CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 20973/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il GIP del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, con la quale denunciava la violazione del ne bis in idem tra la sentenza irrevocabile GIP Sassari del 08/01/2016, confermata da Corte appello di Sassari del 30/01/2019, e il decreto di archiviazione del GIP Sassari del 27/05/2014, e conseguentemente chiedeva di dichiarare eseguibile la decisione più favorevole (decreto archiviazione); nonché, in via subordinata, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 cod. proc. pen. La difesa ha presentato memoria difensiva, ulteriormente argomentando in ordine ai motivi di ricorso dedotti, e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato. Il G.E. ha correttamente evidenziato come nel caso di specie non potesse farsi ricorso all'invocata norma di cui all'art. 669 comma 8 cod. proc. pen, dal momento che il decreto di archiviazione non è un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità; il ricorso non si confronta con tale argomento, assolutamente dirimente, limitandosi a ribadire la medesimezza dei fatti di cui al provvedimento oggetto dell'istanza. Peraltro, si osserva come sez. 6, n. 5472 del 2021, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza Corte appello di Sassari del 30/01/2019, abbia già esaminato la questione sottesa all'incidente che ci occupa, affermando la irrilevanza del decreto di archiviazione del 27/05/2014 prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto attenente a "fatti diversi dallo specifico episodio criminoso oggetto del presente procedimento" (pag. 8). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos