CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BENEVENTOnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso con annullamento del provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Benevento, con il provvedimento impugnato in questa sede, all'esito del procedimento di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ha revocato il sequestro probatorio disposto su beni oggetto dell'imputazione di ricettazione e riciclaggio (volumi sottratti a istituzioni e biblioteche), disponendo la restituzione in favore degli aventi diritto e in favore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]; nella stessa data il G.i.p. accoglieva l'istanza di archiviazione avanzata dal P.M. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento deducendo con un unico articolato motivo l'abnormità dell'ordinanza impugnata per aver statuito la revoca del sequestro su beni soggetti a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., e per aver disposto la restituzione di quei beni a soggetti diversi da coloro che ne avevano diritto. Premessa la tempestività dell'impugnazione proposta, in difetto di qualsivoglia comunicazione dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento camerale ex art.263 cod. proc. pen., il P.M. ricorrente evidenzia il carattere abnorme del provvedimento che, ponendosi in contrasto con il dettato dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza a Sezioni unite, aveva revocato il sequestro pur vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria dei beni; analogamente, era stato esercitato fuori dal perimetro di legge il potere di restituzione dei beni, attese le risultanze delle indagini sulla proprietà dei volumi, che in alcun modo poteva essere riconosciuta in capo allo Zecchino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto più profili. 1.1. Ritenuta la tempestività dell'impugnazione, risultando dagli atti che il provvedimento del G.i.p. non era stato comunicato ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen. all'ufficio del P.m. (mentre è pacifica la necessità che la comunicazione del provvedimento avvenga con le forme degli artt. 128 e 153 cod. proc. pen., impedendo tale carenza di dare rilievo alla conoscenza "di fatto" del provvedimento da impugnare: Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 - 0, nella motivazione, § 1.1. e ivi richiami; Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271394 - 0; Sez. 5, n. 28442 del 22/06/2011, Alluce, Rv. 251100 - 0), va in primo luogo evidenziato il profilo dell'interesse della parte pubblica alla proposizione del ricorso. Se l'interesse può essere riconosciuto relativamente al profilo riguardante l'ipotizzata confisca obbligatoria (ma esclusivamente in astratto, dal momento che, in fatto, la confisca non poteva esser disposta nella fattispecie in esame, non ricorrendo l'unica ipotesi di confisca obbligatoria in ipotesi operante, ossia quella prevista dalla legislazione speciale in tema di beni sottoposti a vincolo ex d. Igs 42/2004, come già rilevato dalla sentenza della Corte pronunciata nella fase incidentale del riesame del disposto sequestro: Sez. 2, n. 27659 del 15/6/2021, non massimata), l'interesse è di certo carente rispetto all'individuazione dei soggetti aventi diritto alla restituzione dei beni sequestrati. 1.2. Quanto, poi, all'oggetto del ricorso la denunciata abnormità "strutturale" non è sussistente: il G.i.p. statuendo sul destino delle cose in sequestro ha esercitato (eventualmente in modo non corretto, ciò che avrebbe legittimato un'impugnazione fondata su violazioni di legge) il potere di disporre la restituzione dei beni in ragione del venir meno delle esigenze probatorie, potere riconosciuto espressamente dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Né può sostenersi, come affermato dal P.m. ricorrente, la carenza in concreto del potere astrattamente riconosciuto, perché esercitato "in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite" (Sez. Unite, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 0, nella motivazione, § 10.); come anticipato, il tema della confisca obbligatoria, che renderebbe il potere di restituzione esercitato al di fuori del corretto schema procedimentale, è eccentrico rispetto alla fattispecie concreta; invero neppure nella prospettazione della parte ricorrente si specifica a quale ipotesi di confisca obbligatoria, diversa da quella prevista dalla legislazione speciale, possa farsi riferimento; la restituzione all'indagato di alcuni dei beni in sequestro, motivata peraltro sulla scorta dell'accertata buona fede nell'acquisto dei volumi (che lo stesso P.m. aveva posto a base della richiesta di archiviazione), non si pone di certo fuori dallo schema del procedimento. 2. Alle statuizioni che precedono consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q