CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 34207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17894-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 91/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 giugno 2022 il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso presentato dal dr. [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera n. 40 del 22 aprile 2021 con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato l'autorizzazione, precedentemente concessagli, al patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, I. 247/2012 e disposto la cancellazione dall'elenco dei praticanti abilitati a tale patrocinio, fatta salva la permanenza nel Registro dei praticanti avvocati "semplici". 2. Il dr. Mazzarella ha presentato ricorso sulla base di un unico motivo, rubricato come denunciante violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 I. 247/2012 ed "eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche" da parte del CNF, violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 R.D.L. 1578/1933 nonché degli articoli 13 e 14 R.D. 37/1934 in materia di incompatibilità, "quantunque in netta divergenza alla giurisprudenza pacifica e consolidata della Suprema Corte"; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione alla corretta applicazione della "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense post-riforma 2012" (come modificata dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016) e manifesta contraddittorietà della motivazione con le sue precedenti pronunce; eccesso di potere del CNF in materia di funzioni attribuite al personale delle forze armate e delle forze dell'ordine per palese travisamento dei fatti e "falsa applicazione di legge (art. 7-bis del D.L. 23 maggio 2008 n. 92)" ed eccesso di potere "in tutte le sue figure sintomatiche" quanto all'erronea attribuzione delle funzioni di pubblico ufficiale a un dipendente subalterno dell'[OSCURATO:PERSONA] (e quindi non "comandante di corpo" ex articolo 301 c.p.m.p.); violazione dell'articolo 3 I. 241/1990 per difetto di motivazione in relazione alla presunta incompatibilità contestata al ricorrente e a supporto della revocata autorizzazione al patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, I. 247/2012 "nonché la cancellazione - anche - dal Registro dei [OSCURATO:PERSONA] "semplici"; violazione degli articoli 2, 3, 4 e 41 Cost. L'intimato Consiglio degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] non si è difeso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è stato depositato in data 21 luglio 2022, senza però congiuntamente depositare copia autentica della decisione impugnata come stabilito dall'articolo 369, secondo comma, n.2 c.p.c.; il deposito di tale pronuncia (non notificata) è stato eseguito soltanto in data 5 settembre 2022. Dalla evidentemente tardiva produzione della pronuncia suddetta deriva che, assorbita ogni altra questione, il ricorso patisce improcedibilità ai sensi dell'articolo 369, primo comma, c.p.c.; non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis de