,sez.

V, 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., sez.

I, 3 novembre 2020, n.24432; Cass., sez.

III, 14 marzo 2022, n. 8117; Cass., sez.

III, 12gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez.

II, 21 giugno 2025, n. 16618).Il ricorso principale soddisfa gli indicati requisiti, poiché la ricorrenteha debitamente riportato, in modo chiaro e sintetico, le reciproche pretesedelle parti, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria (v.pagine 2 e 3 del ricorso), dello svolgersi della vicenda processuale nellesue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v.pagina 4 del ricorso).La sentenza di primo grado, pur non essendo stato indicato l’ufficioche l’ha resa, è stata puntualmente individuata con il n. 16435/2020 eallegata come doc. 7 al fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ.,corrispondente a quello riportato nell’intestazione della sentenzaimpugnata, sì che alcun dubbio può sussistere in ordine all’effettuatorichiamo.Ricorso principale2.

Con il primo motivo è denunciata “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2946 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere i giudici d’appello erroneamente applicato il termine diprescrizione quinquennale”.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, dichiarando prescrittele somme dovute a titolo di indennità relative al periodo anteriore al27.6.2007, in ragione dell’efficacia interruttiva della nota del 27.6.2012,ha implicitamente applicato il termine di prescrizione quinquennale ex art.2947 cod. civ., così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità in tema di occupazione sine titulo di un bene demaniale.

HaPag. 5 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026rilevato che la natura demaniale del bene, la sua originaria concessioneper ragioni di servizio e il successivo protrarsi dell’occupazione senza titolorendono applicabile il principio per cui la pretesa indennitaria, dovuta perl’occupazione di bene demaniale, è soggetta alla prescrizione decennale,non trattandosi del pagamento di canoni relativi ad una concessione daeffettuarsi periodicamente ad anno, ma di una somma unitaria preordinataa ristorare la diminuzione patrimoniale subita.

Pertanto, nessunaprescrizione sarebbe potuta maturare rispetto alle annualità oggetto diingiunzione, poiché al momento dell’intimazione di pagamento del27.6.2012 non era ancora decorso il termine decennale rispetto a quantodovuto per l’occupazione dell’unità nell’anno 2005.2.1.

Il primo motivo non si espone al rilievo dell’inammissibilità,contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, mantenendosi neilimiti del denunciato vizio ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,là dove prospetta la violazione degli artt. 2946 e 2947 cod. civ., eprovvedendo alla debita indicazione del passo della sentenza impugnata.Inoltre, la censura articolata è inquadrabile nel vizio di falsaapplicazione di legge, che ricorre “quando il giudice di merito, dopo avereindividuato e ricostruito - e ciò sulla base delle allegazioni e delle proveofferte dalle parti e comunque all'esito dello svolgimento dell'istruzione cuiha proceduto - la «quaestio facti», cioè i termini ed il modo di essere dellac.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurrequest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altracui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad unacerta fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad unaqualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata unacui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore" (v.Cass., sez.

III, 29 agosto 2019, n. 21772; cui adde Cass., sez.

I, 4novembre 2021, n. 31839; Cass., sez.

III, 11 marzo 2021, n. 6941;Cass., sez.

V, 25 settembre 2019, n. 23851; Cass., sez.

I, 5 agosto 2019,n. 16700; Cass., sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez.

III, 31Pag. 6 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026maggio 2018, n. 13745; Cass., sez.

III, 30 aprile 2018, n. 10320; Cass.,sez.

III, 13 marzo 2018, n. 6035).2.2.

La Corte d’appello, dopo avere qualificato lo [OSCURATO:PERSONA] qualeoccupante senza titolo, ha tuttavia ritenuto prescritte le somme anteriorial 27.6.2007, così facendo applicazione implicita di un regimeprescrizionale incompatibile con la natura della pretesa azionata.Le Sezioni Unite di questa Corte (v.

Cass., Sez.

Un., 22 maggio2023, n. 14038) hanno riaffermato che la pretesa dovuta perl’occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizionedecennale, richiamando espressamente, in tal senso, il precedente diCass., Sez.

Un., 18 novembre 1992, n. 12313.In particolare, è stato sostenuto che:«[…] che la pretesa indennitaria dovuta per l'occupazione sine titulo di unbene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale, trattandosi non giàdel pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsiperiodicamente ad anno, sibbene del pagamento di una somma, inun'unica soluzione, preordinata a ristorare la subita diminuzionepatrimoniale (Cass., Sez.

