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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24468/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 16 aprile 2021, ha confermato la c:ondanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Avellino il 28 novembre 2018 in relazione a reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, Cod. strada, con recidiva nel biennio, commesso il 6 maggio 2016.

Il ricorso consta di tre motivi di doglianza.

Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, in relazione al fatto che i giudici di merito avrebbero ritenuto che le precedenti violazioni sarebbero state definitivamente accertate, senza che di ciò vi fosse prova certa e documentale.

Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comportamento dell'imputato in occasione del controllo di polizia, definito impeccabile dal ricorrente, di tal che il rigetto della richiesta di conversione della pena è stato deliberato in violazione dei criteri di legge e con motivazione carente.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta la dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in tutti e tre i motivi in cui esso si articola.

Ed invero, quanto alla prima lagnanza, premesso che - a seguito della riforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 - la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio, la Corte di merito ha indicato specificamente le precedenti violazioni commesse nel biennio dal [OSCURATO:PERSONA] nel vigore della predetta riforma e definitivamente accertate in via amministrativa, riguardo alle quali non risultavano presentate opposizioni; di tal che l'asserto del ricorrente è destituito di fondamento.

A proposito del secondo motivo, essendo pacifico che le sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981 trovano applicazione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., deve osservarsi che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv.279876).

Tanto premesso, la motivazione resa dalla Corte di merito aderisce a siffatto indirizzo, a tanto bastando il riferimento al perdurante comportamento del [OSCURATO:PERSONA] che, pur privato della patente dal 2010, ha continuato imperterrito a guidare senza essere provvisto del titolo abilitativo alla guida, commettendo plurime violazioni della disposizione oggi contestatagli.

Quanto al terzo motivo, le considerazioni della Corte di merito circa il particolare disvalore della condotta del prevenuto, accentuato soprattutto dalla plurima reiterazione di analoghe condotte illecite, soddisfano aripiamente i principi in tema di motivazione del trattamento sanzionatorio: si rammenta che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro :3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 16 aprile 2021, ha confermato la c:ondanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Avellino il 28 novembre 2018 in relazione a reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, Cod. strada, con recidiva nel biennio, commesso il 6 maggio 2016. Il ricorso consta di tre motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, in relazione al fatto che i giudici di merito avrebbero ritenuto che le precedenti violazioni sarebbero state definitivamente accertate, senza che di ciò vi fosse prova certa e documentale. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comportamento dell'imputato in occasione del controllo di polizia, definito impeccabile dal ricorrente, di tal che il rigetto della richiesta di conversione della pena è stato deliberato in violazione dei criteri di legge e con motivazione carente. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo ancora violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta la dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in tutti e tre i motivi in cui esso si articola. Ed invero, quanto alla prima lagnanza, premesso che - a seguito della riforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 - la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio, la Corte di merito ha indicato specificamente le precedenti violazioni commesse nel biennio dal [OSCURATO:PERSONA] nel vigore della predetta riforma e definitivamente accertate in via amministrativa, riguardo alle quali non risultavano presentate opposizioni; di tal che l'asserto del ricorrente è destituito di fondamento. A proposito del secondo motivo, essendo pacifico che le sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981 trovano applicazione tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., deve osservarsi che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv.279876). Tanto premesso, la motivazione resa dalla Corte di merito aderisce a siffatto indirizzo, a tanto bastando il riferimento al perdurante comportamento del [OSCURATO:PERSONA] che, pur privato della patente dal 2010, ha continuato imperterrito a guidare senza essere provvisto del titolo abilitativo alla guida, commettendo plurime violazioni della disposizione oggi contestatagli. Quanto al terzo motivo, le considerazioni della Corte di merito circa il particolare disvalore della condotta del prevenuto, accentuato soprattutto dalla plurima reiterazione di analoghe condotte illecite, soddisfano aripiamente i principi in tema di motivazione del trattamento sanzionatorio: si rammenta che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro :3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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