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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 10065/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdat-e-a3ALisG-a-14e-perti-r- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 aprile 2021 il Gup del Tribunale di Roma ha recepito la richiesta formulata dalle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. (capo A) e 699 cod. pen. (capo B) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al medesimo contestati, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017- pacificamente applicabile ratione temporís, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62. 3.1 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. , P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdat-e-a3ALisG-a-14e-perti-r- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2021 il Gup del Tribunale di Roma ha recepito la richiesta formulata dalle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. (capo A) e 699 cod. pen. (capo B) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al medesimo contestati, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017- pacificamente applicabile ratione temporís, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62. 3.1 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. , P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore
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