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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01899/2026

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[OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 6 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4 aprile 2024 del Tribunale di Ferrara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per due violazioni dell’art. 7, comma 1, decreto legge n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, consistenti nell’indebita percezione del reddito di cittadinanza (capo 1, relativo a fatti commessi in data 17/5/2019, 11/06/2019, 05/03/2020 e capo 2, relativo a fatti commessi in data 09/09/2020 e 01/02/2021). 2.L’imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’esclusione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).

3. La parte civile INPS presenta una memoria difensiva con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

L’imputato è stato condannato alle pene di legge per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza in seguitoalla falsa attestazione della residenza in un indirizzo dove vi eraun casolare fatiscente e disabitato mentre era stato cancellato dall’anagrafe del Comune di Ferrara per irreperibilità già dal 4 ottobre 2018.

Invece, l’ulteriore circostanza della falsa attestazione della residenza in Italia da almeno dieci anni, contestata nel capo di imputazione e accertata dai Giudici di merito, non rileva più, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». 1.1.Nel primo motivo di ricorso l’imputato non ha contestato l’accertamento di responsabilità, ma ha attaccato la motivazione sul diniego della causa di proscioglimento, osservando che era uno straniero e non era stato valutato il complesso di circostanze, tra cui le precarie condizioni economiche, sociali e di vita; che la somma percepita, pari a 7.000 euro, era irrisoria, mentre in altri casi, quali l’evasione dell’IVA e il furto di energia elettrica, la giurisprudenza aveva riconosciuto la causa di proscioglimento per somme superiori a 30.000; che non era un delinquente abituale e la continuazione tra i fatti non era una causa ostativa; che era stata violata la funzione deflattiva della norma.

Il motivo è generico e manifestamente infondato.

E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).Non è , comunque , necessaria la disamina d i tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivato la gravità del fatto per la pluralità di false autocertificazioni da parte di un soggetto già gravato da precedenti penali (falso, violazione delle norme sull’immigrazione, reato contro il patrimonio), che gli avevano arrecato un beneficio economico di una certa consistenza, per giunta in una contingenza storica, quale quella pandemica, di forte disagio per la collettività, e ha espresso un giudizio negativo sulla sua personalità per non essersi mai presentato nel processo né aver mostrato segni di resipiscenza.

Ben vero, la giurisprudenza consente di riconoscere la particolare tenuità del fatto anche a dispetto della pluralità di reati e sempreché non sia configurabile l’abitualità (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01), ma il giudice deve portare in conto una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

La Corte territoriale si è, pertanto, scrupolosamente attenuta a tale principio di diritto.

Non è corretta poi la deduzione difensiva in ordine alla mancata valorizzazione dell’esigua entità dell’indebito profitto in comparazione con i profitti dell’evasione fiscale e del furto di energia elettrica che hanno giustificato l’applicazione della causa di proscioglimento.

Nel primo caso, la legge prevede una soglia di punibilità, per cui la tenuità del fatto è commisurata al distanziamento da questa (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278946 – 01; Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931 – 01; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Cannella, Rv. 276546 – 01; Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, Colzani, Rv. 275458 – 01).

Nel secondo caso, invece, non si può trarre alcuna utile considerazione dalla sentenza richiamata dalla difesa, perchélìla Corte di cassazione, senza esprimersi sull’entità del profitto pari a euro 35.244,12, ha annullato con rinvio la sentenza di merito per l’assorbente ragione che il Giudice aveva applicato la causa di proscioglimento a un furto pluriaggravato, in violazione del requisito edittale (Sez. 5, n. 40396 del 19/09/2022, Lilla, non mass.). 1.2.Il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (così in rubrica), attiene invece all’eccessiva entità della pena, all’applicazione della recidiva e al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, avendo i Giudici stimato l’equivalenza.

Il motivo è del pari generico e manifestamente infondato.

E’ stata applicata la pena di anni due, mesi quattro di reclusione, così calcolata, pena base anni due di reclusione, pari al minimo edittale, e mesi quattro di reclusione di aumento per la continuazione.

Quando la pena è calcolata al minimo edittale non è necessaria alcuna soverchia motivazione rispetto al riferimento ai criteri dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 6 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4 aprile 2024 del Tribunale di Ferrara che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per due violazioni dell’art. 7, comma 1, decreto legge n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019, consistenti nell’indebita percezione del reddito di cittadinanza (capo 1, relativo a fatti commessi in data 17/5/2019, 11/06/2019, 05/03/2020 e capo 2, relativo a fatti commessi in data 09/09/2020 e 01/02/2021). 2.L’imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’esclusione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo). 3. La parte civile INPS presenta una memoria difensiva con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. L’imputato è stato condannato alle pene di legge per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza in seguitoalla falsa attestazione della residenza in un indirizzo dove vi eraun casolare fatiscente e disabitato mentre era stato cancellato dall’anagrafe del Comune di Ferrara per irreperibilità già dal 4 ottobre 2018. Invece, l’ulteriore circostanza della falsa attestazione della residenza in Italia da almeno dieci anni, contestata nel capo di imputazione e accertata dai Giudici di merito, non rileva più, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». 1.1.Nel primo motivo di ricorso l’imputato non ha contestato l’accertamento di responsabilità, ma ha attaccato la motivazione sul diniego della causa di proscioglimento, osservando che era uno straniero e non era stato valutato il complesso di circostanze, tra cui le precarie condizioni economiche, sociali e di vita; che la somma percepita, pari a 7.000 euro, era irrisoria, mentre in altri casi, quali l’evasione dell’IVA e il furto di energia elettrica, la giurisprudenza aveva riconosciuto la causa di proscioglimento per somme superiori a 30.000; che non era un delinquente abituale e la continuazione tra i fatti non era una causa ostativa; che era stata violata la funzione deflattiva della norma. Il motivo è generico e manifestamente infondato. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).Non è , comunque , necessaria la disamina d i tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivato la gravità del fatto per la pluralità di false autocertificazioni da parte di un soggetto già gravato da precedenti penali (falso, violazione delle norme sull’immigrazione, reato contro il patrimonio), che gli avevano arrecato un beneficio economico di una certa consistenza, per giunta in una contingenza storica, quale quella pandemica, di forte disagio per la collettività, e ha espresso un giudizio negativo sulla sua personalità per non essersi mai presentato nel processo né aver mostrato segni di resipiscenza. Ben vero, la giurisprudenza consente di riconoscere la particolare tenuità del fatto anche a dispetto della pluralità di reati e sempreché non sia configurabile l’abitualità (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01), ma il giudice deve portare in conto una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. La Corte territoriale si è, pertanto, scrupolosamente attenuta a tale principio di diritto. Non è corretta poi la deduzione difensiva in ordine alla mancata valorizzazione dell’esigua entità dell’indebito profitto in comparazione con i profitti dell’evasione fiscale e del furto di energia elettrica che hanno giustificato l’applicazione della causa di proscioglimento. Nel primo caso, la legge prevede una soglia di punibilità, per cui la tenuità del fatto è commisurata al distanziamento da questa (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278946 – 01; Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Moiola, Rv. 275931 – 01; Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Cannella, Rv. 276546 – 01; Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, Colzani, Rv. 275458 – 01). Nel secondo caso, invece, non si può trarre alcuna utile considerazione dalla sentenza richiamata dalla difesa, perchélìla Corte di cassazione, senza esprimersi sull’entità del profitto pari a euro 35.244,12, ha annullato con rinvio la sentenza di merito per l’assorbente ragione che il Giudice aveva applicato la causa di proscioglimento a un furto pluriaggravato, in violazione del requisito edittale (Sez. 5, n. 40396 del 19/09/2022, Lilla, non mass.). 1.2.Il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (così in rubrica), attiene invece all’eccessiva entità della pena, all’applicazione della recidiva e al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, avendo i Giudici stimato l’equivalenza. Il motivo è del pari generico e manifestamente infondato. E’ stata applicata la pena di anni due, mesi quattro di reclusione, così calcolata, pena base anni due di reclusione, pari al minimo edittale, e mesi quattro di reclusione di aumento per la continuazione. Quando la pena è calcolata al minimo edittale non è necessaria alcuna soverchia motivazione rispetto al riferimento ai criteri dell
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