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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 00859/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza predibattimentale del 30.6.2020, in riforma della sentenza appellata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 cod. strada (commesso in data 8.9.2012), disponendo la trasmissione degli atti alla Prefettura per quanto di eventuale competenza.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo sia la nullità del decreto di citazione a giudizio, sia la violazione del principio del contraddittorio e dell'intervento dell'imputato nel processo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile.

Si deve qui ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 - 01).

Ne deriva che, se è vero che la Corte di legittimità può pronunciare, anche d'ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell'art. 129 rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., è anche vero che ciò richiede la condizione che l'evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione.

In pratica, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di "constatazione" che non a quello di "apprezzamento", senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez.

U, Tettamanti, cit.

Rv. 244274, specificamente richiamata da S.U. n. 28954/2017).

Tale condizione non ricorre nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha dedotto alcun elemento che renda evidente la prova della sua innocenza.

5. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dev'essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.

Infatti, se è indubbiamente fondato il rilievo della nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale impugnata, siccome emessa de plano, in violazione del contraddittorio, ciò non comporta la regressione del procedimento alla fase del merito, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe far altro che confermare il medesimo esito terminativo del processo (in termini cfr. la già citata S.U. n. 28954/2017).

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 novembre 2021 estensore Il Presidente o Ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza predibattimentale del 30.6.2020, in riforma della sentenza appellata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 cod. strada (commesso in data 8.9.2012), disponendo la trasmissione degli atti alla Prefettura per quanto di eventuale competenza. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo sia la nullità del decreto di citazione a giudizio, sia la violazione del principio del contraddittorio e dell'intervento dell'imputato nel processo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. Si deve qui ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269810 - 01). Ne deriva che, se è vero che la Corte di legittimità può pronunciare, anche d'ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell'art. 129 rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., è anche vero che ciò richiede la condizione che l'evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione. In pratica, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di "constatazione" che non a quello di "apprezzamento", senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. U, Tettamanti, cit. Rv. 244274, specificamente richiamata da S.U. n. 28954/2017). Tale condizione non ricorre nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha dedotto alcun elemento che renda evidente la prova della sua innocenza. 5. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dev'essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse. Infatti, se è indubbiamente fondato il rilievo della nullità assoluta ed insanabile della sentenza predibattimentale impugnata, siccome emessa de plano, in violazione del contraddittorio, ciò non comporta la regressione del procedimento alla fase del merito, in quanto il giudice del rinvio non potrebbe far altro che confermare il medesimo esito terminativo del processo (in termini cfr. la già citata S.U. n. 28954/2017). 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 novembre 2021 estensore Il Presidente o Ra