CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00963/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Grosseto del 9.11.2015 di condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt.610 c.p., 635/ 2° comma in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. e 81 cpv, 582 c.p. Deduce l'imputato la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ed in particolare della provocazione ed in relazione all'art. 132 c.p. 1.1. In data 7.10.2021 l'imputato ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha evidenziato di aver fatto riferimento nell'atto di appello all'attenuante della provocazione. 2. Il ricorso è inammissibile, siccome in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha motivato sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante i numerosi e anche specifici precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato, sia dell'attenuante della provocazione. 2.1.0rbene, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 ). Peraltro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito ben può essere giustificata con il riferimento ai precedenti penali dell'imputato quando siano valutati quali indici della capacità a delinquere del medesimo e, dunque, della sua pericolosità sociale. 2.2. Per quanto concerne, poi, la mancata concessione dell'attenuante della provocazione la sentenza impugnata, con ragionamento logico immune da censure ha evidenziato come le ragioni di contenzioso civilistico che lo contrapponevano alla parte civile, non attenua affatto la posizione dell'imputato, ma al contrario evidenzia la sproporzione tra le ragioni soggettive di astio e la condotta di inaudita violenza oggetto di giudizio che giustifica l'esclusione appunto dell'attenuante. Con tale valutazione l'imputato non si confronta compiutamente, incorrendo nel vizio di genericità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA] \: ( TP V-