Un., 18 novembre 1992, n.12313)»;«si è in particolare ritenuto, nella citata sentenza di queste Sezioni Unitedel 1992, che la persistente utilizzazione di un bene demaniale da partedel concessionario, dopo la scadenza della concessione, legittima laPubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa dellaproprietà, senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure ètitolare»;«il relativo diritto non è assimilabile ad una somma di canoni noncorrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza dellaconcessione ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale».Si è così precisato il fondamento normativo del regime prescrizionaledecennale ponendo in evidenza la natura indennitaria del ristoro delpregiudizio patito dall’amministrazione per l’occupazione abusiva deldemanio e, quindi, si è escluso che si tratti di un credito risarcitorio o di unPag. 7 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026credito per canoni, ma di un credito per la controprestazione delgodimento da considerare in modo unitario.Ne discende che, qualificata l’occupazione come abusiva, la pretesadell’amministrazione proprietaria, non in base all’ingiunzione annullata dalTribunale, ma nell’ambito della proposta domanda riconvenzionale, nonpoteva essere trattata né come credito per canoni o per altre prestazioniperiodiche, né come credito risarcitorio aquiliano, ma andava ricondotta aun’indennità di carattere unitario, correlata al fatto dell’occupazione ediretta a reintegrare la diminuzione patrimoniale sofferta dall’ente perl’intero periodo di indisponibilità del bene.In tale prospettiva, la sentenza impugnata non si è conformata alprincipio per cui il diritto fatto valere dall’ente pubblico, a fronte dellaprotratta occupazione sine titulo del bene, non è assimilabile a una sommadi canoni non corrisposti per il periodo successivo alla cessazione deltitolo, restando perciò sottratto tanto al paradigma dell’art. 1591 cod. civ.e, quindi, dell’art. 2947 cod. civ., quanto a quello delle prestazioniperiodiche di cui all’art. 2948 cod. civ.Né può sostenersi che il credito avrebbe assunto natura diprestazione periodica per il solo fatto di essere stato quantificatodall’amministrazione per segmenti temporali nei reiterati conteggi propostia decorrere dal 1999.

Non è, infatti, dirimente la scansione cronologica ditali conteggi – formulati nell’ambito di ripetuti tentativi di regolarizzazionedel rapporto nel corso degli anni –, quanto piuttosto il titolo della pretesa.Quest'ultimo va individuato nell'occupazione in assenza di titolo (esclusa lalocazione o altro rapporto periodico), che giustifica la richiesta di indennitàper l’intero periodo di protratta indisponibilità del bene pubblico.2.3.

Deve essere osservato, altresì, che in termini analoghi si esprimeanche la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di canone perl’occupazione di suolo pubblico (Cosap).Muovendo dalla distinzione tra canoni di locazione o prestazioniperiodiche e l’indennizzo volto a ristorare il mancato godimento del bene,Pag. 8 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026è stato affermato che l’indennizzo dovuto per l’occupazione di areapubblica non è assimilabile né al canone di locazione né alle altreprestazioni periodiche, poiché assolve alla funzione di compensare, pertutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimentoderivante dal suo mancato godimento.

Conseguentemente, si è fattoriferimento alla prescrizione ordinaria decennale, collegata al compimentodi ciascun anno di occupazione, esclusa l’applicazione tanto dell’art. 2948,n. 1, n. 1-bis e 2, cod. civ., quanto dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., per cui siprescrive in cinque anni «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi», in quanto la norma si riferisce alla solafattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni conscadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella in cuida un unico provvedimento derivino tanti rapporti autonomi, aventi durataannuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi inun'unica soluzione (v.

Cass., sez.

I, 26 giugno 2025, n. 17182; Cass., sez.V, 3 luglio 2023, n. 18632; Cass., sez.

I, 13 aprile 2023, n. 9880; Cass.,sez.

I, 13 agosto 2019, n. 21353).[OSCURATO:PERSONA]., sez.

III, 27 aprile 2026, n. 11349, anch’essariferita alla materia del canone per l’occupazione del suolo pubblico, hastatuito che «In tema di canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche (Cosap) ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificatodall’art. 31 della l. n. 448 del 1998, il pagamento dovuto per l’occupazionedel suolo o soprassuolo pubblico in assenza di concessione rilasciatadall’ente proprietario non è assimilabile al canone previsto in caso dilocazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 1, 1-bis e 2, c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare, per tutta ladurata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dalsuo mancato godimento; ne consegue che esso integra un’obbligazione dinatura indennitaria, soggetta al termine ordinario di prescrizionedecennale ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno dioccupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine laPag. 9 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026relativa annualità, ovvero l’occupazione stessa, ove antecedente allascadenza dell’anno, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4,c.c.»2.4.

Tale linea ricostruttiva, pur riferita al Cosap, conferma, percomunanza di ratio, che anche nel caso in esame la qualificazione delloIacoponi come occupante abusivo impediva di fare applicazione siadell’art. 2948 cod. civ., afferente alle obbligazioni periodiche, sia dell’art.2947 cod. civ., relativo a un credito risarcitorio da fatto illecito, dovendosiinvece ravvisare una pretesa indennitaria soggetta alla prescrizionedecennale ex art. 2946 cod. civ.Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:«In caso di occupazione di un bene pubblico sine titulo, la pretesadell’amministrazione proprietaria nei confronti dell’occupante non èriconducibile né al corrispettivo dovuto in base ad un rapporto locatizio oconcessorio, né al risarcimento del danno da fatto illecito, ma è un creditodi natura indennitaria, volto a compensare la diminuzione patrimonialederivante dal mancato godimento del bene; ne consegue che ad essa siapplica il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946cod. civ., restando esclusa l’applicabilità sia dell’art. 2948 c.c., sia dell’art.2947 cod. civ.».3.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti: con il secondo motivo è denunciata “nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1,n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.”, per motivazione meramente apparente circa l’inidoneità della nota[OSCURATO:DATA_NASCITA] quale atto di costituzione in mora; con il terzo motivo vienedenunciata “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici d’appelloerroneamente escluso la natura di atto di messa in mora della nota6.5.2010”.Ricorso incidentalePag. 10 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/20264. [OSCURATO:PERSONA] denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt.1591, 1175, 1375, 1224, comma 2, e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c.; travisamento di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti; applicabilità dell’art. 1951 cod.civ. al rapporto di godimento tra Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aicriteri di liquidazione”.Il ricorrente incidentale si duole che la Corte d’appello abbiaerroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 1591 cod. civ. sulpresupposto dell’assenza di un contratto di locazione, e, qualificandolocome occupante sine titulo, abbia liquidato il danno sulla base di uncanone unilateralmente e retroattivamente determinato dall’Agenzia delDemanio.

Sostiene, invece, che l’art. 1591 cod. civ. ha portata generale esi applica a tutti i rapporti di godimento del bene a titolo oneroso, ancheallorché, spirato il titolo originario (locazione o concessione), l’utilizzatorecontinui nella detenzione, sicché il corrispettivo sarebbe comunque dovutosino alla riconsegna, salva la prova del maggior danno, che nel casoconcreto l’amministrazione non aveva né allegato, né dimostrato.Il ricorrente incidentale, inoltre, ha rilevato che la corte territorialeha erroneamente attribuito rilievo al tema della rinnovazione o proroga delcontratto, trascurando l’aspetto funzionale del ritardo nella restituzione,poiché l’art. 1591 cod. civ. prescinde dalla rinnovazione tacita delcontratto e opera in ragione del solo protrarsi della detenzione oltre iltermine finale del rapporto; ha poi censurato l’adozione, quale parametrodi liquidazione del danno, della nota 6.5.2010, in quanto espressione diuna determinazione unilaterale e retroattiva incompatibile con i criterilegali e con l’assetto degli oneri probatori sul maggior danno ex art. 1224cod. civ., senza dimostrare che l’immobile sarebbe stato effettivamentelocato, né quali utilità alternative sarebbero state sacrificate. [OSCURATO:PERSONA], invertendo l’onere della prova, ha valorizzato d’ufficio il «dannominimo» fuori dal contesto dell’art. 1591 cod. civ., attribuendo rilievo inPag. 11 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026sede di «pretesa indennitaria pubblicistica» a un parametro impiegato perrapporti abitativi privatistici.4.1.

Anche a voler prescindere dalla inadeguata tecnica impiegata nellaredazione del controricorso, avendo lo [OSCURATO:PERSONA], in sede di esposizione deifatti, riprodotto per intero la sentenza di primo grado, la comparsa dicostituzione in appello, la sentenza di secondo grado e il decreto dicorrezione dell’errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza peraltro indicare nelcorpo del motivo (da pagina 29 a pagina 32) la motivazione oggetto dicritica, alludendo solamente a quanto deciso dalla Corte d’appello, ilricorso sollecita ampiamente questa Corte a effettuare un riesame delmerito del giudizio.Dietro l’apparente deduzione della “violazione e falsa applicazione”degli artt. 1591, 1175, 1375, 1224, comma secondo, e 2697 cod. civ., loIacoponi, in dissenso con la valutazione operata dalla Corte d’appelloquale occupante abusivo, censura la ricognizione della fattispecie concretaoperata nella sentenza impugnata, laddove invoca ora la posizione di“titolare dell’alloggio” dal 1969, ora la qualità di conduttore per poterbeneficiare sul piano operazionale dell’applicazione dell’art. 1591 cod. civ.,valevole in tesi sia in ipotesi di locazione sia nel caso di concessione di unbene pubblico, quando il rapporto sia scaduto e l’utilizzatore proseguanella detenzione oltre il termine.Del tutto assertoria è la contestazione in merito alla quantificazionedell’importo determinato dalla Corte d’appello sulla base della nota del6.5.2010, dove, a parte il non pertinente richiamo all’art. 1224, commasecondo, cod. civ., si assume che le proposte del 2005 e del 2010 diregolarizzazione formulate dall’amministrazione “denotano un percorsoamministrativo orientato alla stipula di un contratto di locazione a canone«sociale» (9+2), con valori minimi subfascia”, tali da escludere l’ipotesi diuna occupazione abusiva da parte del ricorrente incidentale, mentre lafissazione in via unilaterale e retroattiva del canone integrava unaPag. 12 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026condotta dell’amministrazione contraria ai canoni di correttezza e buonafede.[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha omesso di spiegare, confrontandosidebitamente con la decisione impugnata, la ragione per la quale lavalutazione fatta dall’amministrazione, e recepita nella sentenzaimpugnata, confliggerebbe con la legge 431/1998, avendo l’Agenzia delDemanio determinato il canone di euro 1.349 “in attuazione dell’AccordoTerritoriale depositato il 5.2.2004 prot. n. 385 con applicazione del valoreminimo subfascia inferiore per la zona Monti pari ad euro 9,00/mq mese”.Conclusivamente, il ricorrente sollecita questa Corte, argomentandosu tutta una serie di emergenze processuali e chiedendone la valutazione,a procedere a un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v.

Cass., sez.

II, 23marzo 2024, n. 10927; Cass., sez.

V, 22 novembre 2023, n. 32505;Cass., sez.

II, 31 marzo 2022, n. 10525; Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017,n. 16467; Cass., sez.

I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).Il ricorso incidentale, pertanto, è inammissibile.5.

Accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restantimotivi, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione, rinviando alla Corte d’appellodi Roma, che, in diversa composizione, provvederà a un nuovo esamesulla base dell’indicato principio di diritto e regolerà anche le spese delgiudizio di legittimità.Pag. 13 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico del ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti,dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatain relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di appello di Roma, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato, domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente – ricorrente incidentale -per la cassazione della sentenza n. 1306/2025 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 27.2.2025;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.6.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 20.11.2020,accoglieva l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ingiunzione diPag. 1 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026pagamento di euro 184.614,63 emessa dall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], a titolodi indennità di occupazione dell’immobile sito in Roma, via del Quirinale n.28, rigettando altresì la domanda riconvenzionale avanzata dall’opposta.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la somma ingiunta non era dovuta eaveva chiesto, altresì, che fosse dichiarata la nullità dell’iscrizione a ruolosuccessivamente disposta per il medesimo importo. A fondamentodell’opposizione egli aveva sostenuto che: a) la mancata stipula di unregolare contratto era imputabile alla negligenza dell’Agenzia delDemanio; b) le somme richieste non erano dovute in quanto oggetto dideterminazione unilaterale successiva al rapporto negoziale in corso; c)l’amministrazione non aveva dato seguito agli accordi presi con il [OSCURATO:PERSONA]; d) il credito era prescritto per decorso del termine quinquennale(o addirittura biennale ex art. 6 l. n. 841 del 1973) di prescrizione; e)l’ente non poteva procedere alla riscossione coattiva in mancanza di untitolo esecutivo e stante la natura di ente pubblico economico.L’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, aveva opposto che loIacoponi, quale dipendente pubblico occupava l’alloggio sin dal 1° maggio1969 in forza di una concessione della durata di otto mesi, ma chel’assenza del titolo era già stata attestata per il periodo dal 1° settembre1970-31 agosto 1974; aveva aggiunto che, cessato il rapporto di servizionel 1983, l’amministrazione aveva più volte intimato il rilascio del bene,aveva quantificato gli indennizzi per i periodi anteriori, prospettato piùvolte la regolarizzazione del rapporto mediante la stipula di un attoformale, e intimato il pagamento dell’indennizzo di Lire 82.000.000 congerarchica; con nota del 22.7.2003 l’amministrazione aveva rappresentatoallo [OSCURATO:PERSONA] le condizioni per la stipula della concessione, tra cui il canonedi euro 392,00 mensili, per il solo anno 2003, determinato ai sensi della l.431/1998, ma l’occupazione si era protratta non avendo lo Iacoponiaderito alla regolarizzazione della sua posizione; intervenuto iltrasferimento in capo all’Agenzia del complesso edilizio dove era ubicatoPag. 2 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026l’immobile occupato, nel quadro degli accordi con il Comune di Roma perla trasformazione del compendio di Sant’Andrea al Quirinale, avevaprovveduto al calcolo del dovuto sulla base dell’accordo territoriale per ilComune di Roma del 5.2.2004, comunicando all’occupante l’importomensile dovuto di euro 1.349,00 con invito alla stipula del contratto e alpagamento del pregresso; rimaste disattese le successive note del14.4.2011, del 15.6.2012 e del 19.2.2015 di invito alla stipula delcontratto e alla corresponsione delle indennità maturate dal 30.7.2005,aveva in seguito notificato l’ingiunzione di pagamento di euro 184.614,63,relativa al periodo dal 1° agosto 2005 al 31 ottobre 2017; in viariconvenzionale aveva domandato la condanna dell’attore al pagamentodell’intero ammontare indicato nell’ingiunzione opposta.Il Tribunale, sul rilievo dell’applicabilità dell’art. 1591 cod. civ. e deldifetto di prova del maggior danno subito dall’amministrazione, accoglieval’opposizione e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 27.2.2025,accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], riformando ladecisione di primo grado e condannando l’appellato al pagamento di euro155.327,55, oltre agli interessi legali dalla data di introduzione delgiudizio, ponendo a carico di quest’ultimo i 4/5 delle spese di lite dei duegradi. Con decreto del 28.2.2025 la Corte d’appello disponeva lacorrezione del dispositivo della sentenza.Il giudice di secondo grado, ritenuto inconferente il richiamo fattodal Tribunale all’art. 1591 cod. civ. per la mancanza di prova di uncontratto di locazione vigente e per l’impossibilità di desumere unaproroga per fatti concludenti nei rapporti con la pubblica amministrazione,qualificava lo [OSCURATO:PERSONA] come occupante senza titolo, nonostante i continuiinviti da parte dell’amministrazione alla stipula del contratto. La corteterritoriale, ai fini della quantificazione dell’indennità dovuta, attribuiva alcontenuto della nota del 6.5.2010 natura di parametro per unaPag. 3 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026“liquidazione minimale”. Tuttavia, il credito doveva ritenersi prescritto peril periodo anteriore al 27.6.2007, escludendo l’idoneità ai fini interruttividella nota del 6.5.2010, priva della natura di atto di costituzione in mora,diversamente dalla nota del 15.6.2012, ricevuta il 27.6.2012. Il dovuto,quindi, era determinato in euro 155.327,55, detratto quanto preteso pergli anni 2005, 2006 e la metà dell’importo riferito al 2007.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorrel’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorsolo [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale non presta il fianco alle plurime censure diinammissibilità formulate dallo [OSCURATO:PERSONA], tra le altre, ai sensi dell’art. 366,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.Il ricorso per cassazione, limitando l’esame alla sezione dedicataall’esposizione dei fatti, deve essere redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni iprofili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisarappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridicheprospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poiesporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencatadall'art. 360 cod. proc. civ. L'inosservanza di tali doveri, tuttavia, puòcondurre a una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa opregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, cosìviolando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366Pag. 4 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; Cass.,sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; Cass., sez. I, 3 novembre 2020, n.24432; Cass., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8117; Cass., sez. III, 12gennaio 2024, n. 1352; Cass., sez. II, 21 giugno 2025, n. 16618).Il ricorso principale soddisfa gli indicati requisiti, poiché la ricorrenteha debitamente riportato, in modo chiaro e sintetico, le reciproche pretesedelle parti, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni didiritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e dellededuzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria (v.pagine 2 e 3 del ricorso), dello svolgersi della vicenda processuale nellesue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e indiritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svoltedalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (v.pagina 4 del ricorso).La sentenza di primo grado, pur non essendo stato indicato l’ufficioche l’ha resa, è stata puntualmente individuata con il n. 16435/2020 eallegata come doc. 7 al fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ.,corrispondente a quello riportato nell’intestazione della sentenzaimpugnata, sì che alcun dubbio può sussistere in ordine all’effettuatorichiamo.Ricorso principale2. Con il primo motivo è denunciata “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2946 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere i giudici d’appello erroneamente applicato il termine diprescrizione quinquennale”.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, dichiarando prescrittele somme dovute a titolo di indennità relative al periodo anteriore al27.6.2007, in ragione dell’efficacia interruttiva della nota del 27.6.2012,ha implicitamente applicato il termine di prescrizione quinquennale ex art.2947 cod. civ., così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità in tema di occupazione sine titulo di un bene demaniale. HaPag. 5 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026rilevato che la natura demaniale del bene, la sua originaria concessioneper ragioni di servizio e il successivo protrarsi dell’occupazione senza titolorendono applicabile il principio per cui la pretesa indennitaria, dovuta perl’occupazione di bene demaniale, è soggetta alla prescrizione decennale,non trattandosi del pagamento di canoni relativi ad una concessione daeffettuarsi periodicamente ad anno, ma di una somma unitaria preordinataa ristorare la diminuzione patrimoniale subita. Pertanto, nessunaprescrizione sarebbe potuta maturare rispetto alle annualità oggetto diingiunzione, poiché al momento dell’intimazione di pagamento del27.6.2012 non era ancora decorso il termine decennale rispetto a quantodovuto per l’occupazione dell’unità nell’anno 2005.2.1. Il primo motivo non si espone al rilievo dell’inammissibilità,contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, mantenendosi neilimiti del denunciato vizio ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,là dove prospetta la violazione degli artt. 2946 e 2947 cod. civ., eprovvedendo alla debita indicazione del passo della sentenza impugnata.Inoltre, la censura articolata è inquadrabile nel vizio di falsaapplicazione di legge, che ricorre “quando il giudice di merito, dopo avereindividuato e ricostruito - e ciò sulla base delle allegazioni e delle proveofferte dalle parti e comunque all'esito dello svolgimento dell'istruzione cuiha proceduto - la «quaestio facti», cioè i termini ed il modo di essere dellac.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurrequest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altracui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad unacerta fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad unaqualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata unacui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore" (v.Cass., sez. III, 29 agosto 2019, n. 21772; cui adde Cass., sez. I, 4novembre 2021, n. 31839; Cass., sez. III, 11 marzo 2021, n. 6941;Cass., sez. V, 25 settembre 2019, n. 23851; Cass., sez. I, 5 agosto 2019,n. 16700; Cass., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez. III, 31Pag. 6 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026maggio 2018, n. 13745; Cass., sez. III, 30 aprile 2018, n. 10320; Cass.,sez. III, 13 marzo 2018, n. 6035).2.2. La Corte d’appello, dopo avere qualificato lo [OSCURATO:PERSONA] qualeoccupante senza titolo, ha tuttavia ritenuto prescritte le somme anteriorial 27.6.2007, così facendo applicazione implicita di un regimeprescrizionale incompatibile con la natura della pretesa azionata.Le Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 22 maggio2023, n. 14038) hanno riaffermato che la pretesa dovuta perl’occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizionedecennale, richiamando espressamente, in tal senso, il precedente diCass., Sez. Un., 18 novembre 1992, n. 12313.In particolare, è stato sostenuto che:«[…] che la pretesa indennitaria dovuta per l'occupazione sine titulo di unbene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale, trattandosi non giàdel pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsiperiodicamente ad anno, sibbene del pagamento di una somma, inun'unica soluzione, preordinata a ristorare la subita diminuzionepatrimoniale (Cass., Sez. Un., 18 novembre 1992, n.12313)»;«si è in particolare ritenuto, nella citata sentenza di queste Sezioni Unitedel 1992, che la persistente utilizzazione di un bene demaniale da partedel concessionario, dopo la scadenza della concessione, legittima laPubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa dellaproprietà, senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure ètitolare»;«il relativo diritto non è assimilabile ad una somma di canoni noncorrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza dellaconcessione ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale».Si è così precisato il fondamento normativo del regime prescrizionaledecennale ponendo in evidenza la natura indennitaria del ristoro delpregiudizio patito dall’amministrazione per l’occupazione abusiva deldemanio e, quindi, si è escluso che si tratti di un credito risarcitorio o di unPag. 7 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026credito per canoni, ma di un credito per la controprestazione delgodimento da considerare in modo unitario.Ne discende che, qualificata l’occupazione come abusiva, la pretesadell’amministrazione proprietaria, non in base all’ingiunzione annullata dalTribunale, ma nell’ambito della proposta domanda riconvenzionale, nonpoteva essere trattata né come credito per canoni o per altre prestazioniperiodiche, né come credito risarcitorio aquiliano, ma andava ricondotta aun’indennità di carattere unitario, correlata al fatto dell’occupazione ediretta a reintegrare la diminuzione patrimoniale sofferta dall’ente perl’intero periodo di indisponibilità del bene.In tale prospettiva, la sentenza impugnata non si è conformata alprincipio per cui il diritto fatto valere dall’ente pubblico, a fronte dellaprotratta occupazione sine titulo del bene, non è assimilabile a una sommadi canoni non corrisposti per il periodo successivo alla cessazione deltitolo, restando perciò sottratto tanto al paradigma dell’art. 1591 cod. civ.e, quindi, dell’art. 2947 cod. civ., quanto a quello delle prestazioniperiodiche di cui all’art. 2948 cod. civ.Né può sostenersi che il credito avrebbe assunto natura diprestazione periodica per il solo fatto di essere stato quantificatodall’amministrazione per segmenti temporali nei reiterati conteggi propostia decorrere dal 1999. Non è, infatti, dirimente la scansione cronologica ditali conteggi – formulati nell’ambito di ripetuti tentativi di regolarizzazionedel rapporto nel corso degli anni –, quanto piuttosto il titolo della pretesa.Quest'ultimo va individuato nell'occupazione in assenza di titolo (esclusa lalocazione o altro rapporto periodico), che giustifica la richiesta di indennitàper l’intero periodo di protratta indisponibilità del bene pubblico.2.3. Deve essere osservato, altresì, che in termini analoghi si esprimeanche la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di canone perl’occupazione di suolo pubblico (Cosap).Muovendo dalla distinzione tra canoni di locazione o prestazioniperiodiche e l’indennizzo volto a ristorare il mancato godimento del bene,Pag. 8 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026è stato affermato che l’indennizzo dovuto per l’occupazione di areapubblica non è assimilabile né al canone di locazione né alle altreprestazioni periodiche, poiché assolve alla funzione di compensare, pertutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimentoderivante dal suo mancato godimento. Conseguentemente, si è fattoriferimento alla prescrizione ordinaria decennale, collegata al compimentodi ciascun anno di occupazione, esclusa l’applicazione tanto dell’art. 2948,n. 1, n. 1-bis e 2, cod. civ., quanto dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., per cui siprescrive in cinque anni «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente adanno o in termini più brevi», in quanto la norma si riferisce alla solafattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni conscadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella in cuida un unico provvedimento derivino tanti rapporti autonomi, aventi durataannuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi inun'unica soluzione (v. Cass., sez. I, 26 giugno 2025, n. 17182; Cass., sez.V, 3 luglio 2023, n. 18632; Cass., sez. I, 13 aprile 2023, n. 9880; Cass.,sez. I, 13 agosto 2019, n. 21353).[OSCURATO:PERSONA]., sez. III, 27 aprile 2026, n. 11349, anch’essariferita alla materia del canone per l’occupazione del suolo pubblico, hastatuito che «In tema di canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche (Cosap) ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificatodall’art. 31 della l. n. 448 del 1998, il pagamento dovuto per l’occupazionedel suolo o soprassuolo pubblico in assenza di concessione rilasciatadall’ente proprietario non è assimilabile al canone previsto in caso dilocazione, né alle altre prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 1, 1-bis e 2, c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare, per tutta ladurata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dalsuo mancato godimento; ne consegue che esso integra un’obbligazione dinatura indennitaria, soggetta al termine ordinario di prescrizionedecennale ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno dioccupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine laPag. 9 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026relativa annualità, ovvero l’occupazione stessa, ove antecedente allascadenza dell’anno, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4,c.c.»2.4. Tale linea ricostruttiva, pur riferita al Cosap, conferma, percomunanza di ratio, che anche nel caso in esame la qualificazione delloIacoponi come occupante abusivo impediva di fare applicazione siadell’art. 2948 cod. civ., afferente alle obbligazioni periodiche, sia dell’art.2947 cod. civ., relativo a un credito risarcitorio da fatto illecito, dovendosiinvece ravvisare una pretesa indennitaria soggetta alla prescrizionedecennale ex art. 2946 cod. civ.Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:«In caso di occupazione di un bene pubblico sine titulo, la pretesadell’amministrazione proprietaria nei confronti dell’occupante non èriconducibile né al corrispettivo dovuto in base ad un rapporto locatizio oconcessorio, né al risarcimento del danno da fatto illecito, ma è un creditodi natura indennitaria, volto a compensare la diminuzione patrimonialederivante dal mancato godimento del bene; ne consegue che ad essa siapplica il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946cod. civ., restando esclusa l’applicabilità sia dell’art. 2948 c.c., sia dell’art.2947 cod. civ.».3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deirestanti: con il secondo motivo è denunciata “nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1,n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.”, per motivazione meramente apparente circa l’inidoneità della nota[OSCURATO:DATA_NASCITA] quale atto di costituzione in mora; con il terzo motivo vienedenunciata “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici d’appelloerroneamente escluso la natura di atto di messa in mora della nota6.5.2010”.Ricorso incidentalePag. 10 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/20264. [OSCURATO:PERSONA] denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt.1591, 1175, 1375, 1224, comma 2, e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c.; travisamento di un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti; applicabilità dell’art. 1951 cod.civ. al rapporto di godimento tra Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aicriteri di liquidazione”.Il ricorrente incidentale si duole che la Corte d’appello abbiaerroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 1591 cod. civ. sulpresupposto dell’assenza di un contratto di locazione, e, qualificandolocome occupante sine titulo, abbia liquidato il danno sulla base di uncanone unilateralmente e retroattivamente determinato dall’Agenzia delDemanio. Sostiene, invece, che l’art. 1591 cod. civ. ha portata generale esi applica a tutti i rapporti di godimento del bene a titolo oneroso, ancheallorché, spirato il titolo originario (locazione o concessione), l’utilizzatorecontinui nella detenzione, sicché il corrispettivo sarebbe comunque dovutosino alla riconsegna, salva la prova del maggior danno, che nel casoconcreto l’amministrazione non aveva né allegato, né dimostrato.Il ricorrente incidentale, inoltre, ha rilevato che la corte territorialeha erroneamente attribuito rilievo al tema della rinnovazione o proroga delcontratto, trascurando l’aspetto funzionale del ritardo nella restituzione,poiché l’art. 1591 cod. civ. prescinde dalla rinnovazione tacita delcontratto e opera in ragione del solo protrarsi della detenzione oltre iltermine finale del rapporto; ha poi censurato l’adozione, quale parametrodi liquidazione del danno, della nota 6.5.2010, in quanto espressione diuna determinazione unilaterale e retroattiva incompatibile con i criterilegali e con l’assetto degli oneri probatori sul maggior danno ex art. 1224cod. civ., senza dimostrare che l’immobile sarebbe stato effettivamentelocato, né quali utilità alternative sarebbero state sacrificate. [OSCURATO:PERSONA], invertendo l’onere della prova, ha valorizzato d’ufficio il «dannominimo» fuori dal contesto dell’art. 1591 cod. civ., attribuendo rilievo inPag. 11 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026sede di «pretesa indennitaria pubblicistica» a un parametro impiegato perrapporti abitativi privatistici.4.1. Anche a voler prescindere dalla inadeguata tecnica impiegata nellaredazione del controricorso, avendo lo [OSCURATO:PERSONA], in sede di esposizione deifatti, riprodotto per intero la sentenza di primo grado, la comparsa dicostituzione in appello, la sentenza di secondo grado e il decreto dicorrezione dell’errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza peraltro indicare nelcorpo del motivo (da pagina 29 a pagina 32) la motivazione oggetto dicritica, alludendo solamente a quanto deciso dalla Corte d’appello, ilricorso sollecita ampiamente questa Corte a effettuare un riesame delmerito del giudizio.Dietro l’apparente deduzione della “violazione e falsa applicazione”degli artt. 1591, 1175, 1375, 1224, comma secondo, e 2697 cod. civ., loIacoponi, in dissenso con la valutazione operata dalla Corte d’appelloquale occupante abusivo, censura la ricognizione della fattispecie concretaoperata nella sentenza impugnata, laddove invoca ora la posizione di“titolare dell’alloggio” dal 1969, ora la qualità di conduttore per poterbeneficiare sul piano operazionale dell’applicazione dell’art. 1591 cod. civ.,valevole in tesi sia in ipotesi di locazione sia nel caso di concessione di unbene pubblico, quando il rapporto sia scaduto e l’utilizzatore proseguanella detenzione oltre il termine.Del tutto assertoria è la contestazione in merito alla quantificazionedell’importo determinato dalla Corte d’appello sulla base della nota del6.5.2010, dove, a parte il non pertinente richiamo all’art. 1224, commasecondo, cod. civ., si assume che le proposte del 2005 e del 2010 diregolarizzazione formulate dall’amministrazione “denotano un percorsoamministrativo orientato alla stipula di un contratto di locazione a canone«sociale» (9+2), con valori minimi subfascia”, tali da escludere l’ipotesi diuna occupazione abusiva da parte del ricorrente incidentale, mentre lafissazione in via unilaterale e retroattiva del canone integrava unaPag. 12 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026condotta dell’amministrazione contraria ai canoni di correttezza e buonafede.[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha omesso di spiegare, confrontandosidebitamente con la decisione impugnata, la ragione per la quale lavalutazione fatta dall’amministrazione, e recepita nella sentenzaimpugnata, confliggerebbe con la legge 431/1998, avendo l’Agenzia delDemanio determinato il canone di euro 1.349 “in attuazione dell’AccordoTerritoriale depositato il 5.2.2004 prot. n. 385 con applicazione del valoreminimo subfascia inferiore per la zona Monti pari ad euro 9,00/mq mese”.Conclusivamente, il ricorrente sollecita questa Corte, argomentandosu tutta una serie di emergenze processuali e chiedendone la valutazione,a procedere a un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il poteredi riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass., sez. II, 23marzo 2024, n. 10927; Cass., sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505;Cass., sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525; Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017,n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).Il ricorso incidentale, pertanto, è inammissibile.5. Accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restantimotivi, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione, rinviando alla Corte d’appellodi Roma, che, in diversa composizione, provvederà a un nuovo esamesulla base dell’indicato principio di diritto e regolerà anche le spese delgiudizio di legittimità.Pag. 13 di 14Numero registro generale 17328/2025Numero sezionale 2111/2026Numero di raccolta generale 23475/2026Data pubblicazione 18/07/2026Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico del ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti,dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnatain relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di appello di Roma, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 14 di 14
Sentenza Cassazione n. 23475/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris